8.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1530 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (3) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

Le scadenze delle approvazioni delle sostanze attive propaquizafop, quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile erano fissate inizialmente tra il 2019 e il 2021. Considerato che tali tre sostanze sono esteri varianti del quizalofop, esse hanno proprietà simili. Considerata la decisione di esecuzione C(2016)6104, le proprietà pericolose del quizalofop-P-tefurile (4) e il fatto che le tre sostanze presentano importanti caratteristiche simili, è opportuno raggruppare tali sostanze al fine di allineare il calendario della loro valutazione al processo di valutazione tra pari eseguito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. I fascicoli delle tre sostanze dovrebbero quindi essere inviati ai rispettivi Stati membri relatori entro lo stesso arco di tempo.

(4)

Le approvazioni del propaquizafop e del quizalofop-P-etile scadranno il 30 novembre 2021. Al fine di allineare il calendario della valutazione della sostanza quizalofop-P-tefurile a quello della valutazione delle altre due sostanze, il periodo di approvazione della sostanza quizalofop-P-tefurile dovrebbe essere prorogato.

(5)

È stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del quizalofop-p-tefurile conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) .

(6)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla data di scadenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(7)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva di cui al presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo della sostanza attiva di cui al presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, voce 279, sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data «30 novembre 2019» relativa al quizalofop-P-tefurile è sostituita dalla data «30 novembre 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).

(4)  Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quizalofop-P-tefuryl (Parere relativo alla proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate del quizalofop-P-tefurile a livello di UE). Adottato il 3 giugno 2016.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).