26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/62


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1949 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2017

recante abrogazione della decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2014/715/UE (2), la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Nella suddetta decisione la Commissione ha esposto i motivi per cui riteneva che tale paese non adempiesse all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(2)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/200 (3), il Consiglio ha inserito lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti elaborato a norma della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (4).

(3)

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 vieta di importare nell'Unione prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

(4)

Dopo essere stato identificato come paese terzo non cooperante, lo Sri Lanka si è sforzato di adottare misure concrete per ovviare alle carenze individuate.

(5)

Le informazioni pervenute alla Commissione indicano che lo Sri Lanka ha adempiuto ai pertinenti obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. Il paese ha istituito un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione, che comprende giornali di bordo per la registrazione dei dati di cattura, indicativi di chiamata dei pescherecci e l'installazione, su tutta la flotta d'altura, di un dispositivo per il controllo dei pescherecci («VMS»). Ha altresì predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo, riveduto il proprio quadro giuridico in materia di pesca e garantito l'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Inoltre lo Sri Lanka ha costantemente migliorato la sua conformità con le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), come le misure di controllo di competenza dello Stato di approdo. Il paese ha recepito le norme delle ORGP nella legislazione nazionale e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite.

(6)

Si ritiene pertanto che lo Sri Lanka abbia adempiuto ai pertinenti obblighi di diritto internazionale e che le misure da esso adottate in qualità di Stato di bandiera siano sufficienti per garantire la conformità con le disposizioni degli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli articoli 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.

(7)

Si può pertanto concludere che la situazione che aveva giustificato l'identificazione dello Sri Lanka come paese terzo non cooperante è stata rettificata e che il paese ha adottato misure concrete atte a garantire un miglioramento duraturo della situazione.

(8)

Il Consiglio ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/992 (5), che radia lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti.

(9)

La decisione di esecuzione 2014/715/UE dovrebbe quindi essere abrogata a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2016/992.

(10)

La presente decisione non preclude eventuali future misure che potrebbero essere adottate dall'Unione, in conformità del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora lo Sri Lanka non adempia agli obblighi impostigli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN,

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura del 28 febbraio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/715/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 22 giugno 2016.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/715/UE della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 15).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/992 del Consiglio, del 16 giugno 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 15).