13.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/73


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/818 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (1), in particolare l'articolo 29,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per il controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.

(2)

Il Consiglio ha raccomandato che cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) mantenessero controlli temporanei e proporzionati alle frontiere a un numero limitato di sezioni delle loro frontiere interne, per un periodo iniziale di sei mesi, al fine di rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna in tali Stati determinata dalle carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dai successivi movimenti secondari dei migranti irregolari che entrano dalla Grecia e si spostano in altri Stati Schengen. Tale periodo è stato prorogato dal Consiglio, su proposta della Commissione, due volte, rispettivamente l'11 novembre 2016 e il 7 febbraio 2017, per ulteriori periodi di tre mesi ciascuno.

(3)

Ai sensi degli articoli 25 e 29 del Codice frontiere Schengen, il periodo iniziale raccomandato dal Consiglio può essere ulteriormente prorogato se le circostanze eccezionali perdurano.

(4)

Le raccomandazioni dell'11 novembre 2016 e del 7 febbraio 2017 richiedevano che gli Stati Schengen interessati comunicassero ogni mese alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati e una valutazione sulla necessità di continuare tali controlli, se del caso. La Commissione ha ricevuto tali relazioni da tutti gli Stati Schengen interessati. Dalle informazioni contenute in tali relazioni emerge che i controlli si sono attenuti alle condizioni stabilite dalla raccomandazione. Le informazioni pervenute confermano anche una stabilizzazione della situazione in tali Stati, in termini di numero di respingimenti e di domande di asilo ricevute durante i controlli.

(5)

Tuttavia, nonostante questi progressi, le condizioni stabilite nella tabella di marcia «Ritorno a Schengen» per consentire l'eliminazione di tutti i controlli alle frontiere interne e il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen non sono ancora totalmente soddisfatte. Inoltre, nonostante i progressi in atto e il significativo miglioramento nella gestione delle frontiere esterne registrati in Grecia nel 2016 nonché il soddisfacimento da parte della Grecia delle raccomandazioni formulate in seguito alla visita di valutazione svoltasi nel 2015 senza preavviso, nel paese e lungo la rotta dei Balcani occidentali si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari. Il rischio di movimenti secondari irregolari di tali migranti nello spazio Schengen perdura.

(6)

Nella comunicazione «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia», la Commissione ha indicato le varie strategie che devono essere adottate per tornare al pieno funzionamento dello spazio Schengen. Il processo di messa in funzionamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è in corso. Sono necessari tuttavia ulteriori contributi degli Stati membri per completarne le risorse e consentire che essa svolga pienamente il suo ruolo di protezione delle frontiere esterne dell'Unione. Non sono ancora state emesse raccomandazioni a seguito delle prime valutazioni di vulnerabilità. Le trattative relative all'accordo sullo status con la Serbia sono attualmente in corso.

(7)

Dopo più di un anno, l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 continua a dare risultati tangibili, come confermato nella quinta relazione sui progressi compiuti (2). Il numero di arrivi continua tuttavia ad essere superiore al numero di rimpatri dalla Grecia alla Turchia, cosa che causa una pressione supplementare sulle isole greche. Occorre compiere ulteriori progressi per quanto riguarda altri elementi della dichiarazione. L'attuazione della dichiarazione richiede quindi un monitoraggio costante. Lo stesso vale per la situazione lungo la rotta dei Balcani occidentali e per l'attuazione della dichiarazione della riunione dei leader della rotta dei Balcani occidentali.

(8)

Pertanto, continuano a sussistere le circostanze eccezionali che determinano una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a repentaglio il funzionamento globale dello spazio Schengen.

(9)

Alla luce dei fatti sopra esposti risulta giustificato, come misura di ultima istanza, consentire un'ulteriore e finale proroga dei controlli temporanei di frontiera alle frontiere interne interessate da parte degli Stati Schengen che li effettuano attualmente, ovvero Austria, Germania, Danimarca, Svezia e il paese associato Norvegia, conformemente all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen.

(10)

Il Consiglio prende atto della raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, che contribuirebbe a sua volta all'eliminazione graduale dei controlli temporanei alle frontiere interne con l'obiettivo di sopprimere tutti i controlli alle frontiere interne e di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen il prima possibile dando precedenza all'uso dei controlli di polizia per affrontare adeguatamente le gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il Consiglio prende atto che la Commissione raccomanda che tutti gli Stati Schengen attuino le misure raccomandate al più presto e al massimo entro sei mesi.

(11)

Sulla base della stima del tempo restante necessario per attuare le misure pendenti volte a garantire una protezione adeguata delle frontiere esterne dell'UE e un appropriato livello di sicurezza nello spazio Schengen, tale proroga non dovrebbe superare sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione.

(12)

Gli Stati membri che decidono di continuare a svolgere controlli alle frontiere interne ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero comunicarlo agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

(13)

Prima di optare per tali controlli di frontiera, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di adottare altre misure alternative, e meno restrittive della libera circolazione delle persone e dei beni, per contrastare efficacemente la minaccia individuata. Nella sua raccomandazione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, la Commissione invita gli Stati Schengen ad avvalersi delle loro competenze di polizia sul territorio, e anche nella zona di frontiera e sulle vie principali, in modo più efficace, e a dare la precedenza ai controlli di polizia. Tuttavia, in attesa dell'attuazione di tale raccomandazione della Commissione, gli Stati Schengen interessati dovrebbero comunicare nelle loro notifiche l'esito della valutazione degli strumenti più appropriati e le ragioni per cui hanno optato per i controlli alle frontiere come misura di ultima istanza.

(14)

I controlli ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero continuare ad essere effettuati solo nella misura necessaria, la loro intensità dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile, e dovrebbero essere adeguati alle circostanze. Di conseguenza, può essere presa in considerazione l'eventualità di sospendere i controlli a determinate sezioni di frontiera qualora vi sia un'ulteriore diminuzione del flusso. Per ottimizzare i benefici dei controlli e limitarne gli effetti negativi sulla libera circolazione, dovrebbero essere effettuati solo controlli mirati, basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate. Gli Stati Schengen interessati da tali controlli alle pertinenti sezioni di frontiera dovrebbero avere la possibilità di esprimere regolarmente le loro opinioni sulla necessità di tali controlli; gli Stati Schengen che hanno deciso di reintrodurre tali controlli dovrebbero tenere conto di tali opinioni nell'esaminare e rivedere la necessità di tali verifiche, con l'obiettivo di ridurle progressivamente.

(15)

Al termine di ogni mese di applicazione della presente decisione di esecuzione, dovrebbe essere inviata alla Commissione e al Consiglio una relazione completa sull'esito delle verifiche effettuate, unitamente a una valutazione sulla necessità di continuarle, se del caso. La relazione dovrebbe indicare il numero totale delle persone verificate, il numero totale dei respingimenti decisi a seguito delle verifiche, il numero totale delle decisioni di rimpatrio emesse a seguito delle verifiche e il numero totale di domande di asilo ricevute ai valichi delle frontiere interne in cui hanno luogo le verifiche.

(16)

Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione ha annunciato che seguirà attentamente l'applicazione della presente decisione di esecuzione,

RACCOMANDA:

1.

l'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia dovrebbero prorogare i controlli temporanei e proporzionati alle frontiere per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione, alle seguenti frontiere interne:

l'Austria alla frontiera terrestre con l'Ungheria e alla frontiera terrestre con la Slovenia,

la Germania alla frontiera terrestre con l'Austria,

la Danimarca nei porti danesi con collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania,

la Svezia nei porti svedesi della regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di Öresund,

la Norvegia nei porti norvegesi con collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia.

2.

Prima di decidere in merito a un'ulteriore proroga di tali controlli sulla base della presente raccomandazione, gli Stati membri interessati dovrebbero procedere a uno scambio di pareri con lo o gli Stati membri pertinenti al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati esclusivamente ove ritenuti necessari e proporzionati. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati soltanto come misura di ultima istanza, laddove altre misure alternative non possano produrre gli stessi effetti, e solo nelle sezioni della frontiera interna in cui essi siano considerati necessari e proporzionati, in conformità del Codice frontiere Schengen. Quando fornisce gli stessi risultati in termini di sicurezza, il ricorso alle competenze di polizia dovrebbe essere privilegiato in quanto di minore impatto sulla libera circolazione delle persone e dei beni. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire in merito agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

3.

I controlli di frontiera dovrebbero rimanere mirati, essere basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate, e dovrebbero essere limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempi, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Lo Stato membro che effettua controlli alle frontiere interne in conformità della presente decisione di esecuzione dovrebbe riesaminare con cadenza settimanale la necessità, la frequenza, l'ubicazione e i tempi dei controlli, adeguare l'intensità dei controlli al livello della minaccia affrontata, eliminandoli gradualmente ove appropriato, e riferire prontamente alla Commissione e al Consiglio ogni mese.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CARDONA


(1)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(2)  Quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, COM(2017) 204 final del 2 marzo 2017.