15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/33


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2017/1279 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, Anoplophora malasiaca (Forster) è considerato un sinonimo di Anoplophora chinensis (Thomson), già compresa nell'allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza, la voce Anoplophora malasiaca (Forster) dovrebbe essere soppressa dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e delle conseguenti valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere gli organismi nocivi Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Risulta giustificato dal punto di vista tecnico sopprimere la voce Xylella fastidiosa (Wells et al.) dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e aggiungerla alla sezione II della stessa parte, in quanto la presenza nell'Unione di tale organismo nocivo è nota.

(4)

La presenza dell'organismo nocivo Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Inoltre, i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni per Citrus sono stati oggetto di una riclassificazione. Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii sono gli agenti che causano il cancro degli agrumi. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente sopprimere la voce Xanthomonas campestris (Wells et al.) dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e inserirla nell'allegato I, parte A, sezione I della stessa direttiva con la denominazione Xanthomonas citri pv. aurantifolii e Xanthomonas citri pv. citri.

(5)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica, l'organismo nocivo Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato ridenominato Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, l'agente che causa l'antracnosi degli agrumi. Anche questo organismo costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente spostare la voce relativa a tale organismo nocivo dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE all'allegato I, parte A, sezione I, della stessa direttiva, ridenominando tale organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Gli errori tipografici che riguardano le denominazioni scientifiche degli organismi nocivi Phyloosticta solitaria Ell. ed Ev. e Popilia japonica Newman all'allegato I, parte A, sezioni, rispettivamente, I e II, della direttiva 2000/29/CE, e Aleurocantus spp. e Aonidella citrina Coquillet all'allegato II, parte A, sezione I, della stessa direttiva dovrebbero essere rettificati e sostituiti rispettivamente, a seconda dei casi, da Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. e Aonidiella citrina Coquillet. Analogamente, anche eventuali errori tipografici nella denominazione scientifica di Zea mays L. dovrebbero essere rettificati in tutti gli allegati in cui è fatto riferimento a tale specie. L'errore tipografico nella denominazione scientifica di Amiris P. Browne all'allegato V, parte B, sezione I, di detta direttiva dovrebbe essere rettificato e sostituito da Amyris P. Browne.

(7)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, la necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo è stata ridenominata «Candidatus Phytoplasma ulmi». Risulta inoltre giustificato dal punto di vista tecnico sopprimere la voce relativa a tale organismo dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE [in cui è elencato come necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm)] e inserirla nella sezione II della stessa parte come «Candidatus Phytoplasma ulmi», in quanto la presenza nell'Unione di tale organismo nocivo è nota. Ciò è in linea con la classificazione di tale organismo quale organismo nocivo effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (2). La nuova denominazione dovrebbe riflettersi anche nell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

(8)

Risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente sopprimere la voce relativa all'organismo nocivo Potato spindle tuber viroid (viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata) dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE, in quanto tale organismo nocivo si è diffuso e stabilito in molte piante ospiti in una vasta parte del territorio dell'Unione. Tale organismo figura nell'allegato II, parte A, sezione II, della stessa direttiva con il fine di tutelare i prodotti che sono attualmente indenni e nei casi in cui la sua presenza comporterebbe un rischio significativo e causerebbe perdite ingenti.

(9)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, l'organismo nocivo Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye dovrebbe essere ridenominato Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

I requisiti particolari per il legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere rivisti al fine di allinearli alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM n. 15) e chiarirli ulteriormente. Inoltre, la deroga del materiale da imballaggio in legno ai requisiti specifici per il legname di Platanus L. in tale sezione dovrebbe essere aggiornata, poiché nell'ultima modifica di tale sezione è stata omessa.

(11)

È accettabile dal punto di vista tecnico, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, prevedere requisiti particolari per introdurre determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nel territorio dell'Unione a causa della loro probabilità di ospitare gli organismi nocivi di cui al considerando 2. Pertanto i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci pertinenti dovrebbero essere elencati nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

(12)

Per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui ai considerando 4, 5 e 7, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e la recente pubblicazione delle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate dall'EFSA rendono necessario modificare i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE. Lo scopo della modifica dei requisiti è ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario connesso all'introduzione nell'Unione di tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di paesi terzi.

(13)

In seguito alle valutazioni dei rischi fitosanitari, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente ai rischi connessi all'organismo nocivo Trioza erytreae Del Guercio aggiungere Murraya J. Koenig ex L. all'elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo nei punti pertinenti dell'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE. Inoltre, dalle indagini negli Stati membri risulta che la Choisya Kunth dovrebbe essere inserita nell'elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo. I requisiti particolari per l'importazione e lo spostamento nell'Unione delle piante ospiti di cui ai punti pertinenti dell'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere pertanto modificati.

(14)

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui ai considerando da 10 a 13 dovrebbero inoltre essere soggetti a ispezioni fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci dovrebbero essere elencati nella parte A o B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.

(15)

I codici NC per il legname di cui all'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere aggiornati al fine di allinearli agli attuali codici NC utilizzati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4).

(16)

A norma del regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (5), talune zone sono riconosciute come zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Tale regolamento è stato di recente modificato per tenere conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e dei seguenti organismi nocivi: Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 'Candidatus Phytoplasma ulmì, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza virus (ceppi europei), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.. Al fine di garantire la coerenza fra i requisiti relativi alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi, è opportuno aggiornare i requisiti pertinenti negli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE.

(17)

Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi non possiedono più i requisiti, perché tali organismi nocivi vi si sono ormai insediati oppure perché gli Stati membri interessati hanno richiesto che venisse revocato lo status di zona protetta. Si tratta delle zone seguenti: la regione di Ribatejo e Oeste in Portogallo per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); la contea di Odemira nell'Alentejo in Portogallo per quanto riguarda il Citrus tristeza virus (ceppi europei); il territorio del Portogallo per quanto riguarda Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. e Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; le comunità autonome dell'Andalusia e di Madrid e i distretti (Comarcas) di Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) in Spagna; le province di Milano e Varese (Lombardia) e i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo (Piemonte) in Italia; le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim (Irlanda del Nord) nel Regno Unito e l'intero territorio della contea di Dunajská Streda in Slovacchia per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; Winsl. et al.; i territori comunali di Guildford e Woking nel Regno Unito per quanto riguarda la Thaumetopoea processionea L. e il territorio della Finlandia per quanto riguarda il Tomato spotted wilt virus. Ciò dovrebbe riflettersi nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, nell'allegato III, parte B, e nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(18)

Gli errori nella delimitazione delle zone protette per la Leptinotarsa decemlineata Say in Finlandia e Svezia nell'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere rettificati e allineati al regolamento (CE) n. 690/2008.

(19)

Per proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere le voci relative agli organismi nocivi Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens all'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/ECE e le voci relative a Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. all'allegato II, parte B, della stessa direttiva.

(20)

Da informazioni fornite dal Portogallo risulta che il territorio delle Azzorre è indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e che le Azzorre soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte B, l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(21)

Da informazioni fornite dall'Irlanda, da Malta e dal Regno Unito risulta che i territori di questi Stati membri sono indenni da Paysandisia archon (Burmeister) e che tali territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(22)

Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i territori di questi Stati membri sono indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e che tali territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(23)

Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il suo territorio è indenne da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. e che esso soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(24)

Da informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il suo territorio è indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. e che esso soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(25)

Una recente analisi del rischio fitosanitario dimostra che gli attuali requisiti per l'introduzione in alcune zone protette e lo spostamento al loro interno di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sono inadeguati a ridurre il rischio fitosanitario in questione a livelli accettabili. È opportuno riformulare tali requisiti nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(26)

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere pertanto modificati di conseguenza.

(27)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. The EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

la lettera a) è così modificata:

il punto 5 è soppresso;

dopo il punto 6 è inserito il seguente punto:

«6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)»;

dopo il punto 11.1 è inserito il seguente punto:

«11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)»;

dopo il punto 19.1 è inserito il seguente punto:

«19.2.

Saperda candida Fabricius»;

dopo il punto 25 è inserito il seguente punto:

«25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;

la lettera b) è così modificata:

il punto 1 è soppresso;

dopo il punto 0.1 sono inseriti i seguenti punti:

«2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri»;

la lettera c) è così modificata:

dopo il punto 12 è inserito il seguente punto:

«12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa»

al punto 13, «Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.» è sostituito da «Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart»

la lettera d) è così modificata:

il punto 1 è soppresso;

al punto 2, la lettera e) è soppressa;

ii)

la sezione II è così modificata:

alla lettera a), punto 8, «Popilia japonica Newman» è sostituito da «Popillia japonica Newman»;

alla lettera b), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

«3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)»;

alla lettera d), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

«2.1.

'Candidatus Phytoplasma ulmì»

b)

La parte B è così modificata:

i)

la lettera a) è così modificata:

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Bemisia tabaci Genn. (popolazione europee)

IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK»;

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Azzorre), SI, SK»;

dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

«2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Azzorre)»;

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), Regno Unito, S (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), FI (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)»;

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking)»;

ii)

alla lettera b), punto 2, nella colonna di destra, «S, FI» è sostituito da «S».

2)

L'allegato II è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

la lettera a) è così modificata:

al punto 2, nella colonna di sinistra, «Aleurocantus spp.» è sostituito da «Aleurocanthus spp.»;

al punto 5, nella colonna di sinistra, «Aonidella citrina Coquillet» è sostituito da «Aonidiella citrina Coquillet»;

la lettera b) è così modificata:

al punto 3, nella colonna di destra, «Sementi di Zea mais L.» è sostituito da «Sementi di Zea mays L.»;

il punto 4 è soppresso;

alla lettera c), il punto 11 è soppresso;

ii)

la sezione II è così modificata:

alla lettera b), punto 8, nella colonna di sinistra, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» è sostituito da «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

alla lettera d), dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:

«7.1.

Potato spindle tuber viroid

Vegetali destinati alla piantagione (comprese le sementi) di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. e vegetali di Solanum tuberosum L.».

b)

La parte B è così modificata:

i)

la lettera a) è così modificata:

dopo il punto 6 sono inseriti i seguenti punti:

«6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. e Washingtonia Raf.

IRL, P (Azzorre), UK»;

dopo il punto 9 è aggiunto il seguente punto:

«10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi

UK»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al punto 1, nella terza colonna, «P» è soppresso;

al punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

dopo il punto 2 è aggiunto il seguente punto:

«3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

UK»;

iii)

alla lettera c), punto 0.0.1, terza colonna, «UK» è sostituito da «IRL, UK»;

iv)

la lettera d) è così modificata:

dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

«01.

'Candidatus Phytoplasma ulmì

Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

UK»;

al punto 1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

«EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)».

3)

La parte B dell'allegato III è così modificata:

a)

al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

b)

al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

4)

L'allegato IV è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Il materiale da imballaggio in legno deve:

essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;

essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e

essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.»;

al punto 5, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di Platanus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA»;

dopo il punto 7.3 sono inseriti i seguenti punti:

«7.4.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti interamente o parzialmente da tali vegetali,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle partite e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

b)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

c)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname in forma di piccole placche ottenute interamente o parzialmente da Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., originario di Canada e Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo delle placche, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;

al punto 14, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di 'Candidatus Phytoplasma ulmì è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

dopo il punto 14 è inserito il seguente punto:

«14.1.

Vegetali destinati alla piantagione, a eccezione di marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L. originari di Canada e Stati Uniti.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato III, parte B, punti 1 e 2, o all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

b)

sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii)

che è sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Saperda candida Fabricius effettuate a intervalli opportuni,

e

iii)

in cui le piante sono state coltivate in un sito:

soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Saperda candida Fabricius,

oppure

soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m dove l'assenza di Saperda candida Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni,

e

iv)

immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di Saperda candida Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.»;

il punto 16.2 è sostituito dal seguente:

«16.2.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

d)

che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che i frutti sono stati sottoposti a trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

e

che le ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e)

qualora i frutti siano destinati alla trasformazione industriale, che le ispezioni ufficiali precedenti l'esportazione hanno evidenziato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.»;

il punto 16.3 è sostituito dal seguente:

«16.3.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

che non è stato osservato alcun sintomo di Cercospora angolensis Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.»;

il punto 16.4 è sostituito dal seguente:

«16.4.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

e

che i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

oppure

d)

che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati e a misure agricole contro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

e

che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nei frutti non è stato rilevato alcun sintomo di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

e

che i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione di un campione rappresentativo definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e)

nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, che i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, è inclusa una dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno,

e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.»;

dopo il punto 16.5 è inserito il seguente punto:

«16.6.

Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. eCitrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L., originari dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

e

sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

oppure

d)

sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;

il punto 18.2 è sostituito dal seguente:

«18.2.

Vegetali di Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Trioza erytreae Del Guercio,

oppure

b)

che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

c)

che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,

e

in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,

e

in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.»;

dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto:

«18.4.

Vegetali di Microcitrus Swingle, Naringi Adans. e Swinglea Merr., esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;

al punto 19.2, nella colonna di sinistra, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» è sostituito da «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

dopo il punto 25.7 sono inseriti i seguenti punti:

«25.7.1.

Vegetali di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., esclusi frutti e sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e 45.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.

25.7.2.

Frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

Constatazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.»;

al punto 52, nella colonna di sinistra, «Sementi di Zea mais L.» è sostituito da «Sementi di Zea mays L.»;

ii)

la sezione II è così modificata:

dopo il punto 8 è inserito il seguente punto:

«8.1.

Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che non è stato osservato alcun sintomo di 'Candidatus Phytoplasma ulmì nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1.

Vegetali di Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi e Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., esclusi frutti e sementi

Constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti nello Stato membro di origine,

e

in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,

e

in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.»;

al punto 12, nella colonna di destra, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» è sostituito da «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.».

b)

La parte B è così modificata:

i)

al punto 6.4, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«IRL, UK»;

ii)

al punto 12.1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«IRL, UK»;

iii)

dopo il punto 16 è inserito il seguente punto 16.1:

«16.1.

Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 1, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9, 10, all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 4 e 5 o all'allegato IV, parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

oppure

b)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

che i vegetali sono stati ottenuti in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate a intervalli opportuni,

oppure

d)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e sono sottoposti a ispezioni a intervalli opportuni risultando indenni da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK»;

iv)

al punto 20.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«FI, LV, P (Azzorre), SI, SK»;

v)

dopo il punto 20.3 sono inseriti i seguenti punti:

«20.4.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Azzorre)

20.5.

Vegetali di Prunus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 19.2, 23.1 e 23.2 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 12 e 16, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

oppure

b)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in paesi che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenni da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. nell'ultimo ciclo vegetativo completo,

e

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sui vegetali nel luogo di produzione,

oppure

d)

per i vegetali di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. per i quali dev'essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

UK»;

vi)

al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

vii)

al punto 21.1, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:.

«Fatto salvo il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativo all'introduzione nell'Unione di vegetali di Vitis L., esclusi i frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra;

oppure

b)

sono stati sottoposti a un trattamento adeguato per garantire che siano indenni da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

viii)

al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

ix)

dopo il punto 21.3 sono inseriti i seguenti punti:

«21.4.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiali che i vegetali:

a)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Paysandisia archon (Burmeister),

oppure

b)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Paysandisia archon (Burmeister) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Paysandisia archon (Burmeister),

e

in cui non è stato osservato alcun sintomo di Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

IRL, MT, UK

21.5.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. e Washingtonia Raf.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

oppure

b)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

e

in cui non è stato osservato alcun sintomo di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

IRL, P (Azzorre), UK»;

x)

ai punti 24.1 e 24.2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xi)

il punto 24.3 è sostituito dal seguente:

«24.3.

Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),

oppure

b)

che non è stato osservato alcun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,

oppure

c)

qualora sia stata rilevata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo,

oppure

d)

per i vegetali per i quali dev'essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono sottoposti ad ispezione ufficiale e risultano indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.

IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xii)

al punto 33, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

«IRL, UK»;

5)

L'allegato V è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4.

Vegetali di Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. and Vitis L., esclusi frutti e sementi.»;

la tabella di cui al punto 1.7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.»;

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L.,tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.»;

ii)

la sezione II è così modificata:

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. e Quercus spp., ad eccezione di Quercus suber e Ulmus L.»;

dopo il punto 1.3 è inserito il seguente punto:

«1.3.1.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»;

la tabella di cui al punto 1.10, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 11 00

Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 11 00

Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 21

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 24 00

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 25

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 26 00

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.»;

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi e tuberi, e vegetali di Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi.».

b)

La parte B è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

al punto 1, «Zea mais L.» è sostituito da «Zea mays L.»;

al punto 2, decimo trattino, «Amiris P. Browne» è sostituito da «Amyris P. Browne»;

il punto 3 è così modificato:

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., Solanum lycopersicum L., e Solanum melongena L.»;

è aggiunto il seguente trattino:

«—

Punica granatum L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele.»;

il punto 6 è così modificato:

alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

«—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti,»;

la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 11 00

Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 10

Segatura, non agglomerata

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 11 00

Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 21

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 24 00

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 25

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 26 00

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

4403 91 00

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 95

Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

4403 96 00

Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

4403 97 00

Legno di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 94

Legno di ciliegio (Prunus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 96

Legno di betulla (Betula spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 97

Legno di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 10 00

Costruzioni prefabbricate di legno»;

ii)

la sezione II è così modificata:

la tabella di cui al punto 7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 11 00

Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 11 00

Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 21

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 24 00

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 25

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 26 00

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

9406 10 00

Costruzioni prefabbricate di legno».