30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/46


DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2017

relativa ad alcuni aspetti di diritto societario

(testo codificato)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

TITOLO I

NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 55

Capo I

Oggetto 55

Capo II

Costituzione e nullità della società e validità dei suoi obblighi 56

Sezione 1

Costituzione della società per azioni 56

Sezione 2

Nullità della società di capitali e validità dei suoi obblighi 57

Capo III

Pubblicità e interconnessione del registro centrale, del registro del commercio e del registro delle imprese 59

Sezione 1

Disposizioni generali 59

Sezione 2

Norme sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di altri Stati membri 66

Sezione 3

Norme sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di paesi terzi 68

Sezione 4

Applicazione e modalità di esecuzione 69

Capo IV

Salvaguardia e modificazione del capitale 70

Sezione 1

Requisiti patrimoniali 70

Sezione 2

Garanzie relative al capitale statutario 71

Sezione 3

Norme sulla distribuzione 74

Sezione 4

Norme sull'acquisizione di azioni proprie 75

Sezione 5

Norme per l'aumento e la riduzione del capitale 80

Sezione 6

Applicazione e modalità di esecuzione 85

TITOLO II

FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI 86

Capo I

Fusioni di società per azioni 86

Sezione 1

Disposizioni generali in materia di fusioni 86

Sezione 2

Fusione mediante incorporazione 87

Sezione 3

Fusione mediante costituzione di una nuova società 93

Sezione 4

Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90 % delle azioni della prima 93

Sezione 5

Altre operazioni assimilate alla fusione 95

Capo II

Fusioni transfrontaliere di società di capitali 95

Capo III

Scissioni di società per azioni 103

Sezione 1

Disposizioni generali 103

Sezione 2

Scissione mediante incorporazione 103

Sezione 3

Scissione mediante costituzione di nuove società 110

Sezione 4

Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria 111

Sezione 5

Altre operazioni assimilate alla scissione 111

Sezione 6

Modalità di esecuzione 112

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI 112

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 82/891/CEE (3) e 89/666/CEE del Consiglio (4), e le direttive 2005/56/CE (5), 2009/101/CE (6), 2011/35/UE (7) e 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) hanno subito varie e sostanziali modifiche (9). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla loro codificazione.

(2)

Il coordinamento previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e dal programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, che ha avuto inizio con la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio (10), riveste particolare importanza segnatamente per le società per azioni, in quanto l'attività di queste società è predominante nell'economia degli Stati membri e supera spesso i confini nazionali.

(3)

Per assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società per azioni è in particolare importante coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la costituzione di tali società nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni.

(4)

Nell'Unione lo statuto o l'atto costitutivo della società per azioni deve permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali di tale società, in particolare l'esatto ammontare del suo capitale.

(5)

La tutela dei terzi dovrebbe essere assicurata mediante disposizioni che limitino, nella maggior misura possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

(6)

È necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra le società e i terzi, nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l'opposizione di terzo a tale dichiarazione.

(7)

Il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità di queste ultime riveste un'importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.

(8)

La pubblicità dovrebbe consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, certe indicazioni che la concernono, in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla.

(9)

Fatti salvi i requisiti e le formalità essenziali stabiliti dal diritto interno degli Stati membri, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richiesti su supporto cartaceo o per via elettronica.

(10)

Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro una copia di tali atti e indicazioni su supporto cartaceo o per via elettronica.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di tenere il bollettino nazionale riservato alla pubblicazione di tali atti e indicazioni in formato cartaceo o elettronico o di organizzare la loro pubblicità attraverso misure d'effetto equivalente.

(12)

Si dovrebbe facilitare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti e delle indicazioni richiesti. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.

(13)

È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui alla presente direttiva dovrebbero essere menzionate in tutta la corrispondenza e in tutti gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce dell'evoluzione tecnologica è altresì opportuno prevedere che tali indicazioni obbligatorie compaiano anche nei siti web delle società.

(14)

La creazione di una succursale, come la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro.

(15)

Per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della pubblicità, comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano in altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendovi delle filiali.

(16)

Per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, sono necessarie misure riguardo alla pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata. Per taluni riguardi, l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità della società presso la succursale. Per disciplinare tale pubblicità è necessario far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno dell'Unione.

(17)

Detta pubblicità riguarda una serie di atti e di indicazioni rilevanti e le relative modifiche.

(18)

Detta pubblicità può essere limitata, a eccezione del potere di rappresentanza, della denominazione, della forma e dello scioglimento, nonché delle procedure concorsuali della società, alle informazioni concernenti le succursali stesse e a un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che, in virtù delle regole dell'Unione esistenti, ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in tale registro.

(19)

Le disposizioni nazionali riguardanti la pubblicità dei documenti contabili relativi a una succursale hanno perso la loro ragion d'essere, dopo che il diritto nazionale in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili è stato oggetto di coordinazione. È sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i documenti contabili controllati e pubblicati dalla società.

(20)

Sulle lettere e sugli ordinativi utilizzati dalle succursali dovrebbero figurare almeno le stesse indicazioni che figurano sulle lettere e sugli ordinativi della società e l'indicazione del registro sul quale è iscritta la succursale.

(21)

Per assicurare la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare qualsiasi discriminazione basata sul paese d'origine della società, la presente direttiva dovrebbe comprendere altresì le succursali di società soggette al diritto dei paesi terzi e organizzate secondo un tipo comparabile a quello delle società a cui si applica la presente direttiva. Per tali succursali si impongono disposizioni specifiche diverse da quelle che si applicano alle succursali di società soggette al diritto degli altri Stati membri, per il solo fatto che le società dei paesi terzi non sono soggette alla presente direttiva.

(22)

La presente direttiva non pregiudica affatto gli obblighi di informazione cui sono tenute le succursali per effetto di altre disposizioni che concernono, ad esempio, la legislazione sociale, per quanto riguarda il diritto di informazione dei lavoratori subordinati, il diritto tributario, nonché fini statistici.

(23)

L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese è presentata come una delle soluzioni necessarie per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi globale economica e finanziaria, che è una delle priorità dell'agenda «Europa 2020». Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.

(24)

Il piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea (11) prevedeva lo sviluppo di un portale europeo della giustizia elettronica («portale») quale unico punto di accesso elettronico europeo alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giudiziarie e amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo.

(25)

L'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri può essere migliorato solo se tutti gli Stati membri si impegnano a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l'Unione. Questa interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri («registri nazionali») che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea («piattaforma»). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Sulla base dell'identificativo unico, la piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come, ad esempio, xml) e nella versione linguistica pertinente.

(26)

La presente direttiva non è finalizzata all'istituzione di una banca dati centralizzata dei registri in cui siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese. In fase di attuazione del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese («sistema di interconnessione dei registri»), dovrebbero essere definiti solo i dati necessari al corretto funzionamento della piattaforma. Questi dovrebbero includere, in particolare, dati operativi, dizionari e glossari e dovrebbero essere determinati tenendo conto anche della necessità di garantire l'efficiente funzionamento del sistema di interconnessione dei registri. Tali dati dovrebbero essere utilizzati per consentire alla piattaforma di espletare le sue funzioni e non dovrebbero mai essere resi pubblici in forma diretta. Inoltre, la piattaforma non dovrebbe modificare né il contenuto dei dati sulle imprese memorizzati nei registri nazionali né le informazioni sulle imprese trasmesse attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(27)

Dal momento che la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) non era intesa ad armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, essa non imponeva agli Stati membri di modificare il proprio sistema interno dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai tributi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni a fini nazionali.

(28)

Il portale dovrebbe trattare, attraverso l'utilizzo della piattaforma, la consultazione, da parte di utenti individuali, delle informazioni sulle società e sulle loro succursali create in altri Stati membri contenute nei registri nazionali. Ciò dovrebbe consentire di presentare i risultati della ricerca sul portale, con le note esplicative in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che elencano le informazioni fornite. Inoltre, al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, dovrebbero essere rese disponibili sul portale informazioni essenziali sul valore legale di documenti e indicazioni e atti pubblicati ai sensi del diritto degli Stati membri adottato conformemente alla presente direttiva.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire uno o più punti di accesso opzionali, che possono avere un impatto sull'uso e sul funzionamento della piattaforma. Pertanto, dovrebbero essere notificata alla Commissione la loro creazione e le modifiche di rilievo apportate al loro funzionamento, in particolare la loro chiusura. Tale notifica non dovrebbe in alcun modo limitare i poteri degli Stati membri con riguardo alla creazione e alla gestione dei punti di accesso opzionali.

(30)

Le società e le loro succursali create in altri Stati membri dovrebbero disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in seno all'Unione. L'identificativo mira a essere utilizzato per la comunicazione tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Pertanto, società e succursali non dovrebbero essere tenute a inserire l'identificativo unico nella corrispondenza e negli ordinativi della società menzionati nella presente direttiva. Per i propri fini di comunicazione esse dovrebbero continuare a utilizzare il numero di iscrizione al registro nazionale.

(31)

Dovrebbe essere reso possibile individuare facilmente il registro di una società e i registri delle sue succursali create in altri Stati membri, operazione consistente nello scambio di informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò comporta effetti giuridici nello Stato membro del registro della società. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di una società sciolta siano cancellate dal registro immediatamente e, se del caso, dopo il procedimento di liquidazione della succursale interessata. Quest'obbligo non dovrebbe applicarsi alle succursali di società che sono state cancellate dal registro ma hanno un successore legalmente riconosciuto, come in caso di modificazioni della ragione sociale della società, di fusioni o scissioni, o di trasferimento transfrontaliero della sua sede sociale.

(32)

Le disposizioni della presente direttiva in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri non dovrebbero applicarsi a una succursale creata in uno Stato membro da una società non soggetta al diritto di detto Stato membro.

(33)

È opportuno che gli Stati membri assicurino immediatamente, nel caso di modifiche delle informazioni riguardanti le società iscritte nel registro, l'aggiornamento delle informazioni. L'aggiornamento dovrebbe essere reso pubblico, di norma, entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso il controllo di legalità conformemente al diritto nazionale. Detto termine dovrebbe essere inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per rispettare il termine ultimo stabilito dalla presente direttiva. Non si dovrebbe applicare con riguardo ai documenti contabili che le società sono tenute a presentare per ciascun esercizio. Tale esclusione è motivata dal sovraccarico di lavoro dei registri nazionali nei periodi di resoconto. Conformemente ai principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri, il termine di ventuno giorni dovrebbe essere sospeso in caso di forza maggiore.

(34)

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, ciò dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). È opportuno assicurare un'adeguata partecipazione degli Stati membri a tale processo stabilendo le specifiche tecniche ai fini delle procedure di appalto pubblico mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(35)

Qualora la Commissione decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, è opportuno garantire la continuità della prestazione dei servizi da parte del sistema di interconnessione dei registri e un'adeguata supervisione pubblica del funzionamento della piattaforma. Si dovrebbero adottare norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. In ogni caso, la partecipazione degli Stati membri al funzionamento dell'intero sistema dovrebbe essere assicurata mediante un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sulle questioni relative al funzionamento del sistema di interconnessione dei registri e al suo futuro sviluppo.

(36)

L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese presuppone il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Ciò comporta l'adozione di misure e specifiche tecniche che devono tener conto delle differenze tra i registri. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di affrontare tali questioni tecniche e operative. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(37)

La presente direttiva non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di prevedere tributi per l'ottenimento di informazioni relative alle società attraverso il sistema di interconnessione dei registri, qualora tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale. Le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri dovrebbero pertanto consentire di stabilire modalità di pagamento. Al riguardo, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata ogni soluzione tecnica specifica, in quanto le modalità di pagamento dovrebbero essere determinate nella fase di adozione degli atti di esecuzione, tenendo conto delle possibilità di pagamento online disponibili su larga scala.

(38)

Sarebbe auspicabile che in futuro i paesi terzi possano partecipare al sistema di interconnessione dei registri.

(39)

Una soluzione equa in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri implica la partecipazione tanto da parte dell'Unione quanto dei suoi Stati membri al finanziamento del sistema. Gli Stati membri si dovrebbero assumere gli oneri finanziari relativi all'adeguamento dei propri registri nazionali al sistema, mentre gli elementi centrali, vale a dire la piattaforma e il portale che fungono da punto di accesso unico europeo, dovrebbero essere finanziati da un'apposita linea di bilancio all'interno del bilancio generale dell'Unione. Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla imposizione di tributi per ottenere le informazioni sulle società. Ciò non incide sulla possibilità per i registri nazionali di prevedere tributi, ma potrebbe comportare un tributo supplementare inteso a finanziare la manutenzione e il funzionamento della piattaforma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(40)

Sono necessarie norme dell'Unione per salvaguardare il capitale, che costituisce una garanzia per i creditori, vietando in particolare indebite distribuzioni di utili agli azionisti e limitando il diritto di una società per azioni di acquistare azioni proprie.

(41)

Le limitazioni in materia di acquisizione di azioni proprie da parte della società per azioni dovrebbero applicarsi non solo alle acquisizioni effettuate dalla società stessa, ma anche alle operazioni effettuate tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società.

(42)

Per evitare che una società per azioni si serva di un'altra società, in cui dispone della maggioranza dei voti o sulla quale può esercitare un'influenza dominante, per procedere a tali acquisizioni senza rispettare i limiti imposti al riguardo, è opportuno che il regime applicabile agli acquisti di azioni proprie da parte di una società comprenda le acquisizioni più importanti e più frequenti di azioni effettuate dall'altra società suddetta. È opportuno che lo stesso regime comprenda la sottoscrizione di azioni della società per azioni.

(43)

Per evitare elusioni della presente direttiva è opportuno applicare alle società per azioni o a responsabilità limitata soggette alla presente direttiva, nonché a quelle che sono soggette al diritto di un paese terzo, e hanno una forma giuridica paragonabile, il regime di cui al considerando 42.

(44)

Quando fra la società per azioni e l'altra società, di cui al considerando 42, vi è soltanto una relazione indiretta, sembrerebbe giustificato rendere meno rigorose le disposizioni che si applicano allorché tale relazione è diretta, prevedendo la sospensione dal voto come misura minima per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

(45)

È inoltre giustificato prevedere deroghe per i casi in cui il carattere specifico di un'attività professionale esclude qualsiasi pericolo per l'applicazione degli obiettivi della presente direttiva.

(46)

In conformità degli obiettivi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato, è necessario che, in materia di aumento e di riduzione del capitale, gli Stati membri, nelle loro legislazioni garantiscano l'osservanza e armonizzino l'applicazione dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione.

(47)

Al fine di potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni, i creditori dovrebbero potere ricorrere al giudice o all'autorità amministrativa quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni.

(48)

Per evitare abusi di mercato, gli Stati membri dovrebbero tener conto, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(49)

La tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni, nonché l'introduzione dell'istituto della fusione nel diritto di tutti gli Stati membri.

(50)

Nel contesto di tale coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti. Tuttavia, non vi è motivo di esigere un esame del progetto di fusione da parte di un esperto indipendente per gli azionisti se tutti gli azionisti concordano che non è necessario.

(51)

I creditori, inclusi gli obbligazionisti, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione dovrebbero essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione pregiudichi i loro interessi.

(52)

La pubblicità a tutela degli interessi dei soci e dei terzi dovrebbe includere le fusioni affinché i terzi ne siano sufficientemente informati.

(53)

È opportuno che le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi in relazione alla procedura di fusione di società per azioni comprendano talune operazioni giuridiche che, per aspetti importanti, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione, in modo tale che tale tutela non possa essere elusa.

(54)

Al fine di garantire la certezza del diritto nelle relazioni fra le società, fra queste e i terzi nonché fra gli azionisti, è necessario limitare i casi di nullità e stabilire, da una parte, il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.

(55)

La presente direttiva facilita inoltre la fusione transfrontaliera delle società di capitali. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri consentano la fusione transfrontaliera di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato membro se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione consente le fusioni fra tali tipi di società.

(56)

Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è opportuno specificare che, se la presente direttiva non dispone altrimenti, ogni società partecipante ad una fusione transfrontaliera ed ogni terzo interessato restino soggetti alle disposizioni e alle formalità del diritto nazionale che sarebbe applicabile in caso di fusione nazionale. Nessuna delle disposizioni e delle formalità del diritto nazionale cui si fa riferimento nella presente direttiva dovrebbe introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento o di circolazione di capitali, a meno che tali restrizioni non possano essere giustificate in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, da esigenze di interesse generale e non siano necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali esigenze imperative.

(57)

È opportuno che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia redatto negli stessi termini per ciascuna delle società interessate nei diversi Stati membri. Si dovrebbe di conseguenza precisare il contenuto minimo di tale progetto comune, fermo restando che le società in questione restano libere di mettersi d'accordo su altre condizioni del progetto.

(58)

Per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi, per ogni società partecipante alla fusione, sia il progetto comune di fusione transfrontaliera sia la realizzazione della fusione transfrontaliera dovrebbero essere oggetto di pubblicità nell'apposito registro pubblico.

(59)

I diritti di tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere l'elaborazione a livello nazionale di una relazione sul progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di uno o più esperti per ogni società che partecipi ad una fusione. Per limitare le spese di esperti connesse alle fusioni transfrontaliere, si dovrebbe prevedere la possibilità di redigere una relazione unica destinata a tutti i soci delle società che partecipano ad un'operazione di fusione transfrontaliera. Il progetto comune di fusione transfrontaliera dovrebbe essere approvato dall'assemblea generale di ciascuna di tali società.

(60)

Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, il controllo del perfezionamento e della legittimità del processo decisionale di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera dovrebbe essere effettuato dall'autorità nazionale competente per ciascuna di tali società, mentre il controllo del perfezionamento e della legittimità della realizzazione della fusione transfrontaliera dovrebbe spettare all'autorità nazionale competente per la società derivante da detta fusione. Tale autorità nazionale potrebbe essere un giudice, un notaio o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. È inoltre opportuno stabilire in virtù di quale legislazione nazionale è determinata la data alla quale la fusione transfrontaliera acquista efficacia; tale legislazione è quella cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

(61)

Per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, è opportuno indicare gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera distinguendo a seconda che la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia una società incorporante o una nuova società. Ai fini della certezza del diritto, non dovrebbe essere più possibile dichiarare nulla la fusione transfrontaliera dopo la data alla quale essa ha acquisito efficacia.

(62)

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni fra imprese, sia a livello dell'Unione da parte del regolamento (CE) n. 139/2004del Consiglio (16) sia a livello degli Stati membri.

(63)

La presente direttiva lascia impregiudicate la normativa dell'Unione che disciplina gli intermediari del credito e le altre società finanziarie e le disposizioni nazionali emanate in conformità di detta normativa dell'Unione.

(64)

La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione di qualsiasi Stato membro che prescriva informazioni sulla sede dell'amministrazione centrale o il centro di attività principale proposto per la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

(65)

I diritti dei lavoratori diversi dai diritti di partecipazione dovrebbero continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni nazionali di cui alle direttive 98/59/CE (17) e 2001/23/CE del Consiglio (18), e alle direttive 2002/14/CE (19) e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(66)

Se i lavoratori hanno diritti di partecipazione in una delle società oggetto della fusione, nelle circostanze previste dalla presente direttiva, e se la legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società derivante dalla fusione transfrontaliera non prevede un livello di partecipazione identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione, anche in comitati dell'organo di vigilanza che abbiano poteri decisionali, oppure non contempla un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico per i lavoratori di società derivanti dalla fusione transfrontaliera,dovrebbero essere disciplinati la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione di tali diritti. A tal fine, dovrebbero essere utilizzati come base i principi e le procedure previsti nel regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio (21) e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio (22), fatte salve tuttavia le modifiche ritenute necessarie in quanto la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà soggetta alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Gli Stati membri possono provvedere, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/86/CE, a un rapido avvio dei negoziati a norma dell'articolo 133 della presente direttiva, al fine di non ritardare inutilmente le fusioni.

(67)

Al fine di stabilire il livello di partecipazione dei lavoratori nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, si dovrebbe tener conto anche della quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di direzione che è competente per i centri di profitto delle società, qualora sia prevista la partecipazione dei lavoratori.

(68)

La tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le scissioni di società per azioni, nella misura in cui gli Stati membri autorizzano tali operazioni.

(69)

Nel quadro di tale coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla scissione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti.

(70)

I creditori, obbligazionisti o no, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla scissione di società per azioni dovrebbero essere tutelati onde evitare che la scissione leda i loro interessi.

(71)

La pubblicità di cui alla sezione 1 del capo III del titolo I della presente direttiva dovrebbe includere le scissioni affinché i terzi ne siano tenuti aeguatamente informati.

(72)

È opportuno che le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di scissione, comprendano talune operazioni giuridiche che, per aspetti importanti, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della scissione affinché questa tutela non possa essere elusa.

(73)

Al fine di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società per azioni partecipanti alla scissione sia fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, è opportuno limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.

(74)

I siti web delle società o altri siti web offrono, in taluni casi, un'alternativa alla pubblicazione tramite i registri delle società. Gli Stati membri dovrebbero poter designare i siti web di altro genere che le società possono usare gratuitamente per detta pubblicazione, quali i siti web delle associazioni commerciali o delle camere di commercio o la piattaforma elettronica centrale di cui alla presente direttiva. Qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie relative alla sicurezza del sito web e all'autenticità dei documenti.

(75)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di provvedere affinché non sussista la necessità di soddisfare gli obblighi estensivi in materia di relazioni e di informazione connessi con la fusione o la scissione delle società, di cui ai capi I e III del titolo II, qualora tutti gli azionisti delle società interessate dalla fusione o dalla scissione convengano in merito all'esenzione da tali obblighi.

(76)

Le modifiche ai capi I e III del titolo II che consentono detto accordo tra gli azionisti dovrebbero lasciare impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società coivolte e le norme volte a garantire la fornitura delle informazioni necessarie agli impiegati di tali società e alle autorità pubbliche, quali le autorità fiscali, che controllano la fusione o la scissione conformemente al diritto dell'Unione esistente.

(77)

Non è necessario imporre l'obbligo di redigere una situazione contabile nei casi in cui un emittente, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblica relazioni semestrali a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(78)

Una relazione di esperti indipendenti sui conferimenti non in contanti è spesso superflua, qualora debba essere redatta una relazione di esperti indipendenti a tutela degli interessi degli azionisti o dei creditori anche nel contesto della fusione e della scissione. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà in tali casi di esentare le società dall'obbligo di presentare la relazione di esperti sui conferimenti non in contanti o di consentire che entrambe le relazioni possano essere redatte dallo stesso esperto.

(79)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), disciplinano il trattamento dei dati personali, compresa la loro trasmissione elettronica all'interno degli Stati membri. Ogni trattamento di dati personali da parte dei registri degli Stati membri, da parte della Commissione e, se del caso, da parte di terzi partecipanti alla gestione della piattaforma dovrebbe aver luogo nel rispetto di detti atti. Gli atti di esecuzione da adottare in relazione al sistema di interconnessione dei registri dovrebbero, ove opportuno, assicurare tale rispetto, in particolare definendo i compiti e le responsabilità pertinenti di tutti i partecipanti interessati e le norme organizzative e tecniche a essi applicabili.

(80)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

(81)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e ai termini di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure concernenti:

il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la costituzione di società per azioni, nonché la salvaguardia e le modifiche del capitale sociale delle stesse per rendere siffatte garanzie equivalenti,

il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società, nonché la nullità delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, per rendere siffatte garanzie equivalenti,

la pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato,

le fusioni delle società per azioni,

le fusioni transfrontaliere delle società di capitali,

le scissioni delle società per azioni.

CAPO II

Costituzione e nullità della società e validità dei suoi obblighi

Sezione 1

Costituzione della società per azioni

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società di cui all'allegato I. La denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui all'allegato I deve comportare un'indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione.

2.   Gli Stati membri possono non applicare la presente sezione alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a tali società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 26.

Per «società d'investimento a capitale variabile», ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:

il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi o in altri valori, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi,

che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni,

il cui statuto prevede che, entro i limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo, esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

Articolo 3

Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo

Lo statuto o l'atto costitutivo delle società contengono almeno le seguenti indicazioni:

a)

il tipo e la denominazione della società;

b)

l'oggetto sociale;

c)

se la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,

d)

se la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l'articolo 14, lettera e);

e)

nella misura in cui non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra tali organi;

f)

la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4

Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo o in un documento separato

Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell'articolo 16 indica:

a)

la sede sociale;

b)

il valore nominale delle azioni sottoscritte e almeno annualmente, il numero di tali azioni;

c)

il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale, quando la legislazione nazionale ne autorizzi l'emissione;

d)

le eventuali condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;

e)

le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria;

f)

la forma delle azioni, cioè se nominative o al portatore, allorché il diritto nazionale preveda tali due forme, nonché tutte le disposizioni relative alla loro conversione, salvo che quest'ultima sia disciplinata dalla legge;

g)

l'importo del capitale sottoscritto versato al momento della costituzione della società o al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare l'attività;

h)

il valore nominale delle azioni o, in mancanza di un valore nominale, il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti, nonché l'oggetto di tale conferimento e il nome della persona che effettua il conferimento;

i)

le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l'atto costitutivo ovvero, quando la costituzione della società non è simultanea, le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto costitutivo;

j)

l'importo totale, almeno approssimativo, di tutte le spese che, in occasione della costituzione della società e, se del caso, prima che la società ottenga l'autorizzazione a iniziare la propria attività, incombono alla società stessa o sono poste a suo carico;

k)

qualsiasi particolare utile attribuito, in occasione della costituzione della società o sino a che quest'ultima non abbia ottenuto l'autorizzazione a dare inizio alla propria attività, a chiunque abbia partecipato alla costituzione della società o alle operazioni dirette a ottenere la suddetta autorizzazione.

Articolo 5

Autorizzazione per l'inizio dell'attività

1.   La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'autorizzazione, deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detta autorizzazione è concessa o negata.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'autorizzazione a iniziare le attività sia concessa.

Articolo 6

Società a più soci

1.   In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni a una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.

2.   Se, nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro prevede che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione.

3.   Con la pronuncia di scioglimento di cui al paragrafo 2 la società deve essere liquidata.

Sezione 2

Nullità della società di capitali e validità dei suoi obblighi

Articolo 7

Disposizioni generali e responsabilità solidale

1.   Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II.

2.   Qualora siano stati compiuti atti in nome di una società in formazione prima che acquistasse la personalità giuridica e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

Articolo 8

Effetti della pubblicità nei confronti di terzi

L'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

Atti degli organi sociali e rappresentanza della società

1.   Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2.   Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

3.   Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alle norme di legge in materia, essere attribuito dallo statuto a una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 16.

Articolo 10

Forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

Articolo 11

Condizioni per la nullità di una società

La legislazione degli Stati membri può disciplinare la nullità delle società unicamente alle seguenti condizioni:

a)

la nullità deve essere dichiarata in giudizio;

b)

la nullità può essere dichiarata soltanto nei casi seguenti:

i)

mancanza dell'atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;

ii)

carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;

iii)

mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

iv)

inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;

v)

incapacità di tutti i soci fondatori;

vi)

il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

Al di fuori dei casi di nullità di cui al primo comma, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.

Articolo 12

Conseguenze della nullità

1.   L'opponibilità ai terzi di una pronuncia di nullità è disciplinata dall'articolo 16. L'opposizione di terzo, quando prevista dal diritto nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione di tale pronuncia.

2.   La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento.

3.   La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei suoi confronti, salvi gli effetti dello stato di liquidazione.

4.   La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci.

5.   I possessori di quote o di azioni di una società sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non versato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.

CAPO III

Pubblicità e interconnessione del registro centrale, del registro del commercio e del registro delle imprese

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 13

Ambito di applicazione

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II.

Articolo 14

Atti e indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

a)

l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato;

b)

le modifiche degli atti di cui alla lettera a), compresa la proroga della società;

c)

dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;

d)

la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:

i)

hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente;

ii)

partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;

e)

almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;

f)

i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 86/635/CEE (26), 91/674/CEE (27) e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

g)

ogni trasferimento della sede sociale;

h)

lo scioglimento della società;

i)

la sentenza che dichiara la nullità della società;

j)

la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;

k)

l'eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.

Articolo 15

Modifiche agli atti e alle indicazioni

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che le modifiche agli atti e alle indicazioni di cui all'articolo 14 siano trascritte nel registro competente di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, e rese pubbliche, conformemente all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, di norma entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso, se del caso, il controllo di legalità, secondo quanto richiesto dal diritto nazionale per l'iscrizione nel fascicolo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai documenti contabili di cui all'articolo 14, lettera f).

Articolo 16

Pubblicità nel registro

1.   In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese («registro») per ogni società iscritta.

Gli Stati membri provvedono a che le società dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2 («sistema di interconnessione dei registri»). Detto identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

2.   Ai fini del presente articolo, con l'espressione «per via elettronica» si intende che i dati sono inviati all'origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

3.   Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 14 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che le società e le altre persone e uffici tenuti alla registrazione o a intervenire nella stessa possano registrare per via elettronica tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 14. Inoltre, gli Stati membri possono obbligare tutte le società, ovvero talune categorie di società, a registrare per via elettronica tutto o parte degli atti e delle indicazioni in questione.

Tutti gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 14 registrati, sia su supporto cartaceo sia per via elettronica, sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico. A tal fine, gli Stati membri assicurano che tutti gli atti e le indicazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo siano convertiti in formato elettronico dal registro.

Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 14 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non devono essere convertiti d'ufficio in formato elettronico dal registro. Tuttavia gli Stati membri assicurano che siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica presentata nel rispetto delle misure adottate per mettere in vigore il paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Una copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all'articolo 14 deve potersi ottenere su richiesta. Le richieste possono essere presentate al registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente.

Le copie di cui al primo comma devono potersi ottenere dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente. Questa disposizione si applica per tutti gli atti e le indicazioni già registrati. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti e indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non possano essere ottenuti dal registro per via elettronica se è decorso un determinato periodo tra la data della registrazione e quella della presentazione della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a 10 anni.

Il costo per il rilascio, su supporto cartaceo o per via elettronica, di una copia parziale o integrale degli atti o delle indicazioni di cui all'articolo 14 non può essere superiore al costo amministrativo.

Le copie trasmesse a un richiedente su supporto cartaceo sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente. Le copie in formato elettronico non sono certificate conformi, a meno che il richiedente ne faccia esplicita richiesta.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la certificazione delle copie in formato elettronico ne garantisca al contempo l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, almeno tramite una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

5.   La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui al paragrafo 3 è garantita mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, ovvero mediante una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo dallo Stato membro può essere costituito in formato elettronico.

Gli Stati membri possono decidere di sostituire la pubblicazione nel bollettino nazionale con una misura di effetto equivalente, che comporti almeno l'utilizzo di un sistema che consenta l'accesso alle informazioni pubblicate in ordine cronologico grazie a una piattaforma elettronica centrale.

6.   Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicità effettuata a norma del paragrafo 5 e il contenuto del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo oggetto di una pubblicità a norma del paragrafo 5 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

Articolo 17

Informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardante i diritti dei terzi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili informazioni aggiornate, a norma dell'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e ciascun tipo di atto di cui all'articolo 14 sono attendibili.

2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni da pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica («portale»), rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale.

3.   La Commissione pubblica dette informazioni sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 18

Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle indicazioni

1.   Le copie elettroniche degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 14 sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 14 siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati.

3.   La Commissione fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale:

a)

gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 14;

b)

le note esplicative, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti.

Articolo 19

Oneri per il rilascio di atti ed indicazioni

1.   Gli oneri previsti per il rilascio degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 14 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le indicazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a)

la denominazionee la ragione sociale della società;

b)

la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata; e

c)

il numero di iscrizione della società nel registro.

Oltre a tali indicazioni, gli Stati membri possono scegliere di rendere disponibili ulteriori atti e indicazioni a titolo gratuito.

Articolo 20

Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro

1.   Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società.

2.   Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a titolo gratuito per i registri.

Articolo 21

Lingua della pubblicità e traduzione degli atti e delle indicazioni soggetti a pubblicità

1.   Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 14 sono redatti e registrati in una delle lingue consentite dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

2.   Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 16, gli Stati membri consentono che la pubblicità volontaria delle traduzioni degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 14 sia effettuata a norma dell'articolo 16 in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti e indicazioni sia autenticata.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria.

3.   In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 16 e alla pubblicità volontaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell'articolo 16 in qualsiasi altra lingua.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

4.   In caso di discordanza fra gli atti e le indicazioni pubblicati nelle lingue ufficiali del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest'ultima non può essere opposta ai terzi. I terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.

Articolo 22

Sistema di interconnessione dei registri

1.   È istituita una piattaforma centrale europea («piattaforma»).

2.   Il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti:

i registri degli Stati membri,

la piattaforma,

il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.

3.   Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma.

4.   Gli Stati membri possono istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Essi notificano immediatamente alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.

5.   L'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri.

6.   L'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.

Articolo 23

Sviluppo e gestione della piattaforma

1.   La Commissione decide di sviluppare e/o gestire la piattaforma autonomamente o ricorrendo a terzi.

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la scelta dei terzi e l'applicazione da parte della Commissione dell'accordo concluso con i terzi in questione sono effettuate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Qualora decida di sviluppare la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche tecniche ai fini della procedura di appalto pubblico e la durata dell'accordo che deve essere concluso con i terzi in questione.

3.   Qualora decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma.

La gestione operativa della piattaforma comprende, in particolare:

la supervisione del funzionamento della piattaforma,

la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi e scambiati utilizzando la piattaforma,

il coordinamento dei rapporti tra i registri degli Stati membri e i terzi in questione.

La supervisione del funzionamento della piattaforma è svolta dalla Commissione.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 164, paragrafo 2.

Articolo 24

Atti di esecuzione

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:

a)

la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri;

b)

la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;

c)

le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri;

d)

la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui agli articoli 20 e 34;

e)

l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 34 e 130;

f)

la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale;

g)

la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati;

h)

la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico ai fini della comunicazione tra i registri;

i)

la specifica che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e la specifica che definisce i servizi informatizzati forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente;

j)

i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale;

k)

le modalità di pagamento, tenendo conto delle possibilità di pagamento disponibili, come il pagamento online;

l)

i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'articolo 14;

m)

le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri;

n)

la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 164, paragrafo 2.

Articolo 25

Finanziamento

1.   L'istituzione e il futuro sviluppo della piattaforma, così come gli adeguamenti del portale risultanti dalla presente direttiva, sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione.

2.   La manutenzione e il funzionamento della piattaforma sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione e possono essere cofinanziati fatturando agli utenti individuali i costi dell'accesso al sistema di interconnessione dei registri. Il disposto del presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la previsione di oneri a livello nazionale.

3.   Mediante atti delegati, e conformemente all'articolo 163, la Commissione può adottare norme sull'opportunità di co-finanziare la piattaforma attraverso la previsione di oneri, determinando in tal caso il loro importo per utenti individuali conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 del presente articolo lasciano impregiudicati gli eventuali tributi previsti dagli Stati membri per l'ottenimento degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

5.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non sono applicati per l'ottenimento delle indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

6.   Ogni Stato membro si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 26

Informazioni su corrispondenza e ordinativi

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

a)

le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo di cui all'articolo 16, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;

b)

il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.

Articolo 27

Persone che compiono le formalità relative alla pubblicità

Gli Stati membri stabiliscono quali persone devono compiere le formalità relative alla pubblicità.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni almeno per i casi di:

a)

mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall'articolo 14, lettera f);

b)

mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 26.

Sezione 2

Norme sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di altri Stati membri

Articolo 29

Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali

1.   Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società rientranti nei tipi elencati nell'allegato II, soggette alla legislazione di un altro Stato membro sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all'articolo 16.

2.   Quando la pubblicità effettuata presso la succursale diverge dalla pubblicità fatta presso la società, la prima prevale per le operazioni effettuate con la succursale.

3.   Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono resi pubblici mediante il sistema di interconnessione dei registri. L'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le succursali dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della succursale in detto registro, e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

Articolo 30

Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità

1.   L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 29 concerne unicamente gli atti e le indicazioni seguenti:

a)

l'indirizzo della succursale;

b)

l'indicazione delle attività della succursale;

c)

il registro presso il quale il fascicolo di cui all'articolo 16 è costituito per la società ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;

d)

la denominazione e il tipo della società e la denominazione della succursale se questa non corrisponde a quella della società;

e)

la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, conformemente alla pubblicità fatta dalla società ai sensi dell'articolo 14, lettera d),

in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

f)

lo scioglimento della società, la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, conformemente alla pubblicità effettuata dalla società ai sensi dell'articolo 14, lettere h), j) e k),

una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

g)

i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 31;

h)

la chiusura della succursale.

2.   Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prevedere la pubblicità, quale prevista all'articolo 29:

a)

della firma delle persone di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) del presente articolo;

b)

dell'atto costitutivo e degli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, conformemente all'articolo 14, lettere a), b) e c), nonché delle modifiche di tali documenti;

c)

di un attestato del registro di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo concernente l'esistenza della società;

d)

di un'indicazione delle garanzie costituite sui beni della società situati in detto Stato membro, purché questa pubblicità sia relativa alla validità di tali garanzie.

Articolo 31

Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera g) concerne soltanto i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati a norma del diritto dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 32

Lingua della pubblicità e traduzione dei documenti soggetti a pubblicità

Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 31 sia effettuata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e che la traduzione di detti documenti sia autenticata.

Articolo 33

Pubblicità nei casi di più succursali in uno Stato membro

Allorché in uno Stato membro esistono più succursali create dalla stessa società, la pubblicità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 31 può essere effettuata nel registro di una di queste succursali, a scelta della società.

Nel caso di cui al primo comma, l'obbligo di pubblicità delle altre succursali consiste nell'indicazione del registro della succursale nel quale la pubblicità è stata effettuata nonché del numero di iscrizione di tale succursale in detto registro.

Articolo 34

Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza e alla cancellazione della società dal registro

1.   L'articolo 20 si applica rispettivamente al registro della società e al registro della succursale.

2.   Gli Stati membri decidono la procedura da seguire in seguito al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2. Detta procedura garantisce che, ove una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, le sue succursali siano anch'esse cancellate immediatamente dal registro.

3.   La seconda frase del paragrafo 2 non si applica alle succursali di società che sono state cancellate dal registro a seguito di un cambiamento della ragione sociale della società interessata, di fusioni o scissioni, o del trasferimento transfrontaliero della sede sociale.

Articolo 35

Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalle succursali indichino, oltre alle menzioni prescritte all'articolo 26, il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro.

Sezione 3

Norme sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di paesi terzi

Articolo 36

Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali

1.   Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società non soggette al diritto di uno Stato membro, ma che sono di tipo comparabile a quelli previsti dall'allegato II, sono pubblicati secondo la legislazione dello Stato membro in cui la succursale è stata creata, in conformità dell'articolo 16.

2.   Si applica l'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 37

Atti e indicazioni oggetti ad obbligo di pubblicità

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 36 concerne almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

a)

l'indirizzo della succursale;

b)

l'indicazione delle attività della succursale;

c)

la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;

d)

se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;

e)

l'atto costitutivo e gli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, nonché qualsiasi modifica ad essi relativa;

f)

il tipo, la sede e l'oggetto della società, nonché, almeno annualmente, l'importo del capitale sottoscritto, se tali indicazioni non figurano negli atti di cui alla lettera e);

g)

la denominazione della società e la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società;

h)

la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo,

in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale.

Occorre precisare la portata dei poteri delle persone che hanno il potere di impegnare la società nonché se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

i)

lo scioglimento della società e la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione,

una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

j)

i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 38;

k)

la chiusura della succursale.

Articolo 38

Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili

1.   L'obbligo di pubblicità di cui all'articolo 37, lettera j) concerne i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati secondo la legislazione dello Stato cui la società è soggetta. Allorché detti documenti non sono redatti conformemente o in modo equivalente alla direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri possono esigere che siano compilati e resi pubblici i documenti contabili relativi alle attività della succursale.

2.   Si applicano gli articoli 32 e 33.

Articolo 39

Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale, nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro. Se la legislazione dello Stato cui è soggetta la società prevede l'iscrizione in un registro, devono essere indicati altresì il registro presso il quale è costituito il fascicolo della società e il numero di iscrizione della società in detto registro.

Sezione 4

Applicazione e modalità di esecuzione

Articolo 40

Sanzioni

Gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli da 29, 30, 31, 36, 37 e 38 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 39.

Articolo 41

Persone che compiono le formalità relative alla pubblicità

Ciascuno Stato membro determina le persone che devono compiere le formalità relative alla pubblicità prescritta dalle sezioni 2 e 3.

Articolo 42

Eccezioni alle norme sulla pubblicità di documenti contabili per le succursali

1.   Gli articoli 31 e 38 non si applicano alle succursali create da enti creditizi ed istituti finanziari che formano oggetto della direttiva 89/117/CEE del Consiglio (31).

2.   Fino a coordinamento ulteriore, gli Stati membri possono non applicare gli articoli 31 e 38 alle succursali create dalle imprese assicuratrici.

Articolo 43

Comitato di contatto

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (32) ha anche il compito di:

a)

agevolare, fatti salvi gli articoli 258 e 259 del trattato, un'applicazione armonizzata delle norme di cui alle sezioni 2, 3 e di cui alla presente sezione mediante regolare concertazione, in particolare, su problemi concreti di applicazione;

b)

consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alle norme delle sezioni 2 e 3 e della presente sezione.

CAPO IV

Salvaguardia e modificazione del capitale

Sezione 1

Requisiti patrimoniali

Articolo 44

Disposizioni generali

1.   Le misure di coordinamento prescritte dal presente capo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri possono non applicare il presente capo alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a tali società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 26.

Articolo 45

Capitale minimo

1.   Per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato a un importo inferiore a 25 000 EUR.

2.   Ogni cinque anni il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione conformemente all'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), del trattato, procedono all'esame e, se del caso, alla revisione dell'importo di cui al paragrafo 1, espresso in euro, tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione economica e monetaria nell'Unione e, dall'altro, della tendenza a riservare alle grandi e medie imprese la scelta dei tipi di società di cui all'allegato I.

Articolo 46

Elementi dell'attivo

Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.

Articolo 47

Prezzo di emissione delle azioni

Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile.

Tuttavia, gli Stati membri possono permettere che le persone che, professionalmente, collocano azioni, corrispondano un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione.

Articolo 48

Liberazione di azioni emesse come corrispettivo

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività, in misura non inferiore al 25 % del valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, del valore contabile.

Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l'autorizzazione.

Sezione 2

Garanzie relative al capitale statutario

Articolo 49

Relazione di un esperto sui conferimenti non in contanti

1.   I conferimenti non in contanti formano oggetto di una relazione redatta, prima della costituzione della società o prima che essa ottenga l'autorizzazione a iniziare la propria attività, da uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

2.   La relazione degli esperti di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno la descrizione dei singoli conferimenti, compresi i criteri di valutazione adottati, e indicare se i valori risultanti dall'applicazione di tali criteri corrispondono almeno al numero e al valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, al valore contabile ed eventualmente, al premio d'emissione delle azioni da emettere come corrispettivo.

3.   La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

4.   Gli Stati membri possono non applicare il presente articolo quando il 90 % del valore nominale o, in mancanza di questo, del valore contabile di tutte le azioni è emesso come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società e quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

per quanto riguarda la società beneficiaria di tali conferimenti, i soggetti indicati all'articolo 4, lettera i), hanno rinunciato alla relazione di esperti;

b)

tale rinuncia ha formato oggetto di pubblicità conformemente al paragrafo 3;

c)

le società che effettuano tali conferimenti dispongono di riserve di cui la legge o lo statuto non consentono la distribuzione e il cui importo è almeno pari al valore nominale o, in mancanza, al valore contabile delle azioni emesse come corrispettivo dei conferimenti non in contanti;

d)

le società che effettuano tali conferimenti si impegnano a garantire, a concorrenza dell'importo indicato alla lettera c), i debiti della società beneficiaria insorti nel lasso di tempo compreso tra l'emissione delle azioni come corrispettivo dei conferimenti non in contanti e un anno dopo la pubblicazione dei conti annuali di tale società relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti. Durante tale periodo è vietato qualunque trasferimento delle azioni;

e)

la garanzia di cui alla lettera d) ha formato oggetto di pubblicità, conformemente al paragrafo 3; e

f)

le società che effettuano tali conferimenti incorporano un importo, pari a quello indicato nella lettera c), in una riserva che potrà essere distribuita soltanto alla scadenza di un periodo di tre anni a decorrere dalla pubblicazione dei conti annuali della società beneficiaria relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti o successivamente, se necessario, dal momento in cui tutti i reclami concernenti la garanzia di cui alla lettera d), e presentati in tale periodo, saranno stati risolti.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o dagli stessi esperti.

Articolo 50

Deroga al requisito di una relazione di un esperto

1.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), o dagli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della stessa direttiva, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della stessa direttiva durante un periodo sufficiente, come definito dalle legislazioni nazionali, precedente la data effettiva del conferimento non in contanti.

Tuttavia, qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da modificare sensibilmente il valore che le attività hanno alla data effettiva del loro conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non è più liquido, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione.

Ai fini di tale nuova valutazione, si applica l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 del presente articolo il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il valore equo è determinato con riferimento a una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento; e

b)

la valutazione è stata effettuata conformemente ai principi e ai criteri di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi rilevanti che possano modificare sensibilmente il valore equo delle attività alla data effettiva del conferimento, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione.

Ai fini della nuova valutazione di cui al secondo comma si applica l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

In mancanza di tale nuova valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

Tali azionista o azionisti possono richiedere tale valutazione fino alla data effettiva del conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, l'azionista o gli azionisti in questione detengano ancora una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società, come esistente alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 del presente articolo il cui valore equo sia ricavato dal valore di ogni singolo cespite dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati sottoposti a revisione ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

Il paragrafo 2, commi dal secondo al quinto, del presente articolo si applica mutatis mutandis.

Articolo 51

Conferimenti non in contanti senza la relazione di un esperto

1.   Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 50 senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni previste all'articolo 4, lettera h), ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento, è pubblicata una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a)

una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto;

b)

il relativo valore, l'indicazione della fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c)

una dichiarazione che precisi se il valore risultante corrisponde almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed, eventualmente, al premio di emissione delle azioni da emettere a fronte di tale conferimento; e

d)

una dichiarazione che indichi che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sulla valutazione iniziale.

La pubblicazione della dichiarazione è effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 16.

2.   Qualora sia offerto un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, a fronte di un aumento di capitale proposto ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, è pubblicato un annuncio indicante la data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 16, prima che il conferimento non in contanti sia effettuato. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si limita all'indicazione che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti dopo la pubblicazione del summenzionato annuncio.

3.   Ogni Stato membro prevede garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure stabilite all'articolo 50 e al presente articolo qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 52

Acquisizioni sostanziali successivamente alla costituzione o all'autorizzazione a iniziare l'attività

1.   L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all'articolo 4, lettera i), per un controvalore di almeno un decimo del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha ottenuto l'autorizzazione a iniziare la propria attività.

Gli articoli 50 e 51 si applicano mutatis mutandis.

Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della società né alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di un'autorità amministrativa o giudiziaria, né alle acquisizioni in borsa.

Articolo 53

Obbligo degli azionisti al conferimento

Fatte salve le disposizioni sulla riduzione del capitale sottoscritto, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo del conferimento.

Articolo 54

Garanzie in caso di trasformazione

Fino a ulteriore coordinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 3 a 6 e da 45 a 53 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni.

Articolo 55

Modifica dello statuto o dell'atto costitutivo

Gli articoli da 3 a 6 e da 45 a 54 lasciano impregiudicate le disposizioni previste dagli Stati membri sulla competenza e la procedura concernente la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo.

Sezione 3

Norme sulla distribuzione

Articolo 56

Norme generali sulla distribuzione

1.   A eccezione dei casi di riduzione del capitale sottoscritto, nessuna distribuzione a favore degli azionisti può aver luogo se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge o lo statuto della società non permettono di distribuire.

2.   L'importo del capitale sottoscritto indicato al paragrafo 1 è diminuito dell'importo del capitale sottoscritto non richiesto dalla società, quando quest'ultimo non è contabilizzato all'attivo del bilancio.

3.   L'importo di una distribuzione a favore degli azionisti non può superare l'importo del risultato dell'ultimo esercizio chiuso, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto.

4.   Il termine «distribuzione» figurante ai paragrafi 1 e 3 comprende, in particolare, il pagamento dei dividendi e quello degli interessi relativi alle azioni.

5.   Quando la legislazione di uno Stato membro ammette il versamento di acconti sui dividendi, lo sottopone almeno alle seguenti condizioni:

a)

esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti,

b)

l'importo da distribuire non può superare l'importo dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva in virtù di un obbligo legale o statutario.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri relative a un aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve.

7.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere deroghe al paragrafo 1 nel caso di una società di investimento a capitale fisso.

Ai fini del presente paragrafo, per «società di investimento a capitale fisso» si intendono esclusivamente le società:

a)

il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi o in valori immobiliari diversi o in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi; e

b)

che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni.

Nella misura in cui le legislazioni degli Stati membri si avvalgono della facoltà di prevedere deroghe, esse:

a)

impongono a tali società di far comparire i termini «società di investimento» su tutti i documenti indicati all'articolo 26;

b)

non consentono a una società di questo tipo il cui attivo netto sia inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 di procedere a una distribuzione agli azionisti se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, il totale dell'attivo della società quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore a una volta e mezza l'importo totale dei debiti della società verso i creditori risultante dai conti annuali; e

c)

impongono a ogni società di tale tipo che proceda a una distribuzione mentre il suo attivo netto è inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 di precisarlo in una nota nei propri conti annuali.

Articolo 57

Restituzione di distribuzioni effetuate illegittimamente

Ogni distribuzione effettuata in contrasto con l'articolo 56 deve essere restituita dagli azionisti che l'hanno ricevuta, se la società dimostra che tali azionisti erano a conoscenza dell'irregolarità delle distribuzioni effettuate a loro favore o non potevano ignorarla, tenuto conto delle circostanze.

Articolo 58

Perdita grave del capitale sottoscritto

1.   In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.

2.   La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.

Sezione 4

Norme sull'acquisizione di azioni proprie

Articolo 59

Divieto di sottoscrizione di azioni proprie

1.   La società non può sottoscrivere azioni proprie.

2.   È considerato sottoscrittore per conto proprio chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima.

3.   Le persone o società di cui all'articolo 4, lettera i) o, in caso di aumento del capitale sottoscritto, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che ogni interessato può liberarsi da tale obbligo dimostrando che non gli si può imputare personalmente alcuna colpa.

Articolo 60

Acquisizione di azioni proprie

1.   Fatti salvi il principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche e il regolamento (UE) n. 596/2014, lo Stato membro può consentire a una società di acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono consentite, gli Stati membri le subordinano alle condizioni seguenti:

a)

l'autorizzazione è accordata dall'assemblea, che ne determina modalità e condizioni, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per cui è accordata l'autorizzazione, la cui durata massima sarà determinata dalla legislazione nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione si assicurano che, per ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c);

b)

le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca in nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto di diminuire l'attivo netto al di sotto dell'importo di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2; e

c)

l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare le acquisizioni di cui al primo comma a una delle seguenti condizioni:

a)

il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio, ma per conto della società, non superi un limite determinato dagli Stati membri; tale limite non può essere inferiore al 10 % del capitale sottoscritto;

b)

la facoltà della società di acquisire azioni proprie ai sensi del primo comma, il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per il quale la facoltà è accordata nonché l'importo del corrispettivo minimo o massimo risultino dallo statuto o dall'atto costitutivo della società;

c)

la società soddisfi requisiti adeguati in materia di obblighi di comunicazione e di notifica;

d)

talune società, come stabilito dagli Stati membri, possano essere tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve; e

e)

l'acquisizione non pregiudichi la soddisfazione dei diritti dei creditori.

2.   La legislazione di uno Stato membro può derogare al paragrafo 1, primo comma, lettera a), prima frase, quando le acquisizioni di azioni proprie sono necessarie per evitare alla società un danno grave e imminente. In tal caso, l'assemblea immediatamente successiva deve essere informata dall'organo di amministrazione o di direzione dei motivi e dello scopo delle acquisizioni effettuate, del numero e del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del valore contabile delle azioni acquisite, della frazione del capitale sottoscritto che esse rappresentano nonché del corrispettivo di tali azioni.

3.   Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1, primo comma, lettera a), prima frase, alle azioni acquisite dalla società stessa ovvero da una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, allo scopo di essere distribuite al suo personale o al personale di una società collegata a quest'ultima. La distribuzione di tali azioni deve essere effettuata entro dodici mesi a decorrere dalla loro acquisizione.

Articolo 61

Deroghe alle norme sull'acquisizione di azioni proprie

1.   Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 60:

a)

alle azioni acquisite in esecuzione di una decisione di riduzione del capitale o nei casi di cui all'articolo 82;

b)

alle azioni acquisite in seguito a trasmissione a titolo universale di patrimonio;

c)

alle azioni interamente liberate acquisite a titolo gratuito o acquisite da banche e da altri istituti finanziari a titolo di commissione d'acquisto;

d)

alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti, in particolare in caso di fusione, di cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all'estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni;

e)

alle azioni acquisite da un azionista a causa dell'omessa liberazione delle stesse;

f)

alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;

g)

alle azioni interamente liberate acquisite in occasione d'una vendita forzata eseguita per soddisfare un credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni; e

h)

alle azioni interamente liberate emesse da una società d'investimento a capitale fisso definite all'articolo 56, paragrafo 7, secondo comma e acquisite da questa o da una società ad essa collegata, su richiesta di coloro che effettuano gli investimenti. Si applica l'articolo 56, paragrafo 7, terzo comma, lettera a). Tali acquisizioni non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire.

2.   Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati al paragrafo 1, lettere da b) a g), devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione, salvo che il valore nominale o, in mancanza di questo, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome, ma per conto della società, non superi il 10 % del capitale sottoscritto.

3.   In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2, le azioni devono essere annullate. La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento a una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente. Tale riduzione dev'essere obbligatoria qualora l'acquisizione di azioni da annullare abbia come effetto che l'attivo netto diventi inferiore all'importo di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2.

Articolo 62

Conseguenze dell'illegittima acquisizione di azioni proprie

Le azioni acquisite in violazione degli articoli 60 e 61 debbono essere trasferite entro un anno a decorrere dalla loro acquisizione. Se esse non sono state trasferite entro tale termine, si applica l'articolo 61, paragrafo 3.

Articolo 63

Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie

1.   Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:

a)

fra i diritti di cui sono fornite le azioni, dè in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;

b)

se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo.

2.   Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa esige che la relazione di gestione precisi almeno:

a)

i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;

b)

il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;

c)

in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni;

d)

il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.

Articolo 64

Assistenza finanziaria di una società per l'acquisizione di sue azioni da parte di un terzo

1.   Qualora uno Stato membro permetta a una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, esso subordina tali operazioni alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Le operazioni hanno luogo sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o l'anticipo di fondi di cui al paragrafo 1.

Il merito di credito del terzo o, in caso di operazioni multilaterali, di ciascuna controparte, deve essere stato debitamente valutato.

3.   L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preventiva dell'assemblea, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 83.

L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea una relazione scritta che illustra:

a)

le ragioni dell'operazione,

b)

l'interesse che l'operazione presenta per la società,

c)

le condizioni dell'operazione,

d)

i rischi che l'operazione comporta per la liquidità e per la solvibilità della società; e

e)

il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni.

Tale relazione è trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 16.

4.   L'importo complessivo dell'assistenza finanziaria prestata ai terzi non comporta mai una riduzione dell'attivo netto della società al di sotto dell'importo di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto derivante dall'acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie conformemente all'articolo 60, paragrafo 1.

La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria.

5.   Qualora un terzo, usufruendo dell'assistenza finanziaria della società acquisti da essa azioni proprie di cui all'articolo 60, paragrafo 1, ovvero sottoscriva azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto, tale acquisizione o tale sottoscrizione sono realizzate a un giusto prezzo.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle operazioni effettuate nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri istituti finanziari, né alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni da parte del o per il personale della società o di una società collegata a quest'ultima.

Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia avere l'effetto che l'attivo netto della società scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 56, paragrafo 1.

7.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera h).

Articolo 65

Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati

Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente direttiva, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società.

Articolo 66

Accettazione in garanzia da parte della società di azioni proprie

1.   L'accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni di cui all'articolo 60, all'articolo 61, paragrafo 1, e agli articoli 63 e 64.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari.

Articolo 67

Sottoscrizione, acquisizione o detenzione di azioni da parte di una società in cui la società per azioni dispone della maggioranza dei voti o sulla quale può esercitare un'influenza dominante

1.   La sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione di azioni della società per azioni da parte di un'altra società rientrante nei tipi elencati nell'allegato II, in cui la società per azioni dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante, è considerata come effettuata dalla società per azioni stessa.

Il primo comma si applica anche quando l'altra società è soggetta al diritto di un paese terzo e ha una forma giuridica paragonabile a quella di cui all'allegato II.

Tuttavia, quando la società per azioni dispone indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare indirettamente un'influenza dominante, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il primo e secondo comma, purché prevedano la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società.

2.   In mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi, gli Stati membri possono:

a)

definire i casi in cui si presume che una società per azioni possa esercitare un'influenza dominante su un'altra società; se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, la sua legislazione prevede comunque che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni:

i)

ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società; o

ii)

è azionista o socio dell'altra società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società, il controllo della maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di detta società.

Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere altri casi oltre ai due menzionati nel primo comma, punti i) e ii);

b)

definire i casi in cui si considera che una società per azioni disponga indirettamente del voto o eserciti indirettamente un'influenza dominante;

c)

precisare le circostanze in cui si considera che una società per azioni disponga dei diritti di voto.

3.   Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata per conto di una persona diversa da quella che sottoscrive, acquisisce o detiene, che non sia né la società per azioni di cui al paragrafo 1 né un'altra società in cui la società per azioni disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei diritti di voto o possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante.

4.   Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di non applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata dall'altra società nella sua qualità di operatore professionale su titoli e nell'ambito di tale attività, purché essa sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o sia autorizzata o controllata da un'autorità di uno Stato membro competente per la vigilanza degli operatori professionali su titoli che, ai sensi della presente direttiva, possono includere gli enti creditizi.

5.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la detenzione di azioni della società per azioni da parte dell'altra società derivi da un'acquisizione effettuata prima che fra le due società in questione si istituisca una relazione corrispondente ai criteri stabiliti al paragrafo 1.

Tuttavia, i diritti di voto connessi con tali azioni sono sospesi e le azioni sono prese in considerazione per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare l'articolo 61, paragrafi 2 o 3 o l'articolo 62 in caso di acquisizione di azioni di una società per azioni da parte dell'altra società, purché essi prevedano:

a)

la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società; e

b)

l'obbligo per i membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società per azioni di riacquistare dall'altra società le azioni di cui all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 62 al prezzo al quale sono state acquistate da quest'altra società; questa sanzione non è applicabile nel solo caso in cui detti membri provino che la società per azioni è totalmente estranea alla sottoscrizione o all'acquisizione di dette azioni.

Sezione 5

Norme per l'aumento e la riduzione del capitale

Articolo 68

Decisione dell'assemblea sull'aumento di capitale

1.   Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea. Tale decisione nonché l'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

2.   Tuttavia, lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea la cui decisione deve formare oggetto di pubblicità in conformità del paragrafo 1, possono autorizzare l'aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo massimo che essi stabiliscono rispettando l'importo massimo eventualmente previsto dalla legge. Nei limiti dell'importo stabilito, l'organo della società a tal uopo autorizzato decide, se del caso, di aumentare il capitale sottoscritto. I poteri di quest'ultimo non possono superare i cinque anni e possono essere rinnovati una o più volte dall'assemblea per un periodo che, ogni volta, non può superare i cinque anni.

3.   Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea concernente l'aumento di capitale di cui al paragrafo 1 o l'autorizzazione di aumentare il capitale di cui al paragrafo 2 è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

4.   Il presente articolo si applica all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione, ma non alla conversione dei titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

Articolo 69

Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente.

Articolo 70

Azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti

1.   Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto.

2.   I conferimenti di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una relazione redatta, prima dell'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, da uno o più esperti indipendenti dalla società, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

Si applicano l'articolo 49, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 50 e 51.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l'aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un'offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di uno o più esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione di uno o più esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.

4.   Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 quando tutte le azioni emesse a seguito di un aumento del capitale sottoscritto sono emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società, purché tutti gli azionisti della società beneficiaria dei conferimenti abbiano rinunciato alla relazione di esperti e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere da b) a f).

Articolo 71

Aumento di capitale non integralmente sottoscritto

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se le condizioni di emissione hanno espressamente previsto tale possibilità.

Articolo 72

Aumento di capitale mediante conferimento in denaro

1.   Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.

2.   Gli Stati membri possono:

a)

non applicare il paragrafo 1 alle azioni fornite di un diritto limitato di partecipazione alle distribuzioni ai sensi dell'articolo 56 e/o alla suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione; oppure,

b)

permettere che quando il capitale sottoscritto di una società avente più categorie di azioni, per cui il diritto di voto o il diritto di partecipazione alla distribuzione ai sensi dell'articolo 56 o di suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione sono diversi, è aumentato mediante l'emissione di nuove azioni in una sola di tali categorie, gli azionisti delle altre categorie esercitino il diritto di opzione solo dopo che gli azionisti della categoria in cui le azioni sono emesse abbiano esercitato lo stesso diritto.

3.   L'offerta di sottoscrizione in opzione e il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale designato in conformità dell'articolo 15. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso, tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti.

4.   Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall'atto costitutivo. L'esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall'assemblea. L'organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisi i motivi per limitare o sopprimere il diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto. L'assemblea delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza prescritta nell'articolo 83. La sua decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

5.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere che lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea che delibera secondo le regole in materia di numero legale, di maggioranza e di pubblicità indicate al paragrafo 4 del presente articolo possono dare il potere di escludere o di limitare il diritto di opzione all'organo della società che può decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato. Questo potere non può avere una durata superiore a quella dei poteri previsti all'articolo 68, paragrafo 2.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione di azioni, ma non alla conversione di tali titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

7.   Non vi è esclusione del diritto d'opzione ai sensi dei paragrafi 4 e 5 quando, secondo la decisione sull'aumento del capitale sottoscritto, le azioni sono emesse a banche o altri istituti finanziari per essere offerte agli azionisti della società in conformità dei paragrafi 1 e 3.

Articolo 73

Decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto

Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata a una decisione dell'assemblea che delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza stabilite all'articolo 83 fatti salvi gli articoli 79 e 80. Tale decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

Articolo 74

Riduzione del capitale sottoscritto in caso di più categorie di azioni

Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

Articolo 75

Garanzie per i creditori in caso di riduzione del capitale sottoscritto

1.   In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione relativa alla riduzione hanno quanto meno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se tali garanzie non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di cui al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto pregiudichi i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.

2.   Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché un'autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3.   Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Articolo 76

Deroghe alle garanzie per i creditori in caso di riduzione del capitale sottoscritto

1.   Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 75 alle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva, purché, a seguito di tale operazione, l'importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno le misure necessarie ad assicurare che le somme provenienti dalla riduzione del capitale sottoscritto non possano essere utilizzate per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti e nemmeno per la liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Articolo 77

Riduzione del capitale sottoscritto e capitale minimo

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto a un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell'articolo 45.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscono anche che la decisione di procedere a una riduzione ha effetto solo se si procede a un aumento del capitale sottoscritto allo scopo di portare quest'ultimo a un livello almeno pari al minimo prescritto.

Articolo 78

Ammortamento del capitale sottoscritto senza riduzione

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

se lo statuto o l'atto costitutivo prevede l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza; qualora lo statuto o l'atto costitutivo non preveda l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all'articolo 83. La decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione degli Stati membri, in conformità dell'articolo 16;

b)

l'ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4;

c)

gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

Articolo 79

Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni

1.   Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni oggetto del ritiro;

b)

se il ritiro forzato è autorizzato unicamente dallo statuto o dall'atto costitutivo, esso è deciso dall'assemblea a meno che gli azionisti in questione l'abbiano approvato all'unanimità;

c)

l'organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l'atto costitutivo;

d)

si applica l'articolo 75 a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4; in questi casi un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva; questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione; e

e)

la decisione sul ritiro forzato è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

2.   L'articolo 73, primo comma, e gli articoli 74, 76 e 83 non si applicano nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 80

Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro di azioni acquistate dalla società stessa o per suo conto

1.   In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d'azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima, il ritiro è sempre deciso dall'assemblea.

2.   L'articolo 75 si applica a meno che non si tratti di azioni interamente liberate che sono acquisite a titolo gratuito o mediante le somme distribuibili ai sensi dell'articolo 56, dal paragrafo 1 a 4; in questi casi, un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti. Essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

3.   Gli articoli 74, 76 e 83 non sono applicabili nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 81

Ammortamento del capitale sottoscritto o riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni in caso di più categorie di azioni

Nei casi di cui all'articolo 78, all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 80, paragrafo 1, quando esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sull'ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata, almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione.

Articolo 82

Condizioni per il riscatto delle azioni

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili;

b)

le azioni devono essere interamente liberate;

c)

le condizioni e le modalità del riscatto sono stabilite dallo statuto o dall'atto costitutivo;

d)

il riscatto può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4, o con i proventi di una nuova emissione effettuata per tale riscatto;

e)

un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni riscattate deve essere incorporato in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve;

f)

la lettera e) non si applica quando il riscatto è avvenuto mediante i proventi di una nuova emissione effettuata ai fini di tale riscatto;

g)

quando, in seguito al riscatto, è previsto il versamento di un premio agli azionisti, tale premio può essere prelevato soltanto dalle somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4, o da una riserva diversa da quella di cui alla lettera e) del presente articolo che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve, per coprire le spese di cui all'articolo 4, lettera j), o quelle delle emissioni di azioni o di obbligazioni o per effettuare il versamento di un premio a favore dei detentori delle azioni o delle obbligazioni da riscattare;

h)

il riscatto è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

Articolo 83

Requisiti in materia di voto per le decisioni dell'assemblea

Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all'articolo 72, paragrafi 4 e 5, e agli articoli 73, 74, 78 e 81 devono essere almeno adottate a una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel primo comma è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

Sezione 6

Applicazione e modalità di esecuzione

Articolo 84

Deroghe a determinati requisiti

1.   Gli Stati membri possono derogare all'articolo 48, paragrafo 1, all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli articoli 68, 69 e 72, quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese.

2.   Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché gli articoli 73, 74, e da 79 a 82 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale e azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività del personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto.

3.   Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 49, l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 72 a 75 e gli articoli 79, 80 e 81 non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

Articolo 85

Parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche

Per l'applicazione del presente capo le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

Articolo 86

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 4, lettere g), i), j) e k), alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative, adottati al fine di soddisfare la direttiva 77/91/CEE del Consiglio (35).

TITOLO II

FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

CAPO I

Fusioni di società per azioni

Sezione 1

Disposizioni generali in materia di fusioni

Articolo 87

Disposizioni generali

1.   Le misure di coordinamento prescritte dal presente capo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri possono non applicare il presente capo alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati nell'allegato I. Nella misura in cui le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 26.

3.   Gli Stati membri possono non applicare il presente capo se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di una procedura di scioglimento delle società insolventi, di concordato giudiziale, di concordato preventivo o di altre procedure affini.

4.   Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 88

Norme che regolano fusioni mediante incorporazione e fusioni mediante costituzione di una nuova società

Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione nazionale, la fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più società e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.

Articolo 89

Definizione di «fusione mediante incorporazione»

1.   Ai fini del presente capo, per «fusione mediante incorporazione» si intende l'operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia limitata alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

Articolo 90

Definizione di «fusione mediante costituzione di una nuova società»

1.   Ai fini del presente capo, per «fusione mediante costituzione di una nuova società» si intende l'operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia limitata alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

Sezione 2

Fusione mediante incorporazione

Articolo 91

Progetto di fusione

1.   Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.

2.   Il progetto di fusione indica almeno:

a)

il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione;

b)

il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l'importo del conguaglio;

c)

le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;

d)

la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e)

la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante;

f)

i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;

g)

tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 96, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.

Articolo 92

Pubblicazione del progetto di fusione

Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.

Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 16 se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima della data fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di questi obiettivi.

In deroga al secondo comma del presente articolo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 16, paragrafo 5. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

Articolo 93

Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna società partecipante alla fusione

1.   La fusione deve essere deliberata almeno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale delibera di approvazione deve essere adottata da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma è sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sociale.

2.   Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dall'operazione.

3.   La deliberazione verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.

Articolo 94

Deroga all'obbligo di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la pubblicazione prescritta all'articolo 92 èessere fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della società o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b)

tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 97, paragrafo 1;

c)

uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto hanno il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 97, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 95

Relazione scritta dettagliata e informazioni sulla fusione

1.   Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

Tale relazione descrive inoltre eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2.   Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l'assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché questi ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.

Articolo 96

Esame del progetto di fusione da parte di esperti

1.   Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione degli Stati membri può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tali esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.

2.   Nella relazione di cui al paragrafo 1, gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno:

a)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio proposto;

b)

indicare se tale metodo o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi e fornire un parere sull'importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

La relazione descrive inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3.   Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

4.   Non occorrono né l'esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

Articolo 97

Disponibilità di documenti per presa visione da parte degli azionisti

1.   Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

a)

il progetto di fusione;

b)

i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;

c)

se del caso, la situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d)

se del caso, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all'articolo 95;

e)

se del caso, la relazione di cui all'articolo 96, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che la situazione contabile non sia obbligatoria se tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi.

2.   La situazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere che:

a)

non è necessario procedere a un nuovo inventario reale;

b)

le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre tuttavia tener conto:

degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3.   Ciascun azionista che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o, se lo desidera, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1.

Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.

4.   Una società non è esentata dall'obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.

Articolo 98

Tutela dei diritti dei lavoratori

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE.

Articolo 99

Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione

1.   Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

3.   La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.

Articolo 100

Tutela degli interessi degli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione

Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, l'articolo 99 si applica agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

Articolo 101

Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un'assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli ovvero a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.

Articolo 102

Redazione dell'atto pubblico

1.   Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico.

2.   Il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico verificano e certificano l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per la quale esplicano la propria funzione di notaio o autorità competente, nonché del progetto di fusione.

Articolo 103

Data di decorrenza dell'efficacia della fusione

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia.

Articolo 104

Formalità pubblicitarie

1.   Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16.

2.   La società incorporante può adempiere le formalità pubblicitaria relativa alla società o alle società incorporate.

Articolo 105

Effetti della fusione

1.   La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a)

il trasferimento tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;

b)

gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante; e

c)

la società incorporata si estingue.

2.   Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute:

a)

dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società; oppure

b)

dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società.

3.   Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.

Articolo 106

Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione.

Articolo 107

Responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere la relazione per conto della società incorporata

Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per conto di tale società la relazione prevista all'articolo 96, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 108

Condizioni di nullità della fusione

1.   Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:

a)

la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;

b)

le fusioni efficaci ai sensi dell'articolo 103 possono essere dichiarate nulle solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;

c)

l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione diventa opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure lì dove la nullità sia stata sanata;

d)

quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente deve assegnare alle società interessate un termine di sanatoria;

e)

la sentenza che dichiara la nullità della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16;

f)

l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è pubblicata conformemente alla sezione 1 del capo III del titolo I;

g)

la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica di per se stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data in cui la fusione ha efficacia; e

h)

le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g).

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi a un'autorità giudiziaria. Il paragrafo 1, lettera b), e lettere da d) a h), si applica per analogia all'autorità amministrativa. Tale azione di nullità non può essere esercitata dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui la fusione ha efficacia.

3.   Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito a un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

Sezione 3

Fusione mediante costituzione di una nuova società

Articolo 109

Fusione mediante costituzione di una nuova società

1.   Gli articoli 91, 92 e 93 nonché gli articoli da 95 a 108 si applicano, fatti salvi gli articoli 11 e 12, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. A tal fine, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l'espressione «società incorporante» indica la società nuova.

L'articolo 91, paragrafo 2, lettera a), si applica anche alla società nuova.

2.   Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l'atto costitutivo o il progetto dell'atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.

Sezione 4

Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90 % delle azioni della prima

Articolo 110

Trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo da una o più società a un'altra società che è titolare di tutte le azioni della prima

Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l'operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale. Tali operazioni sono soggette alle disposizioni della sezione 2 del presente capo. Tuttavia, gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 95 e 96, all'articolo 97, paragrafo 1, lettere d) ed e), all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 106 e 107.

Articolo 111

Esenzione dal requisito di approvazione da parte dell'assemblea

Gli Stati membri non applicano l'articolo 93 alle operazioni di cui all'articolo 110, se sussistono le condizioni seguenti:

a)

la pubblicazione prescritta all'articolo 92 è effettuata per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti;

b)

ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

c)

si applica l'articolo 94, paragrafo 1, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l'articolo 97, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 112

Azioni detenute dalla, società incorporante o per conto di essa

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 110 e 111 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se tutte le azioni e gli altri titoli, indicati all'articolo 110, della società o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

Articolo 113

Fusione mediante incorporazione da parte di una società che è titolare del 90 % o più delle azioni della società incorporata

Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri non impongono l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

a)

la pubblicazione prescritta all'articolo 92 è effettuata per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della società o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b)

almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all'articolo 97, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);

c)

si applica l'articolo 94, paragrafo 1, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l'articolo 97, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 114

Esenzione dai criteri applicabili alle fusioni mediante incorporazione

Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 95, 96 e 97 nel caso di una fusione ai sensi dell'articolo 113 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

gli azionisti di minoranza della società incorporata hanno il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;

b)

nel caso in cui esercitino tale diritto, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;

c)

in caso di disaccordo su tale contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.

Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo comma qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere ad essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.

Articolo 115

Trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo da parte di una o più società ad un'altra società che detenga il 90 % o più delle azioni di queste

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 113 e 114 a operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se il 90 % o più, ma non la totalità, delle azioni e altri titoli indicati all'articolo 113 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.

Sezione 5

Altre operazioni assimilate alla fusione

Articolo 116

Fusioni con conguaglio in denaro superiore al 10 %

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 88, che il conguaglio in denaro superi il 10 %, si applicano le sezioni 2 e 3 del presente capo nonché gli articoli 113, 114 e 115.

Articolo 117

Fusioni senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 88, 110 e 116, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano di conseguenza, si applicano ove opportuno la sezione 2, salvo l'articolo 105, paragrafo 1, lettera c), e la sezione 3 o 4 del presente capo.

CAPO II

Fusioni transfrontaliere di società di capitali

Articolo 118

Disposizioni generali

Il presente capo si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi («fusioni transfrontaliere»).

Articolo 119

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

1)

«società di capitali», in seguito denominata «società»:

a)

una società rientrante nei tipi elencati nell'allegato II; o

b)

una società dotata di capitale sociale e avente personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società e che è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2)

«fusione», l'operazione mediante la quale:

a)

una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente — la società incorporante — mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

b)

due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita — la nuova società — mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

c)

una società trasferisce, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale.

Articolo 120

Ulteriori disposizioni sull'ambito di applicazione

1.   In deroga all'articolo 119, paragrafo 2, il presente capo si applica alle fusioni transfrontaliere anche allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in contanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest'ultima rientrerebbe nella definizione di «società di capitali» di cui all'articolo 119, paragrafo 1.

3.   Il presente capo non si applica alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

4.   Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 121

Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

1.   Se il presente capo non dispone altrimenti:

a)

le fusioni transfrontaliere sono possibili solo tra tipi di società a cui la legislazione nazionale degli Stati membri interessati consente di fondersi;

b)

una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta. Se la legislazione di uno Stato membro consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi di interesse pubblico, a una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera se almeno una delle società che partecipano alla fusione è soggetta al diritto di tale Stato membro. La presente disposizione non si applica nella misura in cui è applicabile l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.   Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano, in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e, tenuto conto del carattere transfrontaliero della fusione, la protezione dei creditori delle società che partecipano alla fusione, degli obbligazionisti e dei possessori di titoli o quote, nonché dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 133. Uno Stato membro può, in caso di società partecipanti a una fusione transfrontaliera cui si applica la sua legislazione, adottare disposizioni volte ad assicurare una protezione adeguata dei soci di minoranza che si sono opposti alla fusione transfrontaliera.

Articolo 122

Progetto comune di fusione transfrontaliera

L'organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;

b)

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l'importo del conguaglio in contanti;

c)

le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d)

le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;

e)

la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f)

la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g)

i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i)

l'atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

j)

se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell'articolo 133 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

k)

informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

l)

la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

Articolo 123

Pubblicazione

1.   Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 16, al più tardi un mese prima dell'assemblea generale che deve decidere al riguardo.

Ciascuna società partecipante alla fusione può essere esentata dalla pubblicazione di cui all'articolo 16 se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto comune di fusione transfrontaliera e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto comune di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 16, paragrafo 5. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

2.   Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nel bollettino nazionale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 16, paragrafo 3 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

c)

l'indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

Articolo 124

Relazione dell'organo di direzione o di amministrazione

L'organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redige una relazione destinata ai soci, nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e spiega le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.

La relazione è messa a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi ultimi, dei lavoratori stessi, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 126.

Qualora l'organo di direzione o di amministrazione di una delle società che partecipa ad una fusione riceva in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società, secondo quanto previsto dalla legge nazionale, il parere è allegato alla relazione.

Articolo 125

Relazione di esperti indipendenti

1.   Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 126 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

2.   In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci uno o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità.

3.   La relazione degli esperti include almeno gli elementi previsti dall'articolo 96, paragrafo 2. Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che partecipano alla fusione tutte le informazioni che ritengono necessarie per l'assolvimento dei loro compiti.

4.   L'esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti e la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino.

Articolo 126

Approvazione da parte dell'assemblea generale

1.   Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125 l'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione decide sull'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera.

2.   L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera.

3.   Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 94.

Articolo 127

Certificato preliminare alla fusione

1.   Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società che vi partecipano e che sono soggette alla sua legislazione nazionale.

2.   In ogni Stato membro interessato le autorità di cui al paragrafo 1 rilasciano senza indugio a ciascuna delle società che partecipano alla fusione e che sono soggette alla legislazione di tale Stato un certificato attestante a titolo definitivo l'adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

3.   Se la legislazione di uno Stato membro cui è soggetta una società che partecipa alla fusione prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio dei titoli o delle quote o di compensazione dei soci di minoranza, senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro, tale procedura si applica unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione transfrontaliera a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, le altre società che partecipano alla fusione, situate in Stati membri la cui legislazione non prevede siffatta procedura, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale società che partecipa alla fusione di far ricorso alla procedura summenzionata, da avviare dinanzi all'organo giurisdizionale che ha la competenza su tale società. In tali casi, le autorità di cui al paragrafo 1 possono rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che tale procedura è in corso. La decisione in esito alla procedura è vincolante nei confronti della società derivante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci.

Articolo 128

Controllo della legittimità della fusione transfrontaliera

1.   Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest'ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state stabilite a norma dell'articolo 133.

2.   Ai fini del paragrafo 1, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette alle autorità di cui al paragrafo 1 il certificato di cui all'articolo 127, paragrafo 2, entro sei mesi dal suo rilascio nonché il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea generale di cui all'articolo 126.

Articolo 129

Efficacia della fusione transfrontaliera

La legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 128.

Articolo 130

Registrazione

Il diritto di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell'articolo 16, della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

Attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, e non prima.

Articolo 131

Effetti della fusione transfrontaliera

1.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 119, punto 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 129, gli effetti seguenti:

a)

l'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;

b)

i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

c)

la società incorporata si estingue.

2.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 119, punto 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 129, gli effetti seguenti:

a)

l'intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;

b)

i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

c)

le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3.   Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica il presente capo, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

4.   I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell'efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia.

5.   Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a)

dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

b)

dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

Articolo 132

Formalità semplificate

1.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate:

non si applicano l'articolo 122, lettere b), c) ed e), l'articolo 125 e l'articolo 131, paragrafo 1, lettera b),

non si applica l'articolo 126, paragrafo 1, alla società o alle società incorporate.

2.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la o le società incorporate, conformemente al capo I del titolo II.

Articolo 133

Partecipazione dei lavoratori

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

2.   Tuttavia, le eventuali disposizioni in vigore riguardanti la partecipazione dei lavoratori nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera non si applicano, se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera di cui all'articolo 123, superiore a 500 ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera:

a)

non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b)

non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a)

articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b)

articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h), e articolo 4 paragrafo 3;

c)

articolo 5;

d)

articolo 6;

e)

articolo 7, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, ai fini del presente capo, le percentuali richieste nell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/86/CE per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate nella parte terza dell'allegato di detta direttiva, sono aumentate dal 25 % al 33 1/3 %;

f)

articoli 8, 10 e 12;

g)

articolo 13, paragrafo 4;

h)

allegato, parte terza, lettera b).

4.   Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3, gli Stati membri:

a)

conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera h), stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;

b)

conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori e che comprenda i voti di membri che rappresentano i lavoratori di almeno due Stati membri diversi, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

c)

possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione della società derivante dalla fusione transfrontaliera. Tuttavia, qualora in una delle società che partecipano alla fusione i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione inferiore a un terzo.

5.   L'estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l'ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6.   Se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà disciplinata da un siffatto regime a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.

7.   Qualora la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, essa è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni interne, entro tre anni dalla data in cui prende effetto la fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 134

Validità

Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma dell'articolo 129.

CAPO III

Scissioni di società per azioni

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 135

Disposizioni generali relative alle operazioni di scissione

1.   Se gli Stati membri permettono per le società ientranti nei tipi elencati nell'allegato I, soggette alla loro legislazione, l'operazione di scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 136, essi sottopongono tale operazione alla sezione 2 del presente capo.

2.   Se gli Stati membri permettono per i tipi di società di cui al paragrafo 1 l'operazione di scissione tramite costituzione di nuove società, definita all'articolo 155, paragrafo 1, essi assoggettano tale operazione alla sezione 3 del presente capo.

3.   Se gli Stati membri permettono per i tipi di società di cui al paragrafo 1 l'operazione con la quale una scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 136, paragrafo 1, è combinata con una scissione mediante costituzione di nuove società, definita all'articolo 155, paragrafo 1, essi assoggettano tale operazione alla sezione 2 del presente capo ed all'articolo 156.

4.   Si applica l'articolo 87, paragrafi 2, 3 e 4.

Sezione 2

Scissione mediante incorporazione

Articolo 136

Definizione di scissione mediante incorporazione

1.   Ai sensi del presente capo per «scissione mediante incorporazione» si intende l'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate «società beneficiarie», ed eventualmente di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2.   È d'applicazione l'articolo 89, paragrafo 2.

3.   Laddove il presente capo rinvia alle disposizioni del capo I del titolo II, l'espressione «società partecipanti alla fusione» designa le società che partecipano alla scissione, l'espressione «società incorporata» designa la società oggetto di scissione, l'espressione «società incorporante» designa ciascuna delle società beneficiarie e l'espressione «progetto di fusione» designa il progetto di scissione.

Articolo 137

Progetto di scissione

1.   Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione redigono per iscritto un progetto di scissione.

2.   Il progetto di scissione indica almeno:

a)

il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla scissione;

b)

il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;

c)

le modalità di assegnazione delle azioni delle società beneficiarie;

d)

la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e)

la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto dell'una o dell'altra società beneficiaria;

f)

i diritti accordati dalle società beneficiarie ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;

g)

tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla scissione;

h)

la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio attivo e passivo da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;

i)

la ripartizione tra gli azionisti della società scissa delle azioni delle società beneficiarie nonché il criterio sul quale si basa tale ripartizione.

3.   Se un elemento del patrimonio attivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, questo elemento o il suo controvalore è ripartito tra tutte le società beneficiarie proporzionalmente all'attivo netto attribuito a ciascuna di dette società nel progetto di scissione.

Se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile. Gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità solidale sia limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Articolo 138

Pubblicazione del progetto di scissione

Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, il progetto di scissione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione.

Ciascuna società coinvolta nella scissione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 16 se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di scissione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 16, paragrafo 5. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in tale piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

Articolo 139

Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione

1.   La scissione deve essere approvata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. L'articolo 93 è applicabile per quanto riguarda la maggioranza richiesta per tali decisioni, la loro portata e la necessità di una votazione separata.

2.   Se le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società, gli Stati membri possono prevedere che gli azionisti minoritari di quest'ultima possano esercitare il diritto di far acquistare le loro azioni. In tale caso hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni. In caso di disaccordo su tale contropartita, essa deve poter essere stabilita da un giudice.

Articolo 140

Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società beneficiaria

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale di una società beneficiaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la pubblicità prescritta all'articolo 138 è effettuata, per la società beneficiaria, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione;

b)

tutti gli azionisti della società beneficiaria hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 143, paragrafo 1;

c)

uno o più azionisti della società beneficiaria che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto hanno il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società beneficiaria che deve deliberare sulla scissione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l'articolo 143, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 141

Relazione scritta particolareggiata e informazioni sulla scissione

1.   Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla scissione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni, nonché il criterio per la loro ripartizione.

2.   La relazione indica le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

Se del caso, essa menziona l'elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all'articolo 70, paragrafo 2, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata.

3.   Gli organi di direzione o di amministrazione della società scissa devono informare l'assemblea generale della società scissa nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle società beneficiarie, affinché informino l'assemblea generale della loro società in merito ad ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di scissione e la data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione.

Articolo 142

Esame del progetto di scissione da parte di esperti

1.   Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, uno o più esperti indipendenti da queste, designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa, esaminano il progetto di scissione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla scissione se tale designazione, su richiesta congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Gli esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche ovvero società.

2.   Si applica l'articolo 96, paragrafi 2 e 3.

Articolo 143

Disponibilità di documenti per visione da parte degli azionisti

1.   Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

a)

il progetto di scissione;

b)

i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione;

c)

se del caso, la situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d)

se del caso, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società coinvolte nella scissione previste all'articolo 141, paragrafo 1;

e)

se del caso, le relazioni di cui all'articolo 142.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo.

2.   La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere che:

a)

non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale;

b)

le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:

i)

degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

ii)

delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3.   Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.

4.   Una società è esentata dal mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se essa, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, durante tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.

Articolo 144

Formalità semplificate

1.   Non occorrono né l'esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto come previsto all'articolo 142, paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

2.   Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l'articolo 141 e l'articolo 143, paragrafo 1, lettere c) e d), qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

Articolo 145

Tutela dei diritti dei lavoratori

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società nepartecipanti alla scissione è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE.

Articolo 146

Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione; responsabilità solidale delle società beneficiarie

1.   Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

3.   Nella misura in cui non sia stato soddisfatto un creditore della società alla quale è stato trasferito l'obbligo, conformemente al progetto di scissione, le società beneficiarie sono solidalmente responsabili di questo obbligo. Gli Stati membri possono limitare tale responsabilità all'attivo netto attribuito ad ogni società diversa da quella cui l'obbligo è stato trasferito. Gli Stati membri possono non applicare il presente paragrafo, qualora conformemente all'articolo 157 l'operazione di scissione sia sottoposta al controllo di un'autorità giudiziaria e qualora la maggioranza dei creditori, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, o una maggioranza di una categoria di creditori della società scissa, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, abbia rinunciato, in un'assemblea tenuta conformemente all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), a invocare la responsabilità solidale.

4.   Si applica l'articolo 99, paragrafo 3.

5.   Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, i paragrafi da 1 a 4 sono applicabili agli obbligazionisti delle società partecipanti alla scissione a meno che la scissione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che le società beneficiarie siano vincolate solidalmente per gli obblighi della società scissa. In tal caso essi possono non applicare i paragrafi da 1 a 5.

7.   Se uno Stato membro combina il sistema di tutela dei creditori di cui ai paragrafi da 1 a 5 con la responsabilità solidale delle società beneficiarie di cui al paragrafo 6, esso può limitare questa responsabilità all'attivo netto attribuito a ciascuna di tali società.

Articolo 147

Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nelle società beneficiarie nei cui confronti tali titoli possono essere fatti valere conformemente al progetto di scissione, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società scissa, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da una assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale prevede questa assemblea, oppure dai singoli portatori di detti titoli, o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli.

Articolo 148

Redazione dell'atto pubblico

Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le scissioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla scissione, si applica l'articolo 102.

Articolo 149

Data di decorrenza dell'efficacia di una scissione

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data dalla quale decorre l'efficacia della scissione.

Articolo 150

Formalità pubblicitarie

1.   Per ognuna delle società partecipanti alla scissione, la scissione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16.

2.   Qualunque società beneficiaria può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla società scissa.

Articolo 151

Effetti della scissione

1.   La scissione produce ipso jure e simultaneamente glieffetti seguenti:

a)

il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società beneficiarie; tale trasferimento è effettuato per parti conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione o dall'articolo 137, paragrafo 3;

b)

gli azionisti della società scissa divengono azionisti di una o delle società beneficiarie conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione;

c)

la società scissa si estingue.

2.   Nessuna azione di una società beneficiaria è scambiata in sostituzione delle azioni della società scissa detenute:

a)

dalla società beneficiaria stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società; oppure

b)

dalla società scissa stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società.

3.   Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società scissa. La società o le società beneficiarie cui sono trasferiti tali beni, diritti o obblighi conformemente al progetto di scissione o all'articolo 137, paragrafo 3, possono procedere esse stesse a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società scissa di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la scissione ha efficacia.

Articolo 152

Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società scissa

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società scissa, dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione di tale società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della scissione, nonché la responsabilità civile degli esperti, incaricati di redigere per tale società la relazione prevista dall'articolo 142, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 153

Condizioni di nullità di una scissione

1.   Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della scissione solo alle condizioni seguenti:

a)

la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;

b)

una scissione efficace ai sensi dell'articolo 149 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;

c)

l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la scissione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;

d)

quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della scissione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;

e)

la sentenza che dichiara la nullità della scissione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16;

f)

l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente al capo III del titolo I;

g)

la sentenza che dichiara la nullità della scissione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi delle società beneficiarie o degli obblighi assunti nei confronti di esse anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all'articolo 149;

h)

ciascuna delle società beneficiarie è responsabile degli obblighi sorti a suo carico dopo la data in cui la scissione ha acquisito efficacia e prima della data in cui è stata pubblicata la decisione di nullità della scissione. Anche la società scissa è responsabile di tali obblighi; gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità sia limitata all'attivo netto attribuito alla società beneficiaria a carico della quale è sorto l'obbligo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della scissione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Le lettere b) e da d) ad h) del paragrafo 1 del presente articolo si applicano per analogia all'autorità amministrativa. Tale procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 149.

3.   Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una scissione dichiarata in seguito ad un controllo della scissione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

Articolo 154

Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società scissa

Fatto salvo l'articolo 140, gli Stati membri non impongono l'approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti:

a)

è fatta per ciascuna delle società che partecipano all'operazione la pubblicità prescritta all'articolo 138, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti;

b)

tutti gli azionisti delle società che partecipano all'operazione hanno il diritto, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti, di prendere conoscenza nella sede sociale della loro società dei documenti indicati all'articolo 143, paragrafo 1;

c)

in mancanza di convocazione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sulla scissione, l'informazione di cui all'articolo 141, paragrafo 3, riguarda qualsiasi modifica importante del patrimonio attivo e passivo avvenuta dopo la data di compilazione del progetto di scissione.

Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l'articolo 143, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 144.

Sezione 3

Scissione mediante costituzione di nuove società

Articolo 155

Definizione di «scissione mediante costituzione di nuove società»

1.   Ai sensi del presente capo per «scissione mediante costituzione di nuove società» si intende l'operazione con la quale una società, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2.   Si applica l'articolo 90, paragrafo 2.

Articolo 156

Applicazione delle norme sulle scissioni mediante incorporazione

1.   Alla scissione mediante costituzione di nuove società sono applicabili gli articoli 137, 138 e 139 e 141, l'articolo 142, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 143 a 153, fatti salvi gli articoli 11 e 12. A tal fine l'espressione «società partecipanti alla scissione» designa la società scissa e l'espressione «società beneficiaria» designa ciascuna delle nuove società.

2.   Il progetto di scissione menziona, oltre alle indicazioni previste all'articolo 137, paragrafo 2, il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle nuove società.

3.   Il progetto di scissione e, se sono oggetto di un atto separato, l'atto costitutivo o il progetto di atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto di ciascuna delle nuove società sono approvati dall'assemblea generale della società scissa.

4.   Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli articoli 141 e 142 e all'articolo 143, paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.

Sezione 4

Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria

Articolo 157

Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria

1.   Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 se l'operazione di scissione è soggetta al controllo di un'autorità giudiziaria che ha il potere di:

a)

convocare l'assemblea generale degli azionisti della società scissa al fine di deliberare sulla scissione;

b)

assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno i documenti di cui all'articolo 143 entro un termine che consenta loro di esaminarli in tempo utile prima della data della riunione dell'assemblea generale della loro società che deve deliberare sulla scissione. Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 140, il termine deve essere sufficiente per consentire agli azionisti delle società beneficiarie di esercitare i diritti che l'articolo 140 summenzionato conferisce loro;

c)

convocare qualsiasi assemblea di creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione per deliberare in merito alla stessa;

d)

assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno il progetto di scissione entro un termine che consenta loro di esaminarlo in tempo utile prima della data di cui alla lettera b);

e)

approvare il progetto di scissione.

2.   Se l'autorità giudiziaria costata che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), e non è arrecato alcun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, essa può dispensare le società che partecipano alla scissione dall'applicazione:

a)

dell'articolo 138, purché l'adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori di cui all'articolo 146, paragrafo 1, copra tutti i crediti, indipendentemente dalla data a cui essi risalgono:

b)

delle condizioni di cui all'articolo 140, lettere a) e b), qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista in detto articolo;

c)

dell'articolo 143 per quanto concerne il termine e le modalità fissate per permettere agli azionisti di prendere conoscenza dei documenti a cui detto articolo si riferisce.

Sezione 5

Altre operazioni assimilate alla scissione

Articolo 158

Scissioni con conguaglio in contanti superiore al 10 %

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 135, che il conguaglio in contanti sia superiore al 10 %, si applicano le sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.

Articolo 159

Scissioni senza che la società scissa si estingua

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all'articolo 135, senza che la società scissa si estingua, sono applicabili le sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, salvo l'articolo 151, paragrafo 1, lettera c).

Sezione 6

Modalità di esecuzione

Articolo 160

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 146 e 147 per quanto riguarda i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni qualora, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni indicate all'articolo 26, paragrafo 1 o 2, della direttiva 82/891/CEE del Consiglio, le condizioni di emissione abbiano già fissato la posizione di tali detentori in caso di scissione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 161

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE (36).

Articolo 162

Relazione, dialogo periodico sul sistema di interconnessione dei registri e riesame

1.   Entro l'8 giugno 2022, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari.

2.   Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva relative al sistema di interconnessione.

3.   La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le questioni disciplinate dalla presente direttiva relative al sistema di interconnessione dei registri in qualsiasi sede appropriata.

4.   Entro il 30 giugno 2016 la Commissione riesamina il funzionamento delle disposizioni riguardanti i requisiti in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni e che sono stati modificati o aggiunti dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), e in particolare i loro effetti sulla riduzione degli oneri amministrativi delle società, alla luce dell'esperienza acquisita nella loro applicazione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata, se necessario, da proposte di modifica di tali disposizioni.

Articolo 163

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 25, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 164

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 165

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 166

Abrogazione

Le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e ai termini di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 167

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 168

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 giugno 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 82.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 maggio 2017.

(3)  Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

(4)  Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).

(5)  Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

(7)  Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

(8)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(9)  Si veda l'allegato III, parte A.

(10)  Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti all'interno della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e di terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).

(11)  GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.

(12)  Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(17)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(18)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(19)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(20)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(21)  Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

(22)  Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

(23)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(24)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(25)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(26)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(27)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(28)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(29)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(30)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(31)  Direttiva 89/117/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

(32)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

(33)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(34)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).

(35)  Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1).

(36)  La direttiva 95/46/CE è abrogata e sostituita, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(37)  Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).


ALLEGATO I

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2, ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFI 1 E 2, ALL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFI 1 E 2, E ALL'ARTICOLO 135, PARAGRAFO 1

per il Belgio:

société anonyme/naamloze vennootschap,

per la Bulgaria:

акционерно дружество,

per la Repubblica ceca:

akciová společnost,

per la Danimarca:

aktieselskab,

per la Germania:

Aktiengesellschaft,

per l'Estonia:

aktsiaselts,

per l'Irlanda:

cuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna/public company limited by shares,

cuideachta phoiblí faoi theorainn ráthaíochta agus a bhfuil scairchaipiteal aici/public company limited by guarantee and having a share capital,

per la Grecia:

ανώνυμη εταιρεία,

per la Spagna:

sociedad anónima,

per la Francia:

société anonyme,

per la Croazia:

dioničko društvo,

per l'Italia:

società per azioni,

per Cipro:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο,

per la Lettonia:

akciju sabiedrība,

per la Lituania:

akcinė bendrovė,

per il Lussemburgo:

société anonyme,

per l'Ungheria:

nyilvánosan működő részvénytársaság,

per Malta:

kumpanija pubblika tà responsabbiltà limitata/public limited liability company,

per i Paesi Bassi:

naamloze vennootschap,

per l'Austria:

aktiengesellschaft,

per la Polonia:

spółka akcyjna,

per il Portogallo:

sociedade anonima,

per la Romania:

societate pe acțiuni,

per la Slovenia:

delniška družba,

per la Slovacchia:

akciová spoločnosť,

per la Finlandia:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

per la Svezia:

aktiebolag,

per il Regno Unito:

public company limited by shares e

public company limited by guarantee and having a share capital.


ALLEGATO II

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 13, ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 67, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 119, PUNTO 1, LETTERA a)

per il Belgio:

naamloze vennootschap/société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société de personnes à responsabilité limitée,

per la Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции,

per la Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost,

per la Danimarca:

aktieselskab, kommanditaktieskab, anpartsselskab,

per la Germania:

Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

per l'Estonia:

aktsiaselts, osaühing,

per l'Irlanda:

cuideachtaí atá corpraithe faoi dhliteanas teoranta/companies incorporated with limited liability,

per la Grecia:

ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία

per la Spagna:

sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada,

per la Francia:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée,

Croazia:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću,

per l'Italia:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata,

per Cipro:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση,

per la Lettonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība,

per la Lituania:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė,

per il Lussemburgo:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée,

per l'Ungheria:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság,

per Malta:

kumpannija pubblika/public limited liability company,

kumpannija privata/private limited liability company,

per i Paesi Bassi:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

per l'Austria:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

per la Polonia:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna,

per il Portogallo:

sociedade anónima de responsabilidade limitada, sociedade em comandita por ações, sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

per la Romania:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni,

per la Slovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba,

per la Slovacchia:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným,

per la Finlandia:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag,

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

per la Svezia:

aktiebolag,

per il Regno Unito:

companies incorporated with limited liability.


ALLEGATO III

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE

(DI CUI ALL'ARTICOLO 166)

Direttiva 82/891/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).

Articolo 3

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).

Articolo 3

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 116

Direttiva 89/666/CEE del Consiglio

(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

Articolo 1

Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).

Articolo 4

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

Articolo 2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 120

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

Articolo 3

Direttiva 2013/24/UE del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).

Articolo 1 e punto 1 della parte A dell'allegato

Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

Direttiva 2013/24/UE del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).

Articolo 1 e punto 3 della parte A dell'allegato

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 122

Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

Direttiva 2013/24/UE del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).

Articolo 1 e punto 4 della parte A dell'allegato

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 123

PARTE B

TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO INTERNO E DATE DI APPLICAZIONE

(DI CUI ALL'ARTICOLO 166)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

82/891/CEE

1o gennaio 1986

89/666/CEE

1o gennaio 1992

1o gennaio 1993 (1)

2005/56/CE

15 dicembre 2007

2007/63/CE

31 dicembre 2008

2009/109/CE

30 luglio 2011

2012/17/UE

7 luglio 2014 (2)

2013/24/UE

1o luglio 2013

2014/59/UE

31 dicembre 2014

1o gennaio 2015 (3)


(1)  Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 86/666/CE, gli Stati membri stabiliscono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1993 e, per quanto concerne i documenti contabili, esse si applicano per la prima volta ai conti annuali dell'esercizio avente inizio il 1o gennaio 1993 o nel corso del 1993.

(2)  Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2012/17/UE gli Stati membri, entro l'8 giugno 2017, adottano, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE,

all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE,

all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 3 ter, all'articolo 3 quater, e all'articolo 3 quinquies e all'articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5 della direttiva 2009/101/CE.

(3)  Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri applicano le disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo IV, sezione 5 della medesima direttiva, al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 82/891/CEE

Direttiva 89/666/CEE

Direttiva 2005/56/CE

Direttiva 2009/101/CE

Direttiva 2011/35/UE

Direttiva 2012/30/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

 

 

 

 

 

Articolo 135

Articolo 2

 

 

 

 

 

Articolo 136

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

 

Articolo 137, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

 

 

 

 

 

Articolo 137, paragrafo 3, primo comma

Articolo 3 paragrafo 3, lettera b)

 

 

 

 

 

Articolo 137, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4

 

 

 

 

 

Articolo 138

Articolo 5

 

 

 

 

 

Articolo 139

Articolo 6

 

 

 

 

 

Articolo 140

Articolo 7

 

 

 

 

 

Articolo 141

Articolo 8

 

 

 

 

 

Articolo 142

Articolo 9

 

 

 

 

 

Articolo 143

Articolo 10

 

 

 

 

 

Articolo 144

Articolo 11

 

 

 

 

 

Articolo 145

Articolo 12

 

 

 

 

 

Articolo 146

Articolo 13

 

 

 

 

 

Articolo 147

Articolo 14

 

 

 

 

 

Articolo 148

Articolo 15

 

 

 

 

 

Articolo 149

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 150

Articolo 17

 

 

 

 

 

Articolo 151

Articolo 18

 

 

 

 

 

Articolo 152

Articolo 19

 

 

 

 

 

Articolo 153

Articolo 20, lettere a) e b)

 

 

 

 

 

Articolo 154, lettere a) e b)

Articolo 20, lettera d)

 

 

 

 

 

Articolo 154, lettera c)

Articolo 21

 

 

 

 

 

Articolo 155

Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

 

 

Articolo 156 paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 22, paragrafo 5

 

 

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 4

Articolo 23

 

 

 

 

 

Articolo 157

Articolo 24

 

 

 

 

 

Articolo 158

Articolo 25

 

 

 

 

 

Articolo 159

Articolo 26, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 160, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 4

 

 

 

 

 

Articolo 160, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 5

 

 

 

 

 

Articolo 27

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

 

 

Articolo 29

 

Articolo 2

 

 

 

 

Articolo 30

 

Articolo 3

 

 

 

 

Articolo 31

 

Articolo 4

 

 

 

 

Articolo 32

 

Articolo 5

 

 

 

 

Articolo 33

 

 

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 1

 

Articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

 

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 33, paragrafo 1

 

Articolo 5 bis, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 5 bis, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 35

 

Articolo 7

 

 

 

 

Articolo 36

 

Articolo 8

 

 

 

 

Articolo 37

 

Articolo 9

 

 

 

 

Articolo 38

 

Articolo 10

 

 

 

 

Articolo 39

 

Articolo 11

 

 

 

 

 

Articolo 11 bis

 

 

 

 

Articolo 161

 

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 40

 

Articolo 13

 

 

 

 

Articolo 41

 

Articolo 14

 

 

 

 

Articolo 42

 

Articolo 15

 

 

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

 

Articolo 43

 

Articolo 18

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

 

Articolo 118

 

 

Articolo 2

 

 

 

Articolo 119

 

 

Articolo 3

 

 

 

Articolo 120

 

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 121

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 122

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 123

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 124

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 125

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 126

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 127

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 128

 

 

Articolo 12

 

 

 

Articolo 129

 

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 130

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 131

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 132

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 133

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 134

 

 

Articolo 17 bis

 

 

 

Articolo 161

 

 

Articolo 18

 

 

 

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

Allegato II

 

 

 

Articolo 2

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 2 bis

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 3

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 3 bis

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 3 ter

 

 

Articolo 18

 

 

 

Articolo 3 quater

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 3 quinquies

 

 

Articolo 20

 

 

 

Articolo 4

 

 

Articolo 21

 

 

 

Articolo 4 bis

 

 

Articolo 22

 

 

 

Articolo 4 ter

 

 

Articolo 23

 

 

 

Articolo 4 quater, primo e secondo comma

 

 

Articolo 24, primo e secondo comma

 

 

 

Articolo 4 quater, terzo comma

 

 

 

 

 

Articolo 4 quinquies

 

 

Articolo 25

 

 

 

Articolo 4 sexies

 

 

Articolo 165

 

 

 

Articolo 5

 

 

Articolo 26

 

 

 

Articolo 6

 

 

Articolo 27

 

 

 

Articolo 7

 

 

Articolo 28

 

 

 

Articolo 7 bis

 

 

Articolo 161

 

 

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 8

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 9

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 10

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 11

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 12

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 13

 

 

Articolo 12

 

 

 

Articolo 13 bis

 

 

Articolo 163

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

 

 

Allegato I

 

 

 

 

 

Allegato II

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

Articolo 87

 

 

 

 

Articolo 2

 

Articolo 88

 

 

 

 

Articolo 3

 

Articolo 89

 

 

 

 

Articolo 4

 

Articolo 90

 

 

 

 

Articolo 5

 

Articolo 91

 

 

 

 

Articolo 6

 

Articolo 92

 

 

 

 

Articolo 7

 

Articolo 93

 

 

 

 

Articolo 8

 

Articolo 94

 

 

 

 

Articolo 9

 

Articolo 95

 

 

 

 

Articolo 10

 

Articolo 96

 

 

 

 

Articolo 11

 

Articolo 97

 

 

 

 

Articolo 12

 

Articolo 98

 

 

 

 

Articolo 13

 

Articolo 99

 

 

 

 

Articolo 14

 

Articolo 100

 

 

 

 

Articolo 15

 

Articolo 101

 

 

 

 

Articolo 16

 

Articolo 102

 

 

 

 

Articolo 17

 

Articolo 103

 

 

 

 

Articolo 18

 

Articolo 104

 

 

 

 

Articolo 19

 

Articolo 105

 

 

 

 

Articolo 20

 

Articolo 106

 

 

 

 

Articolo 21

 

Articolo 107

 

 

 

 

Articolo 22

 

Articolo 108

 

 

 

 

Articolo 23

 

Articolo 109

 

 

 

 

Articolo 24

 

Articolo 110

 

 

 

 

Articolo 25

 

Articolo 111

 

 

 

 

Articolo 26

 

Articolo 112

 

 

 

 

Articolo 27

 

Articolo 113

 

 

 

 

Articolo 28

 

Articolo 114

 

 

 

 

Articolo 29

 

Articolo 115

 

 

 

 

Articolo 30

 

Articolo 116

 

 

 

 

Articolo 31

 

Articolo 117

 

 

 

 

Articolo 32

 

 

 

 

 

Articolo 33

 

 

 

 

 

Articolo 34

 

 

 

 

 

Allegato I

 

 

 

 

 

Allegato II

 

 

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 44, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 3

 

 

 

 

 

Articolo 3

Articolo 4

 

 

 

 

 

Articolo 4

Articolo 5

 

 

 

 

 

Articolo 5

Articolo 6

 

 

 

 

 

Articolo 43

 

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 44

 

 

 

 

 

Articolo 7

Articolo 46

 

 

 

 

 

Articolo 8

Articolo 47

 

 

 

 

 

Articolo 9

Articolo 48

 

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 49

 

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 50

 

 

 

 

 

Articolo 12

Articolo 51

 

 

 

 

 

Articolo 13

Articolo 52

 

 

 

 

 

Articolo 14

Articolo 53

 

 

 

 

 

Articolo 15

Articolo 54

 

 

 

 

 

Articolo 16

Articolo 55

 

 

 

 

 

Articolo 17

Articolo 56

 

 

 

 

 

Articolo 18

Articolo 57

 

 

 

 

 

Articolo 19

Articolo 58

 

 

 

 

 

Articolo 20

Articolo 59

 

 

 

 

 

Articolo 21

Articolo 60

 

 

 

 

 

Articolo 22

Articolo 61

 

 

 

 

 

Articolo 23

Articolo 62

 

 

 

 

 

Articolo 24

Articolo 63

 

 

 

 

 

Articolo 25

Articolo 64

 

 

 

 

 

Articolo 26

Articolo 65

 

 

 

 

 

Articolo 27

Articolo 66

 

 

 

 

 

Articolo 28

Articolo 67

 

 

 

 

 

Articolo 29

Articolo 68

 

 

 

 

 

Articolo 30

Articolo 69

 

 

 

 

 

Articolo 31

Articolo 70

 

 

 

 

 

Articolo 32

Articolo 71

 

 

 

 

 

Articolo 33

Articolo 72

 

 

 

 

 

Articolo 34

Articolo 73

 

 

 

 

 

Articolo 35

Articolo 74

 

 

 

 

 

Articolo 36

Articolo 75

 

 

 

 

 

Articolo 37

Articolo 76

 

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 77

 

 

 

 

 

Articolo 39

Articolo 78

 

 

 

 

 

Articolo 40

Articolo 79

 

 

 

 

 

Articolo 41

Articolo 80

 

 

 

 

 

Articolo 42

Articolo 81

 

 

 

 

 

Articolo 43

Articolo 82

 

 

 

 

 

Articolo 44

Articolo 83

 

 

 

 

 

Articolo 45

Articolo 84

 

 

 

 

 

Articolo 46

Articolo 85

 

 

 

 

 

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 86

 

 

 

 

 

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 165

 

 

 

 

 

Articolo 48

 

 

 

 

 

Articolo 166

 

 

 

 

 

Articolo 49

Articolo 167

 

 

 

 

 

Articolo 50

Articolo 168

 

 

 

 

 

Allegato I

Allegato I

 

 

 

 

 

Allegato II

 

 

 

 

 

Allegato III

 

 

 

 

 

Allegato III

 

 

 

 

 

Allegato IV