19.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1903 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione dei preparati di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dei preparati di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Tali domande sono relative all'autorizzazione dei preparati di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 come additivi per mangimi per tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nei suoi rispettivi pareri del 6 dicembre 2016 (2) e del 24 gennaio 2017 (3)  (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle rispettive condizioni d'uso proposte, i preparati di Lactobacillus rhamnosus DSM 29226, Pediococcus parvulus DSM 28875 e Lactobacillus casei DSM 28872 non hanno effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che tali preparati possono migliorare la produzione di insilato ottenuto da foraggio facile e moderatamente difficile da insilare riducendo la perdita di sostanza secca e garantendo una migliore conservazione delle proteine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche le relazioni sui metodi di analisi degli additivi per mangimi in questione contenuti negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dei preparati di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(1):4673.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(3):4702.

(4)  EFSA Journal 2017; 15(3):4703.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU di additivo/kg di materiale fresco

Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio

1k21014

Pediococcus parvulus

DSM 28875

Composizione dell'additivo

Preparato di Pediococcus parvulus

DSM 28875 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Pediococcus parvulus

DSM 28875.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra (EN 15786:2009).

Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi impiegati come additivi per l'insilaggio: 5 × 107 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (2).

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

8 novembre 2027

1k20755

Lactobacillus casei

DSM 28872

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus casei

DSM 28872 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus casei

DSM 28872

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MSR agar (EN 15787).

Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 5 × 107 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (2).

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

8 novembre 2027

1k20756

Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MSR agar (EN 15787).

Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 5 × 107 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (2).

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

8 novembre 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).