2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/9


DECISIONE (UE) 2017/175 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

[notificata con il numero C(2017) 299]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) può essere assegnato a servizi con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(3)

Le decisioni 2009/564/CE (2) e 2009/578/CE (3) hanno stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Al fine di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell'amministrazione dei criteri, si ritiene opportuno far confluire entrambi i prodotti in un gruppo unico di prodotti denominato «strutture ricettive».

(5)

I criteri riveduti mirano a promuovere l'uso delle fonti d'energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell'ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti.

(6)

Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE alle strutture ricettive conforme ai criteri in materia, è necessario assegnare un numero di codice a tale gruppo di prodotti.

(7)

Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE dovrebbero pertanto essere abrogate.

(8)

È opportuno istituire un periodo transitorio per i richiedenti ai cui servizi di ricettività turistica o servizi di campeggio sia stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per il servizio di campeggio e di ricettività turistica sulla base dei criteri fissati rispettivamente nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri servizi e conformarsi ai criteri riveduti. I richiedenti dovrebbero altresì poter presentare le domande sulla base dei criteri ecologici stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE per un periodo sufficiente.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:

1)

servizio di ristorazione;

2)

strutture ricreative o sportive;

3)

spazi verdi;

4)

strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;

5)

impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.

2.   I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

2)

«servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

3)

«servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;

4)

«strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;

5)

«spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:

a)

è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;

b)

è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di ricettività turistica ottiene almeno 20 punti.

2.   Il punteggio minimo richiesto a norma del paragrafo 1 è aumentato come segue:

a)

3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;

b)

3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;

c)

3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

Articolo 5

1.   Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di campeggio ottiene almeno 20 punti o 24 punti se sono erogati servizi comuni.

2.   Il punteggio minimo richiesto di cui al paragrafo 1 è aumentato come segue:

a)

3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;

b)

3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;

c)

3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

Articolo 6

I criteri ecologici Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 7

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «strutture ricettive» è «051».

Articolo 8

Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE sono abrogate.

Articolo 9

In deroga all'articolo 8, le domande di Ecolabel UE relative ai prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di ricettività turistica» o «servizi di campeggio» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE oppure a norma dei criteri stabiliti nella presente decisione.

I marchi Ecolabel UE assegnati a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE o 2009/578/CE possono essere utilizzati per 20 mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36).

(3)  Decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di ricettività turistica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57).


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive:

Criteri obbligatori

Criteri generali di gestione

Criterio 1.

Base di un sistema di gestione ambientale

Criterio 2.

Formazione del personale

Criterio 3.

Informazioni comunicate agli ospiti

Criterio 4.

Manutenzione generale

Criterio 5.

Monitoraggio del consumo

Criteri energetici

Criterio 6.

Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua

Criterio 7.

Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria

Criterio 8.

Illuminazione a basso consumo

Criterio 9.

Termoregolazione

Criterio 10.

Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione

Criterio 11.

Apparecchi esterni per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria

Criterio 12.

Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili

Criterio 13.

Carbone e oli combustibili

Criteri relativi all'acqua

Criterio 14.

Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce

Criterio 15.

Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi

Criterio 16.

Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto

Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue

Criterio 17.

Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

Criterio 18.

Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta

Criterio 19.

Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

Altri criteri

Criterio 20.

Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere

Criterio 21.

Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale

Criterio 22.

Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE

Criteri facoltativi

Criteri generali di gestione

Criterio 23.

Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti)

Criterio 24.

Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti)

Criterio 25.

Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (massimo 4 punti)

Criterio 26.

Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti)

Criterio 27.

Monitoraggio del consumo: contatori individuali per il consumo di energia e di acqua (massimo 2 punti)

Criteri energetici

Criterio 28.

Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (massimo 3 punti)

Criterio 29.

Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti)

Criterio 30.

Pompe di calore ad aria con una potenza massima di 100 kW (3 punti)

Criterio 31.

Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

Criterio 32.

Recupero del calore (massimo 3 punti)

Criterio 33.

Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti)

Criterio 34.

Apparecchiature/dispositivi a spegnimento automatico (massimo 4,5 punti)

Criterio 35.

Teleriscaldamento e teleraffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti)

Criterio 36.

Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)

Criterio 37.

Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)

Criterio 38.

Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)

Criterio 39.

Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 5 punti)

Criterio 40.

Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti)

Criterio 41.

Riscaldamento della piscina (massimo 1,5 punti)

Criteri relativi all'acqua

Criterio 42.

Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti)

Criterio 43.

Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti)

Criterio 44.

Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)

Criterio 45.

Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)

Criterio 46.

Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 1,5 punti)

Criterio 47.

Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti)

Criterio 48.

Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti)

Criterio 49.

Irrigazione efficiente (1,5 punti)

Criterio 50.

Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (massimo 2 punti)

Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue

Criterio 51.

Prodotti di carta (massimo 2 punti)

Criterio 52.

Beni durevoli (massimo 4 punti)

Criterio 53.

Fornitura di bevande (2 punti)

Criterio 54.

Approvvigionamento di detergenti e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti)

Criterio 55.

Minimizzazione dell'uso di prodotti per la pulizia (1,5 punti)

Criterio 56.

Antigelo (1 punto)

Criterio 57.

Tessuti e mobili usati (massimo 2 punti)

Criterio 58.

Compostaggio (massimo 2 punti)

Criterio 59.

Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)

Altri criteri

Criterio 60.

Divieto di fumare nelle camere (1 punto)

Criterio 61.

Politica del lavoro (massimo 2 punti)

Criterio 62.

Veicoli per la manutenzione (1 punto)

Criterio 63.

Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti)

Criterio 64.

Superfici non impermeabilizzate (1 punto)

Criterio 65.

Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti)

Criterio 66.

Non uso di pesticidi (2 punti)

Criterio 67.

Ulteriori azioni ambientali e sociali (massimo 3 punti)

VALUTAZIONE E VERIFICA

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono indicati in ciascun criterio stabilito nelle parti A e B.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi attestanti la conformità ai criteri, tale documentazione può provenire dal richiedente stesso o dal o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è effettuato a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le informazioni estratte dalle dichiarazioni ambientali presentate secondo il sistema di ecogestione e audit (2) (EMAS) dell'Unione sono ritenute mezzi di prova equivalenti agli attestati di cui al precedente paragrafo.

Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Gli organismi competenti effettuano una visita in loco prima di assegnare la licenza Ecolabel UE e possono in seguito effettuare periodicamente visite di verifica in loco durante il periodo di validità della licenza.

Come prerequisito, i servizi soddisfano tutti i rispettivi obblighi giuridici del paese (dei paesi) in cui è ubicata la struttura ricettiva. In particolare è garantito quanto segue:

1.

la struttura fisica rispetta le disposizioni legislative e regolamentari unionali, nazionali e locali in materia di efficienza energetica e isolamento termico, fonti idriche, trattamento delle acque e smaltimento delle acque reflue (compresi i WC chimici), raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle attrezzature, disposizioni in materia di sicurezza e salute nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nella zona per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e la conservazione della biodiversità;

2.

l'impresa è operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.

Il richiedente dichiara e dimostra la conformità del servizio a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza pregiudicare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio licenze/autorizzazioni edilizie, dichiarazioni di periti che illustrano le modalità di rispetto della legislazione nazionale e locale relativamente ai suddetti aspetti, copia scritta della politica del lavoro, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale); possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco.

PARTE A

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)

GESTIONE GENERALE

Criterio 1.   Base di un sistema di gestione ambientale

La struttura ricettiva stabilisce la base di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti processi:

una politica ambientale intesa a identificare gli aspetti ambientali salienti, relativi all'energia, all'acqua e ai rifiuti pertinenti alla struttura ricettiva;

un programma d'azione dettagliato che stabilisce gli obiettivi di prestazione ambientale relativi agli aspetti ambientali identificati, fissati almeno ogni due anni, tenendo in considerazione i requisiti stabiliti dalla presente decisione in materia di Ecolabel UE.

Se gli aspetti ambientali identificati non sono disciplinati dal presente Ecolabel UE, di preferenza gli obiettivi dovrebbero essere stabiliti in base agli indicatori di prestazione ambientale e agli esempi di eccellenza stabiliti dal documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale per il settore del turismo (3) (EMAS);

un processo di valutazione interna che consenta di verificare con cadenza almeno annuale le prestazioni dell'organizzazione riguardo agli obiettivi definiti nel programma d'azione e di adottare le azioni correttive eventualmente necessarie.

Gli ospiti e il personale hanno la facoltà di consultare le informazioni sui processi di cui al paragrafo precedente.

I commenti e i riscontri degli ospiti raccolti per mezzo del questionario di cui al criterio 3 sono valutati nell'ambito del processo di valutazione interna e, se necessario, nel programma d'azione.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e:

una copia della politica ambientale,

il programma d'azione, e

la relazione di valutazione che sarà messa a disposizione dell'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda. La versione aggiornata è pubblicata ogni due anni.

I richiedenti registrati in base al sistema EMAS o certificati conformemente alla norma ISO 14001 sono ritenuti conformi. In tal caso si allega il certificato ISO 14001 o la registrazione EMAS come mezzo di prova. Nel caso della certificazione ISO 14001 si allega alla domanda una relazione che sintetizza le prestazioni relative agli obiettivi definiti nel programma d'azione.

Criterio 2.   Formazione del personale

a)

La struttura ricettiva fornisce informazioni e impartisce formazione al personale (compreso il personale esterno in subappalto), ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. La formazione del personale comprende in particolare i seguenti aspetti:

i.

la politica e il piano d'azione ambientali della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;

ii.

azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando il personale esce dalla stanza o apre le finestre;

iii.

azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite, all'irrigazione, alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani nonché alla procedura di controlavaggio dei filtri delle piscine;

iv.

azioni di minimizzazione dell'uso di sostanze chimiche connesse ai prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, la disinfezione, il bucato e altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) da usarsi solo se necessari, e, se sono disponibili informazioni relative al dosaggio, i limiti di consumo dei suddetti prodotti sono quelli indicati sull'imballaggio o raccomandati dal produttore;

v.

azioni di riduzione dei rifiuti e di differenziazione degli articoli usa-e-getta e categorie per lo smaltimento;

vi.

mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione del personale;

vii.

conformemente al criterio 3, le informazioni pertinenti che il personale è tenuto a comunicare agli ospiti.

b)

Tutto il personale neoassunto riceve una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività e tutto il personale riceve un aggiornamento dei suddetti aspetti almeno una volta l'anno.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e i suoi contenuti, indicando gli addetti che hanno seguito la formazione nonché il periodo in cui questa è stata effettuata. Le date e i tipi di formazione sono registrati a dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento formativo.

Criterio 3.   Informazioni comunicate agli ospiti

a)

La struttura ricettiva comunica inoltre informazioni agli ospiti per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzarli ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. Tali informazioni sono comunicate attivamente agli ospiti in forma orale o scritta all'arrivo o nella stanza e comprendono, in particolare, i seguenti aspetti:

i.

la politica ambientale della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;

ii.

le azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando gli ospiti escono dalla stanza o aprono le finestre;

iii.

le azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite e alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani;

iv.

la riduzione dei rifiuti e le azioni di differenziazione degli articoli usa-e-getta, le categorie di smaltimento nonché gli elementi da non smaltire nelle acque reflue. Inoltre, nei locali adibiti alla prima colazione o ai pasti sarà affisso un manifesto o qualsiasi altro materiale informativo recante consigli per ridurre i rifiuti alimentari;

v.

mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione degli ospiti;

vi.

la struttura ricettiva fornisce informazioni agli ospiti in merito a punti di interesse turistici, guide, ristoranti, mercati e centri d'artigianato locali.

b)

Gli ospiti ricevono un questionario per via elettronica o in loco, in cui è loro chiesto di esprimere pareri in merito agli aspetti ambientali generali della struttura ricettiva di cui alla lettera a) e la loro soddisfazione complessiva riguardo agli impianti e ai servizi della struttura ricettiva. Esiste una procedura chiara che registra le osservazioni e i reclami dei clienti nonché le risposte fornite e le azioni correttive adottate.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo a disposizione degli ospiti. Il richiedente indica le procedure seguite per la distribuzione e la raccolta delle informazioni e il ritiro del questionario nonché le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

Criterio 4.   Manutenzione generale

La manutenzione preventiva delle apparecchiature e dei dispositivi è effettuata almeno una volta l'anno, o più frequentemente se previsto dalla legge o secondo le pertinenti istruzioni del fabbricante. La manutenzione comprende la ricerca di eventuali perdite e l'accertamento del funzionamento corretto almeno delle apparecchiature che consumano energia (per esempio riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, ossia apparecchiature HVAC, sistemi di refrigerazione ecc.) e idrauliche (per esempio impianti idraulici, sistemi di irrigazione ecc.) in loco.

Le apparecchiature che usano refrigeranti disciplinati dal regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono controllate e mantenute come segue:

a)

per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;

b)

per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;

c)

per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Tutte le attività di manutenzione sono registrate in un apposito registro di manutenzione, in cui si precisano i quantitativi approssimativi di acqua perduta dagli impianti di erogazione dell'acqua.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità nonché una descrizione sintetica del programma di manutenzione, informazioni sulle persone o le imprese incaricate della manutenzione nonché il registro delle operazioni di manutenzione.

Criterio 5.   Monitoraggio del consumo

La struttura ricettiva dispone di procedure per raccogliere e monitorare i dati su base mensile o almeno annuale, quantomeno circa i seguenti aspetti:

a)

domanda di energia specifica (kWh/ospite-notte e/o kWh/m2 di superficie interna/anno);

b)

percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%);

c)

consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte) inclusa l'acqua usata per l'irrigazione (se pertinente) e ogni altra attività connessa al consumo d'acqua;

d)

produzione di rifiuti per ospite-notte (kg/ospite-notte). I rifiuti alimentari sono monitorati distintamente (5);

e)

consumo di prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, il bucato, la disinfezione e per altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) (kg o l/ospite-notte), precisando se sono pronti all'uso o non diluiti;

f)

percentuale di prodotti (%) cui è stato assegnato un marchio ISO Tipo I usati secondo i criteri facoltativi applicabili della presente decisione in materia di Ecolabel UE.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure di raccolta e monitoraggio. La struttura ricettiva presenta una breve sintesi dei dati raccolti afferenti ai summenzionati parametri di consumo, unitamente alla relazione di valutazione interna di cui al criterio 1, che sarà comunicata all'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda e successivamente ogni due anni.

ENERGIA

Criterio 6.   Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua

a)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente ad acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE:

i.

sono unità di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), oppure

ii.

presentano un'efficienza energetica stagionale e/o limiti delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) conformi a quanto riportato nelle seguenti tabelle, secondo i calcoli di cui alla decisione 2014/314/UE (7) della Commissione:

Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua

Indicatore di efficienza

Tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente tranne le caldaie a biomassa solida e le pompe di calore

Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente

s) ≥ 98 %

Caldaie a biomassa solida

Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente

s) ≥ 79 %

Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 )

Opzione 1Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante

ηs ≥ 107 %/[0 — 500]

ηs ≥ 110 %/[500 — 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/[1 000 — 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Opzione 2Limiti di emissione di GHG

produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh

b)

Gli apparecchi per il riscaldamento locale d'ambiente installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono conformi all'efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente stabilita nel regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione (8) o nel regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (9).

c)

Gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE presentano almeno i seguenti indicatori pertinenti di efficienza energetica:

Tipo di scaldacqua

Indicatore di efficienza energetica

Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato ≤ S

Classe energetica A (b)

Tutti gli scaldacqua tranne gli scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato > S e ≤ XXL

Classe energetica A (b)

Scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato > S e ≤ XXL

Classe energetica A+ (b)

Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato > XXL (3XL e 4XL)

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ≥ 131 % (c)

d)

Le unità di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di rendimento di cui all'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE se installate dopo il 4 dicembre 2012.

e)

Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio (11) sono conformi alle norme in materia di rendimento almeno equivalenti alle tre stelle definite nella stessa direttiva. Le caldaie non disciplinate dalla direttiva 92/42/CEE sono conformi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di efficienza energetica e sono accettabili solo se presentano un rendimento minimo dell'88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa).

Valutazione e verifica

Per quanto riguarda i requisiti a), b) e c) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità della licenza Ecolabel UE relativamente ai nuovi apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito a) ii). Prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I conformi a qualsiasi requisito elencato ai punti da a) a e) sono ritenuti conformi al corrispondente punto del presente criterio. Se si utilizzano sistemi di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio Tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO Tipo I elencati ai punti da a) a e). Per i requisiti d) ed e) il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

Criterio 7.   Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria

Gli apparecchi domestici per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore ad aria installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE appartengono almeno alle seguenti classi energetiche a norma del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione (12):

Tipo

Classe di efficienza energetica (raffreddamento/riscaldamento)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3-4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4-5 kW

A+++/A++

Monosplit 5-6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6-7 kW

A++/A+

Monosplit 7-8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multi-split

A++/A+

NB: questo criterio si applica ai condizionatori d'aria e alle pompe di calore ad aria collegati alla rete elettrica aventi una capacità nominale ≤ 12 kW di raffreddamento, o di riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento. Questo criterio non si applica agli apparecchi che non utilizzano fonti energetiche non elettriche; né agli apparecchi in cui il lato condensatore o evaporatore o entrambi non utilizzano aria per il trasferimento termico.

Valutazione e verifica

Il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai suddetti apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza.

Criterio 8.   Efficienza energetica dell'illuminazione

a)

Al momento dell'assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno il 40 % di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (13);

ii)

almeno il 50 % dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

b)

Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno l'80 % di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012;

ii)

il 100 % dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l'utilizzo di lampade a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta all'organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell'impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l'uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro 2 anni dalla data dell'assegnazione.

Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l'uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l'illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l'illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l'illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.

Criterio 9.   Termoregolazione

La temperatura di tutte le aree comuni (quali ristoranti, saloni e sale da conferenza) è regolata individualmente nel seguente intervallo designato:

i)

temperatura impostata dell'area comune in modalità di raffreddamento, 22 °C o superiore (+/– 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'estate;

ii)

temperatura impostata dell'area comune in modalità di riscaldamento, 22 °C o inferiore (+/– 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'inverno.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati.

Criterio 10.   Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione

a)

I sistemi/le apparecchiature HVAC installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono dotati di spegnimento automatico quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza.

b)

I sistemi automatici (per esempio sensori, chiave/scheda centralizzata ecc.) che spengono tutta l'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza sono installati all'atto della costruzione e/o ristrutturazione di tutti gli alloggi/camere nuovi e/o ristrutturati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE.

NB: sono esonerate le piccole strutture (fino a 5 camere).

Valutazione e verifica

Entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto di spegnimento automatico dei sistemi o dei dispositivi HVAC e di illuminazione e comunica le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali sistemi/dispositivi.

Criterio 11.   Apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria in aree esterne

Nella struttura ricettiva non sono ammesse apparecchiature per il riscaldamento o il condizionamento dell'aria in aree esterne.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Criterio 12.   Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili

a)

Qualora vi siano da 1 a 4 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,

la struttura ricettiva si approvvigiona per almeno il 50 % di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). A tal fine:

La struttura ricettiva di preferenza stipula un contratto di fornitura di energia elettrica ad una tariffa individuale che prevede almeno il 50 % di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore è composto per almeno il 50 % da energie rinnovabili, sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto è composto per almeno il 50 % da fonti rinnovabili;

oppure

in alternativa, almeno il 50 % di energia rinnovabile può essere acquistato anche attraverso l'acquisto separato di garanzie di origine a norma della definizione dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE, scambiate in linea con il protocollo «Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System» (EECS). Per questa alternativa è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

i)

la regolamentazione nazionale dei paesi sia d'esportazione che d'importazione fornisce protocolli di settore accreditati dall'associazione dei soggetti emittenti (Association of Issuing Bodies, AIB) nell'ambito del suddetto protocollo EECS al fine di evitare il doppio conteggio qualora il cliente scelga un acquisto svincolato di garanzie di origine;

ii)

il quantitativo di garanzie di origine acquisito con l'acquisto svincolato corrisponde al consumo di energia elettrica del richiedente nello stesso periodo;

b)

qualora vi siano almeno 5 fornitori di tariffe elettriche individuali che offrono il 100 % di energia da fonti rinnovabili ove è ubicata la struttura ricettiva, questa acquista il 100 % dell'energia elettrica da fonti rinnovabili mediante una tariffa verde individuale. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore sia denominato al 100 % in energie rinnovabili, sia nel caso che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto sia denominato al 100 % in energie rinnovabili.

NB: sono esonerate le strutture ricettive che non rientrano nei casi a) o b). Ai fini del numero minimo di fornitori menzionati nei casi a) e b) si tiene conto solo dei fornitori che erogano la potenza e la tensione richieste dalla struttura ricettiva.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione del (o il contratto con il) fornitore o i fornitori di energia elettrica/garanzie di origine attestante il tipo di fonte(i) di energia(e) rinnovabile(i) e la percentuale dell'energia elettrica fornita derivante da fonti rinnovabili, nonché l'elenco dei fornitori di tariffe verdi che erogano energia elettrica verde ove è ubicata la struttura ricettiva. Inoltre, i richiedenti che si avvalgono dell'acquisto svincolato di cui alla lettera a), forniscono le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui alla lettera a).

I richiedenti che, dove è ubicata la struttura, non hanno accesso a fornitori che offrono la tariffa elettrica o le garanzie di origine di cui sopra presentano prove documentali relative all'assenza di accesso a fornitori di tariffe verdi e di garanzie d'origine svincolate.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (ovvero eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Criterio 13.   Carbone e oli combustibili

Quali fonti di energia non sono ammessi oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone.

NB: tale criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonti energetiche utilizzate. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

ACQUA

Criterio 14.   Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa al flusso d'acqua di rubinetti da bagno e docce, il flusso d'acqua medio di tali dispositivi non supera 8,5 litri/minuto.

NB: sono esonerate le vasche da bagno, le docce con soffione a pioggia e le docce idromassaggio.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE della Commissione (15). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli suelencati.

Criterio 15.   Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa allo scarico dei vasi sanitari a scarico d'acqua e degli orinatoi,

a)

negli orinatoi della struttura non è ammesso il flusso di risciacquo continuo,

b)

i vasi sanitari a scarico d'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE hanno un flusso di risciacquo reale ≤ 4,5 l.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a questo criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Per quanto attiene al requisito b) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai vasi sanitari a scarico d'acqua, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE della Commissione (16). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli suelencati.

Criterio 16.   Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto

Di norma la struttura ricettiva cambia la biancheria da letto e gli asciugamani alla frequenza stabilita nel suo programma d'azione ambientale, ossia inferiore alla frequenza quotidiana, salvo disposizioni contrarie imposte da leggi o regolamentazioni nazionali o stabilite da un sistema indipendente di certificazione cui partecipa il servizio di ricettività. Sono ammesse frequenze più elevate solo su esplicita richiesta degli ospiti.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla pertinente documentazione sulla frequenza stabilita dalla struttura ricettiva o dal certificatore indipendente o dalle leggi o regolamentazioni nazionali.

RIFIUTI E ACQUE REFLUE

Criterio 17.   Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa ai servizi di ristorazione:

a)

per ridurre i rifiuti da imballaggio: per i servizi di ristorazione non sono ammesse le monodosi per le derrate alimentari non deperibili (per esempio caffè, zucchero, polvere di cacao, fatta eccezione per le bustine di tè);

b)

per equilibrare i rifiuti da imballaggio e i rifiuti alimentari, a seconda della stagione: per tutte le derrate alimentari deperibili (per esempio yogurt, marmellate, miele, carni fredde, dolci), la struttura ricettiva gestisce la fornitura di alimenti agli ospiti minimizzando sia i rifiuti da imballaggio che quelli alimentari. A questo fine la struttura ricettiva segue una procedura documentata connessa al programma d'azione (criterio 1) che specifica in che modo si ottimizzi l'equilibrio fra i due tipi di rifiuti in base al numero degli ospiti.

Sono esonerati da questo criterio: i negozi e i distributori automatici gestiti dalla struttura ricettiva e le monodosi di zucchero e caffè collocate nelle camere a condizione che i prodotti usati a questo fine provengano dal commercio equo e solidale e/o siano certificati biologici e che le capsule di caffè (se pertinente) siano restituite al produttore per essere riciclate.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio unitamente alla procedura documentata che delinea come siano minimizzati i rifiuti da imballaggio e quelli alimentari. Si allega altresì qualsiasi disposizione di legge relativa all'uso di prodotti monodose. Se pertinente, si allega la documentazione a dimostrazione della conformità alle condizioni necessarie per un'esenzione (per esempio dichiarazione di restituzione rilasciata dal produttore di capsule di caffè, l'etichetta dell'imballaggio biologico e/o equo e solidale). Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Le derrate alimentari deperibili sono definite quali quelle soggette a deterioramento o distruzione, solitamente alimenti che hanno subito una trasformazione minima o non altrimenti conservati e che dipendono dallo stoccaggio refrigerato per ridurre il tasso di deterioramento e di perdita della qualità (Codex Alimentarius).

Criterio 18.   Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta

a)

Gli articoli di igiene per il corpo (cuffie da doccia, spazzole, lime per unghie, shampoo, saponi ecc.) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere, salvo su richiesta degli ospiti o qualora sussista un obbligo di legge o se si tratta un requisito del regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente o della politica della catena alberghiera di cui fa parte la struttura ricettiva.

b)

Gli articoli usa-e-getta del servizio di ristorazione (stoviglie, posate e caraffe d'acqua) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere e presso i servizi di ristorazione/bar tranne nel caso in cui il richiedente abbia un accordo con un'impresa di riciclaggio per tali articoli.

c)

Nelle camere non si usano asciugamani e biancheria da letto usa-e-getta (esclusi i lenzuoli trasversali).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio unitamente a un'opportuna documentazione che spieghi come è stato rispettato tale criterio. Si allega altresì qualsiasi prova relativa alle disposizioni di legge o al regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente in merito all'uso di articoli usa-e-getta. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Criterio 19.   Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

a)

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa alla raccolta differenziata, nelle camere e/o su ciascun piano e/o in un punto centrale della struttura ricettiva sono disponibili contenitori idonei alla raccolta differenziata da parte degli ospiti.

b)

I rifiuti sono differenziati dalla struttura ricettiva nelle categorie richieste o suggerite dagli impianti locali disponibili per la gestione dei rifiuti, con un'attenzione particolare agli articoli per l'igiene del corpo e ai rifiuti pericolosi, quali toner, inchiostri, apparecchi di refrigerazione ed elettrici, batterie, lampadine a basso consumo, prodotti farmaceutici e grassi/oli.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

ALTRI CRITERI

Criterio 20.   Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere

a)

Non è permesso fumare nelle aree comuni al chiuso.

b)

Non è permesso fumare in almeno l'80 % delle camere o degli alloggi (arrotondato alla prima unità).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, quali immagini dei cartelli apposti all'interno della struttura ricettiva. Il richiedente indica il numero di camere e quali di queste siano riservate ai non fumatori.

Criterio 21.   Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale

Sul sito web della struttura (se disponibile) e in loco gli ospiti e il personale hanno accesso a informazioni in merito:

a)

ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per visitare la città/il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva (trasporti pubblici, biciclette ecc.);

b)

ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per raggiungere/lasciare la città/il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva;

c)

se del caso, alle offerte o agli accordi speciali con le agenzie di trasporto che la struttura ricettiva può offrire agli ospiti e al personale (per esempio servizio di navetta, autobus collettivo per il personale, automobili elettriche ecc.).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente al materiale informativo disponibile, per esempio su siti web, opuscoli ecc.

Criterio 22.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE

La casella di testo facoltativa contiene la dicitura in appresso:

«Questa struttura ha adottato misure attive per ridurre l'impatto ambientale:

per promuovere l'uso di energie rinnovabili,

per risparmiare energia e acqua,

e ridurre i rifiuti.»

Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio illustrando le modalità previste di affissione del logo.

PARTE B

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)

GESTIONE GENERALE

Criterio 23.   Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti)

La struttura ricettiva è registrata in base al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) (5 punti) o è certificata conformemente alla norma ISO 14001 (3 punti) o alla norma ISO 50001 (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente dimostra adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO.

Criterio 24.   Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti)

Almeno due dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva sono locali e registrati in base al sistema EMAS (5 punti) o sono certificati conformemente alla norma ISO 14001 (2 punti) o alla norma ISO 50001 (1,5 punti).

Ai fini del presente criterio, un fornitore che eroga un servizio locale è un fornitore ubicato entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO di almeno due dei suoi fornitori principali.

Criterio 25.   Servizi cui è stato assegnato un marchio ecologico (massimo 4 punti)

Tutte le operazioni esternalizzate di lavanderia e/o di pulizia sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I (2 punti per ciascun servizio, massimo 4 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente dimostra adeguatamente la certificazione ISO tipo I per il fornitore dei servizi di lavanderia e/o di pulizie.

Criterio 26.   Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti)

a)

La struttura ricettiva garantisce la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1 punto).

b)

L'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale, quali libri, animazioni, eventi (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 27.   Monitoraggio del consumo: contatori individuali per l'energia e l'acqua (massimo 2 punti)

Nella struttura ricettiva sono installati contatori per l'energia e l'acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, per le categorie in appresso (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti);

a)

stanze,

b)

piazzole,

c)

servizio lavanderia,

d)

cucina,

e)

macchine specifiche (per esempio frigoriferi, lavatrici)

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a una mappa della collocazione dei contatori

ENERGIA

Criterio 28.   Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva dispone almeno di:

a)

un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua che risponde al criterio 6 a) (1 punto);

b)

un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale appartenente almeno alla classe energetica A quale definita nel regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (17) (1 punto);

c)

uno scaldacqua che risponde al criterio 6 c) (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondano ai requisiti di efficienza di cui al criterio 6 a), b) e c). I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito 6 a) ii). Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che presentano le stesse caratteristiche di cui al criterio 6 a), b) e c). Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I elencati ai punti a), b) e c).

Criterio 29.   Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti)

La struttura ricettiva soddisfa una delle soglie:

a)

il 50 % dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) avente efficienza almeno superiore del 15 % alla soglia stabilita al criterio 7 (1,5 punti);

b)

il 50 % dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) aventi efficienza almeno superiore del 30 % alla soglia stabilita al criterio 7 (3,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dell'impianto di condizionamento, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

Criterio 30.   Pompe di calore ad aria con una potenza massima di 100 kW (3 punti)

La struttura ricettiva dispone di almeno una pompa di calore ad aria che risponde al criterio 7 (se pertinente, cfr. nota al criterio 7) e che ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2007/742/CE della Commissione (18) o un altro marchio ISO tipo I.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione della pompa di calore ad aria, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta, se pertinente. Se si utilizzano prodotti a pompe di calore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2007/742/CE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 31.   Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

a)

apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (19);

b)

forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione (20);

c)

lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (21);

d)

lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (22);

e)

apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) è qualificato ENERGY STAR conformemente al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione (UE) 2015/1402 della Commissione (23), al regime Energy Star v6.0 applicabile agli schermi, al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini, al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità e/o al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese e nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione 2014/202/UE della Commissione (24);

f)

asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (25);

g)

aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione (26);

h)

lampade elettriche e apparecchiature d'illuminazione, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) appartiene alla classe A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all'illuminazione non disciplinate dal predetto regolamento per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e)] di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile.

Criterio 32.   Recupero del calore (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva dispone di un sistema di recupero del calore per una (1,5 punti) o due (3 punti) delle seguenti categorie: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscine e acque reflue provenienti da impianti sanitari.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla documentazione sui sistemi di recupero del calore (per esempio copia del progetto dei sistemi di recupero del calore in essere, descrizione redatta da un tecnico ecc.).

Criterio 33.   Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti)

a)

In ciascuna camera la temperatura è regolabile dagli ospiti. Il sistema di termoregolazione consente la regolazione individuale entro l'intervallo di temperatura designato (2 punti):

i)

la temperatura della camera in modalità di raffreddamento è impostata a 22 °C o superiore per la durata dell'estate;

ii)

la temperatura della camera in modalità di riscaldamento è impostata a 22 °C o inferiore per la durata dell'inverno.

b)

Il 90 % delle finestre nelle camere e nelle aree comuni riscaldate e/o condizionate è isolato almeno con doppio vetro o equivalente (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati o immagini delle finestre. Si allega una dichiarazione di un perito se è presente un isolamento delle finestre equivalente alla vetratura multipla.

Criterio 34.   Spegnimento automatico di apparecchiature/dispositivi (massimo 4,5 punti)

a)

Il 90 % delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un dispositivo per lo spegnimento automatico dei sistemi HVAC installati quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).

b)

Il 90 % delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un sistema per lo spegnimento automatico dell'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).

c)

Il 90 % delle luci esterne (arrotondato all'unità più vicina) non necessarie per motivi di sicurezza si spegne automaticamente dopo un tempo predeterminato o è attivato da un sensore di prossimità (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali apparecchiature/dispositivi.

Criterio 35.   Teleriscaldamento e teleraffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti)

a)

Il riscaldamento e/o il raffreddamento della struttura ricettiva è erogato da un sistema efficiente di teleriscaldamento o di teleraffreddamento. Ai fini dell'Ecolabel UE, la definizione è la seguente: un sistema di teleriscaldamento o di teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia da fonti rinnovabili, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore da cogenerazione o il 50 % da una combinazione di tali fonti di energie e di calore; conformemente alla direttiva 2012/27/UE (2 punti).

b)

Il raffrescamento della struttura ricettiva è erogato da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2012/27/UE (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento per mezzo della cogenerazione.

Criterio 36.   Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)

Tutti gli asciugamani elettrici sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ISO tipo I.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una documentazione adeguata attestante come la struttura ricettiva risponda a tale criterio. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 37.   Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)

Per quanto riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente della struttura ricettiva il tenore di ossido di azoto (NOx) nel gas evacuato non supera i valori limite indicati nella tabella in appresso, calcolati a norma dei seguenti atti:

a)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione (27);

b)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (28);

c)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione;

d)

per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione.

Tecnologia del generatore di calore

Limite di emissione di NOx

Apparecchi di riscaldamento a gas

Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: apporto energetico 240 mg/kWh GCV

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): apporto energetico 56 mg/kWh GCV

Apparecchi di riscaldamento a combustibili liquidi

Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: apporto energetico 420 mg/kWh GCV

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): apporto energetico 120 mg/kWh GCV

Apparecchi di riscaldamento a combustibili solidi

Apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua: 200 mg/Nm3 al 10 % O2

Apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali: 200 mg/Nm3 al 13 % O2

Per quanto riguarda le caldaie a combustibili solidi e gli apparecchi di riscaldamento locale a combustibili solidi della struttura ricettiva, le emissioni di particolato (PM) nel gas evacuato non superano i valori limite stabiliti rispettivamente nei regolamenti (UE) 2015/1189 e 2015/1185 della Commissione.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi. Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano altri prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I corrispondenti a quelli suelencati.

Criterio 38.   Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)

a)

La struttura ricettiva sottoscrive un contratto a tariffa individuale per l'energia elettrica contenente il 100 % (mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore o mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto) di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE (3 punti) e certificato da un marchio ambientale per l'energia elettrica (4 punti).

b)

In alternativa, è possibile acquistare il 100 % dell'energia elettrica da fonti rinnovabili certificata da un marchio ambientale per l'energia elettrica mediante l'acquisto svincolato di garanzie di origine ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE (3 punti).

Ai fini di questo criterio il marchio ambientale per l'energia elettrica soddisfa le seguenti condizioni:

1.

la norma pertinente all'etichetta di qualità è verificata da un organismo indipendente (terzi);

2.

l'energia elettrica certificata ottenuta proviene dalla capacità di nuovi impianti per le energie rinnovabili installati negli ultimi due anni oppure una parte finanziaria dell'energia elettrica ottenuta è usata per promuovere gli investimenti in questo settore.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione della/le (o il contratto con la/le) società di approvvigionamento elettrico attestante il tipo di fonte/i di energia/e rinnovabile/i e la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili, e, se pertinente, il fatto che il 100 % dell'energia elettrica acquistata è certificata o ha ottenuto un marchio ambientale certificato da terzi. Si allegano inoltre per la lettera b), le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui al criterio 12 a).

Criterio 39.   Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 5 punti)

La struttura ricettiva dispone in situ della possibilità di generare energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, fra cui: sistema locale fotovoltaico (pannelli solari) o idroelettrico, geotermico, biomassa locale o energia eolica, che generi:

a)

almeno il 10 % del consumo generale annuo di energia elettrica (1 punto);

b)

almeno il 20 % del consumo generale annuo di energia elettrica (3 punti);

c)

almeno il 50 % del consumo generale annuo di energia elettrica (5 punti).

Ai fini del presente criterio, è considerata biomassa locale quella proveniente da una fonte ubicata entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Se l'autogenerazione di energia elettrica rinnovabile comporta l'emissione di garanzie di origine, l'autogenerazione può essere presa in considerazione solo se tali garanzie non entrano nel mercato ma sono annullate per coprire il consumo locale.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa al sistema fotovoltaico, idroelettrico, geotermico, a biomassa o eolico nonché i dati sulla produzione reale. Qualora si utilizzi biomassa locale, il richiedente dimostra la disponibilità di biomassa locale (per esempio attraverso un contratto con il fornitore di biomassa). Inoltre, se si utilizza un sistema idroelettrico, il richiedente presenta un valido permesso o un'autorizzazione/concessione conforme alle leggi e alle regolamentazioni nazionali vigenti. Si può usare il calcolo della percentuale generata sul consumo complessivo dell'anno precedente a quello di domanda per dimostrare la capacità di soddisfare tale criterio.

Criterio 40.   Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti)

a)

Almeno il 70 % dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (1,5 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1 punto) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE.

b)

Il 100 % dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (2 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1,5 punti) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sull'energia consumata e una documentazione attestante che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Criterio 41.   Riscaldamento della piscina (massimo 1,5 punti)

a)

Almeno il 50 % dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE (1 punto).

b)

Almeno il 95 % dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione attestante il quantitativo di energia da fonti di energia rinnovabili.

ACQUA

Criterio 42.   Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti)

a)

Il flusso d'acqua medio delle docce non supera 7 litri/minuto e i rubinetti (tranne i rubinetti delle vasche da bagno) non superano 6 litri/minuto (2 punti).

b)

Almeno il 50 % dei rubinetti da bagno e delle docce (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2013/250/UE o un altro marchio ISO tipo I (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 43.   Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti)

a)

Tutti gli orinatoi devono utilizzare un sistema senz'acqua (1,5 punti).

b)

Almeno il 50 % degli orinatoi (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).

c)

Almeno il 50 % dei vasi sanitari a scarico d'acqua (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il certificato Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 44.   Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)

Il consumo d'acqua delle lavastoviglie è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 50242, con il ciclo di lavaggio normale:

Sottogruppo di prodotti

Consumo d'acqua (Wt)

[litri/ciclo]

Lavastoviglie a uso domestico per 15 coperti

10

Lavastoviglie a uso domestico per 14 coperti

10

Lavastoviglie a uso domestico per 13 coperti

10

Lavastoviglie a uso domestico per 12 coperti

9

Lavastoviglie a uso domestico per 9 coperti

9

Lavastoviglie a uso domestico per 6 coperti

7

Lavastoviglie a uso domestico per 4 coperti

9,5

NB: questo criterio si applica solo alle lavastoviglie a uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (29).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie. Qualora si comunichi solo il consumo annuo, si ipotizzano complessivamente 280 lavaggi normali l'anno.

Criterio 45.   Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della struttura ricettiva rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

per le lavatrici per uso domestico il consumo d'acqua è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C):

Sottogruppo di prodotti

Consumo d'acqua: [litri/ciclo]

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3 kg

39

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg

39

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg

40

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 5 kg

39

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 6 kg

37

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 7 kg

43

Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 8 kg

56

b)

per quanto riguarda le lavatrici commerciali o professionali, queste hanno un consumo d'acqua medio ≤ 7 l per kg di biancheria lavata.

NB: la lettera a) si applica solo alle lavatrici per uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (30).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici. Ai fini di dimostrazione della conformità con la lettera a) si ipotizzano complessivamente 220 lavaggi normali l'anno se si comunica solo il consumo annuo.

Criterio 46.   Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 1,5 punti)

Il richiedente risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

in prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie sono affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi (0,5 punti);

b)

per le lavatrici/lavastoviglie usate dagli ospiti e dal personale nella struttura ricettiva si utilizza un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo dei detersivi in funzione della durezza dell'acqua (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti o le informazioni pertinenti relative ai sistemi di dosaggio automatico utilizzati.

Criterio 47.   Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti)

a)

Durante la notte le piscine e le piscine idromassaggio esterne riscaldate sono coperte. Per ridurre l'evaporazione le piscine e le piscine idromassaggio esterne riempite non riscaldate sono coperte quando non sono usate per oltre un giorno (1 punto).

b)

Le piscine e le piscine idromassaggio esterne sono munite di un sistema automatico per ottimizzare il consumo di cloro mediante l'ottimizzazione del dosaggio o l'uso di metodi di disinfezione supplementari quali l'ozono e il trattamento UV (0,5 punti) o sono di tipo naturale con sistemi di filtraggio naturali a base di piante per purificare l'acqua conformemente alla norma igienica richiesta (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie delle coperture, dei sistemi di dosaggio automatico o dei tipi di piscina, procedure documentate dei sistemi di dosaggio automatico).

Criterio 48.   Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva si avvale delle seguenti fonti idriche alternative a fini diversi dall'acqua per usi sanitari e potabili in loco:

i.

acqua recuperata o acque domestiche provenienti dalle lavanderie e/o dalle docce e/o dai lavabi (1 punto);

ii.

acque piovane provenienti dai tetti (1 punto);

iii.

condensa proveniente dai sistemi HVAC (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a fotografie che mostrano i sistemi alternativi di distribuzione dell'acqua; presenta inoltre opportune garanzie che la fornitura di acqua per usi sanitari e di acqua potabile siano completamente separate.

Criterio 49.   Irrigazione efficiente (1,5 punti)

Il richiedente risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

la struttura ricettiva dispone di una procedura documentata per l'irrigazione di aree/piantagioni esterne, comprensiva di dettagli sui modi di ottimizzare i tempi di irrigazione minimizzando il consumo idrico. Si può includere a titolo di esempio l'assenza di irrigazione per le aree esterne (1,5 punti);

b)

la struttura ricettiva utilizza un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le aree e le piantagioni esterne (1,5 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa comprensiva di dettagli relativi al sistema/procedura documentati per irrigare o fotografie che illustrano i sistemi automatici di irrigazione.

Criterio 50.   Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (massimo 2 punti)

Durante il periodo di validità dell'Ecolabel UE la vegetazione delle aree esterne, compresa la vegetazione acquatica, è composta da specie autoctone e/o esotiche non invasive:

i)

assenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (0,5 punti) (possono essere presenti altre specie esotiche invasive),

ii)

esclusivamente specie esotiche non invasive (1 punto),

iii)

specie autoctone e/o esotiche non invasive (1,5 punti),

iv)

esclusivamente specie autoctone (2 punti).

Ai fini del presente Ecolabel UE per specie autoctone si intendono specie naturalmente presenti nel paese.

Ai fini del presente Ecolabel UE, per specie non invasive si intendono specie vegetali non naturalmente presenti nel paese e per le quali non esistono prove che si riproducano, impiantino e diffondano facilmente o che possano incidere negativamente sulla biodiversità autoctona.

Le piantagioni all'esterno escludono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa redatta da un esperto.

RIFIUTI E ACQUE REFLUE

Criterio 51.   Prodotti di carta (massimo 2 punti)

Il 90 % delle seguenti categorie di prodotti di carta usati ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 2 punti):

a)

carta igienica,

b)

tessuto-carta,

c)

carta da ufficio,

d)

carta stampata,

e)

carta trasformata (per esempio buste).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/256/UE della Commissione (32) o alla decisione 2012/481/UE della Commissione (33) o alla decisione 2011/333/UE della Commissione (34) o alla decisione 2009/568/CE della Commissione (35). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 52.   Beni durevoli (massimo 4 punti)

Almeno il 40 % (arrotondato all'unità più vicina) di almeno una delle seguenti categorie di beni durevoli presenti nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (1 punto per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 4 punti):

a)

biancheria da letto, asciugamani e biancheria da tavola,

b)

computer,

c)

televisori,

d)

materassi da letto,

e)

mobili di legno,

f)

aspirapolvere,

g)

rivestimenti del suolo,

h)

dispositivi per il trattamento di immagini.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/350/UE della Commissione (36) o alla decisione 2009/300/CE della Commissione (37) o alla decisione 2014/391/UE della Commissione (38) o alla decisione 2010/18/EC della Commissione (39) o alla decisione (UE) 2016/1332 della Commissione (40) o alla decisione 2009/607/CE della Commissione (41). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 53.   Fornitura di bevande (2 punti)

Se sono presenti punti di distribuzione di bevande (per esempio servizio di ristorazione/bar, negozi e distributori automatici) di proprietà o in gestione diretta della struttura ricettiva, almeno il 50 % (1 punto) o il 70 % (2 punti) della fornitura di bevande è del tipo vuoto a rendere o riempibile.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 54.   Approvvigionamento di detergenti e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti)

Almeno l'80 % del volume o del peso acquistato di almeno una delle seguenti categorie di detergenti e di prodotti per l'igiene del corpo usati nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

a)

detersivi per piatti (a mano),

b)

detersivi per lavastoviglie,

c)

detersivi per bucato,

d)

prodotti generici per la pulizia,

e)

detergenti sanitari,

f)

saponi e shampoo,

g)

balsamo per capelli.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2011/382/UE della Commissione (42) o alla decisione 2011/263/UE della Commissione (43) o alla decisione 2011/264/UE (44) della Commissione o alla decisione 2011/383/UE della Commissione (45) o alla decisione 2014/893/UE della Commissione (46). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 55.   Minimizzazione dell'uso di prodotti per la pulizia (1,5 punti)

La struttura ricettiva dispone di procedure dettagliate relativamente all'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, quale l'uso di prodotti in microfibra o di altri materiali per la pulizia aventi effetti analoghi, oltre ad attività di pulizia ad acqua o altre attività di pulizia aventi effetti analoghi. Il rispetto di questo criterio richiede che per tutte le operazioni di pulizia si applichi un metodo basato sull'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, salvo disposizioni di legge o pratiche igieniche o sanitarie e di sicurezza diverse.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, se pertinente (per esempio copia delle procedure, dettagli tecnici dei prodotti usati).

Criterio 56.   Antigelo (1 punto)

Se è necessaria l'applicazione di antigelo sulle strade, si utilizzano mezzi meccanici, sabbia/ghiaia o prodotti antigelo cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio 57.   Tessuti e mobili usati (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva dispone di una procedura relativa a:

a)

tutte le attività di donazione per il complesso dei mobili e dei tessuti che giungono al termine del loro ciclo di vita nella struttura ricettiva ma che sono ancora fruibili. Fra gli utilizzatori finali si annoverano il personale, enti di beneficenza o altre associazioni che raccolgono e distribuiscono beni (1 punto);

b)

tutte le attività di approvvigionamento relative ai prodotti riutilizzati/di seconda mano riguardanti il mobilio. Fra i fornitori si annoverano i mercati dell'usato o altre associazioni o collettivi che vendono o ridistribuiscono beni usati (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, per esempio copia delle procedure scritte con i recapiti degli utilizzatori finali, le ricevute e i registri dei beni usati in precedenza o donati ecc.

Criterio 58.   Compostaggio (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva separa almeno una delle seguenti categorie pertinenti di rifiuti, per garantire che questi siano compostati o usati per produrre biogas secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (per esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata) (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

a)

rifiuti di giardino,

b)

rifiuti alimentari provenienti dai servizi di ristorazione,

c)

prodotti biodegradabili (per esempio articoli usa-e-getta a base di mais),

d)

rifiuti biodegradabili prodotti dagli ospiti nella camera o nell'alloggio.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 59.   Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)

a)

Se nella struttura ricettiva è offerta la possibilità di autolavaggio, questo è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l'acqua e i detergenti usati e convogliarli verso il sistema fognario (1 punto).

b)

Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco di tali acque comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con > 95 % di rimozione di BOD (domanda chimica di ossigeno), > 90 % di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso (2 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie per il requisito a) e le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione del sistema di gestione delle acque reflue per il requisito b)].

ALTRI CRITERI

Criterio 60.   Divieto di fumare nelle camere (1 punto)

Non è permesso fumare nelle camere o negli alloggi.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, come le immagini dei cartelli apposti all'interno delle camere o degli alloggi.

Criterio 61.   Politica del lavoro (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva dispone di una politica del lavoro scritta volta a garantire almeno uno dei seguenti vantaggi sociali al personale (0,5 punti per ciascun vantaggio, massimo 2 punti):

a)

tempo libero per la formazione,

b)

pasti gratuiti o buoni pasto,

c)

uniformi e abbigliamento professionale gratuiti,

d)

sconti su prodotti/servizi presso la struttura ricettiva,

e)

regime sovvenzionato di trasporti sostenibili,

f)

cauzione per ottenere un mutuo.

La politica del lavoro scritta è aggiornata e comunicata al personale con cadenza annuale. Il personale firma la politica scritta in occasione della sessione di comunicazione. Il documento può essere consultato da tutto il personale al banco d'accoglienza.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una copia della politica del lavoro scritta debitamente firmata dal personale, unitamente a un'autodichiarazione che illustra come siano soddisfatti i suddetti requisiti. L'organismo competente può inoltre richiedere prove documentali e/o effettuare interviste casuali durante la visita in loco.

Criterio 62.   Veicoli per la manutenzione (1 punto)

Per la manutenzione della struttura ricettiva non sono usati veicoli con motore a combustione (1 punto).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 63.   Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti)

a)

La struttura ricettiva offre agli ospiti almeno uno dei seguenti mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (1 punto ciascuno, massimo 2 punti):

i.

veicoli elettrici per prelevare gli ospiti o per il loro tempo libero;

ii.

prese (stazioni di ricarica) per i veicoli elettrici;

iii.

almeno 1 bicicletta ogni 5 piazzole o unità di alloggio o camere.

b)

La struttura ricettiva ha avviato partenariati attivi con imprese fornitrici di biciclette o veicoli elettrici (0,5 punti). Per «partenariato attivo» s'intende un accordo fra una struttura ricettiva e una società che affitta biciclette o veicoli elettrici. Le informazioni su tale partenariato attivo sono visibili in loco. Se la società di locazione non ha sede presso la struttura ricettiva, è opportuno tenere conto di alcuni aspetti pratici, quali la consegna delle biciclette nella struttura ricettiva da parte della società di locazione.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa nonché alle eventuali informazioni destinate agli ospiti.

Criterio 64.   Superfici non impermeabilizzate (1 punto)

Almeno il 90 % della superficie all'aperto sotto la gestione della struttura ricettiva non è ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale impermeabile che impedisce l'adeguato drenaggio e l'aerazione del terreno.

Se si effettua la raccolta delle acque piovane e delle acque domestiche, le acque piovane e le acque domestiche non usate sono trattate e infiltrate nel terreno.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.

Criterio 65.   Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti)

a)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù sono inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1 punto).

b)

La struttura ricettiva sceglie attivamente fornitori locali di beni e servizi (1 punto).

c)

Almeno 2 prodotti (1 punto) o 4 prodotti (2 punti) usati nella preparazione quotidiana dei pasti o venduti nella struttura ricettiva sono stati prodotti mediante l'agricoltura biologica, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (47).

Ai fini del presente criterio, per «locale» s'intende entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Se si usano prodotti biologici, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007. In alcuni paesi i ristoranti e gli alberghi possono ottenere la certificazione secondo alcuni regimi di etichettatura se usano esclusivamente prodotti biologici. Se una struttura ricettiva ottiene la certificazione secondo questo tipo di regimi, si possono comunicare tali informazioni a dimostrazione della conformità a questo criterio.

Criterio 66.   Non uso di pesticidi (2 punti)

Le aree esterne della struttura ricettiva sono gestite senza ricorrere a pesticidi.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva eviti i pesticidi e gestisca le aree esterne. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Criterio 67.   Ulteriori azioni ambientali e sociali (massimo 3 punti)

La direzione della struttura ricettiva intraprende altre azioni, oltre a quelle indicate nei criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali o sociali della struttura ricettiva:

a)

ulteriori azioni ambientali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 2 punti)

e/o

b)

ulteriori azioni sociali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 1 punto)

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che si desidera sia presa in considerazione, compresi i benefici ambientali o sociali documentati associati alle azioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(2)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE della Commissione (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2016/611 della Commissione, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).

(4)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(5)  Applicabile se è presente un servizio di ristorazione e se le strutture locali di gestione dei rifiuti consentono la raccolta differenziata di rifiuti organici.

(6)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(7)  Decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83).

(8)  Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).

(b)  Ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione (1)

(c)  Ai sensi dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione (2).

(1)

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

(2)

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).

(10)  Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

(11)  Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(14)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(15)  Decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6).

(16)  Decisione 2013/641/UE della Commissione, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d'acqua e agli orinatoi (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 38).

(17)  Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20).

(18)  Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14).

(19)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

(20)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

(22)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(23)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

(24)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

(25)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

(26)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

(28)  Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

(29)  Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).

(30)  Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).

(31)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(32)  Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 24).

(33)  Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).

(34)  Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).

(35)  Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).

(36)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

(37)  Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

(38)  Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).

(39)  Decisione 2010/18/EC della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).

(40)  Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100).

(41)  Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21).

(42)  Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

(43)  Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

(44)  Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

(45)  Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).

(46)  Decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 47).

(47)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).