12.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 336/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/2230 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC (3) e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.

(2)

La decisione (PESC) 2016/2231 stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione.

(3)

Occorre pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2016/2231, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato I bis.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 ter

1.   L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:

a)

ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;

b)

pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).

2.   L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone o entità ivi menzionate.

3.   L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Per le persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro quattro giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a)

se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia notificato tale accertamento al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato; e

b)

se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3.   Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:

i)

un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto anteriormente al 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis; o

ii)

una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco di cui all'allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro in questione, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, entità o organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

2.   Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I, il vincolo o la sentenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), deve essere notificato dallo Stato membro al comitato delle sanzioni.

3.   Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 ter

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, il rilascio di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, dopo aver stabilito che il rilascio di tali fondi o risorse economiche è necessario per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.»;

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti su tali conti;

b)

di pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento;

c)

i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'UE o esecutive nello Stato membro in questione;

a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figura nell'allegato I o nell'allegato I bis, a condizione che tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.»;

7)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso tali autorità competenti, alla Commissione;

b)

collaborare con dette autorità competenti per qualsiasi verifica di tali informazioni.»;

8)

all'articolo 7 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati negli allegati I e I bis;»;

9)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni designano una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.

2.   Il Consiglio predispone e modifica l'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I bis.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo oppure di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.

6.   La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

10)

nel regolamento (CE) n. 1183/2005, il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito dopo l'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7.

(2)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 ter

A.   PERSONE

 

Nome e cognome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

NATO il 24.11.1964 a Lubumbashi, numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29. Cittadinanza congolese (RDC).

Come comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete è stato responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ilunga Kampete è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four».

NATO il 28.5.1964 a Malela, numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30. Cittadinanza congolese (RDC).

Comandante della 1a zona di difesa dell'esercito congolese (FARDC), le cui forze hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Gabriel Amisi Kumba è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

NATO l'8/3/1973 a Lubumbashi.

Numero di passaporto: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016). Cittadinanza congolese (RDC).

Come comandante del corpo antisommossa Légion Nationale d'Intervention della polizia nazionale congolese (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ferdinand Ilunga Luyoyo è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

4.

Celestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort.

NATO il 4.10.1960 a Kananga. Cittadinanza congolese (RDC). Numero di passaporto: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

Come commissario di polizia di Kinshasa (Polizia nazionale congolese — PNC), Celestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Celestin Kanyama è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.

NATO il 16.8.1962 a Jadotville-Likasi-Kolwezi. Cittadinanza congolese (RDC).

Ex ispettore generale della polizia nazionale congolese (PNC), John Numbi rimane una figura influente che è stato coinvolto in particolare nella campagna di intimidazione violenta durante le elezioni governatoriali del marzo 2016 nelle quattro province della RDC che in precedenza componevano il Katanga e, in questa veste, si è reso responsabile nell'ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.

12.12.2016

6.

Roger Kibelisa

alias Roger Kibelisa Ngambaswi.

Cittadinanza congolese (RDC).

Come direttore interno del Servizio di intelligence nazionale (ANR), Roger Kibelisa è coinvolto nella campagna di intimidazione condotta da funzionari ANR nei confronti di membri dell'opposizione, tra cui arresti arbitrari e detenzione. Roger Kibelisa ha quindi minato lo stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.

12.12.2016

7.

Delphin Kaimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.

NATO il 15.1.1969 (o alternativamente il: 15.7.1969) a Kiniezire/Goma. Cittadinanza congolese (RDC). Passaporto diplomatico n: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018).

Capo dell'organismo di intelligence militare (ex DEMIAP), parte del centro operativo nazionale, la struttura di comando e controllo responsabile di arresti arbitrari e repressione violenta a Kinshasa nel settembre 2016 e responsabile delle forze che hanno partecipato a intimidazioni e arresti arbitrari, che ostacola una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.

12.12.2016

B.   ENTITÀ».