21.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2409 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/47/UE del Consiglio (2) autorizza la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale («beneficiari»), conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera del 10 maggio 2017 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dai beneficiari per un ulteriore periodo di sei anni, fino al 31 dicembre 2023. La riduzione deve essere limitata a 96 SEK per MWh. Con lettera del 1o settembre 2017 la Svezia ha trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.

(3)

Nelle zone geografiche interessate le spese di riscaldamento sono in media superiori del 30 % a quelle sostenute nel resto del paese, a causa del periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell'elettricità a favore dei beneficiari restringe il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori nella Svezia settentrionale e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi della politica regionale e di coesione. La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere quanto necessario a compensare i costi unitari supplementari di riscaldamento sostenuti dai consumatori nelle zone geografiche interessate.

(4)

Le aliquote di accise ridotte dovrebbero essere superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(5)

Considerata la lontananza delle zone a cui si applica, il fatto che la riduzione non debba superare i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nella Svezia settentrionale e la limitazione della misura ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi, la misura non dovrebbe comportare distorsioni significative della concorrenza, né modifiche negli scambi tra gli Stati membri.

(6)

La misura risulta pertanto accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Essa è inoltre compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

(7)

Alla luce dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire ai consumatori interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato

(8)

L'autorizzazione concessa a titolo della decisione 2012/47/UE dovrebbe continuare ad applicarsi per evitare di creare vuoti tra la scadenza della suddetta decisione e l'inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell'allegato.

Tale riduzione rispetto all'aliquota di accisa normale nazionale sull'elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK per MWh.

2.   Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione

Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/47/UE del Consiglio, del 24 gennaio 2012, che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 33).


ALLEGATO

Regioni

Comuni

Norrbottens län

Tutti

Västerbottens län

Tutti

Jämtlands län

Tutti

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby