18.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/286 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione (2) è stato adottato per far fronte alle perturbazioni di mercato nel settore del latte, dovute a uno squilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale, e in altri settori zootecnici, in particolare quelli delle carni suine, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, che registravano altresì difficoltà di mercato.

(2)

Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016 ha prodotto un elevato livello di danni umani e materiali, con conseguenti perturbazioni eccezionalmente gravi sul mercato nelle regioni colpite dal sisma; si tratta di zone prevalentemente montane che soffrono di svantaggi strutturali, in cui l'allevamento del bestiame riveste un'importanza economica e sociale rilevante. Poiché la regione continua a essere colpita da scosse di assestamento e nuovi terremoti, il ricorso all'aiuto finanziario previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1613 è divenuto ancora più cruciale per l'Italia.

(3)

Poiché l'importo assegnato all'Italia in virtù del regolamento delegato (UE) 2016/1613 compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dagli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, è opportuno autorizzare l'Italia a concedere un sostegno supplementare a tali allevatori integrando ulteriormente l'aiuto concessole dall'Unione.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per effettuare le spese corrispondenti affinché i suddetti pagamenti potessero beneficiare dell'aiuto dell'Unione, senza sapere in quel momento che la particolare situazione delle regioni italiane colpite dal sisma avrebbe continuato a deteriorarsi. È pertanto opportuno rinviare il termine entro il quale le spese corrispondenti possono essere effettuate a una data successiva.

(5)

È altresì opportuno rinviare il termine per la comunicazione, da parte dell'Italia, degli importi totali di aiuto versati per ciascuna misura, del numero e del tipo di beneficiari e della valutazione dell'efficacia della misura.

(6)

Al fine di garantire che gli allevatori delle regioni italiane colpite dal sisma ricevano gli aiuti il più presto possibile, è opportuno prevedere disposizioni affinché l'Italia possa applicare senza indugio le norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, come modificato dal presente regolamento. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 è così modificato:

1.

All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, con riguardo alle regioni italiane colpite dal sisma, le spese sostenute in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento per gli allevatori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2018.»

2.

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«In aggiunta al sostegno di cui al primo comma, per quanto riguarda l'Italia, è possibile concedere un ulteriore sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma fino a un massimo del 100 % dell'importo che figura in allegato.

Il sostegno supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma è versato al massimo entro il 30 settembre 2018.».

3.

All'articolo 3, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda il sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, l'Italia comunica alla Commissione, non oltre il 15 ottobre 2018, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 10).