21.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2017

che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 10, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE prevede che in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentano di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui esistono detti restrizioni o requisiti e che tali informazioni debbano essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.

(2)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione delle informazioni di cui al medesimo articolo.

(3)

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni istituito a norma dell'articolo 45 della direttiva 2014/53/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.

Articolo 2

1.   Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:

a)

un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o

b)

la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalla abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.

2.   Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, le istruzioni che accompagnano tali apparecchiature indicano, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l'elenco degli Stati membri e delle aree geografiche all'interno degli Stati membri in cui esistono tali restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ogni Stato membro e in ogni zona geografica all'interno di uno Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 9 agosto 2018.

Le apparecchiature radio immesse sul mercato dopo l'8 agosto 2017 e conformi al presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.


ALLEGATO I

Pittogramma

1.

Il pittogramma figura sotto forma di tabella.

2.

Il pittogramma include il segno seguente:

Image

3.

Il pittogramma menziona inoltre, sotto o accanto al segno di cui al paragrafo 2, le abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito all'allegato II, in cui esistono restrizioni applicabili alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.

4.

Il pittogramma e il suo contenuto possono variare (ad esempio possono essere di colori diversi, con forma vuota o piena, con linee di differente spessore) purché rimangano visibili e leggibili.

5.

Esempi di pittogramma:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


ALLEGATO II

Abbreviazioni

Le abbreviazioni degli Stati membri sono le seguenti:

Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (D), Germania (DE,) Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).