30.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/70


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/918 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che identifica Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)

A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(4)

L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(5)

A norma dell'articolo 33 del regolamento INN il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN.

(6)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione unicamente se accompagnati da un certificato di cattura conforme al regolamento.

(7)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento INN, i certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera possono essere accettati solo se detto Stato notifica alla Commissione le proprie disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

(8)

Saint Vincent e Grenadine non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell'articolo 20 del regolamento INN.

(9)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.

(10)

Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che esistano forti indicazioni del fatto che Saint Vincent e Grenadine abbia omesso di adempiere agli obblighi, ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN.

(11)

In conformità all'articolo 32 del regolamento INN la Commissione ha pertanto deciso, con la decisione del 12 dicembre 2014 (2), di notificare a Saint Vincent e Grenadine la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

(12)

Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.

(13)

La decisione è stata notificata a Saint Vincent e Grenadine unitamente a una lettera che invita tale paese ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

(14)

La Commissione ha invitato Saint Vincent e Grenadine in particolare: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di ciascuna azione in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

(15)

A Saint Vincent e Grenadine è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 12 dicembre 2014 nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 12 dicembre 2014. A Saint Vincent e Grenadine è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(16)

Con la decisione e la lettera del 12 dicembre 2014 la Commissione ha avviato un processo di dialogo con Saint Vincent e Grenadine, precisando che, in linea di principio, un periodo di sei mesi sarebbe stato a suo avviso sufficiente per raggiungere un accordo.

(17)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate da Saint Vincent e Grenadine in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014 sono state analizzate e prese in considerazione. Saint Vincent e Grenadine è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.

(18)

Saint Vincent e Grenadine non ha sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione rilevati nella decisione del 12 dicembre 2014 e ha anche omesso di attuare pienamente le misure proposte nel piano d'azione che accompagnava la decisione.

2.   PROCEDURA RELATIVA A SAINT VINCENT E GRENADINE

(19)

Il 12 dicembre 2014 la Commissione ha notificato a Saint Vincent e Grenadine, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante.

(20)

La Commissione ha proposto a Saint Vincent e Grenadine di attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 12 dicembre 2014.

(21)

Le principali carenze individuate dalla Commissione afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione di un idoneo quadro giuridico, l'assenza di un sistema di monitoraggio adeguato ed efficiente, la mancanza di programmi di osservazione e di ispezione, di procedure chiare e trasparenti di registrazione e di concessione delle licenze di pesca nonché di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze individuate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre identificata una mancanza di coerenza con le raccomandazioni e le risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e le linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di coerenza con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l'identificazione.

(22)

Con lettera del 2 febbraio 2015 Saint Vincent e Grenadine ha informato la Commissione in merito al quadro istituzionale posto in essere per rimediare alle carenze individuate nella decisione del 12 dicembre 2014.

(23)

L'11 febbraio 2015 si sono svolte a Panama consultazioni tecniche tra la Commissione e Saint Vincent e Grenadine.

(24)

Il 13 marzo 2015 la Commissione e le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno tenuto una conferenza telefonica per verificare il livello di attuazione del piano d'azione.

(25)

Il 7 agosto 2015 le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno trasmesso un documento che elencava le azioni svolte in materia di prevenzione della pesca INN. Tuttavia in tale comunicazione le autorità annunciavano che l'approvazione definitiva della maggior parte dei documenti elencati nel piano d'azione era stata rinviata.

(26)

Il 2 ottobre 2015 la Commissione ha inviato una lettera al Ministro dell'agricoltura, della trasformazione rurale, della silvicoltura e della pesca di Saint Vincent e Grenadine affermando che non esistevano prove certe che le autorità di Saint Vincent e Grenadine avessero affrontato le carenze che avevano portato alla pre-identificazione del paese come paese non cooperante e proponendo di continuare il dialogo mediante una visita in loco.

(27)

Il 28 ottobre 2015 le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno risposto a tale lettera trasmettendo una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, ma senza fornire ulteriori elementi in relazione al documento di cui al considerando 25.

(28)

Con una lettera inviata il 16 dicembre 2015 la Commissione ha sottolineato la mancanza di progressi compiuti da Saint Vincent e Grenadine in relazione al piano d'azione elaborato a seguito della decisione del 12 dicembre 2014.

(29)

Il 19 gennaio 2016 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità di Saint Vincent e Grenadine per comunicare alcune informazioni raccolte sull'attività del peschereccio INN «Asian Warrior», noto anche come «Kunlun e Taishan», e sollecitare ulteriori informazioni sul processo di registrazione delle navi sotto la loro bandiera.

(30)

Nel febbraio 2016 la Commissione ha effettuato una visita di dialogo con l'obiettivo di discutere i progressi compiuti dopo l'adozione della decisione del 12 dicembre 2014. La visita ha confermato che le carenze individuate nella decisione non erano state affrontate.

(31)

Nel marzo 2016 le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno trasmesso: i) un progetto di piano d'azione nazionale contro la pesca INN (piano d'azione internazionale contro la pesca INN) e ii) un progetto di memorandum d'intesa fra le due autorità nazionali preposte alla regolamentazione delle navi da pesca, la Divisione della Pesca e il Dipartimento dell'Amministrazione marittima. In una lettera del 3 giugno 2016 la Commissione ha informato le autorità di Saint Vincent e Grenadine che il contenuto di tali documenti poteva non essere conforme alla responsabilità che incombe a tale paese ai sensi del diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. La lettera sottolineava inoltre la mancanza di un calendario preciso per rimediare alle carenze individuate nel piano d'azione.

(32)

Con lettera del 3 giugno 2016 la Commissione ha invitato le autorità di Saint Vincent e Grenadine a fornire informazioni sul peschereccio «Gotland», battente bandiera del paese, che si presume abbia svolto attività di pesca senza una licenza valida in acque soggette alla giurisdizione nazionale del Senegal e che ha rifiutato di ottemperare agli ordini delle autorità senegalesi (3).

(33)

Nel giugno 2016 Saint Vincent e Grenadine ha aderito all'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo.

(34)

Il 15 luglio 2016 è stato inviato un sollecito per posta elettronica alle autorità di Saint Vincent e Grenadine per incoraggiarle ad adottare misure concrete nella lotta contro le attività di pesca INN e a rimediare alle carenze riscontrate nei quadri giuridici e amministrativi in materia di pesca.

(35)

Tale comunicazione è stata seguita da una lettera inviata alle autorità di Saint Vincent e Grenadine il 24 ottobre 2016 e di cui esse hanno accusato ricezione il giorno stesso.

3.   IDENTIFICAZIONE DI SAINT VINCENT E GRENADINE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(36)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità di Saint Vincent e Grenadine agli obblighi internazionali ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Misure adottate in relazione alla ricorrenza di pescherecci e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(37)

Sulla base di informazioni pubblicamente disponibili la Commissione ha stabilito che almeno due navi battenti bandiera di Saint Vincent e Grenadine sono state coinvolte in attività di pesca INN nel 2015 e nel 2016 (4).

(38)

Nell'agosto 2015 la nave «Asian Warrior», nota anche come «Kunlun e Taishan», è stata registrata come nave frigorifera sotto la bandiera di Saint Vincent e Grenadine. Nel settembre 2015 la nave, che in precedenza era stata trattenuta in Thailandia in quanto sosteneva falsamente di battere bandiera indonesiana, è uscita dal porto di Phuket, Thailandia, senza il permesso delle autorità competenti. Prima di salpare si era rifornita di 80 000 litri di carburante e aveva ricaricato nelle stive l'austromerluzzo precedentemente scaricato in Thailandia. Nel dicembre 2015 le autorità senegalesi hanno fermato la nave.

(39)

L'8 febbraio 2016, per ordine della persona giuridica stabilita al di fuori di Saint Vincent e Grenadine cui è stata delegata la gestione del registro, le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno radiato la nave dal registro della flotta di Saint Vincent e Grenadine per «uso scorretto dei certificati di immatricolazione che non erano validi per la navigazione». Nonostante l'«Asian Warrior», quando operava sotto la bandiera di Saint Vincent e Grenadine, fosse coinvolta in varie attività di pesca INN, tra cui l'introduzione nel mercato di catture illegali, le autorità di Saint Vincent e Grenadine non hanno adottato alcuna misura amministrativa o penale al riguardo, salvo radiare la nave dal registro nazionale. Inoltre, dal 2003 la nave «Asian Warrior» è inserita nell'elenco delle navi INN della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e il 13 gennaio 2015 l'Interpol ha emanato un «avviso viola», che è stato aggiornato da ultimo il 29 settembre 2015.

(40)

La mera decisione amministrativa di radiare un peschereccio dal registro senza assicurare la possibilità di irrogare altre sanzioni è un atto che non garantisce effetti deterrenti. La radiazione di un peschereccio non garantisce che i trasgressori siano puniti per le loro azioni e privati dei vantaggi che ne derivano. Inoltre, la mancanza di un'adeguata reazione da parte di Saint Vincent e Grenadine e l'assenza di cooperazione con le autorità competenti degli Stati di approdo interessati non sono in linea con gli obblighi che incombono a tale paese a norma dell'articolo 6 dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(41)

La Commissione non ha ricevuto dalle autorità di Saint Vincent e Grenadine alcuna comunicazione che fornisse informazioni sull'«Asian Warrior».

(42)

Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione, nel febbraio 2016 una nave battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine, la «Gotland» (5), avrebbe pescato senza autorizzazione nella zona economica esclusiva del Senegal. Le autorità senegalesi hanno ordinato di seguire e fermare la nave, che si è data alla fuga. Dato che tali attività costituiscono una violazione del codice della pesca marittima del Senegal (6), le autorità senegalesi hanno irrogato alla «Gotland» una sanzione di 1 030 000 000 CFA (7).

(43)

A seguito di una richiesta di assistenza delle autorità senegalesi, la Commissione ha preso contatto con le autorità di Saint Vincent e Grenadine, in particolare per sottolineare l'importanza che tale paese adotti misure adeguate nei confronti della nave. Finora la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta da Saint Vincent e Grenadine e non è a conoscenza di alcuna risposta alle richieste di assistenza reciproca inviate dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 51 del regolamento INN. La Commissione è stata inoltre informata del fatto che anche alcuni paesi terzi hanno preso iniziative analoghe. Alla Commissione non sono state comunicate da altre fonti eventuali altre misure adottate da Saint Vincent e Grenadine in relazione alla nave in questione.

(44)

Per quanto riguarda le informazioni di cui ai considerando da (37) a (43), la Commissione ritiene che Saint Vincent e Grenadine sia venuto meno alle sue responsabilità, in quanto di Stato di bandiera, di impedire alla sua flotta di svolgere attività di pesca INN. A tale riguardo si ricorda che, a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS, lo Stato di bandiera esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi. Si osserva che, a norma dell'articolo 117 dell'UNCLOS, lo Stato di bandiera ha il dovere di adottare, o di cooperare con altri Stati per adottare, nei confronti dei propri cittadini, le misure che possano risultare necessarie ai fini della conservazione delle risorse biologiche d'alto mare.

(45)

La Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate da Saint Vincent e Grenadine per quanto riguarda l'accesso al mercato di tale paese di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Il piano d'azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Parimenti, il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile («Codice di condotta») presenta, in particolare all'articolo 11, una serie di buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile. L'articolo 11.1.11 di tale codice di condotta invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine di tali prodotti.

(46)

Durante le due visite effettuate a Saint Vincent e Grenadine nel maggio 2014, come menzionato nel considerando 9 della decisione del 12 dicembre 2014, e nel febbraio 2016, la Commissione ha appurato che le autorità competenti di Saint Vincent e Grenadine non erano in grado di garantire un controllo adeguato delle attività della loro flotta da pesca. Le autorità competenti di Saint Vincent e Grenadine hanno riferito che tutti i loro pescherecci operanti nella zona ICCAT sbarcano o trasbordano esclusivamente nei porti di Trinidad e Tobago (Port of Spain e Chaguaramas). Tuttavia, a causa della mancanza di collaborazione con le autorità di Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine non è in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche delle specie catturate dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque d'altura o sui prodotti della pesca sbarcati o trasbordati nei porti di Trinidad e Tobago e sui flussi commerciali di tali prodotti. A tale riguardo le autorità di Saint Vincent e Grenadine non collaborano con le autorità degli Stati di approdo, in violazione dell'articolo 20 dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(47)

Inoltre, come spiegato nel considerando 38, le autorità di Saint Vincent e Grenadine non sono riuscite a impedire che prodotti della pesca provenienti da attività INN siano sbarcati nei porti, con il conseguente rischio che tali prodotti possano accedere al mercato.

(48)

Sulla base delle informazioni raccolte durante le visite in loco, la Commissione ritiene che Saint Vincent e Grenadine non sia in grado di garantire la trasparenza dei suoi mercati in modo da consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e all'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO. A tale riguardo, sembra che Saint Vincent e Grenadine non si conformi all'obbligo, imposto allo Stato di approdo a norma dell'articolo 23 dell'UNFSA, di adottare i necessari provvedimenti per promuovere l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione, in particolare effettuando ispezioni in porto di documenti, attrezzi o catture e vietando gli sbarchi e i trasbordi qualora venga accertato che le catture sono state prelevate in modo da pregiudicare l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione.

(49)

Alla luce degli sviluppi intervenuti dopo il 12 dicembre 2014, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento INN, è del parere che Saint Vincent e Grenadine non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera riguardo alla pesca INN praticata o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e che non abbia preso provvedimenti sufficienti per impedire l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

3.2   Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(50)

Come indicato nel considerando 20 della decisione del 12 dicembre 2014, la Commissione ha valutato se Saint Vincent e Grenadine abbia collaborato efficacemente con la Commissione sulle indagini ed attività correlate e ha concluso che tale paese non le ha fornito alcuna informazione o risposta sul modo in cui intende far fronte alle carenze del proprio sistema di gestione della pesca rilevate nel corso della visita della Commissione. Dopo l'adozione della decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha constatato che le autorità di Saint Vincent e Grenadine non hanno reagito alle richieste di cooperazione inviate dalla Commissione con riguardo alle attività di pesca illegali delle navi «Asian Warrior» e «Gotland». Dalle informazioni raccolte dalla Commissione è emerso che tale mancanza di collaborazione ha interessato anche le richieste di assistenza trasmesse da Stati membri e da paesi terzi alle autorità di Saint Vincent e Grenadine nell'ambito di indagini ed attività correlate.

(51)

Inoltre non è stato dato alcun seguito concreto ai documenti trasmessi alla Commissione nel quadro del piano d'azione a seguito della decisione del 12 dicembre 2014.

(52)

Nel valutare se Saint Vincent e Grenadine abbia ottemperato ai propri obblighi in quanto Stato di bandiera, la Commissione ha anche esaminato se tale paese ha collaborato con altri Stati nella lotta contro la pesca INN.

(53)

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle visite in loco del maggio 2014 e del febbraio 2016 e comunicate dalle autorità dei paesi terzi costieri, la Commissione ha appurato che le navi battenti bandiera di Saint Vincent e Grenadine operanti nella zona ICCAT sbarcano e trasbordano nei porti di Trinidad e Tobago. Le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno riconosciuto che il loro governo non ha cooperato ufficialmente con le autorità di Trinidad e Tobago. Nessun progresso è stato compiuto a questo proposito dall'adozione della decisione della Commissione del 12 dicembre 2014.

(54)

La situazione descritta nel considerando 53 indica che Saint Vincent e Grenadine non ha cooperato e coordinato attività con i paesi terzi in cui le navi battenti la propria bandiera effettuano sbarchi o trasbordi, al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come richiesto dal punto 28 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. Inoltre Saint Vincent e Grenadine non ha stipulato intese o accordi e cooperato con altri Stati per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle misure o disposizioni in materia di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale, regionale o mondiale, come stabilito al punto 31 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

(55)

Come indicato nel considerando 25 della decisione del 12 dicembre 2014, la Commissione ha altresì esaminato se Saint Vincent e Grenadine aveva adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se erano state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche. Le prove disponibili confermano che Saint Vincent e Grenadine non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci.

(56)

Saint Vincent e Grenadine non ha elaborato alcuna strategia nazionale di monitoraggio, controllo e sorveglianza della propria flotta da pesca né programmi di ispezione e di osservazione. Come sottolineato nel considerando 27 della decisione del 12 dicembre 2014, durante la visita in loco del maggio 2014 la Commissione ha constatato che Saint Vincent e Grenadine non era in grado di monitorare le proprie navi quando esse operavano nelle acque d'altura o nelle acque di paesi terzi o facevano scalo nei porti di paesi terzi. Durante la visita in loco del febbraio 2016 la Commissione ha potuto verificare che Saint Vincent e Grenadine non aveva rimediato alle carenze constatate con riguardo al monitoraggio della flotta e pertanto non aveva rispettato l'articolo 94 dell'UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull'equipaggio. Saint Vincent e Grenadine ha anche violato l'articolo 18, paragrafo 3, dell'UNFSA, che stabilisce le misure che devono essere adottate da uno Stato nei confronti delle navi battenti la sua bandiera. Inoltre tale paese non si è conformato, in quanto Stato di bandiera, ai propri obblighi in materia di osservanza ed esecuzione stabiliti all'articolo 19 dell'UNFSA, poiché non ha dimostrato di aver agito e operato in conformità alle norme dettagliate ivi stabilite.

(57)

Il quadro giuridico per la gestione della flotta di Saint Vincent e Grenadine, basato sulla legge del 2001 per le acque d'altura («High Seas Act») e sul regolamento del 2003 sulla pesca d'altura («High Seas Fishing Regulation»), non contiene una definizione di attività di pesca INN. Inoltre il quadro giuridico vigente non definisce la nozione di infrazioni gravi e non stabilisce un elenco esaustivo di reati gravi accompagnato da sanzioni severe e proporzionate. Pertanto, nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente esaustivo né di severità adeguata per poter esercitare una funzione dissuasiva. Il trattamento delle infrazioni e delle infrazioni gravi non è in grado di garantire il rispetto delle norme, scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite, come richiesto dal punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e dal punto 38 delle linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

(58)

Come evidenziato nei considerando 30 e 31 della decisione del 12 dicembre 2014, il livello di sviluppo di Saint Vincent e Grenadine non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche per lo sviluppo è trattata in modo più approfondito nei considerando 66 e 67 della presente decisione.

(59)

Alla luce dei considerando da 19 a 31 della decisione del 12 dicembre 2014 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere a), b), c) e d), del regolamento INN, è del parere che Saint Vincent e Grenadine non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(60)

Come spiegato nei considerando da 34 a 39 della decisione del 12 dicembre 2014, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti ottenute dai dati disponibili pubblicati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status di Saint Vincent e Grenadine come parte contraente dell'ICCAT in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014.

(61)

Va osservato che la flotta di Saint Vincent e Grenadine pesca tonnidi e altre specie altamente migratorie nella zona ICCAT. Per tale motivo Saint Vincent e Grenadine dovrebbe collaborare con l'ICCAT, l'ORGP competente in tale zona e per tali specie. Tuttavia, nonostante il fatto che Saint Vincent e Grenadine sia parte contraente dell'ICCAT, il paese non adempie l'obbligo, ad esso spettante in qualità di Stato di bandiera a norma dell'articolo 117 dell'UNCLOS, di adottare, in relazione ai propri cittadini, misure ai fini della conservazione delle risorse biologiche d'alto mare.

(62)

Come indicato nei considerando da 35 a 38, tra il 2011 e il 2013 l'ICCAT ha inviato varie lettere alle autorità di Saint Vincent e Grenadine. Nel 2016, ossia dopo la decisione del 12 dicembre 2014, l'ICCAT ha trasmesso alle autorità di Saint Vincent e Grenadine un'ulteriore lettera di richiamo in cui sottolineava le carenze individuate nella riunione dell'ICCAT del 2015, vale a dire la presentazione tardiva i) della relazione annuale, ii) del piano di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e iii) delle tabelle di conformità. In tale lettera l'ICCAT ha inoltre chiesto alle autorità di Saint Vincent e Grenadine di fornire ulteriori informazioni sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 12-05 relativa al rispetto delle misure vigenti in materia di conservazione e gestione degli squali. L'ICCAT ha altresì segnalato la mancata risposta alle lettere di richiamo.

(63)

Infine, Saint Vincent e Grenadine non ha adottato un piano nazionale di azione per combattere la pesca INN, come indicato al punto 25 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

(64)

Come indicato nel considerando 39 della decisione del 12 dicembre 2014, il ministero dell'agricoltura, delle foreste e della pesca di Saint Vincent e Grenadine non è in grado di garantire un legame reale tra le navi battenti bandiera del paese e il paese stesso, come richiesto dal punto 91 dell'UNCLOS.

(65)

Alla luce dei considerando da 35 a 39 della decisione del 12 dicembre 2014 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che Saint Vincent e Grenadine non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

(66)

Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (8), Saint Vincent e Grenadine è considerato un paese ad alto sviluppo umano (97esimo su 188 paesi). Si ricorda inoltre che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) Saint Vincent e Grenadine è elencato nella categoria dei paesi e territori a reddito medio-alto.

(67)

Come spiegato nel considerando 42 della decisione del 12 dicembre 2014, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte di Saint Vincent e Grenadine, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di correlare le carenze evidenziate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca con le carenze a livello di capacità e di infrastrutture. A tale riguardo va notato che le autorità di Saint Vincent e Grenadine non hanno fatto valere alcun argomento in materia di difficoltà di sviluppo e hanno sostenuto che l'amministrazione del paese ha un buon livello di efficienza generale.

(68)

Alla luce dei considerando 41, 42 e 43 della decisione del 12 dicembre 2014 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, è del parere che il comportamento complessivo di Saint Vincent e Grenadine per quanto riguarda la pesca non sia pregiudicato dal livello di sviluppo di tale paese.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE

(69)

Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui Saint Vincent e Grenadine non ha adempiuto agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non ha adottato misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

(70)

In conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento.

(71)

Si precisa che l'identificazione di Saint Vincent e Grenadine come paese che la Commissione considera paese non cooperante non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti.

5.   PROCEDURA DI COMITATO

(72)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Saint Vincent e Grenadine è identificato come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2014, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 5).

(3)  http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53178-peche-illicite-dans-les-eaux-senegalaise-en-fuite-le-navire-gotland-imo-arraisonne-en-espagne.html

(4)  Si veda l'avviso viola di Interpol n. 248 del 13.1.2015 https://www.ccamlr.org/en/compliance/non-contracting-party-iuu-vessel-list e la nota a piè di pagina 13.

(5)  Cfr. la nota a piè di pagina 3.

(6)  Legge n. 2015-18 del 13 luglio 2015.

(7)  Cfr. la nota a piè di pagina 3.

(8)  Informazioni tratte da http://hdr.undp.org/en/statistics

(9)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).