11.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/677 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

In data 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle sue acque territoriali nella Comunità autonoma di Murcia.

(4)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2013 la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato.

(5)

La Spagna ha adottato il piano di gestione il 27 marzo 2013 (2).

(6)

La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, è stata concessa fino al 31 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione (3).

(7)

In data giugno 2013, settembre 2014, luglio 2015 e luglio 2016 la Spagna ha presentato alla Commissione relazioni scientifiche sull'attuazione del piano di gestione.

(8)

Il 13 luglio 2016 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre il 31 dicembre 2016. La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione del rinnovo della deroga.

(9)

Nel 2016 lo CSTEP ha esaminato la domanda di proroga della deroga presentata dalla Spagna e il relativo progetto di piano di gestione.

(10)

La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(11)

Sussistono vincoli geografici specifici dovuti alle ridotte dimensioni della piattaforma continentale e alla particolare distribuzione della specie bersaglio.

(12)

La pesca con sciabiche da natante non può essere praticata con altri attrezzi e non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

(13)

La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (27).

(14)

Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 27 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Spagna, per uno sforzo totale di 1 211 Kw.

(15)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(16)

Il piano di gestione introduce modifiche intese a rendere più efficaci le operazioni di pesca, e in particolare: i) consente di fissare la data di inizio della campagna di pesca in modo flessibile in funzione delle condizioni meteorologiche; ii) stabilisce un quantitativo massimo consentito di catture per nave, per giorno e per pescatore ingaggiato; iii) modifica i valori limite di riferimento in linea con i dati scientifici relativi al periodo 2012-2016; iv) introduce misure volte a limitare il trasferimento delle autorizzazioni di pesca; e v) istituisce un comitato di gestione che riunisce autorità, settore della pesca, comunità scientifica e operatori del settore.

(17)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.

(18)

Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica poiché riguarda i pescherecci da traino.

(19)

Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Spagna ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione, in quanto le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5.

(20)

Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4).

(21)

Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi.

(22)

Il piano di gestione spagnolo regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.

(23)

L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(24)

Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(25)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(26)

È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(27)

La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente.

(28)

La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2019.

(29)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma di Murcia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) praticata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

a)

registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'allevamento e la pesca della Comunità autonoma di Murcia;

b)

aventi un'attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (in seguito denominato: «il piano di gestione»).

La deroga si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui al primo paragrafo dell'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)  Cfr. GU della Regione Murcia n. 78 del 6.4.2013, pag. 13950.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 28).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).