2.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/42


DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni riguardo allo studio, all'apprendimento o al lavoro, hanno bisogno di accedere a informazioni e orientamenti su quali opportunità siano disponibili, come valutare le loro competenze e come presentare informazioni sulle loro competenze e qualifiche.

(2)

Le differenze esistenti nelle definizioni utilizzate, nei formati dei documenti, nelle lingue, nonché nei metodi di valutazione e convalida, pongono sfide significative ai cittadini, ai datori di lavoro, alle autorità e agli organismi competenti. Tali sfide emergono soprattutto quando le persone si spostano da un paese all'altro, anche al di fuori dell'Unione, ma anche quando cercano un nuovo lavoro o partecipano ad attività di apprendimento e gestione della carriera. Per affrontarle sono importanti informazioni chiare e ampiamente divulgate, concezioni comuni e una migliorata trasparenza delle competenze e delle qualifiche.

(3)

La nuova agenda per le competenze per l'Europa, adottata dalla Commissione il 10 giugno 2016, invita gli Stati membri, le parti sociali, le imprese e altri soggetti interessati a collaborare su dieci azioni per accrescere la qualità e la pertinenza della formazione delle competenze, rendere le competenze più visibili e comparabili e a migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e le informazioni correlate per migliorare le scelte professionali. La revisione del quadro Europass è stata proposta come una delle dieci azioni che offrono un percorso essenziale per raggiungere e sostenere tali obiettivi.

(4)

La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un quadro per affrontare le sfide relative alla ricerca di un nuovo lavoro, alla partecipazione ad attività di apprendimento e alla gestione della carriera. Lo scopo di tale decisione era di migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante un portfolio di documenti denominato «Europass», che i cittadini possono utilizzare su base volontaria. Tale decisione ha inoltre istituito organismi nazionali, denominati «centri nazionali Europass», responsabili dell'attuazione del quadro Europass.

(5)

Per raggiungere l'obiettivo principale, il quadro Europass si incentra su strumenti per la documentazione delle competenze e delle qualifiche. Tali strumenti sono ora ampiamente utilizzati attraverso il sistema d'informazione Europass basato su Internet.

(6)

I centri nazionali Europass offrono sostegno e promuovono la documentazione delle competenze e delle qualifiche. La rete Euroguidance, che promuove la dimensione europea dell'orientamento e fornisce informazioni di alta qualità in materia di orientamento permanente e di mobilità transnazionale a fini di apprendimento, ha altresì contribuito allo sviluppo di attività di informazione in merito agli strumenti dell'Unione per le competenze e le qualifiche. I punti nazionali di coordinamento del Quadro europeo delle qualifiche sostengono le autorità nazionali nel collegare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche («EQF») e si dedicano in particolare ad avvicinare maggiormente l'EQF ai cittadini e alle organizzazioni. È opportuno garantire un sostegno a detti servizi nazionali e un maggiore coordinamento degli stessi per accrescerne l'impatto, rispettando al contempo la diversità dei sistemi nazionali.

(7)

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell'Europass, la Commissione ha concluso che la missione dei centri nazionali Europass, consistente nel sensibilizzare in merito all'Europass e offrire le informazioni necessarie alle parti interessate, rappresenta un modello valido per l'attuazione di Europass. La Commissione ha inoltre concluso, tuttavia, che numerosi strumenti di Europass non hanno ancora raggiunto tutti gli utenti potenziali e hanno avuto una diffusione disuguale in termini geografici e di fasce d'età, e che un migliore coordinamento e una migliore integrazione dei servizi di sostegno all'orientamento e alla mobilità nel quadro di Europass consentirebbero di orientarsi verso più utenti potenziali.

(8)

È dimostrato che Europass è utilizzato da gruppi sociali ad alto livello di alfabetizzazione digitale, mentre i gruppi svantaggiati, quali le persone con livelli di istruzione inferiori, le persone anziane o i disoccupati di lungo periodo spesso non sono consapevoli dell'esistenza di Europass e dei suoi strumenti e non possono pertanto beneficiarne.

(9)

Il portfolio Europass è solo uno dei numerosi strumenti posti in essere a livello di Unione al fine di migliorare la trasparenza e la comprensione delle competenze e delle qualifiche.

(10)

Il portfolio Europass comprende cinque modelli di documenti. Il modello di curriculum vitae (CV) Europass consente di compilare il proprio CV in un formato standardizzato. Dall'istituzione iniziale del modello di CV Europass nel 2004, sono stati creati online più di 100 milioni di CV Europass. Due modelli di supplementi alle qualifiche, il supplemento al diploma Europass e il supplemento al certificato Europass, offrono informazioni sul contenuto e sui risultati di apprendimento associati a una qualifica e sul sistema di istruzione del paese che rilascia la qualifica. Il passaporto delle lingue Europass è utilizzato per descrivere le competenze linguistiche. Il modello Europass Mobilità descrive le competenze acquisite all'estero con esperienze di mobilità a fini di apprendimento o di lavoro.

(11)

La raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017 (4), fornisce un quadro di riferimento comune per aiutare individui e organizzazioni a comparare i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli.

(12)

La raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012 (5) ha invitato gli Stati membri a istituire, entro il 2018, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano ai cittadini di ottenere una convalida delle loro conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale e ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale.

(13)

La risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2004, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita precisa i grandi obiettivi di una politica in materia di orientamento permanente per tutti i cittadini dell'Unione. La risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 (6) sottolinea l'importanza degli orientamenti per l'apprendimento permanente.

(14)

Il portale Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa permette di accedere a informazioni sulle opportunità di apprendimento e sulle qualifiche offerte nei diversi sistemi di istruzione in Europa e sul raffronto tra quadri nazionali delle qualifiche tramite l'EQF.

(15)

La panoramica europea delle competenze fornisce informazioni sulle competenze per differenti occupazioni e settori specifici, comprese la domanda e l'offerta a livello nazionale.

(16)

L'analisi dei posti di lavoro vacanti e di altre tendenze del mercato del lavoro è ampiamente diffusa ai fini dell'analisi del fabbisogno di competenze per comprendere questioni legate a squilibri e carenze di competenze e ad asimmetrie in termini di qualifica.

(17)

La classificazione europea multilingue di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni («ESCO»), sviluppata e costantemente aggiornata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, intende promuovere la trasparenza delle competenze e delle qualifiche per l'istruzione e la formazione, nonché a fini professionali. A seguito di verifiche adeguate, e tenendo debitamente conto della posizione degli Stati membri, l'ESCO potrebbe essere utilizzato dalla Commissione nel contesto del quadro Europass; l'utilizzo dell'ESCO da parte degli Stati membri è su base volontaria, a seguito di verifica e di valutazione svolte da parte degli Stati membri.

(18)

La rete europea di servizi per l'impiego («EURES»), istituita dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è una rete di cooperazione per lo scambio di informazioni e facilita l'interazione tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. La rete fornisce gratuitamente assistenza alle persone in cerca di lavoro che desiderano spostarsi in un altro paese e aiuta i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri paesi. Sinergie e cooperazione tra i portali Europass ed EURES potrebbero potenziare l'impatto di entrambi i servizi.

(19)

I processi del mercato del lavoro quali la pubblicazione di posti di lavoro vacanti, la candidatura, la valutazione delle competenze e l'assunzione sono sempre più frequentemente gestiti online tramite strumenti che utilizzano i social media, i big data e altre tecnologie. La selezione dei candidati è gestita tramite strumenti e processi che ricercano informazioni sulle competenze e sulle qualifiche acquisite in contesti formali, e non formali e informali.

(20)

L'apprendimento formale, non formale e informale ha luogo attualmente anche in forme e contesti nuovi ed è offerto da un ampio ventaglio di erogatori, in particolare tramite l'impiego di piattaforme e tecnologie digitali, l'apprendimento a distanza, l'e-learning, l'apprendimento inter pares, corsi online aperti e di massa e risorse didattiche aperte. Inoltre, le competenze, le esperienze e i risultati di apprendimento sono riconosciuti secondo modalità diverse, ad esempio i badge digitali. Le tecnologie digitali sono utilizzate anche per le competenze acquisite tramite l'apprendimento non formale, ad esempio l'animazione socioeducativa e il volontariato.

(21)

Ai fini della presente decisione, si intende per competenze, in senso lato, ciò che una persona sa, capisce ed è capace di fare. Le competenze si riferiscono a tipi diversi di risultati dell'apprendimento, comprese le conoscenze e le competenze, nonché la capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Oltre all'importanza riconosciuta delle competenze professionali, si va riconoscendo che le competenze trasversali o di carattere generale, quali la riflessione critica, il lavoro di squadra, la capacità di risolvere i problemi e la creatività, le competenze digitali o linguistiche sono sempre più importanti, rappresentano condizioni essenziali per la realizzazione sul piano personale e professionale e possono essere applicate in ambiti diversi. I cittadini potrebbero beneficiare di strumenti e orientamenti riguardo alla valutazione e sulle modalità per descrivere queste e altre competenze.

(22)

Tradizionalmente i cittadini hanno presentato informazioni sulle loro competenze e sulle loro qualifiche acquisite tramite CV e documenti giustificativi quali certificati o diplomi. Attualmente sono disponibili nuovi strumenti che possono facilitare la presentazione delle competenze e delle qualifiche utilizzando una vasta gamma di formati digitali e online. I nuovi strumenti possono sostenere l'autovalutazione delle competenze acquisite in contesti diversi.

(23)

Il quadro Europass dovrebbe rispondere alle esigenze attuali e future. Gli utenti hanno bisogno di strumenti per la documentazione delle loro competenze e qualifiche. Inoltre, strumenti di valutazione e autovalutazione delle competenze, nonché l'accesso alle informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle opportunità di convalida e sull'orientamento, possono essere utili per prendere decisioni su opportunità di lavoro e apprendimento.

(24)

Gli strumenti per le competenze e le qualifiche dell'Unione dovrebbero adattarsi all'evolvere delle pratiche e ai progressi tecnologici per mantenere la propria pertinenza e il proprio beneficio per gli utenti. Tale adattamento dovrebbe essere conseguito, tra l'altro, tramite la creazione di elementi innovativi, come ad esempio strumenti interattivi, editing e progettazione dei documenti, cercando di assicurare strumenti più completi, efficaci ed efficienti, nonché attraverso una semplificazione e un'aumentata interoperabilità in termini tecnici e una sinergia tra strumenti correlati, compresi quelli sviluppati da terzi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Inoltre, misure di autenticazione potrebbero essere utilizzate a sostegno della verifica di documenti digitali sulle competenze e sulle qualifiche.

(25)

Il quadro Europass istituito con la decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe quindi essere sostituito da un nuovo quadro per rispondere all'evolvere delle esigenze.

(26)

Il nuovo quadro Europass dovrebbe soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i singoli utenti finali, quali i discenti, le persone in cerca di lavoro, compresi disoccupati e lavoratori, nonché delle altre parti interessate, quali datori di lavoro (in particolare nelle piccole e medie imprese), camere di commercio, organizzazioni della società civile, volontari, professionisti dell'orientamento, servizi pubblici per l'impiego, parti sociali, erogatori di istruzione e formazione, organizzazioni giovanili, fornitori di animazione socioeducativa, autorità nazionali competenti e responsabili delle politiche. Esso dovrebbe altresì considerare le esigenze dei cittadini di paesi terzi che arrivano o risiedono nell'Unione in modo da favorirne l'integrazione.

(27)

Il quadro Europass dovrebbe evolvere in modo da consentire la descrizione di tipi diversi di apprendimento e competenze, in particolare quelle acquisite tramite esperienze di apprendimento non formale e informale.

(28)

Il quadro Europass dovrebbe essere sviluppato seguendo un approccio incentrato sull'utente e basato sui riscontri nonché attraverso la raccolta di requisiti (anche attraverso sondaggi e verifiche), rivolgendo un'attenzione particolare alle esigenze attuali e future dei gruppi cui Europass è indirizzato. Le caratteristiche di Europass dovrebbero in particolare rispecchiare l'impegno assunto dagli Stati membri e dall'Unione di garantire alle persone con disabilità un accesso equo e paritario al mercato del lavoro e alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione. Gli strumenti di Europass dovrebbero essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi, rendendoli in tal modo più accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

(29)

Aggiornamenti e modifiche al quadro Europass dovrebbero essere apportati in collaborazione con le parti interessate pertinenti, quali i servizi per l'impiego, professionisti dell'orientamento, erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali quali i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, e nel pieno rispetto della cooperazione politica in corso, come il processo di Bologna nello Spazio europeo dell'istruzione superiore. La collaborazione costruttiva tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate è fondamentale per l'efficace sviluppo e la riuscita attuazione del quadro Europass.

(30)

La legislazione pertinente dell'Unione e le misure nazionali di esecuzione in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere applicate al trattamento dei dati personali conservati e trattati conformemente alla presente decisione. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di limitare l'accesso ai loro dati personali.

(31)

La partecipazione al quadro dovrebbe essere aperta a membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione, a Stati aderenti, a paesi candidati e a paesi potenziali candidati all'adesione all'Unione, in considerazione del loro interesse e della cooperazione da tempo esistente con l'Unione in questo settore. La partecipazione dovrebbe essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti che disciplinano le relazioni tra l'Unione e detti paesi. Le informazioni sulle competenze e sulle qualifiche fornite attraverso il quadro Europass dovrebbero provenire da un ventaglio più ampio di paesi e sistemi di istruzione rispetto a quelli dei paesi partecipanti e riflettere i movimenti migratori da e verso altre parti del mondo.

(32)

La Commissione dovrebbe assicurare l'attuazione e il monitoraggio coerenti della presente decisione attraverso un gruppo consultivo Europass composto da rappresentanti degli Stati membri e dalle parti interessate pertinenti. Il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, elaborare un approccio strategico per l'attuazione e il futuro sviluppo di Europass e fornire consulenza sullo sviluppo di strumenti basati sulla rete web, anche mediante verifiche, e sulle informazioni fornite attraverso la piattaforma Europass online, in cooperazione con altri gruppi, se del caso.

(33)

Un cofinanziamento per l'attuazione della presente decisione è previsto, tra l'altro, dal programma dell'Unione Erasmus+, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Il comitato istituito in forza di tale regolamento partecipa a discussioni strategiche sui progressi dell'attuazione di Europass e sui futuri sviluppi.

(34)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un quadro completo e interoperabile di strumenti e informazioni, in particolare per fini di mobilità transnazionale per l'apprendimento e il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

In linea di principio, gli obblighi e gli oneri amministrativi e finanziari a carico degli Stati membri dovrebbero essere equilibrati in termini di costi e benefici.

(36)

Le attività condotte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere sostenute dal know-how delle agenzie dell'Unione, in particolare dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nei rispettivi ambiti di competenza.

(37)

È opportuno pertanto abrogare la decisione n. 2241/2004/CE senza pregiudicare la validità o lo status dei documenti Europass rilasciati in precedenza. Tutti i modelli di documenti Europass dovrebbero essere mantenuti nel nuovo quadro fino a quando non siano effettuate modifiche o apportati aggiornamenti necessari in conformità della presente decisione. Al fine di garantire una transizione armoniosa verso la piattaforma Europass online, il sistema d'informazione Europass basato su Internet istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe continuare a funzionare sino a quando la piattaforma Europass online non sia stata messa a punto e resa operativa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione istituisce un quadro europeo a sostegno della trasparenza e della comprensione delle competenze e delle qualifiche acquisite in contesti formali, non formali e informali, oltre che tramite esperienze pratiche, la mobilità e il volontariato («Europass»).

2.   Europass comprende strumenti basati sul web e informazioni pertinenti disponibili, incluse le informazioni a sostegno della dimensione europea dell'orientamento fornite attraverso una piattaforma online e supportati dai servizi nazionali, il cui scopo è consentire agli utenti di comunicare e presentare meglio le loro competenze e qualifiche e mettere a confronto queste ultime.

3.   Europass si rivolge a:

a)

singoli utenti finali, quali i discenti, le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e i volontari, e

b)

le parti interessate pertinenti, quali erogatori di istruzione e formazione, professionisti dell'orientamento, datori di lavoro, servizi pubblici per l'impiego, parti sociali, fornitori di animazione socioeducativa e responsabili delle politiche.

4.   L'uso di Europass deve essere volontario e non impone obblighi, né conferisce diritti salvo quelli stabiliti nella presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«supplemento al certificato», un documento accluso a un certificato di istruzione e formazione professionale o a un certificato professionale rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite;

b)

«supplemento al diploma», un documento allegato a un diploma di istruzione superiore rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite;

c)

«supplementi Europass», una serie di documenti, come ad esempio i supplementi al diploma e i supplementi al certificato, rilasciati dalle autorità od organismi competenti;

d)

«orientamento», un processo continuativo che consente alle persone di identificare le proprie capacità, competenze e interessi attraverso una serie di attività individuali e collettive che servono a prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione e a gestire i propri percorsi personali nell'ambito dell'istruzione, del lavoro e in altri contesti in cui è possibile acquisire o sfruttare tali capacità e competenze;

e)

«dimensione europea dell'orientamento», la cooperazione e il sostegno a livello di Unione volti a rafforzare politiche, sistemi e pratiche di orientamento all'interno dell'Unione;

f)

«qualifica», il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità o l'organismo competente stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;

g)

«valutazione delle competenze», il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere, mediante l'autovalutazione o la valutazione certificata da terzi o entrambe, le competenze individuali acquisite in contesti formali, non formali o informali;

h)

«autovalutazione delle competenze», il processo di riflessione sistematica della persona sulle proprie competenze tramite il riferimento a descrizioni fisse delle competenze;

i)

«analisi del fabbisogno di competenze», l'analisi quantitativa o qualitativa disponibile di dati aggregati sulle competenze da fonti esistenti relative al mercato del lavoro e delle corrispondenti opportunità di apprendimento nel sistema di istruzione e formazione, che può contribuire all'orientamento e alla consulenza, alle procedure di assunzione, alla scelta del percorso di studi, di formazione e di carriera professionale;

j)

«servizi di autenticazione», processi tecnici, quali le firme elettroniche e l'autenticazione di siti web, che consentono agli utenti di verificare le informazioni, come ad esempio l'identità, attraverso Europass;

k)

«interoperabilità tecnica», la capacità dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione di interagire in modo da consentire la condivisione di informazioni, mediante un accordo fra tutte le parti e i titolari delle informazioni;

l)

«convalida», il processo mediante il quale un'autorità o un organismo competente conferma che un individuo ha acquisito, anche in un contesto di apprendimento non formale e informale, risultati dell'apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato e che si articola in quattro fasi distinte, vale a dire individuazione, documentazione, valutazione e certificazione dei risultati della valutazione sotto forma di qualifica piena, crediti o qualifica parziale, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali;

m)

«standard aperti», standard tecnici che sono stati elaborati nell'ambito di un processo collaborativo e sono stati pubblicati per essere utilizzati liberamente da tutti i soggetti interessati;

n)

«piattaforma online», un'applicazione basata sul web che fornisce informazioni e strumenti agli utenti finali e permette loro di portare a termine compiti specifici online;

o)

«dati personali», informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 3

Piattaforma online

1.   Europass fornisce, tramite una piattaforma online, gli strumenti basati sul web per:

a)

la documentazione e la descrizione delle informazioni personali in vari formati, compresi i modelli di curriculum vitae (CV);

b)

la documentazione e la descrizione delle competenze e delle qualifiche acquisite mediante esperienze di lavoro e di apprendimento, compresi la mobilità e il volontariato;

c)

la valutazione e l'autovalutazione delle competenze;

d)

la documentazione dei risultati dell'apprendimento delle qualifiche, compresi i modelli di supplementi Europass, quali descritti all'articolo 5;

L'uso degli strumenti di Europass per la valutazione e l'autovalutazione delle competenze di cui alla lettera c) non comporta direttamente il riconoscimento formale o il rilascio di qualifiche.

2.   La piattaforma online di Europass fornisce le informazioni disponibili o i collegamenti alle informazioni disponibili riguardanti i temi seguenti:

a)

le opportunità di apprendimento;

b)

le qualifiche e i quadri o i sistemi delle qualifiche;

c)

le opportunità di convalida dell'apprendimento non formale e informale;

d)

le pratiche di riconoscimento e la legislazione pertinente in essere in diversi paesi, compresi i paesi terzi;

e)

i servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale a fini di apprendimento e la gestione della carriera;

f)

il fabbisogno di competenze quale generato da attività e agenzie pertinenti a livello di Unione nei rispettivi settori di competenza;

g)

informazioni sulle competenze e sulle qualifiche che potrebbero essere attinenti alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi che arrivano o risiedono nell'Unione in modo da favorirne l'integrazione.

Articolo 4

Principi e caratteristiche principali

1.   La piattaforma online e gli strumenti basati sul web di Europass, inclusi il loro contenuto e le loro funzionalità, devono essere di facile utilizzo e sicuri e sono messi a disposizione di tutti gli utenti gratuitamente.

2.   La piattaforma online e gli strumenti basati sul web di Europass, inclusi il loro contenuto e le loro funzionalità, sono accessibili alle persone con disabilità, a norma dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla pertinente normativa dell'Unione.

3.   Gli strumenti basati sul web di Europass utilizzano standard resi disponibili gratuitamente ai fini del riutilizzo da parte degli Stati membri e di altre parti interessate su base volontaria.

4.   Gli strumenti basati sul web di Europass fanno riferimento all'EQF nelle informazioni sulle qualifiche, nelle descrizioni dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e in altri ambiti pertinenti, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali.

5.   La piattaforma online di Europass può comprendere un'opzione per gli utenti di salvataggio dei dati personali, ad esempio un profilo personale. La normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati si applica al trattamento di tali dati personali. È messa a disposizione degli utenti una serie di opzioni che consentano loro di limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

6.   Europass sostiene i servizi di autenticazione per i documenti digitali o le rappresentazioni di informazioni sulle competenze e sulle qualifiche.

7.   Gli strumenti basati sul web di Europass sono forniti nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

8.   Gli strumenti basati sul web di Europass sostengono e assicurano l'interoperabilità tecnica e le sinergie con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello di Unione e, se del caso, a livello nazionale.

Articolo 5

Supplementi Europass

1.   I supplementi Europass sono rilasciati, in conformità dei modelli, dalle autorità nazionali o organismi competenti. In particolare, deve essere rispettato l'ordine degli elementi del modello in modo da agevolare la comprensione e assicurare la completezza delle informazioni presentate.

2.   I modelli di cui al paragrafo 1 sono elaborati e, se necessario, rivisti dalla Commissione, in stretta collaborazione e consultazione con gli Stati membri e le altre parti interessate, quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, per garantire la pertinenza e la fruibilità dei supplementi.

3.   I supplementi Europass sono rilasciati gratuitamente e, ove possibile, in formato elettronico. I supplementi Europass sono rilasciati nella lingua nazionale e, ove possibile, in un'altra lingua europea.

4.   I supplementi Europass non sostituiscono i diplomi o i certificati originali e non comportano alcun riconoscimento formale del diploma o certificato originale da parte delle autorità o enti competenti di altri paesi.

Articolo 6

Compiti della Commissione

1.   La Commissione gestisce la piattaforma online di Europass. A tale riguardo la Commissione:

a)

garantisce la disponibilità e l'alta qualità delle informazioni a livello di Unione o dei collegamenti a tali informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;

b)

sviluppa, sottopone a verifica e, se necessario, aggiorna la piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, in linea con le esigenze degli utenti e con i progressi tecnologici, come pure con i cambiamenti nel mercato del lavoro e nell'erogazione di istruzione e formazione;

c)

segue e integra, ove pertinenti, gli ultimi progressi tecnologici che consentono una migliore accessibilità di Europass per gli anziani e le persone con disabilità;

d)

garantisce che qualsiasi sviluppo o aggiornamento della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, contribuisca alla coerenza delle informazioni e dimostri un evidente valore aggiunto;

e)

assicura che gli strumenti basati sul web, in particolare quelli per la valutazione e l'autovalutazione, siano pienamente verificati e diano prova di qualità; e

f)

assicura la qualità e monitora l'efficacia della piattaforma online di Europass, compresi gli strumenti basati sul web, in linea con le esigenze degli utenti.

2.   La Commissione garantisce l'efficace esecuzione della presente decisione. A tale riguardo la Commissione:

a)

garantisce la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nella pianificazione strategica, compresi la definizione e l'orientamento degli obiettivi strategici, la garanzia della qualità e il finanziamento, e tiene in debito conto le loro posizioni;

b)

assicura la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nelle attività di sviluppo, verifica, aggiornamento e valutazione della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, e tiene in debito conto le loro posizioni;

c)

garantisce che, a livello di Unione, le parti interessate pertinenti siano coinvolte nell'attuazione e nella valutazione della presente decisione;

d)

organizza attività di apprendimento e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e, ove del caso, facilita consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri;

e)

assicura lo svolgimento di adeguate attività di promozione, orientamento e informazione a livello di Unione, in modo da raggiungere i potenziali utenti e le parti interessate, comprese le persone con disabilità.

Articolo 7

Compiti degli Stati membri

1.   Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale tramite i pertinenti servizi nazionali e fatte salve le disposizioni nazionali in termini di attuazione e organizzazione. A tale riguardo, gli Stati membri:

a)

coordinano le attività correlate all'attuazione degli strumenti basati sul web di Europass;

b)

promuovono l'uso e rafforzano la conoscenza e la visibilità di Europass;

c)

promuovono e forniscono informazioni sui servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale e la gestione della carriera, compresi, ove del caso, i servizi di orientamento individuale;

d)

rendono le informazioni sulle opportunità di apprendimento, le qualifiche e le pratiche di riconoscimento disponibili sulla piattaforma online di Europass, anche attraverso collegamenti ai pertinenti siti web nazionali;

e)

coinvolgono le parti interessate di tutti i settori pertinenti e promuovono la cooperazione tra le parti interessate pubbliche e private nelle attività sotto la loro responsabilità;

2.   La pubblicazione di informazioni sulla piattaforma online di Europass a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non crea obblighi aggiuntivi per gli Stati membri.

Articolo 8

Trattamento e protezione dei dati

Le misure di cui alla presente decisione sono realizzate conformemente al diritto dell'Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 9

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti e ai possibili sviluppi futuri a seguito dell'adozione della presente decisione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e lavoro.

2.   Entro il 23 maggio 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione e l'impatto della presente decisione.

3.   La valutazione è condotta da un organismo indipendente sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi messi a punto dalla Commissione in consultazione degli Stati membri.

Articolo 10

Paesi partecipanti

1.   Possono partecipare alle attività di cui alla presente decisione i membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione, alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2.   Possono altresì partecipare i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi potenziali candidati all'adesione all'Unione conformemente ai rispettivi accordi conclusi con l'Unione.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

L'attuazione della presente decisione a livello nazionale è cofinanziata da programmi dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 12

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione n. 2241/2004/CE è abrogata.

2.   Il sistema di informazioni online di Europass, istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE, continua a operare fino a quando la piattaforma online di Europass, istituita dalla presente decisione, non sia avviata e diventi operativa.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 173 del 31.5.2017, pag. 45.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

(3)  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

(6)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 – «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente» (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).