7.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1527 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui al presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) . Per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per la sostanza attiva heptamaloxyloglucan.

(5)

Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie considerate prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni il periodo di approvazione della sostanza attiva malathion e prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid e fluopicolide.

(6)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(7)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono soddisfatti, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

alla riga 296, «Ciflufenamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 marzo 2023»;

2)

alla riga 297, «Fluopicolide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»;

3)

alla riga 298, «Heptamaloxyloglucan», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2021»;

4)

alla riga 300, «Malathion», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022».