2.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/71 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/178 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
[notificata con il numero C(2017) 142]
(I testi in lingua ceca, tedesca, francese, lituana, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti comprendente una proposta di estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico alla Repubblica ceca, alla Polonia meridionale e alla frontiera polacco-ucraina. |
(2) |
La Commissione ha esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010 e ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione (2) sulla conformità all'articolo 5 di tale regolamento. |
(3) |
Nella lettera di intenti del 27 aprile 2014 si affermava che l'estensione da Katowice a Medyka poteva diventare operativa solo nel 2020. La decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 contempla tuttavia anche tale estensione e, in conformità all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 913/2010, gli Stati membri interessati dovrebbero realizzare il corridoio merci entro due anni dalla pubblicazione della decisione della Commissione. L'estensione a Medyka dovrebbe pertanto essere operativa entro il 7 luglio 2017, ma ciò non corrisponde all'intenzione precisata nella lettera degli Stati membri. È quindi opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sopprimendo il riferimento all'estensione a Medyka del corridoio merci Mare del Nord-Baltico. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
La lettera di intenti del 27 aprile 2014 concernente le estensioni del corridoio merci Mare del Nord-Baltico alla Repubblica ceca e alla Polonia meridionale, inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia e che propone il tracciato “Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana-Hannover/Berlino-Varsavia-Terespol (frontiera polacco-bielorussa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praga/Wroclaw-Katowice” come il tracciato principale per il corridoio merci Mare del Nord-Baltico è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.»
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 82).