1.6.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/929 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante operanti nelle acque territoriali della Grecia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Il 2 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) nelle acque territoriali greche.

(4)

La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Grecia e interessa imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Grecia.

(5)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel settembre 2016 la deroga chiesta dalla Grecia e il relativo progetto di piano di gestione.

(6)

La Grecia ha adottato il piano di gestione (di seguito denominato il «piano di gestione greco») il 29 dicembre 2016 con decisione ministeriale (6719/146097/29-12-2016), in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7)

La deroga chiesta dalla Grecia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)

In particolare, sussistono vincoli geografici specifici a motivo della struttura morfologica propria della Grecia, caratterizzata da numerose isole sparse in diversi mari, e della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, che sono esclusivamente presenti in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.

(9)

Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.

(10)

Inoltre, esso non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi, che non entrano in contatto con il fondo marino e non possono essere utilizzati su praterie di Posidonia oceanica.

(11)

La richiesta riguarda 244 imbarcazioni elencate nell'allegato 5 del piano di gestione che disciplina l'attività delle sciabiche da natante tradizionali nelle acque greche. La deroga chiesta dalla Grecia interessa quindi un numero limitato di imbarcazioni rispetto alla vasta zona di distribuzione della flotta operante con sciabiche da natante, che corrisponde all'1,5 per cento circa dell'intera flotta peschereccia greca e a 1 697,72 tonnellate di stazza lorda (GT).

(12)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(13)

La decisione ministeriale greca e il piano di gestione garantiscono che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in linea con l'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(14)

Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta la pesca al di sopra degli habitat in questione. In effetti, le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. Inoltre, la realizzazione di una mappatura delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali greche contribuisce alla protezione della Posidonia oceanica.

(15)

Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

(16)

Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Grecia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione, in quanto le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5.

(17)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.

(18)

Il piano di gestione garantisce che le catture di specie incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime, in quanto le specie bersaglio — zerro (Spicara smaris) e boga (Boops boops) — non figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e le attività di pesca sono altamente selettive.

(19)

Le attività di pesca sono altamente selettive e non sono mirate alla cattura di cefalopodi.

(20)

Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2).

(21)

Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(22)

È pertanto opportuno concedere la deroga richiesta.

(23)

È opportuno che la Grecia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità del piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(24)

La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1.   L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) praticata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia.

2.   Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da imbarcazioni:

a)

recanti un numero di registrazione indicato nell'allegato 5 del piano di gestione greco;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Grecia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

La Grecia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).