12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/1250 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CEE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) è inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 come sostanza in corso di valutazione, per la quale l'Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel parere scientifico del 4 maggio 2017 (4), che la sostanza 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità in quanto è stato constatato un effetto genotossico nel fegato dei topi nella prova in vivo effettuata.

(6)

Di conseguenza l'utilizzo di 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) non soddisfa le condizioni generali per l'impiego degli aromatizzanti fissate all'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale sostanza dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco senza indugio, al fine di proteggere la salute umana.

(7)

È pertanto opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per sopprimere dall'elenco dell'Unione una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza.

(8)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Gruppo di esperti CEF dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con alimenti, enzimi e aromatizzanti). Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 226, Revisione 1 (FGE.226Rev1): esame dei dati relativi alla genotossicità su un'aldeide α,β-insatura del sottogruppo chimico 1.1.1(b) di FGE.19. EFSA Journal 2017;15(5):4847, 24 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«16.071

4,5-epossidec-2(trans)-enale

188590-62-7

1570

 

Almeno l'87 %; componente secondario: 8-9 % 4,5-epossidec-2(cis)-enale

 

1

EFSA»