1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/143


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/167 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2017

che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto

[notificata con il numero C(2017) 60]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base, e dei materiali certificati.

(2)

Durante la produzione si applicano disposizioni rigorose in materia di protezione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi poiché le piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE fa obbligo ai fornitori di conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte. L'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione. L'articolo 8, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce inoltre che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato.

(3)

A motivo dell'assenza di un sistema di certificazione armonizzato, ai fornitori è consentito ancora produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base. La direttiva di esecuzione 2014/98/UE inizierà ad applicarsi il 1o gennaio 2017 e a decorrere da tale data introdurrà per la prima volta l'obbligo per i fornitori di produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in strutture a prova d'insetto. In alcuni Stati membri i fornitori hanno già investito nella costruzione di strutture a prova d'insetto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di tale direttiva, che reca modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE, e sono quindi in grado di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE sin dalla data di applicazione della stessa. Considerato che la costruzione di tali strutture a prova d'insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, è opportuno dare ai fornitori di altri Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione di determinate specie senza interrompere la produzione. I produttori del Belgio e della Francia hanno iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova d'insetto mentre i produttori della Repubblica ceca e della Spagna avranno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova d'insetto.

(4)

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno pertanto presentato domanda di autorizzazione temporanea a certificare piante madri di pre-base e materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo ed essere circoscritte a determinate specie.

(5)

Per garantire uno stato sanitario delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in campo identico rispetto a quello delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in strutture a prova d'insetto si dovrebbero prevedere misure appropriate. Tali misure riguardano l'identificazione, l'ispezione visiva, il campionamento e le analisi, la distanza di isolamento, i trattamenti e le condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base e l'analisi del terreno in cui le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati. Dovrebbero anche essere previste misure atte a prevenire le infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno proposto le misure che ritengono necessarie per limitare il rischio d'infezione a seconda delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, della distanza tra specie coltivate e selvatiche aventi rilevanza per le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati a partire dalle conoscenze specialistiche sulla prevalenza e sulla biologia dei pertinenti organismi nocivi.

(6)

In Belgio, più precisamente nella provincia del Lussemburgo, non esiste una produzione commerciale di materiali di moltiplicazione, piante da frutto e portainnesti di Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P, persica, e Pyrus communis L. Per garantire un'adeguata distanza di isolamento dalle specie coltivate di Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e Pyrus communis L. la produzione in campo delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di tali specie dovrebbe essere autorizzata soltanto nella provincia del Lussemburgo.

(7)

La Francia applica una procedura specifica in base alla quale le candidate piante madri di pre-base sono selezionate in campo in prossimità di altre piante della stessa specie che non sono oggetto di un sistema di certificazione. Il vivaio belga che produce piante madri di pre-base e materiali di pre-base in campo è adiacente al piccolo centro abitato di Mussy-la-ville. Per questo motivo né il Belgio né la Francia possono garantire una distanza di isolamento. Per salvaguardarne lo stato fitosanitario, le candidate piante madri di pre-base selezionate e le piante madre di pre-base interessate sono ispezionate regolarmente e analizzate con maggiore frequenza.

(8)

Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto dovrebbero essere identificati con etichette per assicurarne la tracciabilità conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali etichette dovrebbero soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (3). Tali etichette dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie sia per i controlli ufficiali sia per sensibilizzare gli utilizzatori dei materiali. Per tale motivo le etichette dovrebbero fare riferimento alle condizioni specifiche di produzione e riportare la data fino alla quale gli Stati membri interessati sono autorizzati a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo. A causa delle dimensioni limitate dell'etichetta dovrebbe essere consentito limitare le informazioni riportate sull'etichetta stessa e fornire informazioni più dettagliate concernenti l'autorizzazione nel documento che accompagna l'etichetta.

(9)

Per ragioni d'ordine fitosanitario è opportuno stabilire disposizioni che consentano la tracciabilità di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e delle piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo. Di conseguenza l'etichettatura di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e di tutte le piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo dovrebbe fare anche esplicito riferimento al fatto che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base beneficiano dell'autorizzazione concessa dalla presente decisione.

(10)

Considerato quanto sopra e per consentire ai fornitori in Belgio, nella Repubblica ceca, in Francia e in Spagna di passare gradualmente dalla produzione di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in campi aperti alla produzione in strutture a prova d'insetto i citati Stati membri dovrebbero essere autorizzati temporaneamente a certificare, conformemente alla presente decisione, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto. Tale autorizzazione dovrebbe essere valida fino al 31 dicembre 2018 nel caso del Belgio e della Francia e fino al 31 dicembre 2022 nel caso della Repubblica ceca e della Spagna.

(11)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Autorizzazione

1.   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, la Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.

2.   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 2

Disposizioni relative alla conservazione

1.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo sono conservati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, per quanto riguarda gli Stati membri e le specie interessati.

2.   Gli innestatoi, gli attrezzi per potatura e i macchinari sono controllati, puliti e disinfettati prima e dopo ciascun uso sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base interessati.

3.   Tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto a livello di radici tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati.

Articolo 3

Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi

Oltre alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della direttiva 2014/98/UE il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui alla sezione B dell'allegato in relazione agli Stati membri e alle specie interessati.

Articolo 4

Disposizioni in materia di etichettatura

1.   Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dalla Repubblica ceca e dalla Spagna riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2022».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dal Belgio e dalla Francia riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2018».

2.   In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 possono essere limitate alla dicitura «Prodotto in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti i materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate da piante madre di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione».

4.   In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 3 possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Notifica

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le certificazioni rilasciate in forza dell'articolo 1. La notifica contiene la quantità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati, nonché le specie cui tali piante madri di pre-base e tali materiali di pre-base appartengono.

Articolo 6

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(2)  GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22.

(3)  Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).


ALLEGATO

SEZIONE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1 e disposizioni relative alla loro conservazione di cui all'articolo 2

1.   Belgio

1.1.   Elenco delle specie

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. e portainnesti di queste specie

1.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

1.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

1.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica

1.3.1.1.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica.

2.   Repubblica ceca

2.1.   Elenco delle specie

Castanea sativa Mill. e Juglans regia L.

2.2.   Disposizioni per entrambe le specie elencate sopra

2.2.1.   Misure

In caso di dubbi quanto alla presenza sulle piante madre di pre-base e sui materiali di pre-base dei pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, tali piante madre di pre-base e tali materiali di pre-base devono essere immediatamente rimossi.

2.2.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madre di pre-base procedendo a una potatura annuale all'inizio di ciascun periodo vegetativo.

2.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Condizioni vegetative

Le piante madre di pre-base devono essere piantate in zone in cui le ispezioni visive abbiano confermato l'assenza di vettori del Cherry leaf roll virus (CLRV).

3.   Francia

3.1.   Elenco delle specie

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina e Pyrus communis L.

3.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

3.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

3.2.2.   Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere innestate su portainnesti prodotti mediante coltura in vitro, ove disponibili.

3.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina.

4.   Spagna

4.1.   Elenco delle specie

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica e Pyrus communis L.

4.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

4.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

4.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 100 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Olea europaea L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica

4.3.2.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Prunus amygdalus, P. cerasus e P. prunophora che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.2.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di P. communis L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.3.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di P. communis L.

SEZIONE B

Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui all'articolo 3

1.   Belgio

1.1.   Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 1.1. della sezione A

1.1.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno per rilevare la presenza degli insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

1.2.   Disposizioni specifiche per determinate specie

1.2.1.   Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e ad analisi ogni anno per i virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica

1.2.2.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza dei virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

2.   Repubblica ceca

2.1.   Disposizioni specifiche per determinate specie

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive da aprile a maggio.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive a fine estate o in autunno.

3.   Francia

3.1.   Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 3.1. della sezione A

3.1.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno.

3.2.   Disposizioni specifiche per determinate specie

3.2.1.   Corylus avellana L.

3.2.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple mosaic virus (ApMV).

3.2.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.

3.2.2.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), dell'Apple stem-grooving virus (ASGV), dell'Apple stem-pitting virus (ASPV) e del mal del caucciù.

3.2.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina

3.2.3.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Prune dwarf virus (PDV) e del Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV). Nel caso del P. persica, ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Peach latent mosaic viroid (PLMVd).

4.   Spagna

4.1.   Disposizioni specifiche per determinate specie

4.1.1.   Olea europaea L. e Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

4.1.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica

4.1.2.1.   Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi devono essere effettuati ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.