12.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 7/2 |
DECISIONE (UE) 2017/47 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti. |
(2) |
Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in merito a un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti, per il periodo 2014-2020. I negoziati sono giunti a termine il 30 marzo 2016, data in cui è stato siglato l'accordo. |
(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(6) |
È opportuno firmare l'accordo, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
(7) |
A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è necessario applicare in via provvisoria quest'ultimo, ad eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, è approvata con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
L'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, si applica a titolo provvisorio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(2) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(3) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(4) La data, a decorrere dalla quale l'accordo sarà pubblicato in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a cura del segretariato generale del Consiglio.