17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2286 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1,

sentito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori di roaming non dovrebbero addebitare alcun sovrapprezzo in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale ai clienti in roaming in un altro Stato membro, per le chiamate in roaming regolamentate effettuate o ricevute, gli SMS in roaming regolamentati inviati o i servizi dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, soggetti a una politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data.

(2)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che in circostanze specifiche ed eccezionali un fornitore di roaming possa chiedere alla propria autorità nazionale di regolamentazione l'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo ai clienti in roaming. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che, in assenza di sovrapprezzi del roaming al dettaglio, il fornitore non è in grado di recuperare i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il che compromette la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

(3)

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutta l'Unione di qualsiasi politica che mira a prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming («politica di utilizzo corretto») e delle autorizzazioni ad applicare un sovrapprezzo, è necessario stabilire norme dettagliate sull'applicazione di tale politica di utilizzo corretto, sulla metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e sulla domanda che il fornitore di roaming deve presentare ai fini di tale valutazione.

(4)

In base al regolamento (UE) n. 531/2012, l'obiettivo di una politica di utilizzo corretto è prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo da parte dei clienti in roaming dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale in vigore, come l'utilizzo di tali servizi per scopi diversi dai viaggi occasionali, ad esempio l'utilizzo in modo permanente. Le misure di attuazione dovrebbero garantire che la possibilità di applicare una politica di utilizzo corretto in roaming per conseguire questo obiettivo non sia sfruttata per altri scopi dai fornitori di roaming, a scapito dei clienti in roaming che compiono viaggi occasionali.

(5)

Con l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'Unione, si applicano le stesse condizioni tariffarie per l'uso dei servizi mobili in roaming in altri paesi dell'Unione e a livello nazionale (ossia nel paese in cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di telefonia mobile). Il regolamento (UE) n. 531/2012 mira a eliminare le differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming quando si viaggia occasionalmente all'interno dell'Unione, mediante la realizzazione di un «roaming a tariffa nazionale». Tuttavia, le sue disposizioni non intendono consentire un roaming permanente in tutta l'Unione, vale a dire la situazione in cui un cliente in uno Stato membro in cui i prezzi nazionali dei servizi mobili sono più elevati acquista servizi da operatori stabiliti in Stati membri in cui i prezzi nazionali dei servizi mobili sono inferiori e ove il cliente non risiede abitualmente o non ha altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio, al fine di utilizzare in via permanente il roaming nel primo Stato membro.

(6)

L'utilizzo su base permanente di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale applicabile per scopi diversi dai viaggi occasionali potrebbe falsare la concorrenza, esercitare pressione al rialzo sui prezzi praticati a livello nazionale e mettere a rischio gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Per quanto riguarda i mercati visitati, gli operatori delle reti ospitanti si troverebbero a competere direttamente con i fornitori di servizi nazionali di altri Stati membri in cui i prezzi, i costi, le condizioni regolamentari e della concorrenza possono essere molto diversi e in base a condizioni di roaming all'ingrosso fissate in modo da essere quasi pari ai costi al solo scopo di facilitare il roaming occasionale. Per l'operatore del paese di origine l'utilizzo permanente delle tariffe nazionali in roaming può comportare il rifiuto o la limitazione dei servizi di roaming all'ingrosso da parte degli operatori delle reti ospitanti, o la fornitura da parte dell'operatore del paese di origine di volumi nazionali limitati o l'applicazione di prezzi nazionali più elevati, con conseguenti ripercussioni sulla capacità dell'operatore del paese di origine di servire i suoi normali clienti nazionali sia nel paese di origine che all'estero.

(7)

È necessario stabilire norme di attuazione basate su principi chiari e generalmente applicabili in grado di tener conto dei numerosi e diversi schemi di spostamento occasionale dei clienti in roaming, al fine di garantire che la politica di utilizzo corretto non costituisca un ostacolo alla piena realizzazione del «roaming a tariffa nazionale» da parte di detti clienti. Ai fini di una politica di utilizzo corretto che deve essere applicata da un fornitore di roaming, di norma si dovrebbe considerare che il cliente effettua viaggi occasionali in altri paesi dell'Unione quando il cliente è abitualmente residente nello Stato membro del fornitore di roaming o ha legami stabili con tale Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio e utilizza servizi di roaming al dettaglio regolamentati in qualsiasi altro Stato membro.

(8)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 stabilisce che qualsiasi politica di utilizzo corretto deve consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che siano coerenti con i rispettivi piani tariffari nazionali.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per i fornitori di roaming di offrire, e per i clienti in roaming di scegliere deliberatamente, una tariffa di roaming alternativa, in conformità all'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, che potrebbe includere condizioni contrattuali di utilizzo non rientranti in una politica di utilizzo corretto in conformità al presente regolamento.

(10)

Al fine di garantire che i servizi di roaming al dettaglio non siano soggetti a un utilizzo abusivo o anomalo indipendente dai viaggi occasionali al di fuori dello Stato membro in cui il cliente risiede o con il quale ha legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio, i fornitori di roaming possono avere la necessità di determinare il luogo abituale di residenza dei loro clienti in roaming o l'esistenza di tali legami stabili. Tenendo conto dei mezzi di prova che sono di uso comune nei rispettivi Stati membri e del livello percepito di rischio di utilizzo abusivo o anomalo, il fornitore di roaming dovrebbe essere in grado di specificare la prova ragionevole del luogo di residenza da fornire, sotto il controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la proporzionalità dell'onere documentale complessivo e la sua adeguatezza nel contesto nazionale. Tale prova, per quanto riguarda i singoli utenti, potrebbe includere una dichiarazione del cliente, la presentazione di un documento valido attestante lo Stato membro di residenza del cliente, l'indicazione dell'indirizzo postale o dell'indirizzo di fatturazione del cliente per altri servizi prestati nello Stato membro del fornitore di roaming, una dichiarazione da parte di un istituto di istruzione di terzo livello dell'iscrizione a corsi a tempo pieno, una prova dell'iscrizione nelle liste elettorali locali o del pagamento delle imposte locali/per-capita. Nel caso dei clienti aziendali la prova potrebbe consistere nella documentazione relativa al luogo di costituzione o di stabilimento della persona giuridica, al luogo di svolgimento effettivo della sua attività economica principale o al luogo principale in cui i dipendenti identificati come utilizzatori di una determinata carta SIM svolgono le proprie mansioni. I legami stabili con uno Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio possono derivare da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo e dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, o da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio.

(11)

I fornitori di roaming dovrebbero limitare le richieste di presentazione di prove della residenza abituale o di altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio in seguito alla conclusione di un determinato contratto unicamente ai casi in cui i dati da raccogliere ai fini della fatturazione sembrano fornire indicazioni di un utilizzo abusivo o anomalo non legato a viaggi occasionali. Le prove richieste dovrebbero includere solo ciò che è strettamente necessario e proporzionato per confermare il legame del cliente con lo Stato membro del fornitore di roaming. In assenza di tali motivi, per far valere il rispetto delle condizioni previste dalla politica di utilizzo corretto non possono essere imposti ai clienti obblighi in materia di documentazione. In particolare, non dovrebbe essere previsto l'obbligo di presentare periodicamente tale documentazione senza che vi sia una valutazione basata sul rischio della probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo.

(12)

Per consentire ai clienti di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che siano coerenti con i rispettivi piani tariffari nazionali, in generale il fornitore di roaming non dovrebbe imporre un limite ai volumi di servizi mobili a disposizione del cliente in roaming diverso dal limite nazionale, quando detto cliente compie viaggi occasionali nell'Unione. I limiti nazionali dovrebbero tener conto di qualsiasi politica di utilizzo corretto applicabile per quanto riguarda l'uso del piano tariffario sul mercato nazionale.

(13)

In alcuni piani tariffari nazionali, indicati di seguito come pacchetti di dati illimitati, il consumo di dati può essere illimitato o può fornire volumi di dati ad un prezzo implicito nazionale modesto su base unitaria rapportato alla tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012. In mancanza di tutele specifiche per i volumi eccezionali, detti pacchetti di dati illimitati, rispetto ad altri piani tariffari, potrebbero essere più soggetti alla rivendita organizzata a persone non residenti nello Stato membro del fornitore di roaming o che non hanno legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio. Inoltre, tale utilizzo anomalo o abusivo in roaming dei pacchetti dati illimitati può portare alla scomparsa di questo tipo di piani tariffari nei mercati interni, ovvero ad una limitazione del roaming con questo tipo di piani tariffari, a scapito degli utenti nazionali e in contrasto con l'obiettivo del regolamento (UE) n. 531/2012. Il rischio è molto meno grave per le chiamate vocali e i servizi SMS, dato che tali servizi sono soggetti a maggiori vincoli fisici o temporali e, negli ultimi anni, le effettive modalità d'uso si sono rivelate stabili o in calo. Ciò non pregiudica il diritto degli operatori di adottare misure volte a contrastare schemi di utilizzo estremamente atipici dei servizi SMS o vocali in roaming derivanti da attività fraudolente. Sebbene sia necessario prevedere ulteriori misure di salvaguardia contro l'aumento di detti rischi di utilizzo abusivo dei servizi dati in roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile con pacchetti dati illimitati, il cliente nazionale che viaggia occasionalmente nell'Unione dovrebbe comunque poter consumare volumi al dettaglio di detti servizi equivalenti al doppio dei volumi che possono essere acquistati al massimale di traffico dati in roaming all'ingrosso per un importo equivalente al prezzo al dettaglio nazionale complessivo, IVA esclusa, della componente servizi mobili del piano tariffario nazionale per l'intero periodo di fatturazione interessato. Si tratta di un volume coerente con il piano tariffario nazionale, poiché si adatta al prezzo al dettaglio nazionale del piano tariffario in questione e può pertanto essere applicato in caso di pacchetti dati illimitati, anche se abbinati ad altri servizi mobili al dettaglio. L'applicazione di un fattore moltiplicatore pari a due tiene adeguatamente conto del fatto che, da un lato, gli operatori spesso contrattano prezzi di servizi dati in roaming all'ingrosso inferiori ai massimali applicabili, dall'altro, che i clienti spesso non consumano per intero la dotazione dati prevista dal loro piano tariffario. A tale proposito, la trasparenza per il cliente sarà garantita mediante il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 531/2012, secondo cui il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando il volume di utilizzo corretto applicabile dei servizi dati in roaming regolamentati è interamente consumato, indicando il sovrapprezzo che sarà applicato ai consumi supplementari di servizi dati in roaming regolamentati da parte del cliente stesso.

(14)

Per arginare il rischio che gli abbonamenti prepagati, che non comportano un impegno a lungo termine, siano utilizzati solo per il roaming permanente, il fornitore di roaming, in alternativa alla richiesta di prove documentali che attestino la residenza o la sussistenza di legami stabili tali da comportare una presenza frequente e consistente sul territorio dello Stato membro di detto fornitore, dovrebbe essere autorizzato a limitare l'utilizzo dei servizi dati in roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile con un abbonamento prepagato ai volumi che possono essere acquistati al massimale di traffico dati in roaming all'ingrosso per l'importo restante, IVA esclusa, ancora disponibile in detto abbonamento prepagato al momento del consumo in roaming.

(15)

Il fornitore di roaming dovrebbe poter adottare misure per individuare e prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi praticati sul mercato nazionale, per scopi diversi dai viaggi occasionali. Al contempo i clienti in roaming dovrebbero essere tutelati da eventuali misure che possano incidere in qualsiasi modo sulla loro capacità di utilizzare servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi nazionali mentre viaggiano occasionalmente in altri Stati membri dell'Unione. Le misure per individuare e prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi nazionali dovrebbero essere semplici e trasparenti e dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i clienti in roaming, nonché le segnalazioni eccessive ed inutili. In linea con il requisito della residenza o dei legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente nel paese del fornitore di roaming, i dati atti a dimostrare la probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo dovrebbero basarsi su indicatori oggettivi connessi a flussi di traffico da cui sia possibile dedurre che il cliente non è stato prevalentemente presente nel paese del fornitore di roaming, ovvero non ha prevalentemente utilizzato a livello nazionale i servizi mobili nazionali. Per definizione, detti indicatori oggettivi devono riguardare un determinato arco di tempo. Tale arco di tempo dovrebbe essere sufficientemente lungo, almeno quattro mesi, per consentire ai clienti di consumare i servizi di roaming al dettaglio ai prezzi praticati sul mercato nazionale nel momento in cui effettuano viaggi occasionali prevedibili all'interno dell'Unione. Gli indicatori della presenza nel paese del fornitore di roaming non dovrebbero essere influenzati negativamente dal roaming involontario nelle regioni di confine. A tale proposito è necessario tenere conto della situazione degli utenti che si trovano inavvertitamente in roaming e dei lavoratori transfrontalieri, considerando che, ai fini dell'applicazione degli indicatori oggettivi, un accesso alla rete del fornitore di roaming in qualsiasi momento di un determinato giorno corrisponde a un giorno di presenza sul suolo nazionale. In linea con il regolamento (UE) n. 531/2012 i fornitori di roaming dovrebbero fornire anche informazioni adeguate per consentire ai propri clienti di evitare attivamente le situazioni di roaming involontario. La presenza e il consumo fuori dall'Unione dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità che il cliente in roaming si avvalga del «roaming a tariffa nazionale» nell'Unione, in quanto essi non possono essere considerati indicatori del rischio che il cliente si stia avvalendo del roaming al prezzo nazionale al dettaglio applicabile nello Stato membro del fornitore di roaming per scopi diversi da un viaggio occasionale nell'Unione. A tale riguardo, la presenza e il consumo di cui sopra dovrebbero essere considerati nazionali ai fini dell'applicazione degli indicatori oggettivi. Il fornitore di roaming può anche ricorrere ad altre prove di palese utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming ai prezzi praticati sul mercato nazionale, quali un abbonamento raramente utilizzato nello Stato membro del fornitore di roaming, ma principalmente in roaming, oppure diversi abbonamenti utilizzati consecutivamente dallo stesso cliente in roaming.

(16)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 531/2012 volte a salvaguardare la trasparenza nell'uso dei servizi di roaming e in linea con le norme in materia di contratti nel settore delle comunicazioni elettroniche, le clausole contrattuali che prevedono una politica di utilizzo corretto dovrebbero essere comunicate in modo chiaro ai clienti prima della loro applicazione. Le politiche di utilizzo corretto applicate da un fornitore di roaming in conformità al presente regolamento dovrebbero essere notificate dal fornitore di roaming all'autorità nazionale di regolamentazione.

(17)

Il trattamento dei dati relativi al traffico e all'ubicazione è soggetto alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In particolare, l'articolo 6 consente al fornitore di roaming di trattare i dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato o dei pagamenti di interconnessione. L'applicazione da parte del fornitore di roaming di misure atte ad individuare e prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi praticati sul mercato nazionale non dovrebbe portare all'archiviazione né al trattamento automatizzato dei dati di identificazione personale dei clienti, compresi quelli relativi all'ubicazione e al traffico, che non siano correlati all'individuazione e alla prevenzione dell'utilizzo abusivo o anomalo o che siano sproporzionati rispetto a tale finalità.

(18)

In particolare, il fornitore di roaming dovrebbe essere in grado di individuare ed impedire che, in violazione delle condizioni contrattuali a livello di commercio all'ingrosso o al dettaglio, eventuali terzi sfruttino il «roaming a tariffa nazionale» per l'arbitraggio sui prezzi, al fine di ottenere un vantaggio economico attraverso le vendite a clienti che non risiedono abitualmente nello Stato membro del fornitore di roaming né hanno altri legami stabili con tale Stato membro. Qualora stabilisca, sulla base di prove oggettive e concrete, che vi sia una tale attività abusiva sistematica, l'operatore dovrebbe comunicare all'autorità nazionale di regolamentazione gli elementi comprovanti l'abuso sistematico e i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto, al più tardi contestualmente all'adozione del provvedimento in questione.

(19)

In casi particolari, qualora disponga di prove concrete relative a modalità d'uso da parte di un determinato cliente in roaming attestanti la probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati a livello dei prezzi nazionali per fini diversi dai viaggi occasionali, nonostante le prove documentali della residenza o di altri legami stabili fornite dal cliente, l'operatore dovrebbe innanzitutto avvisare quest'ultimo circa il rischio di attivare sovrapprezzi di roaming. È opportuno che i criteri oggettivi da utilizzare quali indicatori atti a dimostrare la probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo siano definiti in anticipo, nei dettagli, all'interno del contratto.

(20)

La possibilità per il fornitore di roaming di applicare sovrapprezzi lascia impregiudicate eventuali misure proporzionate che possono essere adottate, conformemente al diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione, nel caso in cui il cliente abbia deliberatamente fornito informazioni inesatte, per garantire il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto.

(21)

I fornitori di roaming che applicano una politica di utilizzo corretto dovrebbero mettere in atto procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami dei consumatori relativi all'applicazione di tale politica. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, i clienti in roaming dovrebbero poter sempre ricorrere al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il quale deve giungere a un'equa e rapida risoluzione delle controversie irrisolte tra consumatori e fornitori di roaming derivanti dall'applicazione della politica di utilizzo corretto in conformità all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(22)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, le autorità nazionali di regolamentazione devono controllare e vigilare attentamente sull'applicazione della politica di utilizzo corretto, al fine di garantire che qualsiasi politica di utilizzo corretto applicata dai fornitori nazionali non pregiudichi la disponibilità del «roaming a tariffa nazionale» per il cliente. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal regolamento sul roaming, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.

(23)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi esistenti in forza della normativa dell'Unione o del diritto nazionale in conformità con il diritto dell'Unione. Ciò comprende, in particolare, il diritto degli utenti finali di avvalersi delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mobili in qualsiasi Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza nell'Unione, le norme nazionali che richiedono la prova dell'identità o altre prove documentali per acquistare una carta SIM o sottoscrivere un abbonamento a tali reti o servizi, eventuali misure nazionali relative alla continuità del servizio o del credito prepagato con un numero o una carta SIM specifici e il diritto dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di applicare misure adeguate conformemente alla legislazione nazionale, al fine di contrastare le frodi.

(24)

Dato che le modalità di utilizzo del roaming variano nel corso di un anno, le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale dovrebbero essere valutate sulla base dei dati di traffico su un periodo di almeno 12 mesi. Al fine di calcolare il volume di traffico nel corso dell'anno, il fornitore di roaming dovrebbe poter indicare le previsioni di traffico. Tali previsioni dovrebbero basarsi su dati reali, quali i dati sull'utilizzo effettivo del roaming, le estrapolazioni dell'effettivo utilizzo nazionale rispetto a quello in roaming, le estrapolazioni dell'effettivo utilizzo in roaming di un sottogruppo significativo di clienti in roaming che utilizzano piani tariffari di «roaming a tariffa nazionale» rispetto a tutti i clienti in roaming in base alle norme di «roaming a tariffa nazionale», a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 531/2012. Nel riesaminare le domande di deroga a fini di sostenibilità dei diversi richiedenti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le ipotesi utilizzate da ciascuno di essi per calcolare i volumi previsti siano coerenti, dopo aver tenuto in debita considerazione le differenze significative a livello di posizionamento commerciale e di portafoglio clienti.

(25)

Tutti i dati sui costi e sulle entrate a sostegno delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale dovrebbero basarsi su una contabilità finanziaria che possa essere adeguata in funzione dei volumi di traffico previsti. Gli scostamenti dalle previsioni dei costi basate sulla contabilità finanziaria dovrebbero essere autorizzati solo se sostenuti da prove attestanti impegni finanziari già assunti al momento della presentazione della domanda.

(26)

È opportuno prevedere una metodologia armonizzata per determinare i costi e le entrate della prestazione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, allo scopo di garantire una valutazione coerente delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

(27)

La fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati comporta due categorie generali di costi: i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming da reti ospitanti per la differenza di traffico e altri costi specifici per il roaming. A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming da reti ospitanti per la differenza di traffico sono coperti dalle tariffe effettive del roaming all'ingrosso applicate ai volumi del traffico di roaming in uscita del fornitore di roaming che superano il suo traffico di roaming in entrata. I fornitori di roaming che, a livello nazionale, acquistano l'accesso all'ingrosso da un altro fornitore di roaming (come gli operatori virtuali di rete mobile) potrebbero pagare un costo di accesso all'ingrosso al roaming superiore rispetto a detti fornitori, nel caso in cui l'operatore nazionale della rete ospitante addebiti al fornitore di roaming che acquista l'accesso all'ingrosso nazionale un prezzo per tale accesso superiore a quello garantito dagli operatori di rete per se stessi e/o per la fornitura dei servizi correlati. Il costo elevato dell'accesso all'ingrosso al roaming può far sì che i fornitori di roaming che acquistano l'accesso all'ingrosso nazionale siano più propensi a chiedere un'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere questo aspetto in debita considerazione nel riesaminare tali domande.

(28)

Gli altri costi specifici del roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati sono comuni alla fornitura dei servizi di roaming all'interno dell'Unione e in paesi extra-UE e alcuni sono comuni anche alla fornitura di servizi di roaming sia all'ingrosso che al dettaglio. Ai fini di una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 per assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, tali costi comuni dovrebbero essere imputati alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione e, nel caso di costi comuni alla fornitura al dettaglio e all'ingrosso di servizi di roaming, dovrebbero basarsi sul rapporto generale tra i ricavi del roaming in ingresso e i ricavi del roaming in uscita.

(29)

I costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati potrebbero anche essere calcolati includendovi una percentuale dei costi congiunti e comuni sostenuti per la fornitura dei servizi mobili al dettaglio in generale, a condizione che il calcolo tenga conto del rapporto utilizzato per l'assegnazione a tali servizi delle entrate derivanti dalla fornitura di tutti gli altri servizi mobili al dettaglio.

(30)

Nel determinare le entrate derivanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale dovrebbe tenere pienamente conto di tutte le entrate delle forniture al dettaglio direttamente fatturate per la fornitura di servizi mobili al dettaglio originati in uno Stato membro visitato, quali le entrate per traffico superiore ai volumi previsti da una politica di utilizzo corretto o derivanti da servizi di roaming regolamentati alternativi, nonché qualsiasi altra tariffa per unità o altro pagamento generato dall'utilizzo di servizi mobili al dettaglio nello Stato membro visitato.

(31)

Essendo forniti alle condizioni nazionali applicabili, i servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere considerati come generatori di una parte delle entrate derivanti dagli oneri fissi periodici per la fornitura di servizi mobili al dettaglio nazionali. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti in considerazione nel valutare la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale conformemente alla metodologia stabilita nel presente regolamento. A tal fine le entrate provenienti da ciascun servizio mobile al dettaglio dovrebbero essere assegnate sulla base di un criterio che tenga conto del rapporto fra il traffico dei vari servizi mobili, ponderato in funzione del rapporto tra le tariffe medie di roaming all'ingrosso per unità.

(32)

Per poter ritenere che esso incida negativamente sulla sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dell'operatore, qualsiasi margine netto del roaming al dettaglio derivante dalla detrazione dei costi di fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle rispettive entrate dovrebbe risultare negativo almeno per un importo tale da generare un rischio di conseguenze apprezzabili sull'andamento dei prezzi nazionali. In particolare, per essere considerato causa di tale rischio, il margine netto negativo del roaming al dettaglio dovrebbe rappresentare almeno una parte rilevante degli utili complessivi, al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamento, derivanti dalla fornitura di altri servizi mobili.

(33)

Anche nel caso in cui il margine netto del roaming al dettaglio rappresenta una parte considerevole del margine complessivo per la fornitura di altri servizi mobili, circostanze particolari, come ad esempio il livello di concorrenza sul mercato interno o le caratteristiche specifiche del richiedente, potrebbero comunque escludere il rischio di un effetto significativo sull'andamento dei prezzi nazionali.

(34)

Nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore ai sensi dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, il fornitore di roaming dovrebbe stimare le perdite dovute alla fornitura del «roaming alla tariffa nazionale» e valutare, conseguentemente, le modalità di applicazione del sovrapprezzo necessario a recuperarle, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili.

(35)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter concedere un'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming il primo giorno di entrata in vigore dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming nell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 531/2012. A tale scopo, gli scambi di informazioni tra un fornitore di roaming che stia valutando l'eventualità di presentare domanda e l'autorità nazionale di regolamentazione, nonché la trasmissione di informazioni e di documenti pertinenti in tal senso, possono essere previsti prima di tale data.

(36)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, l'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming dovrebbe essere concessa dall'autorità nazionale di regolamentazione per un periodo di 12 mesi. Per rinnovare l'autorizzazione il fornitore di roaming dovrebbe aggiornare le informazioni e presentarle all'autorità nazionale di regolamentazione ogni dodici mesi conformemente all'articolo 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012.

(37)

Tenendo conto dell'obbligo delle autorità nazionali di regolamentazione di controllare attentamente l'applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, nonché di riferire annualmente alla Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni pertinenti, il presente regolamento dovrebbe precisare le informazioni minime che esse devono raccogliere e trasmettere alla Commissione per consentirle di monitorare l'applicazione.

(38)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare periodicamente il presente atto di esecuzione alla luce degli sviluppi del mercato.

(39)

Il comitato per le comunicazioni non ha espresso alcun parere.

(40)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), alla direttiva 2002/58/CE modificata dalle direttive 2006/24/CE (6) e 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). In particolare, i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate volte a garantire l'attuazione coerente di una politica di utilizzo corretto che i fornitori di roaming possono applicare alla fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile conformemente all'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012.

2.   Esso inoltre stabilisce norme dettagliate concernenti:

a)

le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale;

b)

la metodologia che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad applicare nel valutare se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming regolamentati, il che comprometterebbe la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 531/2012.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «legami stabili con uno Stato membro»: presenza sul territorio dello Stato membro derivante da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo, dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, ovvero da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio;

b)   «servizi mobili al dettaglio»: servizi pubblici di comunicazione mobile forniti agli utenti finali, compresi i servizi vocali, gli SMS e i servizi di dati;

c)   «pacchetto dati illimitato»: piano tariffario per la fornitura di uno o più servizi mobili al dettaglio che non limita il volume dei servizi di dati mobili al dettaglio, inclusi quelli forniti dietro pagamento di un importo fisso periodico, o per i quali il prezzo unitario nazionale dei servizi di dati mobili al dettaglio, ottenuto dividendo il prezzo nazionale complessivo, IVA esclusa, per i servizi di dati mobili al dettaglio, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per il volume totale dei servizi di dati mobili al dettaglio disponibili a livello nazionale, è inferiore alla tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012

d)   «piano tariffario prepagato»: piano tariffario in cui i servizi mobili al dettaglio sono forniti mediante detrazione di un credito messo a disposizione dal cliente al fornitore, su base unitaria, anticipato rispetto ai consumi, e da cui il cliente può recedere senza penali all'esaurimento o alla scadenza del credito stesso;

e)   «Stato membro visitato»: Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming;

f)   «margine dei servizi mobili»: utili — al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamento — della vendita di servizi mobili diversi dai servizi di roaming al dettaglio forniti all'interno dell'Unione, escludendo in tal modo i costi e le entrate derivanti dai servizi di roaming al dettaglio;

g)   «gruppo»: l'impresa madre e tutte le imprese figlie soggette al suo controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (8).

SEZIONE II

POLITICA DI UTILIZZO CORRETTO

Articolo 3

Principio di base

1.   Un fornitore di roaming eroga servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale ai rispettivi clienti in roaming che risiedono abitualmente nel suo Stato membro o hanno legami stabili con tale Stato membro tali da comportare una presenza frequente e consistente sul suo territorio allorché compiono viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

2.   La politica di utilizzo corretto applicata da un fornitore di roaming al fine di evitare l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e garantisce che i suddetti clienti in roaming abbiano tutti accesso ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale durante detti viaggi occasionali all'interno dell'Unione alle stesse condizioni cui tali servizi sarebbero soggetti qualora fossero fruiti a livello nazionale.

Articolo 4

Utilizzo corretto

1.   Ai fini della politica di utilizzo corretto, il fornitore di roaming può chiedere ai propri clienti in roaming di dimostrare di risiedere abitualmente nel suo Stato membro o di avere altri legami stabili con tale Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio.

2.   Fatti salvi eventuali limiti nazionali applicabili in termini di volume, nel caso di un pacchetto dati illimitato, i clienti in roaming che viaggiano occasionalmente nell'Unione possono consumare un volume di servizi dati in roaming al dettaglio al prezzo al dettaglio nazionale equivalente almeno al doppio del volume ottenuto dividendo il prezzo al dettaglio nazionale complessivo del pacchetto dati illimitato in questione, IVA esclusa, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012.

Nel caso della vendita di servizi mobili al dettaglio all'interno di un pacchetto che preveda altri servizi o terminali, il prezzo nazionale al dettaglio complessivo del pacchetto dati è stabilito, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e del presente paragrafo, tenendo conto del prezzo, IVA esclusa, applicato alla vendita separata del componente di servizi mobili al dettaglio del pacchetto, se disponibile, o del prezzo relativo alla vendita di servizi aventi le stesse caratteristiche su base individuale.

3.   Nel caso di piani tariffari prepagati, in alternativa al requisito della politica di utilizzo corretto di cui al paragrafo 1, il fornitore di roaming può limitare il consumo di servizi dati in roaming al dettaglio all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale a volumi equivalenti almeno al volume ottenuto dividendo l'importo complessivo, IVA esclusa, del credito residuo disponibile e già pagato dal cliente al fornitore, al momento dell'inizio del roaming, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012.

4.   Nel contesto del trattamento dei dati sul traffico a norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, il fornitore di roaming può applicare meccanismi di controllo equi, ragionevoli e adeguati basati su indicatori oggettivi correlati al rischio di un utilizzo abusivo o anomalo che vada oltre i viaggi occasionali nell'Unione.

Gli indicatori oggettivi possono comprendere misure volte a stabilire se il consumo nazionale del cliente sia prevalente rispetto al consumo in roaming o se il cliente è presente prevalentemente sul territorio nazionale anziché in altri Stati membri dell'Unione.

Al fine di garantire che i clienti in roaming impegnati in viaggi occasionali non siano soggetti a segnalazioni eccessive e inutili a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, i fornitori di roaming che applicano tali misure per individuare un eventuale rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming esaminano detti indicatori di presenza e di consumo in modo cumulativo e per un lasso di tempo di almeno quattro mesi.

Nei contratti con i clienti in roaming il fornitore di roaming specifica a quale servizio o servizi mobili al dettaglio l'indicatore di consumo fa riferimento, nonché la durata minima del periodo di osservazione.

La prevalenza del consumo nazionale o la prevalenza della presenza nazionale del cliente in roaming durante il periodo di osservazione definito è considerata come prova di un utilizzo non abusivo e non anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

Ai fini del secondo, del terzo e del quinto comma, ogni giorno in cui il cliente in roaming è collegato alla rete nazionale viene contato come giorno di presenza di detto cliente sul suolo nazionale.

Altri indicatori oggettivi del rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile possono comprendere solo:

a)

un lungo periodo di inattività di una carta SIM associato a un uso preponderante, se non esclusivo, in roaming;

b)

un abbonamento e un utilizzo sequenziale in roaming di più carte SIM da parte dello stesso cliente.

5.   Qualora il fornitore di roaming al dettaglio stabilisca, sulla base di prove oggettive e concrete, che diverse carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire la fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile per fini diversi dai viaggi occasionali, detto fornitore di roaming può prendere immediatamente opportuni provvedimenti al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto.

6.   Quando agisce in forza della presente sezione, il fornitore di roaming si conforma alle direttive 2002/58/CE e 95/46/CE, alle misure nazionali di attuazione di dette direttive e al regolamento (UE) n. 2016/679.

7.   Il presente regolamento non si applica alle eventuali politiche di utilizzo corretto definite nelle clausole contrattuali delle tariffe di roaming alternative offerte conformemente all'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012.

Articolo 5

Trasparenza e supervisione delle politiche di utilizzo corretto

1.   Quando applicano una politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming includono nei contratti con i clienti in roaming tutte le clausole e le condizioni a essa associate, ivi incluso l'eventuale meccanismo di controllo applicato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4. Nell'ambito della politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming mettono in atto procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami dei clienti relativi all'applicazione di una politica di utilizzo corretto. Ciò non pregiudica il diritto dei clienti in roaming, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, di ricorrere alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie trasparenti, semplici, eque e rapide istituite nello Stato membro del fornitore di roaming in conformità all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE. Il meccanismo di reclamo e le procedure per la risoluzione delle controversie consentono al cliente in roaming di dimostrare, in risposta a una segnalazione a norma del paragrafo 3, primo comma, che non utilizza i servizi in roaming al dettaglio regolamentati per altri scopi diversi dai viaggi occasionali.

2.   Le politiche di utilizzo corretto conformi al presente regolamento sono notificate dal fornitore di roaming all'autorità nazionale di regolamentazione.

3.   Qualora vi siano prove oggettive e concrete, basate sugli indicatori oggettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che denotino il rischio di un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentato all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale da parte di un determinato cliente, il fornitore di roaming, prima di applicare un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012, avvisa il cliente di aver rilevato uno schema comportamentale che denota il suddetto rischio.

Nei casi in cui tale rischio derivi dal mancato rispetto di entrambi i criteri di prevalenza del consumo nazionale e della presenza nazionale nel periodo di osservazione, definiti all'articolo 4, paragrafo 4, quinto comma, eventuali indicazioni aggiuntive di rischio derivante dalla presenza o dall'utilizzo non nazionali complessivi del cliente in roaming sono tenute in considerazione ai fini della risoluzione dei successivi reclami di cui al paragrafo 1 o della procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, relativamente all'applicabilità di un sovrapprezzo.

Il presente paragrafo si applica indipendentemente dalla presentazione da parte del cliente in roaming di prove documentali della residenza o di altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente nello Stato membro del fornitore di roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

4.   Nell'avvisare il cliente in roaming a norma del paragrafo 3, il fornitore di roaming comunica al cliente che, in assenza di un cambiamento delle modalità d'uso entro un lasso di tempo non inferiore alle due settimane che dimostri il consumo o la presenza nazionali effettivi, può essere applicato un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per qualsiasi ulteriore utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati con la carta SIM in questione dopo la data della segnalazione.

5.   Il fornitore di roaming interrompe l'applicazione del sovrapprezzo non appena l'utilizzo del cliente cessi di denotare un rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati in base agli indicatori oggettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

6.   Qualora un fornitore di roaming stabilisca che delle carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire l'utilizzo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati per fini diversi dai viaggi occasionali al di fuori di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'operatore comunica all'autorità nazionale di regolamentazione gli elementi comprovanti l'abuso sistematico in questione e il provvedimento adottato per assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto al più tardi contestualmente all'adozione del provvedimento.

SEZIONE III

DOMANDA E METODOLOGIA PER VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ DELL'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE DI ROAMING AL DETTAGLIO

Articolo 6

Dati a sostegno della domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale

1.   Le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale («domanda») sono valutate sulla base dei dati concernenti i volumi complessivi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal fornitore di roaming previsti in un lasso di tempo di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2017. Per la prima domanda queste previsioni di volume sono stimate utilizzando una delle seguenti opzioni, oppure una loro combinazione:

a)

i volumi effettivi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal richiedente al prezzo applicabile al roaming al dettaglio regolamentato prima del 15 giugno 2017;

b)

i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati nel periodo in questione sono stimati in base all'effettivo consumo al dettaglio nazionale di servizi mobili e al tempo trascorso all'estero nell'Unione dai clienti in roaming del richiedente;

c)

i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati sono stimati in base a un cambiamento proporzionale dei volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati constatato nei piani tariffari del richiedente che rappresenti una parte sostanziale della base commerciale su cui il richiedente aveva stabilito i prezzi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati a livello nazionale per un periodo di almeno 30 giorni, conformemente alla metodologia stabilita all'allegato I.

In caso di aggiornamento della domanda presentata a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, i volumi complessivi previsti dei servizi di roaming regolamentati sono aggiornati sulla base del reale modello di consumo medio dei servizi mobili nazionali moltiplicato per il numero di clienti in roaming osservato e il tempo che questi hanno trascorso negli Stati membri visitati nei 12 mesi precedenti.

2.   I dati sui costi e le entrate del richiedente sono basati sui conti finanziari, che sono messi a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, e possono essere rettificati in funzione dei volumi stimati di cui al paragrafo 1. Qualora si tratti di costi previsti, gli scostamenti dalle cifre risultanti dai precedenti conti finanziari sono presi in considerazione solo se suffragati da prove degli impegni finanziari per il periodo cui si riferiscono le proiezioni.

3.   Il richiedente fornisce tutti i dati necessari utilizzati per stabilire il margine dei servizi mobili e i costi complessivi effettivi e previsti nonché le entrate della prestazione di servizi di roaming regolamentati nel periodo in questione.

Articolo 7

Determinazione dei costi specifici del roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono presi in considerazione solo i seguenti costi specifici del roaming, se giustificati nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming:

a)

i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming;

b)

i costi al dettaglio specifici del roaming.

2.   Per quanto riguarda i costi sostenuti per l'acquisto dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, è preso in considerazione solo l'importo di cui i pagamenti complessivi del richiedente alle controparti che forniscono tali servizi nell'Unione dovrebbero superare le somme complessive ad esso dovute per la fornitura degli stessi servizi ad altri fornitori di roaming nell'Unione. Per quanto riguarda le somme dovute al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, il fornitore di roaming presuppone che i volumi previsti di tali servizi di roaming all'ingrosso siano coerenti con l'ipotesi alla base delle proprie previsioni concernenti i volumi previste all'articolo 6, paragrafo 1.

3.   Per quanto riguarda i costi al dettaglio specifici del roaming, sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda:

a)

i costi relativi all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming, compresi tutti i sistemi di business intelligence e il software dedicati all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming;

b)

i costi relativi al clearing dei dati e ai pagamenti, che comprendono i costi sia del clearing dei dati che del clearing finanziario;

c)

i costi relativi alla negoziazione dei contratti e agli accordi, incluse le spese esterne e l'uso di risorse interne;

d)

i costi sostenuti al fine di conformarsi alle prescrizioni per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012, tenendo conto della politica di utilizzo corretto applicabile adottata dal fornitore di roaming.

4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati del richiedente e il volume totale del traffico in uscita al dettaglio e del traffico in entrata all'ingrosso dei suoi servizi di roaming, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 2, e in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3.

5.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3.

Articolo 8

Assegnazione dei costi congiunti e comuni per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   Oltre ai costi determinati a norma dell'articolo 7, una parte dei costi congiunti e comuni sostenuti per la fornitura dei servizi mobili al dettaglio in generale può essere inclusa nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming. Sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda:

a)

i costi di fatturazione e riscossione, ivi inclusi tutti i costi associati al trattamento, al calcolo, alla produzione e alla notifica dell'effettiva fattura del cliente;

b)

i costi relativi alle attività di vendita e distribuzione, ivi inclusi i costi associati alla gestione dei negozi e di altri canali di distribuzione per la vendita dei servizi mobili al dettaglio;

c)

i costi dell'assistenza clienti, compresi i costi associati alla gestione di tutti i servizi di assistenza clienti disponibili per l'utente finale;

d)

i costi di gestione dei crediti inesigibili, ivi inclusi i costi sostenuti per la cancellazione dei crediti irrecuperabili e per la riscossione dei crediti inesigibili;

e)

i costi di marketing, comprese tutte le spese per la pubblicità dei servizi mobili.

2.   I costi di cui al paragrafo 1, se giustificati nella domanda, sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il traffico totale dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il traffico totale di tutti i servizi mobili al dettaglio, ottenuto come media ponderata di tale rapporto per servizio mobile, dove i fattori di ponderazione riflettono i rispettivi prezzi medi del roaming all'ingrosso pagati dal richiedente conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 4.

Articolo 9

Determinazione delle entrate derivanti dalla fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono prese in considerazione solo le seguenti entrate, che figurano nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming:

a)

le entrate derivanti direttamente dal traffico dei servizi mobili al dettaglio originato in uno Stato membro visitato;

b)

una percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio basati su oneri fissi periodici.

2.   Le entrate di cui al paragrafo 1, lettera a) comprendono:

a)

le tariffe al dettaglio applicate a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per i volumi di traffico superiori a quelli previsti dall'eventuale politica di utilizzo corretto applicata dal fornitore di roaming;

b)

le eventuali entrate derivanti da servizi di roaming regolamentati alternativi a norma dell'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012;

c)

l'eventuale prezzo al dettaglio nazionale fatturato su base unitaria o superiore agli oneri fissi periodici per la fornitura di servizi mobili al dettaglio e causato dall'uso di tali servizi in uno Stato membro visitato.

3.   Al fine di determinare le entrate di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di vendita abbinata di servizi mobili al dettaglio e di altri servizi o terminali, sono considerate solo le entrate connesse alla vendita di servizi mobili al dettaglio. Tali entrate sono determinate con riferimento al prezzo applicato alla vendita separata di ciascun componente del pacchetto, se disponibile, o alla vendita dei servizi con le stesse caratteristiche su base individuale.

4.   Al fine di determinare la percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio connessa alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, si applica la metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 5.

Articolo 10

Valutazione delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

1.   Nel valutare la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, l'autorità nazionale di regolamentazione può concludere che il richiedente non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, solo se il margine netto negativo del roaming al dettaglio del richiedente è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili.

Il margine netto del roaming al dettaglio è l'importo che resta dopo aver detratto i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle entrate derivanti dalla fornitura di tali servizi, come stabilito a norma del presente regolamento. Al fine di determinarlo, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina i dati forniti nella domanda per garantire la conformità con la metodologia per la determinazione dei costi e delle entrate di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2.   Se il valore assoluto del margine netto del roaming al dettaglio è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili, l'autorità nazionale di regolamentazione rifiuta in ogni caso l'applicazione del sovrapprezzo qualora possa stabilire che circostanze specifiche rendono improbabile la compromissione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale. Dette circostanze comprendono i casi in cui:

a)

il richiedente fa parte di un gruppo e vi sono elementi che comprovano l'applicazione di un prezzo di trasferimento interno a favore delle altre controllate del gruppo all'interno dell'Unione, in particolare in considerazione del sostanziale squilibrio nelle tariffe di roaming all'ingrosso applicate all'interno del gruppo;

b)

il livello di concorrenza sui mercati nazionali indica che esiste la capacità di assorbire margini ridotti;

c)

l'applicazione di una politica di utilizzo corretto più restrittiva, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, ridurrebbe il margine netto del roaming al dettaglio a una percentuale inferiore al 3 %.

3.   Nelle circostanze eccezionali in cui l'operatore abbia un margine negativo dei servizi mobili e un margine netto negativo del roaming al dettaglio, l'autorità nazionale di regolamentazione autorizza l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati.

4.   Nell'autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati, l'autorità nazionale di regolamentazione identifica, nella sua decisione finale, l'importo del margine negativo del roaming al dettaglio accertato che può essere recuperato attraverso l'applicazione di un sovrapprezzo al dettaglio sui servizi di roaming forniti nell'Unione. Il sovrapprezzo è coerente con le ipotesi relative al traffico di roaming su cui si fonda la valutazione della domanda ed è fissato conformemente ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Monitoraggio della politica di utilizzo corretto e delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

Al fine di vigilare sull'applicazione uniforme degli articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012 e del presente regolamento e di informare annualmente la Commissione delle domande a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 531/2012, le autorità nazionali di regolamentazione raccolgono regolarmente informazioni concernenti:

a)

i provvedimenti adottati per sovrintendere all'applicazione dell'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012 e delle norme dettagliate stabilite nel presente regolamento;

b)

il numero di domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate, accolte e rinnovate nel corso dell'anno a norma dell'articolo 6 quater, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 531/2012;

c)

il livello dei margini netti negativi del roaming al dettaglio riconosciuti nelle loro decisioni di autorizzazione ad applicare il sovrapprezzo di roaming e le modalità relative al sovrapprezzo dichiarate nelle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale.

Articolo 12

Riesame

Fatta salva la possibilità di effettuare un riesame anticipato alla luce dell'esperienza iniziale di attuazione e delle modifiche significative agli elementi indicati all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 531/2012, la Commissione riesamina il presente atto di esecuzione entro il giugno 2019, previa consultazione del BEREC.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(3)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(4)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).


ALLEGATO I

Variazione proporzionale ai volumi effettivi dei servizi di roaming regolamentati nell'ambito del «roaming a tariffa nazionale» rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente:

Formula

dove

 

k = servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati);

 

n è il numero di giorni di domande di «roaming a tariffa nazionale» (n ≥ 30); e

 

t è l'anno della prima domanda di «roaming a tariffa nazionale».

Questa percentuale dovrebbe essere utilizzata per stimare le variazioni di volume nel periodo di 12 mesi, moltiplicandole per il volume dell'anno precedente.


ALLEGATO II

1)

Ponderazioni wi dei servizi mobili al dettaglio:

Formula

dove

 

k = servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati);

 

il prezzo medio del roaming all'ingrosso pagato dall'operatore si riferisce al prezzo unitario medio per la differenza di traffico pagato dall'operatore per ciascun servizio, in cui l'unità per ciascun servizio sono i centesimi per i) minuti del traffico voce, ii) SMS del traffico SMS e iii) MB del traffico dati.

2)

Rapporto tra il volume complessivo del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente rispetto al traffico al dettaglio in uscita e al traffico all'ingrosso in entrata dei suoi servizi di roaming:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

3)

Rapporto tra il volume complessivo del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione rispetto al traffico complessivo dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

4)

Rapporto tra il traffico complessivo dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione rispetto al traffico al dettaglio complessivo di tutti i servizi mobili al dettaglio:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

5)

Ricavi derivanti dal roaming al dettaglio dell'UE:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)