28.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/127 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2017

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)

È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

(6)

Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2017 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aumento complementare dovrebbe essere calcolato secondo la seguente metodologia: il nuovo importo relativo agli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dall'importo del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo alle catture totali gli importi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; successivamente un aumento complementare applicato all'importo relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo importo calcolato per gli sbarchi e il precedente importo del CIEM relativo agli sbarchi.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (2) è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha soppresso il capo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Per tale motivo, e in linea con il regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione (4), a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'obbligo di sbarco del merluzzo bianco si applicherà alle catture di merluzzo bianco nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, conformemente agli articoli 1 e 3 e all'allegato del regolamento delegato della Commissione. Di conseguenza, le possibilità di pesca per lo stock di merluzzo bianco dovrebbero essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto dei quantitativi di pesce che in passato sono stati riversati in mare e che ora dovranno essere sbarcati.

(8)

Secondo i pareri scientifici, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e VIId-VIIh) continua a essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino. È opportuno pertanto mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj e VIIk, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola limitando ulteriormente le catture commerciali nel 2017. Tenendo conto dell'impatto socioeconomico, è opportuno autorizzare attività di pesca limitate con ami e palangari, istituendo al tempo stesso un divieto per proteggere le aggregazioni riproduttive. Inoltre, le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate al 3 % del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo con un massimo di 400 chilogrammi al mese. Per le stesse ragioni, per le reti da posta fisse le catture accessorie dovrebbero essere limitate a 250 chilogrammi al mese. È opportuno applicare un limite giornaliero alle catture nell'ambito della pesca ricreativa provenienti dallo stock settentrionale e, per motivi precauzionali, dallo stock del Golfo di Biscaglia.

(9)

Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1o gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

(10)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 509/2007 (5), (CE) n. 676/2007 (6) e (CE) n. 302/2009 (7) del Consiglio. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio (8) è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

(11)

Per quanto riguarda lo stock del merluzzo giallo nelle sottozone IX e X e nelle acque dell'Unione del Copace 34.1.1., che era precedentemente identificato come merlano, è opportuno assegnare al Portogallo possibilità di pesca aggiuntive che non superino 98 tonnellate. Il TAC del merlano in tali zone dovrebbe essere interrotto.

(12)

A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni VIa, VIIb e VIIc (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb e VIIc e l'altro per le zone Vb, VIb e VIaN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (9) non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC limitato per consentire un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

(13)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(14)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (10) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(15)

Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

(16)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2017 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009.

(17)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. È pertanto opportuno, in particolare, consentire una limitata flessibilità all'interno della zona per l'eglefino dalla zona IVb e VIa alla zona IIa e IV.

(18)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(19)

All'11a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(20)

L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(21)

Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2017, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

(22)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (12) e le Isole Færøer (13), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (14), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

(23)

Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(24)

Nella riunione annuale del 2016, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga del TAC e dei contingenti per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale e una proroga del TAC per il tonno albacora. Ha inoltre fissato un limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale, il pesce vela dell'Atlantico orientale e occidentale, ha stabilito un TAC per il pesce spada mediterraneo e ha confermato per il 2017 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso e il tonno obeso. Per quanto riguarda il marlin blu e il marlin bianco, l'ICCAT ha confermato per il 2017 i TAC predefiniti e ha accettato il piano di compensazione proposto dall'UE in seguito all'eccessivo sfruttamento da parte della Spagna nel 2014 e 2015. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

(25)

Nella 35a riunione annuale del 2016 le parti della Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2016/2017 e 2017/2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2017 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2016.

(26)

Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Ha, inoltre, adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(27)

La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 18 al 22 gennaio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe formare oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.

(28)

La Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non è riuscita a concludere la 90a riunione annuale nel 2016 e una riunione straordinaria della IATTC si terrà dal 7 al 10 febbraio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

(29)

Nella riunione annuale del 2016 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo Pseudopentaceros spp. È stato inoltre adottato un TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1, mentre è stato limitato a un anno il TAC per tali specie nel resto della zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.

(30)

Nella 13a riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(31)

Nella 38a riunione annuale del 2016 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2017 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(32)

Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.

(33)

Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.

(34)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2016, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(35)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in una nota verbale alla Norvegia del 25 ottobre 2016 in relazione a una normativa norvegese concernente la pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale, che secondo l'Unione non tiene conto delle specifiche disposizioni del trattato di Parigi e in particolare di quelle previste agli articoli 2 e 3 dello stesso. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2017. Si ricorda che la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(36)

Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (15), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(37)

Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2018, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

(38)

Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(39)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.

(40)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017, a eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2017, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(41)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 25 e 26 e nell'allegato IIE;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)

le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 27 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

pescherecci dell'Unione;

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)   «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)   «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)   «totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)   «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)   «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (17);

h)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)   «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (18);

b)   «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)   «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)   «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)   «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f)   «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g)   «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

h)   «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

i)   «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

j)   «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (21);

k)   «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (22);

l)   «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (23);

m)   «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (24);

n)   «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (25);

o)   «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale (26) e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

p)   «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (27);

q)   «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

r)   «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

s)   «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (29) e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e

b)

consentono:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi;

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo 2017 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC adottati;

b)

i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)

informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

a)

le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

a)

allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM IV;

b)

allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;

c)

allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9

Misure relative alla pesca della spigola

1.   Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo o lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

a)

divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

b)

acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano, in relazione alla spigola, le seguenti misure:

a)

un peschereccio dell'Unione operante con reti a strascico e sciabiche (30) può detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori al 3 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 400 chilogrammi/mese;

b)

nel mese di gennaio 2017 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari (31) possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave all'anno;

c)

i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da posta fisse (32) possono detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori a 250 chilogrammi/mese.

Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse.

3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4.   Dal 1o gennaio al 30 giugno 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.

5.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:

a)

dal 1o luglio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;

b)

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.

6.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb possono essere conservati al massimo cinque esemplari al giorno per pescatore.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2017: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 millimetri è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2017.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 12

Divieti

1.   Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b)

pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

c)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

d)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

e)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;

f)

zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

g)

squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

h)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

i)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

j)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

k)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

l)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

m)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

n)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

o)

le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)

diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)

diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)

diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

p)

le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

q)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

r)

razza norvegese [(Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

s)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;

t)

razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

u)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

v)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

w)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 15

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2018 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.

Articolo 17

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 18

Squali

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 19

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20

Pesca sperimentale

1.   Nel 2017 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2017.

2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 21

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)

un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3

Zona di competenza della IOTC

Articolo 22

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 23

Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio

1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività.

2.   Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.

Articolo 24

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 25

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 26

Pesca di fondo

1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 27

Pesca con reti da circuizione

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)

dal 29 luglio al 28 settembre 2017 o dal 18 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

b)

dal 29 settembre al 29 ottobre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2017, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.   Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

b)

nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 28

Divieto di pesca di squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3.   Gli operatori delle navi:

a)

registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)

comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 29

Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 30

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

gattuccio fantasma (Apristurus manis),

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

razze (Rajidae),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 31

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le catture accessorie di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con reti da circuizione non superino le 2 857 tonnellate nel 2017.

Articolo 32

Zona di divieto per la pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2017 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:

a)

utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b)

peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a)

nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

c)

in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 33

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 34

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 35

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 28.

Sezione 8

Zona dell'accordo CGPM

Articolo 36

Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

1.   Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, trasmessi conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.

2.   I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di questi 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Sezione 9

Mare di Bering

Articolo 37

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 38

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 39

Autorizzazioni di pesca

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 40

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 39.

Articolo 41

Divieti

1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b)

le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

c)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

d)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

f)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

g)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;

h)

smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

i)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

j)

manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

k)

le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)

diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)

diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)

diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

l)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

m)

razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

n)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

o)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

p)

spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione;

q)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 43

Disposizione transitoria

L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 37 e 41 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2018 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2017.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

(3)  Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (GU L 330 del 3.12.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).

(5)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

(6)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

(10)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(11)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(12)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(13)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

(14)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

(15)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

(18)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(19)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(21)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(22)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(23)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

(24)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(25)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CEE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(26)  Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(27)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(29)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(30)  Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB.

(31)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.

(32)  Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG:

Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IK:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IL:

Zona dell'accordo CGPM

ALLEGATO IIA:

Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO IIB:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO IID:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO III:

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII:

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (1), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Istiophorus albicans

SAI

Pesce vela

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Prionace glauca

BSH

Verdesca

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Dipturus nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus albacares

YFT

Tonno albacora

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Berici

ALF

Beryx spp.

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Verdesca

BSH

Prionace glauca

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Limanda

DAB

Limanda limanda

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Sogliola

SOL

Solea solea

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Argentina

ARU

Argentina silus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Aringa

HER

Clupea harengus

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Nototenia

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Molva

LIN

Molva molva

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Razza norvegese

JAD

Dipturus nidarosiensis

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Pesce vela

SAI

Istiophorus albicans

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Razze

SRX

Rajiformes

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Sogliole

SOO

Solea spp.

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Brosme

USK

Brosme brosme

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Razza bianca

RJA

Rostroraja alba

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Limanda

YEL

Limanda ferruginea


(1)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(SAN/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

Danimarca

0 (2)

 

 

Regno Unito

0 (2)

 

 

Germania

0 (2)

 

 

Svezia

0 (2)

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(ARU/1/2.)

Germania

24

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

19

 

 

Regno Unito

39

 

 

Unione

90

 

 

TAC

90

 

TAC precauzionale


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone III e IV

(ARU/34-C)

Danimarca

911

 

 

Germania

9

 

 

Francia

7

 

 

Irlanda

7

 

 

Paesi Bassi

43

 

 

Svezia

35

 

 

Regno Unito

16

 

 

Unione

1 028

 

 

TAC

1 028

 

TAC precauzionale


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(ARU/567.)

Germania

296

 

 

Francia

6

 

 

Irlanda

274

 

 

Paesi Bassi

3 091

 

 

Regno Unito

217

 

 

Unione

3 884

 

 

TAC

3 884

 

TAC precauzionale


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

(USK/1214EI)

Germania

6 (3)

 

 

Francia

6 (3)

 

 

Regno Unito

6 (3)

 

 

Altri

3 (3)

 

 

Unione

21 (3)

 

 

TAC

21

 

TAC precauzionale


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(USK/3 A/BCD)

Danimarca

15

 

 

Svezia

7

 

 

Germania

7

 

 

Unione

29

 

 

TAC

29

 

TAC precauzionale


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

(USK/04-C.)

Danimarca

64

 

 

Germania

19

 

 

Francia

44

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

96

 

 

Altri

6 (4)

 

 

Unione

235

 

 

TAC

235

 

TAC precauzionale


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI.)

Germania

13

 

 

Spagna

46

 

 

Francia

548

 

 

Irlanda

53

 

 

Regno Unito

264

 

 

Altri

13 (5)

 

 

Unione

937

 

 

Norvegia

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

3 860

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

 

Danimarca

165

 

 

Germania

1

 

 

Francia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

4

 

 

Unione

170

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce tamburo

Caproidae

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

(BOR/678-)

Danimarca

6 696

 

 

Irlanda

18 858

 

 

Regno Unito

1 734

 

 

Unione

27 288

 

 

TAC

27 288

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa (10)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03 A.)

Danimarca

21 131  (11)

 

 

Germania

338 (11)

 

 

Svezia

22 104  (11)

 

 

Unione

43 573  (11)

 

 

Norvegia

6 767

 

 

Isole Færøer

400 (12)

 

 

TAC

50 740

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danimarca

82 745

 

 

Germania

51 032

 

 

Francia

23 561

 

 

Paesi Bassi

60 285

 

 

Svezia

4 897

 

 

Regno Unito

66 268

 

 

Unione

288 788

 

 

Isole Færøer

200

 

 

Norvegia

139 666  (14)

 

 

TAC

481 608

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (16)

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

1 151  (16)

 

 

Unione

1 151

 

 

TAC

481 608

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (17)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03 A-BC)

Danimarca

5 692

 

 

Germania

51

 

 

Svezia

916

 

 

Unione

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (18)

Clupea harengus

Zona:

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgio

56

 

 

Danimarca

10 891

 

 

Germania

56

 

 

Francia

56

 

 

Paesi Bassi

56

 

 

Svezia

53

 

 

Regno Unito

207

 

 

Unione

11 375

 

 

TAC

11 375

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (19)

Clupea harengus

Zona:

IVc e VIId (20)

(HER/4CXB7D)

Belgio

9 308  (21)

 

 

Danimarca

1 201  (21)

 

 

Germania

741 (21)

 

 

Francia

13 136  (21)

 

 

Paesi Bassi

23 463  (21)

 

 

Regno Unito

5 105  (21)

 

 

Unione

52 954

 

 

TAC

481 608

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Germania

466 (23)

 

 

Francia

88 (23)

 

 

Irlanda

630 (23)

 

 

Paesi Bassi

466 (23)

 

 

Regno Unito

2 520  (23)

 

 

Unione

4 170  (23)

 

 

TAC

4 170

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIaS (24), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irlanda

1 482

 

 

Paesi Bassi

148

 

 

Unione

1 630

 

 

TAC

1 630

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Regno Unito

da fissare

 

 

Unione

da fissare (26)

 

 

TAC

da fissare (26)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIa (27)

(HER/07 A/MM)

Irlanda

1 074

 

 

Regno Unito

3 053

 

 

Unione

4 127

 

 

TAC

4 127

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIe e VIIf

(HER/7EF.)

Francia

465

 

 

Regno Unito

465

 

 

Unione

930

 

 

TAC

930

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg (28), VIIh (28), VIIj (28) e VIIk (28)

(HER/7G-K.)

Germania

161

 

 

Francia

893

 

 

Irlanda

12 502

 

 

Paesi Bassi

893

 

 

Regno Unito

18

 

 

Unione

14 467

 

 

TAC

14 467

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

29 700

 

 

Francia

3 300

 

 

Unione

33 000

 

 

TAC

33 000

 

TAC analitico


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

5 978

 

 

Portogallo

6 522

 

 

Unione

12 500

 

 

TAC

12 500

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

14

 

 

Danimarca

4 596

 

 

Germania

115

 

 

Paesi Bassi

29

 

 

Svezia

804

 

 

Unione

5 558

 

 

TAC

5 744

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

324 (29)

 

 

Germania

7 (29)

 

 

Svezia

194 (29)

 

 

Unione

525 (29)

 

 

TAC

525 (29)

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

1 159

 

 

Danimarca

6 659

 

 

Germania

4 222

 

 

Francia

1 432

 

 

Paesi Bassi

3 762

 

 

Svezia

44

 

 

Regno Unito

15 275

 

 

Unione

32 553

 

 

Norvegia

6 667  (30)

 

 

TAC

39 220

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382 (31)

 

 

Unione

382

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV

(COD/5W6-14)

Belgio

0

 

 

Germania

1

 

 

Francia

12

 

 

Irlanda

16

 

 

Regno Unito

45

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O

(COD/5BE6 A)

Belgio

0

 

 

Germania

0

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0 (32)

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

(COD/07 A.)

Belgio

2 (33)

 

 

Francia

5 (33)

 

 

Irlanda

97 (33)

 

 

Paesi Bassi

0 (33)

 

 

Regno Unito

42 (33)

 

 

Unione

146 (33)

 

 

TAC

146 (33)

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

109

 

 

Francia

1 789

 

 

Irlanda

739

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

193

 

 

Unione

2 830

 

 

TAC

2 830

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

88

 

 

Francia

1 730

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Regno Unito

190

 

 

Unione

2 059

 

 

TAC

2 059

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

8

 

 

Danimarca

7

 

 

Germania

7

 

 

Francia

43

 

 

Paesi Bassi

34

 

 

Regno Unito

2 540

 

 

Unione

2 639

 

 

TAC

2 639

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

(LEZ/56-14)

Spagna

646

 

 

Francia

2 518

 

 

Irlanda

736

 

 

Regno Unito

1 782

 

 

Unione

5 682

 

 

TAC

5 682

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

(LEZ/07.)

Belgio

370 (34)

 

 

Spagna

4 107  (35)

 

 

Francia

4 985  (35)

 

 

Irlanda

2 266  (34)

 

 

Regno Unito

1 963  (34)

 

 

Unione

13 691

 

 

TAC

13 691

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

748

 

 

Francia

604

 

 

Unione

1 352

 

 

TAC

1 352

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

1 070

 

 

Francia

53

 

 

Portogallo

36

 

 

Unione

1 159

 

 

TAC

1 159

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Platichthys flesus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(D/F/2AC4-C)

Belgio

503

 

 

Danimarca

1 888

 

 

Germania

2 832

 

 

Francia

196

 

 

Paesi Bassi

11 421

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

1 588

 

 

Unione

18 434

 

 

TAC

18 434

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(ANF/2AC4-C)

Belgio

478 (36)

 

 

Danimarca

1 054  (36)

 

 

Germania

515 (36)

 

 

Francia

98 (36)

 

 

Paesi Bassi

361 (36)

 

 

Svezia

12 (36)

 

 

Regno Unito

11 003  (36)

 

 

Unione

13 521  (36)

 

 

TAC

13 521

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/04-N.)

Belgio

45

 

 

Danimarca

1 152

 

 

Germania

18

 

 

Paesi Bassi

16

 

 

Regno Unito

269

 

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(ANF/56-14)

Belgio

275

 

 

Germania

314

 

 

Spagna

294

 

 

Francia

3 383

 

 

Irlanda

765

 

 

Paesi Bassi

265

 

 

Regno Unito

2 354

 

 

Unione

7 650

 

 

TAC

7 650

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VII

(ANF/07.)

Belgio

3 097  (37)

 

 

Germania

345 (37)

 

 

Spagna

1 231  (37)

 

 

Francia

19 875  (37)

 

 

Irlanda

2 540  (37)

 

 

Paesi Bassi

401 (37)

 

 

Regno Unito

6 027  (37)

 

 

Unione

33 516  (37)

 

 

TAC

33 516  (37)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spagna

1 368

 

 

Francia

7 612

 

 

Unione

8 980

 

 

TAC

8 980

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

3 296

 

 

Francia

3

 

 

Portogallo

656

 

 

Unione

3 955

 

 

TAC

3 955

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(HAD/3 A/BCD)

Belgio

10

 

 

Danimarca

1 667

 

 

Germania

106

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

197

 

 

Unione

1 982

 

 

TAC

2 069

 

TAC analitico


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

196

 

 

Danimarca

1 348

 

 

Germania

858

 

 

Francia

1 495

 

 

Paesi Bassi

147

 

 

Svezia

136

 

 

Regno Unito

22 225

 

 

Unione

26 405

 

 

Norvegia

7 238

 

 

TAC

33 643

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

Unione

19 641


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

707 (38)

 

 

Unione

707

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

(HAD/6B1214)

Belgio

10

 

 

Germania

36

 

 

Francia

494

 

 

Irlanda

411

 

 

Regno Unito

3 739

 

 

Unione

4 690

 

 

TAC

4 690

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

(HAD/5BC6 A.)

Belgio

4 (39)

 

 

Germania

5 (39)

 

 

Francia

204 (39)

 

 

Irlanda

605

 

 

Regno Unito

2 879  (39)

 

 

Unione

3 697  (39)

 

 

TAC

3 697  (39)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

86

 

 

Francia

5 168

 

 

Irlanda

1 722

 

 

Regno Unito

775

 

 

Unione

7 751

 

 

TAC

7 751

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa

(HAD/07 A.)

Belgio

33

 

 

Francia

150

 

 

Irlanda

898

 

 

Regno Unito

993

 

 

Unione

2 074

 

 

TAC

2 074

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

(WHG/03 A.)

Danimarca

929

 

 

Paesi Bassi

3

 

 

Svezia

99

 

 

Unione

1 031

 

 

TAC

1 050

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

315

 

 

Danimarca

1 361

 

 

Germania

354

 

 

Francia

2 045

 

 

Paesi Bassi

787

 

 

Svezia

3

 

 

Regno Unito

9 838

 

 

Unione

14 703

 

 

Norvegia

1 300  (40)

 

 

TAC

16 003

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(WHG/56-14)

Germania

1 (41)

 

 

Francia

26 (41)

 

 

Irlanda

64 (41)

 

 

Regno Unito

122 (41)

 

 

Unione

213 (41)

 

 

TAC

213 (41)

 

TAC analitico


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

(WHG/07 A.)

Belgio

0

 

 

Francia

3

 

 

Irlanda

46

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

31

 

 

Unione

80

 

 

TAC

80

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

(WHG/7X7 A-C)

Belgio

268

 

 

Francia

16 501

 

 

Irlanda

7 646

 

 

Paesi Bassi

134

 

 

Regno Unito

2 951

 

 

Unione

27 500

 

 

TAC

27 500

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

(WHG/08.)

Spagna

1 016

 

 

Francia

1 524

 

 

Unione

2 540

 

 

TAC

2 540

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/04-N.)

Svezia

190 (42)

 

 

Unione

190

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(HKE/3 A/BCD)

Danimarca

3 107  (43)

 

 

Svezia

264 (43)

 

 

Unione

3 371

 

 

TAC

3 371  (44)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(HKE/2AC4-C)

Belgio

56 (45)

 

 

Danimarca

2 271  (45)

 

 

Germania

261 (45)

 

 

Francia

503 (45)

 

 

Paesi Bassi

130 (45)

 

 

Regno Unito

707 (45)

 

 

Unione

3 928  (45)

 

 

TAC

3 928  (46)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/571214)

Belgio

622 (47)

 

 

Spagna

19 944

 

 

Francia

30 800  (47)

 

 

Irlanda

3 732

 

 

Paesi Bassi

401 (47)

 

 

Regno Unito

12 159  (47)

 

 

Unione

67 658

 

 

TAC

67 658  (48)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgio

20 (49)

 

 

Spagna

13 787

 

 

Francia

30 961

 

 

Paesi Bassi

40 (49)

 

 

Unione

44 808

 

 

TAC

44 808  (50)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

6 732

 

 

Francia

646

 

 

Portogallo

3 142

 

 

Unione

10 520

 

 

TAC

10 520

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone II e IV

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

58 818  (51)

 

 

Germania

22 869  (51)

 

 

Spagna

49 865  (51)  (52)

 

 

Francia

40 933  (51)

 

 

Irlanda

45 547  (51)

 

 

Paesi Bassi

71 721  (51)

 

 

Portogallo

4 632  (51)  (52)

 

 

Svezia

14 550  (51)

 

 

Regno Unito

76 319  (51)

 

 

Unione

385 254  (51)  (53)

 

 

Norvegia

110 000

 

 

Isole Færøer

9 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

41 375

 

 

Portogallo

10 344

 

 

Unione

51 719  (54)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

220 494  (55)  (56)

 

 

Isole Færøer

21 500  (57)  (58)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(L/W/2AC4-C)

Belgio

346

 

 

Danimarca

953

 

 

Germania

122

 

 

Francia

261

 

 

Paesi Bassi

794

 

 

Svezia

11

 

 

Regno Unito

3 904

 

 

Unione

6 391

 

 

TAC

6 391

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(BLI/5B67-)

Germania

116

 

 

Estonia

18

 

 

Spagna

365

 

 

Francia

8 323

 

 

Irlanda

32

 

 

Lituania

7

 

 

Polonia

4

 

 

Regno Unito

2 117

 

 

Altri

32 (59)

 

 

Unione

11 014

 

 

Norvegia

150 (60)

 

 

Isole Færøer

150 (61)

 

 

TAC

11 314

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona XII

(BLI/12INT-)

Estonia

1 (62)

 

 

Spagna

341 (62)

 

 

Francia

8 (62)

 

 

Lituania

3 (62)

 

 

Regno Unito

3 (62)

 

 

Altri

1 (62)

 

 

Unione

357 (62)

 

 

TAC

357 (62)

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

(BLI/24-)

Danimarca

4

 

 

Germania

4

 

 

Irlanda

4

 

 

Francia

23

 

 

Regno Unito

14

 

 

Altri

4 (63)

 

 

Unione

53

 

 

TAC

53

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

(BLI/03-)

Danimarca

3

 

 

Germania

2

 

 

Svezia

3

 

 

Unione

8

 

 

TAC

8

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(LIN/1/2.)

Danimarca

8

 

 

Germania

8

 

 

Francia

8

 

 

Regno Unito

8

 

 

Altri

4 (64)

 

 

Unione

36

 

 

TAC

36

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

(LIN/3 A/BCD)

Belgio

6 (65)

 

 

Danimarca

50

 

 

Germania

6 (65)

 

 

Svezia

19

 

 

Regno Unito

6 (65)

 

 

Unione

87

 

 

TAC

87

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

(LIN/04-C.)

Belgio

22

 

 

Danimarca

350

 

 

Germania

216

 

 

Francia

195

 

 

Paesi Bassi

7

 

 

Svezia

15

 

 

Regno Unito

2 689

 

 

Unione

3 494

 

 

TAC

3 494

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

(LIN/05EI.)

Belgio

9

 

 

Danimarca

6

 

 

Germania

6

 

 

Francia

6

 

 

Regno Unito

6

 

 

Unione

33

 

 

TAC

33

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

51

 

 

Danimarca

9

 

 

Germania

187

 

 

Spagna

3 774

 

 

Francia

4 024

 

 

Irlanda

1 008

 

 

Portogallo

9

 

 

Regno Unito

4 634

 

 

Unione

13 696

 

 

Norvegia

6 500  (66)  (67)  (68)

 

 

Isole Færøer

200 (69)  (70)

 

 

TAC

20 396

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

9

 

 

Danimarca

1 187

 

 

Germania

33

 

 

Francia

13

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Regno Unito

106

 

 

Unione

1 350

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(NEP/3 A/BCD)

Danimarca

9 345

 

 

Germania

27

 

 

Svezia

3 343

 

 

Unione

12 715

 

 

TAC

12 715

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NEP/2AC4-C)

Belgio

1 048

 

 

Danimarca

1 048

 

 

Germania

15

 

 

Francia

31

 

 

Paesi Bassi

539

 

 

Regno Unito

17 353

 

 

Unione

20 034

 

 

TAC

20 034

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

947

 

 

Germania

0

 

 

Regno Unito

53

 

 

Unione

1 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

(NEP/5BC6.)

Spagna

33

 

 

Francia

133

 

 

Irlanda

222

 

 

Regno Unito

16 019

 

 

Unione

16 407

 

 

TAC

16 407

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

(NEP/07.)

Spagna

1 521

 

 

Francia

6 166

 

 

Irlanda

9 352

 

 

Regno Unito

8 317

 

 

Unione

25 356

 

 

TAC

25 356

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):

Spagna

935

Francia

586

Irlanda

1 124

Regno Unito

455

Unione

3 100


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spagna

250

 

 

Francia

3 910

 

 

Unione

4 160

 

 

TAC

4 160

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spagna

0

 

 

Francia

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC precauzionale


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

84 (71)

 

 

Portogallo

252 (71)

 

 

Unione

336 (71)

 

 

TAC

336

 

TAC precauzionale


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03 A.)

Danimarca

2 429

 

 

Svezia

1 309

 

 

Unione

3 738

 

 

TAC

7 000

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

1 818

 

 

Paesi Bassi

17

 

 

Svezia

73

 

 

Regno Unito

538

 

 

Unione

2 446

 

 

TAC

2 446

 

TAC precauzionale


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

205

 

 

Svezia

123 (72)

 

 

Unione

328

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

da fissare (73)

 

 

Unione

da fissare (73)  (74)

 

 

TAC

da fissare (73)  (74)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

106

 

 

Danimarca

13 733

 

 

Germania

70

 

 

Paesi Bassi

2 641

 

 

Svezia

736

 

 

Unione

17 286

 

 

TAC

17 639

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

2 086

 

 

Germania

23

 

 

Svezia

234

 

 

Unione

2 343

 

 

TAC

2 343

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

7 435

 

 

Danimarca

24 164

 

 

Germania

6 970

 

 

Francia

1 394

 

 

Paesi Bassi

46 471

 

 

Regno Unito

34 388

 

 

Unione

120 822

 

 

Norvegia

9 094

 

 

TAC

129 917

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)

Unione

49 578


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(PLE/56-14)

Francia

9

 

 

Irlanda

261

 

 

Regno Unito

388

 

 

Unione

658

 

 

TAC

658

 

TAC precauzionale


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

(PLE/07 A.)

Belgio

28

 

 

Francia

12

 

 

Irlanda

768

 

 

Paesi Bassi

9

 

 

Regno Unito

281

 

 

Unione

1 098

 

 

TAC

1 098

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb e VIIc

(PLE/7BC.)

Francia

11

 

 

Irlanda

63

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId e VIIe

(PLE/7DE.)

Belgio

1 640

 

 

Francia

5 467

 

 

Regno Unito

2 915

 

 

Unione

10 022

 

 

TAC

10 022

 

TAC analitico


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf e VIIg

(PLE/7FG.)

Belgio

55

 

 

Francia

99

 

 

Irlanda

199

 

 

Regno Unito

52

 

 

Unione

405

 

 

TAC

405

 

TAC precauzionale


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgio

8

 

 

Francia

16

 

 

Irlanda

56

 

 

Paesi Bassi

32

 

 

Regno Unito

16

 

 

Unione

128

 

 

TAC

128

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

66

 

 

Francia

263

 

 

Portogallo

66

 

 

Unione

395

 

 

TAC

395

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(POL/56-14)

Spagna

6

 

 

Francia

190

 

 

Irlanda

56

 

 

Regno Unito

145

 

 

Unione

397

 

 

TAC

397

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VII

(POL/07.)

Belgio

378 (75)

 

 

Spagna

23 (75)

 

 

Francia

8 700  (75)

 

 

Irlanda

927 (75)

 

 

Regno Unito

2 118  (75)

 

 

Unione

12 146  (75)

 

 

TAC

12 146

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spagna

252

 

 

Francia

1 230

 

 

Unione

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

(POL/08C.)

Spagna

208

 

 

Francia

23

 

 

Unione

231

 

 

TAC

231

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

273 (76)

 

 

Portogallo

9 (76)  (77)

 

 

Unione

282 (76)

 

 

TAC

282 (77)

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa

(POK/2A3A4.)

Belgio

35

 

 

Danimarca

4 137

 

 

Germania

10 447

 

 

Francia

24 587

 

 

Paesi Bassi

104

 

 

Svezia

568

 

 

Regno Unito

8 010

 

 

Unione

47 888

 

 

Norvegia

52 399  (78)

 

 

TAC

100 287

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

(POK/56-14)

Germania

527

 

 

Francia

5 230

 

 

Irlanda

427

 

 

Regno Unito

3 300

 

 

Unione

9 484

 

 

Norvegia

510 (79)

 

 

TAC

9 994

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880 (80)

 

 

Unione

880

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

6

 

 

Francia

1 245

 

 

Irlanda

1 491

 

 

Regno Unito

434

 

 

Unione

3 176

 

 

TAC

3 176

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(T/B/2AC4-C)

Belgio

362

 

 

Danimarca

773

 

 

Germania

197

 

 

Francia

93

 

 

Paesi Bassi

2 745

 

 

Svezia

5

 

 

Regno Unito

762

 

 

Unione

4 937

 

 

TAC

4 937

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SRX/2AC4-C)

Belgio

232 (81)  (82)  (83)

 

 

Danimarca

9 (81)  (82)  (83)

 

 

Germania

11 (81)  (82)  (83)

 

 

Francia

36 (81)  (82)  (83)

 

 

Paesi Bassi

198 (81)  (82)  (83)

 

 

Regno Unito

892 (81)  (82)  (83)

 

 

Unione

1 378  (81)  (83)

 

 

TAC

1 378  (83)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

(SRX/03 A-C.)

Danimarca

37 (84)

 

 

Svezia

10 (84)

 

 

Unione

47 (84)

 

 

TAC

47

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

762 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Estonia

4 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Francia

3 417  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Germania

10 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Irlanda

1 101  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Lituania

18 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Paesi Bassi

3 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Portogallo

19 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Spagna

920 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Regno Unito

2 180  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Unione

8 434  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

TAC

8 434  (87)  (88)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

96 (89)  (90)  (91)

 

 

Francia

802 (89)  (90)  (91)

 

 

Paesi Bassi

5 (89)  (90)  (91)

 

 

Regno Unito

160 (89)  (90)  (91)

 

 

Unione

1 063  (89)  (90)  (91)

 

 

TAC

1 063  (91)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

8 (92)  (93)

 

 

Francia

1 427  (92)  (93)

 

 

Portogallo

1 156  (92)  (93)

 

 

Spagna

1 163  (92)  (93)

 

 

Regno Unito

8 (92)  (93)

 

 

Unione

3 762  (92)  (93)

 

 

TAC

3 762  (93)

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2 A-C46)

Danimarca

16

 

 

Germania

28

 

 

Estonia

16

 

 

Spagna

16

 

 

Francia

259

 

 

Irlanda

16

 

 

Lituania

16

 

 

Polonia

16

 

 

Regno Unito

1 017

 

 

Unione

1 400

 

 

Norvegia

1 100  (94)

 

 

TAC

2 500

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

639 (95)  (96)

 

 

Danimarca

22 031  (95)  (96)

 

 

Germania

666 (95)  (96)

 

 

Francia

2 013  (95)  (96)

 

 

Paesi Bassi

2 026  (95)  (96)

 

 

Svezia

6 034  (95)  (96)  (97)

 

 

Regno Unito

1 877  (95)  (96)

 

 

Unione

35 286  (95)  (96)  (97)

 

 

Norvegia

211 560  (98)

 

 

TAC

1 020 996

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

25 928

 

 

Spagna

28

 

 

Estonia

216

 

 

Francia

17 287

 

 

Irlanda

86 426

 

 

Lettonia

159

 

 

Lituania

159

 

 

Paesi Bassi

37 811

 

 

Polonia

1 826

 

 

Regno Unito

237 677

 

 

Unione

407 517

 

 

Norvegia

18 261  (99)  (100)

 

 

Isole Færøer

38 576  (101)

 

 

TAC

1 020 996

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

38 432  (102)

 

 

Francia

255 (102)

 

 

Portogallo

7 944  (102)

 

 

Unione

46 631

 

 

TAC

1 020 996

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

(MAC/2A4 A-N)

Danimarca

16 004

 

 

Unione

16 004

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SOL/3 A/BCD)

Danimarca

463

 

 

Germania

27 (103)

 

 

Paesi Bassi

44 (103)

 

 

Svezia

17

 

 

Unione

551

 

 

TAC

551

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SOL/24-C.)

Belgio

1 343

 

 

Danimarca

614

 

 

Germania

1 074

 

 

Francia

269

 

 

Paesi Bassi

12 122

 

 

Regno Unito

691

 

 

Unione

16 113

 

 

Norvegia

10 (104)

 

 

TAC

16 123

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(SOL/56-14)

Irlanda

46

 

 

Regno Unito

11

 

 

Unione

57

 

 

TAC

57

 

TAC precauzionale


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIa

(SOL/07 A.)

Belgio

10 (105)

 

 

Francia

0 (105)

 

 

Irlanda

17 (105)

 

 

Paesi Bassi

3 (105)

 

 

Regno Unito

10 (105)

 

 

Unione

40 (105)

 

 

TAC

40 (105)  (106)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIb e VIIc

(SOL/7BC.)

Francia

6

 

 

Irlanda

36

 

 

Unione

42

 

 

TAC

42

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIId

(SOL/07D.)

Belgio

733

 

 

Francia

1 467

 

 

Regno Unito

524

 

 

Unione

2 724

 

 

TAC

2 724

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgio

42

 

 

Francia

443

 

 

Regno Unito

693

 

 

Unione

1 178

 

 

TAC

1 178

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIf e VIIg

(SOL/7FG.)

Belgio

528

 

 

Francia

53

 

 

Irlanda

26

 

 

Regno Unito

238

 

 

Unione

845

 

 

TAC

845

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgio

32

 

 

Francia

64

 

 

Irlanda

171

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Regno Unito

64

 

 

Unione

382

 

 

TAC

382

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIIa e VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgio

42

 

 

Spagna

8

 

 

Francia

3 135

 

 

Paesi Bassi

235

 

 

Unione

3 420

 

 

TAC

3 420

 

TAC analitico


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

403

 

 

Portogallo

669

 

 

Unione

1 072

 

 

TAC

1 072

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

(SPR/03 A.)

Danimarca

22 300  (107)

 

 

Germania

47 (107)

 

 

Svezia

8 437  (107)

 

 

Unione

30 784

 

 

TAC

33 280

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

376 (108)

 

 

Danimarca

29 755  (108)

 

 

Germania

376 (108)

 

 

Francia

376 (108)

 

 

Paesi Bassi

376 (108)

 

 

Svezia

1 330  (108)  (109)

 

 

Regno Unito

1 241  (108)

 

 

Unione

33 830

 

 

Norvegia

0

 

 

Isole Færøer

0 (110)

 

 

TAC

33 830

 

TAC analitico


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

VIId e VIIe

(SPR/7DE.)

Belgio

21

 

 

Danimarca

1 339

 

 

Germania

21

 

 

Francia

288

 

 

Paesi Bassi

288

 

 

Regno Unito

2 163

 

 

Unione

4 120

 

 

TAC

4 120

 

TAC precauzionale


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

(DGS/15X14)

Belgio

20 (111)

 

 

Germania

4 (111)

 

 

Spagna

10 (111)

 

 

Francia

83 (111)

 

 

Irlanda

53 (111)

 

 

Paesi Bassi

0 (111)

 

 

Portogallo

0 (111)

 

 

Regno Unito

100 (111)

 

 

Unione

270 (111)

 

 

TAC

270 (111)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

16 (112)

 

 

Danimarca

6 973  (112)

 

 

Germania

616 (112)  (113)

 

 

Spagna

129 (112)

 

 

Francia

578 (112)  (113)

 

 

Irlanda

438 (112)

 

 

Paesi Bassi

4 198  (112)  (113)

 

 

Portogallo

15 (112)

 

 

Svezia

75 (112)

 

 

Regno Unito

1 659  (112)  (113)

 

 

Unione

14 697

 

 

Norvegia

3 550  (114)

 

 

TAC

18 247

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e IIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2 A-14)

Danimarca

8 140  (115)  (117)

 

 

Germania

6 351  (115)  (116)  (117)

 

 

Spagna

8 663  (117)  (119)

 

 

Francia

3 269  (115)  (116)  (117)  (119)

 

 

Irlanda

21 153  (115)  (117)

 

 

Paesi Bassi

25 484  (115)  (116)  (117)

 

 

Portogallo

834 (117)  (119)

 

 

Svezia

675 (115)  (117)

 

 

Regno Unito

7 660  (115)  (116)  (117)

 

 

Unione

82 229

 

 

Isole Færøer

1 600  (118)

 

 

TAC

83 829

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spagna

11 890  (120)

 

 

Francia

206

 

 

Portogallo

1 175  (120)

 

 

Unione

13 271

 

 

TAC

13 271

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

IX

(JAX/09.)

Spagna

18 977  (121)

 

 

Portogallo

54 372  (121)

 

 

Unione

73 349

 

 

TAC

73 349

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

X; acque dell'Unione della zona Copace (122)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

da fissare

 

 

Unione

da fissare (123)

 

 

TAC

da fissare (123)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona Copace (124)

(JAX/341PRT)

Portogallo

da fissare

 

 

Unione

da fissare (125)

 

 

TAC

da fissare (125)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona Copace (126)

(JAX/341SPN)

Spagna

da fissare

 

 

Unione

da fissare (127)

 

 

TAC

da fissare (127)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

141 819  (128)

 

 

Germania

27 (128)  (129)

 

 

Paesi Bassi

104 (128)  (129)

 

 

Unione

141 950  (128)  (130)

 

 

Norvegia

25 000  (131)

 

 

Isole Færøer

9 300  (132)

 

 

TAC

238 981

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NOP/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

800 (133)  (134)

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

250 (135)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

52

 

 

Danimarca

4 750

 

 

Germania

535

 

 

Francia

220

 

 

Paesi Bassi

380

 

 

Svezia

Non pertinente (136)

 

 

Regno Unito

3 563

 

 

Unione

9 500  (137)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

5 250  (138)  (139)

 

 

Isole Færøer

150 (140)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona

:

cque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(7)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000

(8)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)

6 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(9)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

(10)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(11)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

(12)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

(13)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(14)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (15)

Unione

50 000

(15)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(17)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(18)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(19)  Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(21)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

(22)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(23)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

(24)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

(25)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

il Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′O);

un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O) e

Corsewall Point (55°00,5′N, 05°09,4′O).

(26)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

(27)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52 30′ N,

a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(28)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(29)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(30)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)

Unione

28 293

(31)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(32)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(33)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(34)  Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(35)  Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

(36)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone: VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

(37)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

(38)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(39)  Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/*2AC4).

(40)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)

Unione

9 961

(41)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(42)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

(43)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(44)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

(45)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/*03 A.).

(46)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

(47)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(48)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgio

80

Spagna

3 218

Francia

3 218

Irlanda

402

Paesi Bassi

40

Regno Unito

1 810

Unione

8 767

(49)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(50)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).

Belgio

4

Spagna

3 994

Francia

7 188

Paesi Bassi

12

Unione

11 198

(51)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %

(52)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(53)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

(54)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

(55)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(56)  Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 55 124

Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 25 %

(57)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

(58)  Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 5 375

(59)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(60)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(61)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(62)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(63)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(64)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(65)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

(66)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6X14.): 3 000

(67)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

6 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(68)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000

(69)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

(70)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): 75

(71)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

(72)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(73)  La pesca dei gamberoni Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(74)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

(75)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

(76)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

(77)  In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate.

(78)  Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(79)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

(80)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

(81)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(82)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(83)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(84)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03 A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03 A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03 A-C) sono comunicate separatamente.

(85)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(86)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(87)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg

(RJE/7FG.)

Belgio

14

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

63

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

20

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

17

 

 

Regno Unito

40

 

 

Unione

154

 

 

TAC

154

 

TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(88)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIIe

(RJU/67AKXD)

Belgio

15

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

65

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

21

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

18

 

 

Regno Unito

42

 

 

Unione

161

 

 

TAC

161

 

TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(89)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) sono comunicate separatamente.

(90)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(91)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(RJU/07D.)

Belgio

2

 

 

Francia

14

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

3

 

 

Unione

19

 

 

TAC

19

 

TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(92)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(93)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIII

(RJU/8-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

12

 

 

Portogallo

9

 

 

Spagna

9

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

30

 

 

TAC

30

 

TAC precauzionale


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona IX

(RJU/9-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

18

 

 

Portogallo

15

 

 

Spagna

15

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

48

 

 

TAC

48

 

TAC precauzionale

(94)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

(95)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona Iia (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO1)

Belgio

86

88

Danimarca

2 968

3 037

Germania

90

92

Francia

271

278

Paesi Bassi

273

279

Svezia

813

832

Regno Unito

253

259

Unione

4 754

4 865

(96)  Possono essere prelevate anche nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(97)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/*04N-): 328

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(98)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 61 341

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03 A.): 3 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

IIIa

IIIa e IVbc

IVb

IVc

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2017

 

(MAC/*03 A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

13 219

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

3 424

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0

(99)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56o 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(100)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56o 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 42 312

(101)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56o 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59o (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

 

acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2017

(MAC/*4 A-EN)

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Acque delle Isole Færøer

(MAC/*FRO2)

Germania

15 648

2 108

2 157

Francia

10 433

1 404

1 438

Irlanda

52 161

7 028

7 192

Paesi Bassi

22 820

3 073

3 146

Regno Unito

143 448

19 331

19 778

Unione

244 510

32 944

33 711

(102)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Spagna

3 227

Francia

21

Portogallo

667

(103)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

(104)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

(105)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(106)  In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.

(107)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(108)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda e merlano possono arrivare fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(109)  Inclusi i cicerelli.

(110)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

(111)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 12 e 41 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12 di tale regolamento, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è fissato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

(112)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(113)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2 A-14).

(114)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

(115)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2017 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

(116)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(117)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*2 A-14). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(118)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56o 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

(119)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

(120)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

(121)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

(122)  Acque circostanti le isole Azzorre.

(123)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

(124)  Acque circostanti Madera.

(125)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

(126)  Acque circostanti le isole Canarie.

(127)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

(128)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di eglefino e merlano possono arrivare fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(129)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(130)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2016 al 31 ottobre 2017.

(131)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(132)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(133)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(134)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 0

(135)  Da pescare esclusivamente con palangari.

(136)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(137)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(138)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

(139)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(140)  Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2-)

Belgio

15 (1)

 

 

Danimarca

14 409  (1)

 

 

Germania

2 524  (1)

 

 

Spagna

48 (1)

 

 

Francia

622 (1)

 

 

Irlanda

3 731  (1)

 

 

Paesi Bassi

5 157  (1)

 

 

Polonia

729 (1)

 

 

Portogallo

48 (1)

 

 

Finlandia

223 (1)

 

 

Svezia

5 340  (1)

 

 

Regno Unito

9 213  (1)

 

 

Unione

42 059  (1)

 

 

Isole Færøer

6 000  (2)  (3)

 

 

Norvegia

37 854  (2)  (4)

 

 

TAC

646 075

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 779

 

 

Grecia

344

 

 

Spagna

3 100

 

 

Irlanda

344

 

 

Francia

2 551

 

 

Portogallo

3 100

 

 

Regno Unito

10 784

 

 

Unione

23 002

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV

(COD/N1GL14)

Germania

1 800  (5)

 

 

Regno Unito

400 (5)

 

 

Unione

2 200  (5)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

6 554  (8)

 

 

Spagna

13 152  (8)

 

 

Francia

3 100  (8)

 

 

Polonia

2 716  (8)

 

 

Portogallo

2 638  (8)

 

 

Regno Unito

4 374  (8)

 

 

Altri Stati membri

491 (6)  (8)

 

 

Unione

33 025  (7)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(C/H/05B-F.)

Germania

19

 

 

Francia

114

 

 

Regno Unito

817

 

 

Unione

950

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GRV/514GRN)

Unione

10 (9)

 

 

TAC

Non pertinente (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

10 (11)

 

 

TAC

Non pertinente (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

(CAP/02B.)

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

 

Germania

0

 

 

Svezia

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Tutti gli Stati membri

0 (13)

 

 

Unione

0 (14)

 

 

Norvegia

0 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

257

 

 

Francia

154

 

 

Regno Unito

789

 

 

Unione

1 200

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

1 100

 

 

Germania

75

 

 

Francia

120

 

 

Paesi Bassi

105

 

 

Regno Unito

1 100

 

 

Unione

2 500  (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(B/L/05B-F.)

Germania

586

 

 

Francia

1 300

 

 

Regno Unito

114

 

 

Unione

2 000  (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

575

 

 

Francia

575

 

 

Unione

1 150

 

 

Norvegia

1 750

 

 

Isole Færøer

1 250

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 300

 

 

Francia

1 300

 

 

Unione

2 600

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

 

 

Francia

328

 

 

Regno Unito

182

 

 

Unione

2 550

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(POK/05B-F.)

Belgio

56

 

 

Germania

347

 

 

Francia

1 691

 

 

Paesi Bassi

56

 

 

Regno Unito

650

 

 

Unione

2 800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(GHL/1N2AB.)

Germania

25 (17)

 

 

Regno Unito

25 (17)

 

 

Unione

50 (17)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(GHL/1/2INT)

Unione

900 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

1 925  (19)

 

 

Unione

1 925  (19)

 

 

Norvegia

575 (19)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GHL/514GRN)

Germania

4 289

 

 

Regno Unito

226

 

 

Unione

4 515  (20)

 

 

Norvegia

575

 

 

Isole Færøer

110

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214S)

Estonia

0

 

 

Germania

0

 

 

Spagna

0

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

0

 

 

Lettonia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Polonia

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214D)

Estonia

35 (21)  (22)

 

 

Germania

707 (21)  (22)

 

 

Spagna

124 (21)  (22)

 

 

Francia

66 (21)  (22)

 

 

Irlanda

0 (21)  (22)

 

 

Lettonia

13 (21)  (22)

 

 

Paesi Bassi

0 (21)  (22)

 

 

Polonia

64 (21)  (22)

 

 

Portogallo

148 (21)  (22)

 

 

Regno Unito

2 (21)  (22)

 

 

Unione

1 159  (21)  (22)

 

 

TAC

7 500  (21)  (22)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1N2AB.)

Germania

766

 

 

Spagna

95

 

 

Francia

84

 

 

Portogallo

405

 

 

Regno Unito

150

 

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(RED/1/2INT)

Unione

da fissare (23)  (24)

 

 

TAC

8 000  (25)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14P)

Germania

962 (26)  (27)  (28)

 

 

Francia

5 (26)  (27)  (28)

 

 

Regno Unito

7 (26)  (27)  (28)

 

 

Unione

974 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvegia

740 (26)  (27)

 

 

Isole Færøer

50 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14D)

Germania

1 581  (30)

 

 

Francia

8 (30)

 

 

Regno Unito

11 (30)

 

 

Unione

1 600  (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(RED/05B-F.)

Belgio

3

 

 

Germania

368

 

 

Francia

25

 

 

Regno Unito

4

 

 

Unione

400

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(OTH/1N2AB.)

Germania

117 (31)

 

 

Francia

47 (31)

 

 

Regno Unito

186 (31)

 

 

Unione

350 (31)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie (32)

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(OTH/05B-F.)

Germania

322

 

 

Francia

289

 

 

Regno Unito

189

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce piatto

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(FLX/05B-F.)

Germania

18

 

 

Francia

14

 

 

Regno Unito

68

 

 

Unione

100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Catture accessorie (33)

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

900

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

(4)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi a nord di 62o N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

37 854

 

II, Vb a nord di 62o N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

2

Danimarca

2 055

Germania

360

Spagna

7

Francia

89

Irlanda

532

Paesi Bassi

736

Polonia

104

Portogallo

7

Finlandia

32

Svezia

762

Regno Unito

1 314

(5)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1.

Non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2017.

2.

I pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00′O e a sud di 60°45′N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45′ di latitudine nord (Capo Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM XIVb situata a est di 44°00′O e a sud di 62°30′N.

COD/GRL2

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM XIVb a nord di 62°30′N.

(6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Svalbard e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(9)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(10)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

90

(11)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(12)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

90

(13)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(14)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno e il 30 aprile dell'anno successivo.

(15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

(16)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 0

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(19)  Da pescare a sud di 68° N.

(20)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

(21)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(22)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1o luglio 2017.

(23)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2017. La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(24)  Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(25)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

(26)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1o luglio.

(27)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(28)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(29)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

(30)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59°15′N

54°26′O

2

59°15′N

44°00′O

3

59°30′N

42°45′O

4

60°00′N

42°00′O

5

62°00′N

40°30′O

6

62°00′N

40°00′O

7

62°40′N

40°15′O

8

63°09′N

39°40′O

9

63°30′N

37°15′O

10

64°20′N

35°00′O

11

65°15′N

32°30′O

12

65°15′N

29°50′O

(31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(32)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

(33)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

155

 

 

Germania

649

 

 

Lettonia

155

 

 

Lituania

155

 

 

Polonia

529

 

 

Spagna

1 993

 

 

Francia

278

 

 

Portogallo

2 733

 

 

Regno Unito

1 298

 

 

Unione

7 945

 

 

TAC

13 931

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

98

 

 

Lettonia

98

 

 

Lituania

98

 

 

Unione

295

 

 

TAC

2 225

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128 (6)

 

 

Lettonia

128 (6)

 

 

Lituania

128 (6)

 

 

Polonia

227 (6)

 

 

Unione

Non pertinente (6)  (7)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0 (8)

 

 

TAC

17 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0 (9)

 

 

TAC

0 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO (10)  (11)

(PRA/N3LNO.)

Estonia

0 (12)

 

 

Lettonia

0 (12)

 

 

Lituania

0 (12)

 

 

Polonia

0 (12)

 

 

Spagna

0 (12)

 

 

Portogallo

0 (12)

 

 

Unione

0 (12)

 

 

TAC

0 (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente (14)

 

TAC analitico


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

297

 

 

Germania

303

 

 

Lettonia

42

 

 

Lituania

21

 

 

Spagna

4 067

 

 

Portogallo

1 700

 

 

Unione

6 430

 

 

TAC

10 966

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

 

Lituania

62

 

 

Spagna

3 403

 

 

Portogallo

660

 

 

Unione

4 408

 

 

TAC

7 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

702

 

 

Germania

483

 

 

Lettonia

702

 

 

Lituania

702

 

 

Unione

2 589

 

 

TAC

14 200

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571  (15)

 

 

Germania

513 (15)

 

 

Lettonia

1 571  (15)

 

 

Lituania

1 571  (15)

 

 

Spagna

233 (15)

 

 

Portogallo

2 354  (15)

 

 

Unione

7 813  (15)

 

 

TAC

7 000  (15)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

 

Portogallo

5 229

 

 

Unione

7 000

 

 

TAC

20 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0 (16)

 

 

Lituania

0 (16)

 

 

Unione

0 (16)

 

 

TAC

0 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

 

Portogallo

333

 

 

Unione

588 (17)

 

 

TAC

1 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

(3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2017.

(7)  Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:29 467

(8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie sarà fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(10)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47o 20′ 0

46o 40′ 0

2

47o 20′ 0

46o 30′ 0

3

46o 00′ 0

46o 30′ 0

4

46o 00′ 0

46o 40′ 0

(11)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

46o 00′ 0

47o 49′ 0

2

46o 25′ 0

47o 27′ 0

3

46°42′0

47o 25′ 0

4

46o 48′ 0

47o 25′ 50

5

47o 16′ 50

47o 43′ 50

(12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47o 20′ 0

46o 40′ 0

2

47o 20′ 0

46o 30′ 0

3

46o 00′ 0

46o 30′ 0

4

46o 00′ 0

46o 40′ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47o 55′ 0

45o 00′ 0

2

47o 30′ 0

44o 15′ 0

3

46o 55′ 0

44o 15′ 0

4

46o 35′ 0

44o 30′ 0

5

46o 35′ 0

45o 40′ 0

6

47o 30′ 0

45o 40′ 0

7

47o 55′ 0

45o 00′ 0

(14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

0

Estonia

0

0

Spagna

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

(15)  Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2017 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 500

(16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(17)  Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per tonno rosso, pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno obeso, marlin blu e marlin bianco, si suddividono tra le parti contraenti, parti non contraenti cooperanti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione è definita.

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per il pesce spada del Mediterraneo, tonno albacora e verdesca non sono assegnati alle PCC dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione non è definita.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

117,66 (4)

 

 

Grecia

218,7

 

 

Spagna

4 243,57  (2)  (4)

 

 

Francia

4 187,30  (2)  (3)  (4)

 

 

Croazia

661,82 (6)

 

 

Italia

3 304,82  (4)  (5)

 

 

Malta

271,14 (4)

 

 

Portogallo

399,03

 

 

Altri Stati membri

47,32 (1)

 

 

Unione

13 451,36  (2)  (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

22 705

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 384,14  (8)

 

 

Portogallo

1 170,83  (8)

 

 

Altri Stati membri

130,74 (7)  (8)

 

 

Unione

7 685,70

 

 

TAC

13 700

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

4 715,27  (9)

 

 

Portogallo

508,90 (9)

 

 

Unione

5 224,17

 

 

TAC

15 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

2 514,31

 

 

Spagna

14 981,13

 

 

Francia

6 771,01

 

 

Regno Unito

258,87

 

 

Portogallo

2 413,80

 

 

Unione

26 939,13  (10)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5o N

(ALB/AS05N)

Spagna

905,86

 

 

Francia

297,70

 

 

Portogallo

633,94

 

 

Unione

1 837,50

 

 

TAC

24 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

11 299,61

 

 

Francia

4 799,58

 

 

Portogallo

4 289,86

 

 

Unione

20 389,05

 

 

TAC

65 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

0

 

 

Francia

377,43

 

 

Portogallo

52,32

 

 

Unione

429,75

 

 

TAC

1 985

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

2,45

 

 

Portogallo

21,45

 

 

Unione

23,9

 

 

TAC

355

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico,

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce vela

Isthiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAIL/AE45 W)

TAC

1 271

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce vela

Isthiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAIL/AW45 W)

TAC

1 030

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

TAC

39 102  (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/M)

TAC

10 500

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

642,92

Francia

298,67

Unione

941,59

(3)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100

Unione

100

(4)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

84,87

Francia

83,74

Italia

66,09

Cipro

5,42

Malta

7,98

Unione

247,1

(5)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

66,10

Unione

66,10

(6)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

595,63

Unione

595,63

(7)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(8)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

(9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

(10)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

[1]

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(11)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali future chiavi di ripartizione a livello dell'UE

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(ANI/F483.)

TAC

2 074

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

(ANI/F5852.)

TAC

561

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SSI/F483.)

TAC

2 200  (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(LIC/F5852.)

TAC

1 663  (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(TOP/F483.)

TAC

2 750  (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483 A):

0

Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

825

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

1 925


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico settentrionale

(TOP/F484N.)

TAC

47 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(TOP/F5852.)

TAC

3 405  (6)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

Zona:

FAO 48.4 Antartico meridionale

(TOA/F484S.)

TAC

38 (7)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48 Antartico

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

155 000

Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

279 000

Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

279 000

Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

93 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115o E (KRI/*F-41 W):

277 000

Divisione 58.4.1 a est di 115o E (KRI/*F-41E):

163 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55o E (KRI/*F-42 W):

260 000

Divisione 58.4.2 a est di 55o E (KRI/*F-42E):

192 000


Specie:

Nototenia

Gobionotothen gibberifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOG/F483.)

TAC

1 470  (8)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOS/F483.)

TAC

300 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

80 (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatiere occhi di rospo e granatiere carenato

Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR1/F5852.)

TAC

360 (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatiere Caml e granatiere di Whitson

Macrourus caml e Macrourus whitsoni

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR2/F5852.)

TAC

409 (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SRX/F483.)

TAC

138 (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(GRV/F484.)

TAC

13,6 (14)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOR/F483.)

TAC

300 (15)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granchi

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(PAI/F483.)

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SGI/F483.)

TAC

300 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SRX/F483.)

TAC

138 (17)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(SRX/F484.)

TAC

4,3 (18)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(SRX/F5852.)

TAC

120 (19)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(OTH/F5852.)

TAC

50 (20)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E; e

procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2017 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

(5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O.

(6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

(7)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(19)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(20)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(GER/F47NAM)

TAC

180 (2)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

266

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (4)

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC precauzionale


Specie:

Pseudopentaceros spp.

Pseudopentaceros spp

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC precauzionale

(1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

 

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

 

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

 

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

 

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

 

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

 

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

 

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

 

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

10 (1)

 

 

TAC

14 467

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

da fissare (1)

 

 

Paesi Bassi

da fissare (1)

 

 

Lituania

da fissare (1)

 

 

Polonia

da fissare (1)

 

 

Unione

da fissare (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 25 al 29 gennaio 2017.

ALLEGATO IK

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

29 501

 

 

Italia

2 515

 

 

Spagna

45 682

 

 

Unione

77 698

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO IL

ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF1718)

Unione

112 700  (1)  (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo di catture

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

(2)  Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.


ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM IV

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.

1.2.

Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

2.   Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3.   Sforzo di pesca massimo consentito

Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM IV:

Attrezzo regolamentato

BE

DK

DE

NL

UK

BT1+BT2

5 474 635

1 377 012

1 896 306

37 956 887

10 161 710

4.   Gestione

4.1.

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.2.

Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

4.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

5.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM IV.

6.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.


ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

ii)

reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)

«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d)

«periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

e)

«condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3.   Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   Navi autorizzate

4.1.

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.   Numero massimo di giorni

5.1.

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2.

Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

6.1.

Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2.

Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

6.3.

Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4.

L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

 

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

ES

126

FR

109

PT

113

6.1.a) e 6.1.b)

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

Illimitato

7.   Sistema di chilowatt-giorni

7.1.

Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2.

Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3.

Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

8.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

8.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3.

I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

8.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

9.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

9.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

9.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11.   Periodi di gestione

11.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

12.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

12.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

 

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

 

LL = palangari di fondo

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

 

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

 

LL = palangari di fondo

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB

(7)

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(8)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(9)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).


ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2017.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona», la divisione CIEM VIIe;

d)

«periodo di gestione in corso», il periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 gennaio 2018.

3.   Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   Navi autorizzate

4.1.

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3.

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.   Numero massimo di giorni

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

BE

176

FR

188

UK

222

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

BE

176

FR

191

UK

176

6.   Sistema di chilowatt-giorni

6.1.

Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

7.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   Periodi di gestione

10.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

BT = sfogliare ≥ 80 mm

 

GN = reti da imbrocco < 220 mm

 

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

BT = sfogliare ≥ 80 mm

 

GN = reti da imbrocco < 220 mm

 

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5;38 -40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

Allegato IID, Appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

Image

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non assegnate

2

Sgombro (1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (2)

Non pertinente

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (4)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pesca con palangari

10

UK

10

6

Sgombro

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4

I, IIb (5)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.


ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

37

Unione

97

2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

119

Francia

107

Italia

30

Cipro

13 (2)

Malta

44 (2)

Unione

313

3.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

15

Italia

12

Unione

27

4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (3)

 

Cipro (4)

Grecia (5)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (6)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

15

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

13 (7)

0

0

30

8

31

44

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

37

60

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

29 (8)

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (9)

0

34

0

0

107

32

0


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

 

Numero di tonnare (10)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

3

6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

4

7 880

Malta

8

12 300


Tabella B  (11)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768

Portogallo

500

7.   Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

8.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

23

190

Francia

11

Portogallo

79

Unione

34

269


(1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A del presente allegato.

(3)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(4)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(7)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(8)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(10)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(11)  La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.


ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

Pesci a pinne

FAO 48.1. Antartico (1)

FAO 48.2. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antartico

Dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antartico (1)

FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

FAO 58.6. Antartico (1)  (2)

FAO 58.7. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antartico

Dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Limiti di cattura del Dissostichus mawsoni (t)

 

Limite applicabile alle catture accessorie (t)

SSRU

Limite

 

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1.

Tutta la divisione

1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017

A, B, D, F, H

0

532

5841-1

4

13

13

C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

161

5841-2

4

13

13

5841-3

12

37

37

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

246

5841-4

1

2

2

5841-5

2

6

6

G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)

125

5841-6

5

14

14

 

 

 

 

58.4.2.

Tutta la divisione

1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017

A, B, C, D

0

35

 

2

6

6

E (inclusa 58.4.2_1)

35

 

58.4.3a.

Tutta la divisione 58.4.3a._1

1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017

 

 

32

 

2

5

5

Non pertinente

 

 

 

 

 

88.1.

Tutta la sottozona

1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017

A, D, E, F, M

0

2 870  (3)

 

 

 

B, C, G

378

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

H, I, K

2 118

B, C, G

50

B, C, G

40

B, C, G

60

J, L

334

H, I, K

105

H, I, K

320

H, I, K

60

 

 

J, L

50

J, L

70

J, L

40

88.2.

 

1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017

A, B, I

0

619

 

 

 

 

C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)

419 (4)

A, B

50

A, B

32

A, B

20

H

200

C, D, E, F, G, H, I

10

C, D, E, F, G, H, I

32

C, D, E, F, G, H, I

32

Allegato V, parte B, Appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

48.6

A

Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

 

B

Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

58.4.1

A

Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

 

B

Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

 

H

Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

58.4.2

A

Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

 

B

Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

 

C

Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

 

D

Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

 

E

Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

58.4.3a

A

Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.3b

A

Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

 

B

Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

 

D

Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

 

E

Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.4

A

Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

 

B

Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

 

C

Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

 

D

Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

58.6

A

Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

 

B

Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

 

C

Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

 

D

Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

58.7

A

Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

 

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

 

F

Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

 

G

Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

 

H

Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

 

I

Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

 

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

 

K

Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

 

L

Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

 

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

D

Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

E

Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

F

Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

G

Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

 

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

88.3

A

Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro: …

Campagna di pesca: …

Nome della nave: …

Livello di catture previsto (in tonnellate): …

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

 

Rete da traino convenzionale

 

Sistema di pesca continua

 

Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

 

Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto, precisare

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell'apertura della rete (6) (m)

 

 

 

Area dell'apertura (m2)

 

 

 

Dimensione media delle maglie nella rete (8) (mm)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema(i) delle reti: …

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1.

lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2.

la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

4.

i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo: …

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (9)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per (9) cala

Osservazione diretta

litro

F krill = proporzione di krill antartico nel campione

Per (9) cala

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (10)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per (9) cala

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per (9) cala

Osservazione diretta

Kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per (10) cala

Osservazione diretta

Kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

M tray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

Kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

Kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal*MCF

M meal = peso di farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

Kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

W * H * L * ρ * π/4 * 1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (11)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (12)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (11)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (12)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (11)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000  kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

(3)  Incluse 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.

(4)  Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

(5)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

(6)  Prevista in condizioni operative.

(7)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(8)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

(9)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(10)  Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(11)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(12)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

3.   Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4.   Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.


(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14


ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Færøer

Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

14

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

da fissare

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45


(1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.