24.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/42


REGOLAMENTO (UE) 2017/110 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2017

che modifica gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, alle loro esportazioni.

(2)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali e l'allegato IV, capitolo I, del regolamento contiene disposizioni che estendono il divieto. Nello stesso allegato, il capitolo II stabilisce determinate deroghe al divieto. L'allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che il divieto non si applica alla somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di farina di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui all'allegato IV, capitolo III, e dei requisiti specifici di cui al capitolo IV, sezione A, dello stesso allegato. L'allegato IV, capitolo II, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre che il divieto non si applica alla somministrazione ai ruminanti non svezzati di sostituti del latte contenenti farine di pesce, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione E, dello stesso allegato.

(3)

L'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che le farine di pesce devono essere prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini. Nello stesso capitolo, la sezione E, lettera a), dispone che le farine di pesce utilizzate nei sostituti del latte siano prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini e siano conformi alle condizioni generali di cui al capitolo III.

(4)

L'allegato I, paragrafo 1, lettera e), punto ii) del regolamento (CE) n. 999/2001, definisce gli «animali acquatici» mediante riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva del Consiglio 2006/88/CE (2) come: i) i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes e Osteichthyes; ii) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca; e iii) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea.

(5)

Poiché quindi la definizione di «animali acquatici» stabilita dall'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 non comprende invertebrati diversi dai molluschi e dai crostacei, le disposizioni dell'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera a), e sezione E, lettera a), di detto regolamento non consentono l'utilizzo delle stelle marine selvatiche e degli invertebrati acquatici di allevamento diversi dai molluschi e dai crostacei per la produzione di farine di pesce. Poiché l'utilizzo di farine ottenute dalle stelle marine selvatiche e dagli invertebrati acquatici di allevamento diversi dai molluschi e dai crostacei nei mangimi destinati ad animali non ruminanti non costituisce un rischio di trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) superiore a quello costituito dall'utilizzo di farine di pesce negli stessi mangimi, le disposizioni dell'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera a), e sezione E, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere modificate al fine di aggiungere la possibilità di utilizzare stelle marine selvatiche o invertebrati acquatici di allevamento diversi dai molluschi e dai crostacei per la produzione di farine di pesce.

(6)

A fini di tutela dell'ambiente, l'utilizzo delle stelle marine selvatiche per la produzione di farine di pesce dovrebbe essere limitato ai casi in cui le stelle marine si stanno moltiplicando e costituiscono una minaccia per una zona di produzione di acquacoltura. Le disposizioni dell'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera a), e sezione E, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto riferirsi solo a stelle marine raccolte in una zona di produzione di molluschi.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001.

(8)

L'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene gli elenchi dei test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'8 aprile 2016 il gruppo Prionics ha informato la Commissione che a partire dal 15 aprile 2016 sarebbe cessata la produzione del kit diagnostico Prionics Check PrioSTRIP SR. Tale kit diagnostico dovrebbe pertanto essere cancellato dall'elenco dei test rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE negli ovini e nei caprini. All'allegato X, capitolo C, punto 4, secondo comma, è pertanto opportuno sopprimere il quarto trattino.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).


ALLEGATO

Gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell'allegato IV, il capitolo IV è così modificato:

a)

alla sezione A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le farine di pesce devono essere prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da:

i)

animali acquatici diversi dai mammiferi marini;

ii)

invertebrati acquatici di allevamento diversi da quelli che ricadono nella definizione di «animali acquatici» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE; oppure

iii)

stelle marine della specie Asterias rubens raccolte in una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 e classificata di conseguenza;»;

b)

alla sezione E, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le farine di pesce utilizzate nei sostituti del latte sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da:

i)

animali acquatici diversi dai mammiferi marini;

ii)

invertebrati acquatici di allevamento diversi da quelli che ricadono nella definizione di «animali acquatici» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE; oppure

iii)

stelle marine della specie Asterias rubens raccolte in una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 e classificata di conseguenza.

Le farine di pesce utilizzate nei sostituti del latte sono conformi alle condizioni generali di cui al capitolo III.»;

2)

All'allegato X, capitolo C, punto 4, secondo comma, è soppresso il quarto trattino.