29.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/759 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2017

sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unità di informazione sui passeggeri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/681 prevede che la Commissione stabilisca un elenco dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati del codice di prenotazione (PNR) agli Stati membri. I vettori aerei devono scegliere da tale elenco e devono notificare agli Stati membri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare.

(2)

L'elenco delle opzioni dovrebbe tenere conto della situazione attuale del settore, per consentire una rapida attuazione della direttiva (UE) 2016/681 e ridurre le conseguenze economiche sfavorevoli per i vettori aerei. Al tempo stesso, le opzioni previste dovrebbero garantire la sicurezza e l'affidabilità del trasferimento dei dati PNR.

(3)

I piccoli vettori aerei che non effettuano voli secondo un programma operativo pubblico specifico e che non possiedono l'infrastruttura tecnica che consente loro di avvalersi dei formati dei dati e dei protocolli di trasmissione di cui all'allegato dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di usare tali formati e protocolli. Gli Stati membri dovrebbero concordare bilateralmente con tali vettori aerei i mezzi elettronici che questi ultimi devono utilizzare per garantire un adeguato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati PNR.

(4)

Ai sensi del considerando 17 della direttiva (UE) 2016/681, è opportuno basarsi sugli orientamenti sui PNR dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) per adottare i formati di dati supportati dai vettori aerei per il trasferimento dei dati PNR agli Stati membri.

(5)

Il formato di dati PNRGOV è riconosciuto come standard internazionale per la trasmissione dei dati PNR ed è stato sviluppato congiuntamente dai governi, dai vettori aerei e dai fornitori di servizi sotto l'egida dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), dell'ICAO e dell'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO). Il formato di dati PNRGOV dovrebbe essere conforme a PADIS (Passenger and Airport Data Interchange Standards) EDIFACT Implementation Guide e a PADIS XML Implementation Guide («Standard per l'interscambio di dati dei passeggeri e degli aeroporti (PADIS) — Guida d'applicazione EDIFACT e Guida di applicazione XML») per i messaggi PNRGOV, approvati e pubblicati dal Comitato di contatto WCO/IATA/ICAO per i dati API PNR.

(6)

UN/EDIFACT PAXLST è il formato dei dati per la trasmissione delle informazioni anticipate sui passeggeri (API). Tale formato dovrebbe essere usato per la trasmissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/681, dei dati API che i vettori aerei raccolgono nel normale svolgimento della loro attività ma che conservano con mezzi tecnici diversi da quelli per gli altri dati PNR.

(7)

Attualmente, per trasferire i dati relativi ai passeggeri alle autorità nazionali, la maggior parte dei vettori aerei utilizza due protocolli di trasmissione: IBM MQ e IATA Type B.

(8)

IBM MQ, un prodotto proprietario di IBM Corporation, consente una consegna sicura e affidabile dei messaggi, che preserva l'integrità del messaggio e riduce al minimo i rischi di perdita di informazioni, utilizzando code di messaggi per facilitare lo scambio di informazioni fra applicazioni, sistemi, servizi e file.

(9)

Type B messaging è la denominazione data dalla IATA alla messaggistica usata da e fra il settore del trasporto aereo e quello dei viaggi. Nel settore del trasporto aereo è considerato altamente affidabile e sicuro e di conseguenza supporta le principali applicazioni commerciali.

(10)

Non tutti i vettori aerei sono in grado di adottare e attuare, entro un arco di tempo inferiore ai 4-5 anni, protocolli di trasmissione diversi da quelli che attualmente utilizzano.

(11)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/681, un anno dopo la data di adozione della presente decisione di esecuzione i vettori aerei dovrebbero essere in grado di usare almeno uno dei formati di dati e protocolli di trasmissione da essa stabiliti.

(12)

La decisione di esecuzione dovrebbe quindi riconoscere lo stato attuale del settore e dare ai vettori aerei la possibilità di continuare ad usare, anche ai fini della direttiva (UE) 2016/681, gli stessi formati di dati e protocolli di trasmissione che attualmente rappresentano uno standard del settore.

(13)

D'altro lato, l'uso di formati di dati e protocolli di trasmissione open standard, incluso l'uso di standard europei, dovrebbe essere incoraggiato nella misura più ampia possibile.

(14)

La Commissione promuove attualmente l'uso del protocollo «AS4», in particolare nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Tale protocollo dovrebbe quindi essere inserito nell'elenco come alternativa ai protocolli IBM MQ e IATA Type B.

(15)

Le imprese del settore interessato e gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare le misure necessarie, insieme ai partner internazionali, all'ICAO e alla WCO, per includere idonei protocolli open standard fra i protocolli di riferimento accettati a livello internazionale per la trasmissione dei dati PNR dai vettori aerei alle Unità di informazione sui passeggeri degli Stati membri.

(16)

La presente decisione di esecuzione dovrebbe pertanto essere riesaminata entro quattro anni dalla data della sua adozione per considerare la possibilità di sostituire i prodotti proprietari con protocolli di trasmissione open standard. Deve essere inoltre presa in considerazione la possibilità di aggiungere all'elenco la revisione delle versioni esistenti EDIFACT e XML di PNRGOV e EDIFACT PAXLST, così come l'eventuale sviluppo di standard XML per la messaggistica API.

(17)

Gli Stati membri potrebbero anche prendere in considerazione l'opportunità di trasmettere ai vettori aerei un avviso di ricevimento del trasferimento dei dati PNR (tramite un messaggio ACKRES). Una decisione in tal senso dovrebbe essere basata su un accordo bilaterale fra il vettore aereo e lo Stato membro come raccomandato dalla IATA.

(18)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/681,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Protocolli comuni e formati di dati supportati

1.   Per trasmettere i dati PNR alle Unità di informazione sui passeggeri degli Stati membri ai sensi della direttiva (UE) 2016/681, i vettori aerei usano uno dei formati di dati e protocolli di trasmissione elencati ai punti 1 e 2 dell'allegato della presente decisione.

2.   Se trasferiscono le informazioni anticipate sui passeggeri (API) di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/681 separatamente dai dati PNR trasferiti per lo stesso volo, i vettori aerei usano i formati di dati di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, i vettori aerei che non effettuano voli extra-UE e intra-UE secondo un programma operativo pubblico specifico e che non possiedono l'infrastruttura necessaria a supportare i formati di dati e i protocolli di trasmissione elencati in allegato trasferiscono i dati PNR con un mezzo elettronico che offra sufficienti garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche, da concordare bilateralmente con lo Stato membro interessato.

Articolo 2

Riesame

1.   La Commissione procede a un riesame della presente decisione di esecuzione entro il 28 aprile 2021. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di prevedere protocolli di trasmissione open standard, in esclusiva o in aggiunta ai protocolli esistenti, garantendo che siano conformi agli standard e alle migliori prassi internazionali.

2.   Alla luce di tale riesame, la Commissione può modificare la presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132.


ALLEGATO

1.   Formati dei dati per il trasferimento dei dati PNR

EDIFACT PNRGOV, come descritto nella EDIFACT implementation guide; PNR data pushed to States or other authorities; PNRGOV message («Guida di applicazione EDIFACT; dati PNR trasmessi secondo il metodo “push” agli Stati o ad altre autorità; messaggi PNRGOV»), Versione 11.1 o posteriore

XML PNRGOV, come descritto nella XML implementation guide; PNR data pushed to States or other authorities; PNRGOV message («Guida di applicazione XML; dati PNR trasmessi secondo il metodo “push” agli Stati o ad altre autorità; messaggi PNRGOV») Versione 13.1 o posteriore.

2.   Protocolli di trasmissione per il trasferimento dei dati PNR

IBM MQ

IATA Type B

Profilo AS4 di ebMS 3.0 Versione 1.0, standard OASIS, pubblicato il 23 gennaio 2013. Implementazione di AS4 secondo il profilo SENS AS4 sviluppato nel quadro del progetto pilota su larga scala e-SENS, attuale identificativo e versione: «PR — AS4 — 1.10». Dal 2017 il Meccanismo per collegare l'Europa continuerà a mantenere e migliorare questi orientamenti d'attuazione.

3.   Formati dei dati per il trasferimento dei dati API separatamente dal messaggio PNR

EDIFACT PAXLST, quale descritto nella WCO/IATA/ICAO Passenger List message (PAXLST) implementation guide [«Guida d'applicazione WCO/IATA/ICAO del messaggio relativo all'elenco passeggeri (PAXLST)»], Versione 2003 o posteriore.