12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1250 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CEE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
La sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) è inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 come sostanza in corso di valutazione, per la quale l'Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel parere scientifico del 4 maggio 2017 (4), che la sostanza 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità in quanto è stato constatato un effetto genotossico nel fegato dei topi nella prova in vivo effettuata. |
(6) |
Di conseguenza l'utilizzo di 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) non soddisfa le condizioni generali per l'impiego degli aromatizzanti fissate all'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale sostanza dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco senza indugio, al fine di proteggere la salute umana. |
(7) |
È pertanto opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per sopprimere dall'elenco dell'Unione una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza. |
(8) |
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) Gruppo di esperti CEF dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con alimenti, enzimi e aromatizzanti). Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 226, Revisione 1 (FGE.226Rev1): esame dei dati relativi alla genotossicità su un'aldeide α,β-insatura del sottogruppo chimico 1.1.1(b) di FGE.19. EFSA Journal 2017;15(5):4847, 24 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:
«16.071 |
4,5-epossidec-2(trans)-enale |
188590-62-7 |
1570 |
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Almeno l'87 %; componente secondario: 8-9 % 4,5-epossidec-2(cis)-enale |
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1 |
EFSA» |