6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/43


DECISIONE (UE) 2017/11 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (2), di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio (3), istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, in particolare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione. L'allegato del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione 2013/785/UE, descrive, al capo X, le modalità relative allo sbarco nei porti marocchini di una parte delle catture effettuate nell'ambito del protocollo stesso.

(2)

La commissione mista si è riunita a Rabat dal 18 al 20 ottobre 2016 per adottare la modifica di alcune modalità di attuazione del protocollo per quanto riguarda lo sbarco delle catture, date le difficoltà ricorrenti connesse al rispetto di tale obbligo.

(3)

La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione.

(4)

La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione 2013/785/UE.

(5)

Le modifiche adottate, che consistono nell'inasprimento delle penali in caso di inadempimento dell'obbligo di sbarco e nell'estensione, a tutte le categorie soggette sbarco obbligatorio, degli incentivi finanziari concessi per gli sbarchi che superano la soglia obbligatoria, sono state inserite nell'allegato 8 del verbale della riunione della commissione mista.

(6)

È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea.

(7)

È necessario prevedere l'applicazione retroattiva di tali misure a decorrere dal 20 ottobre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate, a nome dell'Unione, le modifiche del capo X, punti 1 e 4, dell'allegato del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo e inserite nell'allegato 8 del verbale che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 20 ottobre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 349 del 21.12.2013, pag. 1.

(2)  GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.

(3)  Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Allegato 8 del verbale della riunione del 18-20 ottobre 2016 della commissione mista istituita dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

CAPITOLO X «LO SBARCO DELLE CATTURE»

Punto 1

«Sbarchi»

Le navi dell'Unione europea delle categorie soggette a sbarco obbligatorio, titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo, che sbarcano in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alle soglie obbligatorie previste nelle schede tecniche n. 1, 4, 5 e 6 beneficiano di una riduzione del 5 % del canone per ogni tonnellata sbarcata oltre tale soglia e passata per i mercati generali.

Punto 4

«Penali in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali»

Le navi delle categorie soggette a sbarco obbligatorio che non rispettano tale obbligo, quale previsto nelle schede tecniche corrispondenti, sono passibili di una maggiorazione del 15 % sul pagamento del canone successivo.