27.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1601 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2017

che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1, e l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il piano per gli investimenti esterni dell’Unione (PIE) prevede la creazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), come primo pilastro, la fornitura di assistenza tecnica, come secondo pilastro, e il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner, come terzo pilastro.

(2)

L’EFSD mira a sostenere investimenti destinati principalmente all’Africa e al vicinato dell’Unione, in quanto strumento che permette di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), in particolare l’eliminazione della povertà, e degli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente. Mediante il sostegno a tali investimenti, l’EFSD mira ad affrontare le specifiche cause socioeconomiche della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché a contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine e al rafforzamento delle comunità di transito e d’accoglienza. In quanto parte del PIE, l’EFSD dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi).

(3)

Gli investimenti a titolo dell’EFSD dovrebbero completare e rafforzare le iniziative messe in atto nel contesto della politica migratoria dell’Unione nei confronti dei paesi terzi, inclusa, ove opportuno, l’attuazione del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione.

(4)

L’EFSD dovrebbe essere guidato dagli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione come sanciti all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dalla politica dell’Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’EFSD dovrebbe inoltre consentire agli investitori e alle imprese private, in particolare le micro, piccole e medie imprese, di contribuire in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, in linea con le politiche dell’Unione in materia di sviluppo e di vicinato. L’EFSD dovrebbe massimizzare l’addizionalità, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimale, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. Le operazioni dell’EFSD dovrebbero essere chiaramente distinte e complementari rispetto ad altre forme di sostegno, tra cui il mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI), l’iniziativa della BEI sulla resilienza economica e lo strumento per gli investimenti stabilito dall’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) (accordo di partenariato ACP-EU) (strumento per gli investimenti ACP). Le operazioni dell’EFSD dovrebbero altresì essere complementari alle attività già intraprese da altri enti finanziari ammissibili.

(5)

L’EFSD dovrebbe contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030, che riconosce la migrazione internazionale come una realtà multidimensionale di grande rilevanza per lo sviluppo dei paesi di origine, transito e destinazione, che richiede risposte coerenti e omnicomprensive, pur sottolineando il potenziale del contributo dei migranti alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti sostenuti dall’EFSD dovrebbero contribuire ad affrontare le pressioni migratorie scaturite dalla povertà, dai conflitti, dall’instabilità, dal sottosviluppo, dalla disuguaglianza, dalle violazioni dei diritti umani, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici.

(6)

L’EFSD dovrebbe essere in linea con l’impegno dell’Unione nel quadro del programma d’azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale, quali quelli convenuti dal quarto Forum ad alto livello sull’efficacia degli aiuti di Busan nel 2011 («partenariato di Busan per un’efficace cooperazione allo sviluppo») e ribadito alla seconda riunione ad alto livello del partenariato globale per un’efficace cooperazione allo sviluppo a Nairobi nel 2016.

(7)

L’obiettivo dell’EFSD è in linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all’interno della politica estera globale dell’Unione, assicurando che la politica esterna dell’Unione sia del tutto coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e garantendo sinergie con la politica di sviluppo dell’Unione e la politica europea di vicinato. Il suo obiettivo è altresì coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il diritto internazionale dei diritti umani, il quale assicura che nell’affrontare le questioni dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare sia adottato un approccio fondato sui diritti umani.

(8)

L’EFSD dovrebbe promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche e lo spirito imprenditoriale come pure la crescita «verde» e inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alla parità di genere e all’autodeterminazione delle donne e dei giovani, in linea con il quadro dell’Unione per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell’UE 2016-2020, rafforzando nel contempo lo Stato di diritto, la buona governance, i diritti umani e l’equità nell’accesso alle risorse naturali e nel loro utilizzo.

(9)

La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell’Unione con i paesi partner mediante l’EFSD dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi e dovrebbe basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Tale partecipazione dovrebbe essere fondata sull’impegno a rispettare gli orientamenti e i principi concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali.

(10)

Al fine di adempiere agli impegni politici dell’Unione in materia di azione per il clima, energie rinnovabili ed efficienza delle risorse, una quota minima pari al 28 % dei finanziamenti assegnati nell’ambito della garanzia EFSD dovrebbe essere destinata a investimenti pertinenti a tali settori.

(11)

Le azioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere concepite in modo da soddisfare i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE (OCSE/DAC), tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, di rispecchiare le esigenze dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati (PMS) e dei paesi poveri fortemente indebitati e di fornire un sostegno adeguato agli investimenti destinati ai paesi del vicinato meridionale e orientale.

(12)

Nel contesto del secondo pilastro del PIE, la Commissione dovrebbe potenziare l’assistenza per aiutare i paesi partner ad attrarre investimenti preparando e promuovendo meglio i progetti, sviluppando un maggior numero di progetti finanziariamente sostenibili e pubblicizzandoli presso la comunità internazionale degli investitori. È opportuno creare un portale web per i progetti, sotto forma di una banca dati pubblicamente accessibile e di facile utilizzo, per fornire informazioni rilevanti per ogni progetto.

(13)

Nel contesto del terzo pilastro del PIE, le attuali relazioni politiche che l’Unione intrattiene con i paesi partner, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) dovrebbero mantenere dialoghi politici volti a sviluppare quadri giuridici, politiche e istituzioni che promuovano stabilità economica, investimenti sostenibili e crescita inclusiva. Tali dialoghi politici dovrebbero comprendere questioni quali la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e ai flussi finanziari illeciti, la buona governance, l’inclusione dei mercati locali, la promozione dello spirito imprenditoriale e dei contesti imprenditoriali locali, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché politiche che tengano conto della dimensione di genere.

(14)

L’EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme regionali d’ investimento, che dovrebbero essere create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli esistenti meccanismi di finanziamento misto dell’Unione e che dovrebbero associare le loro operazioni di finanziamento misto con la garanzia dell’EFSD. La garanzia dell’EFSD dovrebbe sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi partner dell’Africa e del vicinato europeo.

(15)

Alla luce delle conclusioni della Corte dei conti sull’uso del finanziamento misto nell’azione esterna dell’Unione, è fondamentale che si faccia ricorso a questa forma di finanziamento laddove sia possibile dimostrarne chiaramente il valore aggiunto.

(16)

È opportuno istituire un consiglio strategico dell’EFSD che aiuti la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali, nonché a garantire una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata per le finestre di investimento. Il consiglio strategico dovrebbe sostenere il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme regionali d’investimento, tra i tre pilastri del PIE, tra il PIE e le altre iniziative dell’Unione in materia di migrazione e di attuazione dell’Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell’Unione, e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l’iniziativa della BEI per la resilienza economica, e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatte salve le regole di governance interna della BEI.

(17)

Il consiglio strategico dovrebbe essere composto da rappresentanti della Commissione e dell’alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo dovrebbe avere lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il consiglio strategico dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno dovrebbe stabilire il quadro per la partecipazione degli osservatori, tenendo conto dei rispettivi status e ruoli degli stessi.

(18)

La Commissione e la BEI dovrebbero concludere un accordo che specifichi le condizioni della loro cooperazione nella gestione della garanzia dell’EFSD e presentare tale accordo al consiglio strategico.

(19)

Ogni piattaforma regionale d’investimento dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo, che dovrebbe avvalersi dell’esperienza dei comitati esecutivi degli strumenti di finanziamento misto esistenti. I comitati esecutivi regionali dovrebbero fornire assistenza alla Commissione nell’attuazione del presente regolamento. Essi dovrebbero assistere la Commissione nella definizione e nel monitoraggio di obiettivi di investimento regionali e settoriali e di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, nella formulazione di pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l’utilizzo della garanzia dell’EFSD in linea con le finestre di investimento da stabilire.

(20)

Dovrebbe essere garantito un adeguato livello di informazione del Parlamento europeo e del Consiglio circa l’orientamento strategico dell’utilizzo della garanzia dell’EFSD mediante la creazione di finestre di investimento.

(21)

L’EFSD dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell’EFSD dovrebbe essere sostenuta dal Fondo di garanzia dell’EFSD.

(22)

L’EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato, in particolare le micro, piccole e medie imprese. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, comprese le micro, piccole e medie imprese, di partecipare in maniera più efficace agli sforzi miranti a conseguire lo sviluppo sostenibile nei paesi partner. A tal riguardo, è opportuno affrontare le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti.

(23)

La garanzia dell’EFSD dovrebbe dare priorità al finanziamento di progetti aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Quando si sostengono operazioni con la garanzia dell’EFSD, è opportuno condurre un’approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali. La garanzia dell’EFSD non dovrebbe essere utilizzata per sostituire la responsabilità dei governi riguardo alla fornitura di servizi pubblici essenziali.

(24)

Le delegazioni dell’Unione europea nei paesi partner dovrebbero includere nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e al pubblico le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall’EFSD e contribuire alla coerenza tra i tre pilastri del PIE.

(25)

La garanzia dell’EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020.

(26)

Al fine di assicurare flessibilità, aumentare l’attrattiva per il settore privato e massimizzare l’impatto degli investimenti, è opportuno prevedere una deroga alle norme relative ai metodi di attuazione del bilancio dell’Unione previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a norma del quale le controparti ammissibili, che sono organismi di diritto privato, potrebbero essere anche organismi che non sono incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato oppure potrebbero anche essere organismi di diritto privato di un paese partner.

(27)

La Commissione dovrebbe concludere con le controparti ammissibili accordi di garanzia dell’EFSD che fissino le disposizioni specifiche a cui è subordinata la concessione della garanzia dell’EFSD. Tali accordi di garanzia dovrebbero fornire sia la base giuridica per un’adeguata ripartizione del rischio, offrendo così incentivi alle controparti ammissibili per erogare finanziamenti, sia meccanismi e procedure per eventuali attivazioni della garanzia dell’EFSD.

(28)

L’Unione dovrebbe mettere a disposizione una garanzia di 1 500 000 000 EUR per istituire la garanzia dell’EFSD. Gli Stati membri e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a contribuire ulteriormente a sostenere il Fondo di garanzia dell’EFSD attraverso un sostegno in contanti nel caso di Stati membri e altri donatori, oppure attraverso garanzie nel caso di Stati membri, al fine di aumentare la riserva di liquidità e consentire così l’aumento del volume totale della garanzia dell’EFSD. Gli Stati membri, gli enti finanziari pubblici e gli altri donatori dovrebbero essere invitati a fornire un finanziamento supplementare al Fondo di garanzia EFSD a condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo da concludersi tra la Commissione, a nome dell’Unione europea, e il donatore in questione.

(29)

Il Fondo di garanzia dell’EFSD dovrebbe essere istituito in quanto riserva di liquidità in caso di attivazione della garanzia dell’EFSD. Per raggiungere un livello che rifletta adeguatamente le passività finanziarie dell’Unione in relazione alla garanzia dell’EFSD, l’Unione dovrebbe mettere a disposizione 750 000 000 EUR.

(30)

Al fine di aumentare l’impatto della garanzia dell’EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti.

(31)

Poiché i fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono essere utilizzati per le finalità del Fondo di garanzia dell’EFSD, è opportuno assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell’EFSD a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell’11o FES (4) per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell’EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo di 400 000 000 EUR proveniente dai fondi dell’11o FES e destinato al Fondo di garanzia dell’EFSD.

(32)

Poiché occorre utilizzare i fondi dello strumento europeo di vicinato, istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno assegnare, per le finalità del Fondo di garanzia dell’EFSD, un minimo di 100 000 000 EUR a copertura della garanzia dell’EFSD a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia.

(33)

La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell’EFSD, al fine di garantire la piena rendicontabilità nei confronti dei cittadini dell’Unione e il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del Fondo di garanzia dell’EFSD al fine di assicurare rendicontabilità e trasparenza. La Commissione dovrebbe altresì informare il Consiglio dei ministri ACP-UE e l’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE in merito all’utilizzo dei fondi del FES.

(34)

Al fine di garantire il monitoraggio e la rendicontabilità dell’EFSD e del PIE, dovrebbe essere possibile per il Parlamento europeo o per il Consiglio organizzare audizioni nel quadro di un dialogo con la Commissione, l’alto rappresentante, la BEI e altri enti finanziari ammissibili, come pure con il settore privato e le organizzazioni della società civile.

(35)

Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l’ulteriore evoluzione dell’EFSD, il funzionamento dell’EFSD e l’uso fatto del Fondo di garanzia dell’EFSD dovrebbero essere valutati dalla Commissione e da valutatori esterni, ed essere altresì sottoposti a un processo di consultazione annuale con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile. L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell’attuazione con la base giuridica, e per stabilire l’applicabilità e la praticabilità del presente regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.

(36)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, con l’intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(37)

Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dall’EFSD dovrebbero rispettare la politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale stabilita dai pertinenti atti giuridici dell’Unione e dalle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016 e il relativo allegato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente regolamento, il presente regolamento prevede che la Commissione, a nome dell’Unione, concluda accordi di garanzia dell’EFSD con le controparti ammissibili di cui all’articolo 11.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «piattaforme regionali d’investimento»: meccanismi di finanziamento misto in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e con l’articolo 40 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (10), per il contributo dell’11o FES associato alla concessione della garanzia dell’EFSD come previsto all’articolo 7 del presente regolamento;

2)   «finestra d’investimento»: una zona destinataria del sostegno della garanzia dell’EFSD per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici e applicato attraverso le piattaforme regionali d’investimento;

3)   «donatore»: uno Stato membro, un’istituzione finanziaria internazionale o un’istituzione pubblica di uno Stato membro, un’agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al Fondo di garanzia dell’EFSD;

4)   «paese partner»: un paese firmatario dell’accordo di partenariato ACP-UE, un paese che è elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014, o un paese ammissibile alla cooperazione geografica a norma del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

5)   «addizionalità»: principio che garantisce che il sostegno della garanzia dell’EFSD contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza la garanzia dell’EFSD o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Con il termine «addizionalità» si indica anche il fatto di attirare i fondi del settore privato e di affrontare i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali nonché di migliorare la qualità, la sostenibilità, l’impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni della garanzia dell’EFSD non sostituiscono il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell’Unione o internazionale, ed evitano l’esclusione di investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia dell’EFSD hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d’investimento senza la garanzia dell’EFSD.

CAPO II

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 3

Scopo

1.   In quanto pacchetto finanziario integrato, l’EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, principalmente in Africa e nel vicinato europeo, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner, se del caso anche nel contesto della politica europea di vicinato e del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile e inclusiva, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla parità di genere e all’emancipazione delle donne e dei giovani, nonché ai settori socioeconomici e alle micro, piccole e medie imprese, massimizzando nel contempo l’addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.

2.   L’EFSD è guidato dagli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione quali sanciti all’articolo 21 TUE, dagli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione di cui all’articolo 208 TFUE e dai principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale. L’EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare all’eliminazione della povertà e, se del caso, all’attuazione della politica europea di vicinato, al fine di affrontare le specifiche cause socio-economiche profonde della migrazione e promuovere il reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine, rafforzando altresì le comunità di transito e d’accoglienza.

3.   L’EFSD contribuisce all’attuazione dell’accordo di Parigi anche concentrando gli investimenti nei settori che promuovono la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi.

4.   L’EFSD assicura la coerenza con gli obiettivi fissati negli strumenti finanziari esterni istituiti dai regolamenti (UE) n. 232/2014, (UE) n. 233/2014, e (UE) 2015/323, nonché con le priorità contenute nei programmi nazionali o regionali, se disponibili.

Articolo 4

Struttura dell’EFSD

1.   L’EFSD è composto da piattaforme regionali d’investimento create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti dell’Unione di finanziamento misto esterno, che associano le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia dell’EFSD.

2.   La gestione dell’EFSD è assicurata dalla Commissione. La Commissione opera in stretta cooperazione con la BEI, con il sostegno delle altre controparti ammissibili, per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia dell’EFSD. A tale scopo, è istituito un gruppo di valutazione tecnica sulla garanzia dell’EFSD.

Articolo 5

Comitato strategico dell’EFSD

1.   Un consiglio strategico fornisce consulenza alla Commissione nella gestione dell’EFSD.

2.   Il consiglio strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all’orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell’EFSD e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell’azione esterna e della politica europea di vicinato e di sviluppo dell’Unione, nonché alle finalità dell’EFSD di cui all’articolo 3. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’EFSD e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, prestando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei PMS e dei paesi poveri fortemente indebitati.

3.   Il consiglio strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme regionali d’investimento, tra i tre pilastri del PIE, tra il PIE e le altre iniziative dell’Unione in materia di migrazione e di attuazione dell’Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell’Unione, e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l’iniziativa della BEI per la resilienza economica, e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatte salve le regole di governance interna della BEI.

4.   Il consiglio strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell’alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il consiglio strategico è consultato prima dell’ammissione di ogni nuovo osservatore. Il consiglio strategico è copresieduto dalla Commissione e dall’alto rappresentante.

5.   Il consiglio strategico si riunisce almeno due volte l’anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del consiglio strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l’ordine del giorno delle riunioni del consiglio strategico sono resi pubblici.

6.   La Commissione riferisce con cadenza annuale al consiglio strategico in merito ai progressi compiuti con riguardo all’attuazione dell’EFSD. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull’orientamento strategico e l’attuazione dell’EFSD.

7.   Nel periodo di attuazione dell’EFSD, il consiglio strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano come deve essere garantita la conformità delle operazioni dell’EFSD con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9.

8.   Nella propria attività di orientamento strategico, il consiglio tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni e decisioni del Parlamento europeo e pertinenti conclusioni del Consiglio.

Articolo 6

Comitati esecutivi regionali

Ogni piattaforma regionale d’investimento è dotata di un comitato esecutivo. I comitati esecutivi regionali sono incaricati di assistere la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull’utilizzo della garanzia dell’EFSD.

CAPO III

GARANZIA DELL’EFSD E FONDO DI GARANZIA DELL’EFSD

Articolo 7

La garanzia dell’EFSD

1.   L’Unione, previo attento esame della fattibilità del progetto, mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

2.   La garanzia dell’EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e d’investimento nei paesi partner dell’Africa e del vicinato europeo.

3.   La garanzia dell’EFSD è concessa sotto forma di garanzia a prima richiesta in relazione agli strumenti di cui all’articolo 10, e nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti all’articolo 9.

Articolo 8

Condizioni per l’utilizzo della garanzia dell’EFSD

1.   La concessione della garanzia dell’EFSD è subordinata alla conclusione di un accordo al riguardo tra la Commissione, a nome dell’Unione, e la controparte ammissibile.

2.   Il periodo d’investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell’EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d’investimento si estende al 31 dicembre 2020.

3.   Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con partner cofinanziatori del settore privato, intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a decorrere dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia dell’EFSD.

Articolo 9

Criteri di ammissibilità per l’uso della garanzia dell’EFSD

1.   Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell’EFSD, conformemente alle finalità dell’EFSD stabilite all’articolo 3, sono coerenti e in linea con le politiche dell’Unione, in particolare la politica di sviluppo dell’Unione e la politica europea di vicinato, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. Tali operazioni tengono conto di altre forme di sostegno dell’Unione e internazionale per garantire la complementarità con altre iniziative e sostengono gli obiettivi seguenti:

a)

contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all’attuazione dell’Agenda 2030 e, se del caso, della politica europea di vicinato, con particolare attenzione all’eliminazione della povertà, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alle opportunità economiche, alle competenze e allo spirito imprenditoriale, promuovendo in particolare la parità di genere e l’emancipazione delle donne e dei giovani e perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani;

b)

contribuire all’attuazione della politica di migrazione dell’Unione europea incluso, se del caso, il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione;

c)

contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e d’accoglienza, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d’origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani;

d)

rafforzare i settori e le aree socioeconomici, e le connesse infrastrutture pubbliche e private, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e crescita blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

e)

erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un’attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, affrontando al contempo i fallimenti del mercato, limitandone le distorsioni, nonché incoraggiando il contributo delle imprese europee agli obiettivi dell’EFSD;

f)

affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari, che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;

g)

stimolare il finanziamento del settore privato, con un’attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;

h)

contribuire all’azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell’ambiente, producendo in tal modo benefici climatici collaterali e assegnando almeno il 28 % dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscono all’azione per il clima, alle energie rinnovabili e all’efficienza nell’uso delle risorse.

2.   La garanzia dell’EFSD sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale e che:

a)

assicurano addizionalità;

b)

garantiscono la complementarietà con altre iniziative, assicurando che le operazioni sostenute dalla garanzia dell’EFSD siano chiaramente distinte, in particolare dal mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI;

c)

garantiscono l’allineamento degli interessi mediante un’adeguata condivisione dei rischi da parte della rispettiva controparte ammissibile e degli altri partner potenziali;

d)

sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all’eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei PMS e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire maggiori agevolazioni;

e)

sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale;

f)

sono in grado di ottimizzare, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato;

g)

rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un’efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la proprietà, l’allineamento, l’attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l’obiettivo di svincolo degli aiuti;

h)

sono concepiti in modo da soddisfare i criteri per gli APS stabiliti dall’OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato; e

i)

sono attuati nel pieno rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani, le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e il diritto internazionale in materia di diritti umani.

3.   Sulla base di valutazioni caso per caso, le operazioni di finanziamento e di investimento possono combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione nella misura necessaria al buon esito dei progetti di investimento sostenuti dall’EFSD, purché ciò non comporti una riduzione dei finanziamenti per gli altri obiettivi di sviluppo.

4.   La Commissione, tenendo debitamente conto delle indicazioni fornite dal consiglio strategico, dopo aver consultato i comitati esecutivi e informato il Parlamento europeo e il Consiglio, stabilisce finestre d’investimento per regioni, paesi partner specifici, o per entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici, per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all’articolo 10 da coprirsi tramite la garanzia dell’EFSD fino a un importo determinato. Le informazioni fornite dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio precisano in che modo le finestre d’investimento sono in linea con i requisiti di cui all’articolo 3 del presente articolo e specificano nel dettaglio le loro priorità di finanziamento. La BEI dovrebbe fornire un parere scritto su questioni connesse al settore bancario a corredo di ciascuna proposta di finestre d’investimento. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell’ambito delle finestre d’investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d’investimento è debitamente motivata da un’analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

All’interno della piattaforma di investimento per l’Africa, una quota significativa della garanzia dell’EFSD è assegnata ai paesi fragili o colpiti da conflitti, ai paesi privi di sbocco sul mare e ai PMS.

5.   La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia dell’EFSD rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 2, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d’investimento, su base annuale.

Articolo 10

Strumenti ammissibili alla garanzia dell’EFSD

1.   La garanzia dell’EFSD è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:

a)

prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;

b)

garanzie;

c)

controgaranzie;

d)

strumenti del mercato dei capitali;

e)

qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione, e partecipazioni azionarie o partecipazioni quasi-azionarie.

2.   Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti elencati al paragrafo 1 nell’ambito di una finestra d’investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto o paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa postbellica, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese banche locali pubbliche e private nonché enti finanziari pubblici e privati, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti rilevanti sullo sviluppo del settore privato.

Articolo 11

Ammissibilità e selezione delle controparti

1.   Le controparti ammissibili ai fini della garanzia dell’EFSD sono:

a)

la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

b)

organismi di diritto pubblico;

c)

organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

d)

organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

e)

organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

f)

organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese partner, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.

La garanzia dell’EFSD è attuata ogniqualvolta possibile sotto la guida di una controparte ammissibile europea, in linea con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la cooperazione tra di esse.

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell’EFSD. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD.

3.   La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 12

Copertura e termini della garanzia dell’EFSD

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la garanzia dell’EFSD non supera, in alcun momento, l’importo di 1 500 000 000 EUR.

2.   Gli Stati membri e i paesi dell’EFTA possono contribuire in garanzie o in contanti al Fondo di garanzia dell’EFSD. Previo parere del consiglio strategico e approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

L’importo della garanzia dell’EFSD che supera l’importo di cui al paragrafo 1 è concesso a nome dell’Unione.

La somma dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell’Unione nell’ambito della garanzia dell’EFSD non supera l’importo di 1 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 4, i pagamenti per le attivazioni della garanzia sono erogati, se necessario, dagli Stati membri contributori o da altri donatori su una base pari passu con l’Unione.

La Commissione, a nome dell’Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento e contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

3.   La garanzia dell’EFSD è resa disponibile soltanto dopo la conferma del pagamento di un contributo in contanti di 400 000 000 EUR proveniente dall’11o FES e destinato al bilancio generale dell’Unione.

4.   Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

Su richiesta degli Stati membri nel consiglio strategico, i loro contributi possono essere destinati all’avvio di progetti in determinate regioni, paesi, settori o finestre d’investimento esistenti.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

5.   Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell’EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell’11o FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell’EFSD, in linea con gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-UE.

6.   Un importo pari ad almeno 100 000 000 EUR della copertura della garanzia dell’EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner del vicinato orientale e meridionale, in conformità del regolamento (UE) n. 232/2014.

Articolo 13

Attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell’EFSD

1.   La Commissione stipula, a nome dell’Unione, accordi riguardanti la garanzia dell’EFSD con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell’articolo 11 e del paragrafo 4 del presente articolo, che riguardano la concessione della garanzia dell’EFSD, che è incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta, e in favore della controparte ammissibile selezionata.

2.   Per ciascuna finestra d’investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia dell’EFSD tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia dell’EFSD può essere concessa per operazioni di finanziamento o di investimento individuali. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

Tutti gli accordi di garanzia dell’EFSD sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

3.   Gli accordi di garanzia dell’EFSD contengono, in particolare, disposizioni riguardanti:

a)

norme dettagliate sulla prestazione della garanzia dell’EFSD, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti nonché un’analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

b)

gli obiettivi e la finalità del presente regolamento, una valutazione delle esigenze e un’indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, in particolare attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i);

c)

la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e, in casi debitamente giustificati, la possibilità delle remunerazione può essere in parte sovvenzionata al fine di offrire maggiori agevolazioni, in particolare nei paesi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera d);

d)

i requisiti per l’uso della garanzia dell’EFSD, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti ad esempio scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

e)

le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti

f)

le disposizioni relative agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, a norma degli articoli 16 e 17;

g)

procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell’attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia dell’EFSD.

4.   La Commissione, quando conclude accordi di garanzia dell’EFSD con controparti ammissibili, tiene conto degli elementi seguenti:

a)

la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali, conformemente agli articoli 5 e 6;

b)

gli obiettivi della finestra d’investimento;

c)

l’esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;

d)

la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d’investimento.

5.   La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell’accordo di garanzia dell’EFSD.

6.   La garanzia dell’EFSD può coprire:

a)

per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;

b)

per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

c)

per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’articolo 9, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;

d)

tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

7.   Gli accordi di garanzia dell’EFSD stabiliscono norme dettagliate per la copertura, gli obblighi, l’ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure.

Articolo 14

Il Fondo di garanzia dell’EFSD

1.   Il Fondo di garanzia dell’EFSD costituisce una riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell’EFSD a norma del pertinente accordo ad essa relativo.

2.   Il Fondo di garanzia dell’EFSD è alimentato con:

a)

contributi provenienti dal bilancio generale dell’Unione e altre fonti;

b)

contributi volontari da parte degli Stati membri e di altri donatori;

c)

rendimenti ottenuti da risorse del Fondo di garanzia dell’EFSD investite;

d)

importi recuperati dai debitori inadempienti secondo le disposizioni in merito stabilite negli accordi di garanzia dell’EFSD;

e)

entrate e altri pagamenti ricevuti dall’Unione in virtù degli accordi di garanzia dell’EFSD.

3.   Le entrate del Fondo di garanzia dell’EFSD, di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), del presente articolo costituiscono entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell’EFSD, di cui al paragrafo 2, sono gestite direttamente dalla Commissione e investite secondo il principio della sana gestione finanziaria rispettando norme prudenziali adeguate. Entro il 30 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo di garanzia per le azioni esterne dell’EFSD, quale istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (12) e dell’EFSD alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, il confronto dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell’Unione. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

5.   Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell’EFSD sono impiegate per raggiungere un livello adeguato di copertura per gli obblighi totali della garanzia dell’EFSD. Il tasso di copertura è pari al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell’EFSD coperti dal bilancio generale dell’Unione.

6.   A seguito di una valutazione dell’adeguatezza del livello del Fondo di garanzia dell’EFSD svolta in base alla relazione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, sono effettuati i pagamenti seguenti:

a)

fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, eventuali eccedenze sono versate nel bilancio generale dell’Unione;

b)

il contributo per ricostituire il Fondo di garanzia dell’EFSD è corrisposto in quote annuali nell’arco di un periodo massimo di tre anni, a partire dall’esercizio n+1.

7.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell’EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione:

a)

sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo; nonché

b)

ove si ritenga necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il Fondo di garanzia dell’EFSD.

8.   A seguito di un’attivazione della garanzia dell’EFSD, le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell’EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 del presente articolo e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 del presente articolo o qualsiasi eccedenza di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo sono innanzitutto impiegate entro i termini del periodo massimo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, per riportare la garanzia dell’EFSD all’importo iniziale.

Articolo 15

Finanziamento del Fondo di garanzia dell’EFSD a carico del bilancio generale dell’Unione

Un contributo di 350 000 000 EUR è fornito a carico del bilancio generale dell’Unione.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE, CONTABILITÀ E VALUTAZIONE

Articolo 16

Rendicontazione e contabilità

1.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’EFSD. Tale relazione è resa pubblica e contiene gli elementi seguenti:

a)

una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi dell’EFSD di cui rispettivamente all’articolo 3 e all’articolo 9, paragrafi 1 e 2;

b)

una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell’EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, comprendente le misure di rischio e il loro impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;

c)

una valutazione, in termini aggregati, sulla base di indicatori in linea con l’articolo 9, paragrafo 5, dell’addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’EFSD, incluso l’impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sull’eliminazione della povertà e sulle modalità di contrasto delle cause profonde della migrazione, in particolare della migrazione irregolare; tale valutazione comprende un’analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile;

d)

una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’EFSD e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

e)

una valutazione dell’effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell’EFSD;

f)

l’importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;

g)

una valutazione dell’addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

h)

informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell’EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull’esposizione complessiva al rischio;

i)

le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;

j)

una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia dell’EFSD e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell’imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;

k)

una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia dell’EFSD con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;

l)

una valutazione della remunerazione delle garanzie e dell’attuazione dell’articolo 22.

2.   Ai fini dell’assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi in materia di contabilità, di rendicontazione circa i rischi coperti dalla garanzia dell’EFSD e di gestione del Fondo di garanzia dell’EFSD, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia dell’EFSD forniscono a scadenza annuale alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente contenenti, tra l’altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

a)

la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell’Unione, misurate in conformità delle norme contabili dell’Unione stabilite dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico;

b)

l’obbligo finanziario esistente dell’Unione, derivante dalla garanzia dell’EFSD prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

Le controparti ammissibili, su richiesta, forniscono alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere agli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

3.   Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull’andamento del Fondo di garanzia dell’EFSD. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione del Fondo di garanzia dell’EFSD nell’anno civile precedente, inclusa una valutazione dell’adeguatezza della dotazione e del livello del fondo di garanzia dell’EFSD nonché della necessità di alimentarlo ulteriormente.

La relazione di cui al primo comma contiene la presentazione della posizione finanziaria del Fondo di garanzia dell’EFSD al termine dell’anno civile precedente, i flussi finanziari durante l’anno civile precedente nonché le operazioni rilevanti ed eventuali informazioni pertinenti circa i conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del Fondo di garanzia dell’EFSD al termine dell’anno civile precedente.

Articolo 17

Valutazione e revisione

1.   Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione valuta il funzionamento dell’EFSD, la sua gestione e il suo effettivo contributo alla realizzazione della finalità e degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente esterna dell’applicazione del presente regolamento e accompagnata da una proposta motivata intesa a modificare il presente regolamento, se del caso, in particolare con l’obiettivo di prorogare il periodo di investimento iniziale di cui all’articolo 8, paragrafo 2. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

2.   Entro il 31 dicembre 2019, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l’impiego e il funzionamento del Fondo di garanzia dell’EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Trasparenza, comunicazione e pubblicazione delle informazioni

1.   Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all’osservanza degli obblighi da esso stabiliti. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

2.   La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell’EFSD, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera g), tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

3.   Le controparti ammissibili rendono pubblico il sostegno dell’Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’EFSD conformemente al presente regolamento.

4.   Le delegazioni dell’Unione europea includono nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e all’opinione pubblica le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall’EFSD.

Articolo 19

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

In vista di possibili rimostranze di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dalla garanzia dell’EFSD, la Commissione e le delegazioni dell’Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni in vista della futura collaborazione con tali controparti.

Articolo 20

Revisione contabile della Corte dei conti

1.   La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 TFUE e tali attività sono pertanto soggette alla procedura di discarico a norma dell’articolo 319 TFUE.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni di audit.

Articolo 21

Misure antifrode

1.   La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l’OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell’attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l’esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all’OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un’indagine completa e approfondita.

2.   L’OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, con l’intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L’OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle loro operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività, e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l’indagine e l’eventuale azione giudiziaria.

Articolo 22

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1.   Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell’Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode e all’evasione fiscali.

Inoltre le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell’ambito della politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), o che non rispettano effettivamente le norme concordate a livello internazionale o dell’Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l’operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo.

Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

2.   Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell’Unione in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2017.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 236/2014 Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

(10)  Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).

(11)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(12)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(13)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(14)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(15)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).