19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/24


REGOLAMENTO (UE) 2017/827 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base del regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'International Financial Reporting Standards Foundation («Fondazione IFRS»), successore legale dell'International Accounting Standards Committee Foundation e il Public Interest Oversight Board (PIOB) beneficiano del cofinanziamento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2020.

(2)

In base al regolamento (UE) n. 258/2014 l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha beneficiato del cofinanziamento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2016.

(3)

Il 12 novembre 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione di Philippe Maystadt, consulente speciale del commissario responsabile per il mercato interno e i servizi («relazione del consulente speciale»), in cui ha delineato le possibili riforme della governance dell'EFRAG volte a rafforzare il contributo dell'Unione allo sviluppo dei principi contabili internazionali.

(4)

La Commissione ha monitorato attentamente l'attuazione della riforma della governance dell'EFRAG e ha debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi al riguardo. Su tale base è opportuno continuare a finanziare l'EFRAG per il periodo 2017-2020 al fine di conseguire gli obiettivi di lungo termine del programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

(5)

Il consiglio dell'EFRAG, che assicura una rappresentanza equilibrata degli interessi pubblici e privati, dovrebbe garantire che i suoi membri s'impegnino ad agire nell'interesse pubblico europeo. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e la Banca centrale europea sono invitate a contribuire attivamente, nella misura del possibile, ai lavori del consiglio dell'EFRAG.

(6)

La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati e sulle attività principali dell'EFRAG dell'anno precedente. Tale relazione dovrebbe anche esaminare gli sviluppi in relazione al criterio di «bene pubblico ampliato» e fornire una panoramica dettagliata degli sviluppi nel settore dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS). I principi contabili non dovrebbero compromettere la stabilità finanziaria dell'Unione, né ostacolarne lo sviluppo economico.

(7)

Per quanto riguarda lo sviluppo degli IFRS, del PIOB e dell'EFRAG, la relazione annuale della Commissione dovrebbe fare riferimento anche al seguito dato e all'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento europeo. Inoltre, la Fondazione IFRS, il PIOB e l'EFRAG sono incoraggiati a partecipare regolarmente, almeno una volta l'anno, alle audizioni organizzate dal Parlamento europeo al fine di fornire un resoconto completo dello sviluppo dei principi internazionali di informativa finanziaria e di revisione.

(8)

La Commissione dovrebbe informare in maniera più regolare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli sforzi comuni della Fondazione IFRS, del PIOB e dell'EFRAG, dato che questi tre organismi sono cofinanziati dall'Unione e perseguono gli stessi obiettivi.

(9)

La Commissione dovrebbe inoltre considerare possibili modifiche a lungo termine del funzionamento e dello status giuridico dell'EFRAG.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 258/2014.

(11)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'incremento del bilancio di un programma dell'Unione per il periodo 2017-2020 al fine di sostenere le attività dell'EFRAG che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione in relazione all'informativa finanziaria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito all'EFRAG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 258/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

l'EFRAG;»;

2)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 57 007 000 EUR a prezzi correnti.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per l'EFRAG: 23 134 000 EUR;»

3)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In merito alla Fondazione IFRS e allo IASB, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta anche la loro governance, in particolare in termini di trasparenza, la prevenzione dei conflitti di interesse, la diversità degli esperti e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi nonché la responsabilità pubblica.

Inoltre, al fine di garantire principi contabili di alta qualità ed elevati livelli di trasparenza, responsabilità e integrità, la relazione individua e valuta le azioni adottate nell'ambito della Fondazione IFRS che, tra l'altro, riguardano l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, le norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati e l'istituzione di registri per la trasparenza.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per quanto concerne il PIOB e l'organismo che gli succederà, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti e valuta come il lavoro del PIOB contribuisca al miglioramento della qualità della revisione contabile compresa l'integrità della professione di revisore dei conti. Qualora il finanziamento assicurato dall'IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell'anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Per quanto riguarda l'EFRAG, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta, a decorrere dal 2018:

a)

se il criterio di bene pubblico ampliato, quale raccomandato nella relazione del consulente speciale, sia stato rispettato durante il processo di omologazione intrapreso nel corso dell'anno precedente;

b)

se il Parlamento europeo e il Consiglio siano stati coinvolti fin dall'inizio nell'elaborazione dei principi d'informativa finanziaria, in generale, e nel processo di omologazione, in particolare;

c)

se la struttura finanziaria dell'EFRAG sia sufficientemente diversificata ed equilibrata da consentirgli di adempiere la sua missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace; e

d)

la governance dell'EFRAG, in particolare in termini di trasparenza, e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi e la responsabilità pubblica.

Inoltre, essa individua e valuta le azioni adottate nell'ambito dell'EFRAG al fine di garantire elevati livelli di responsabilità democratica, trasparenza e integrità per quanto riguarda, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, l'istituzione di registri obbligatori per la trasparenza e norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati, nonché norme interne, in particolare la prevenzione dei conflitti di interesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 147.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

(3)  Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).