12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/4


DECISIONE (UE) 2017/1248 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione (2).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), è stato siglato nel 2012.

(3)

A norma della decisione 2014/295/UE del Consiglio (3), della decisione 2014/668/UE del Consiglio (4) e della decisione 2014/670/Euratom del Consiglio (5), l'accordo è stato firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e a Bruxelles il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)

La presente decisione concerne unicamente l'articolo 17 dell'accordo, che contiene obblighi specifici riguardanti il trattamento accordato ai cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte e le cui disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo e l'oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall'oggetto delle altre disposizioni dell'accordo che istituiscono un'associazione tra le parti. In parallelo con la presente decisione sarà separatamente adottata una decisione relativa alle altre disposizioni dell'accordo.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

(8)

L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli («l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'articolo 17 (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 486, paragrafo 2, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo (7).

Articolo 3

Il presente accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Consenso dato il 16 settembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3).

(3)  Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1).

(4)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/670/Euratom del Consiglio, del 23 giugno 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 8).

(6)  Il testo dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stato pubblicato nella GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(7)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.