2.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/19


REGOLAMENTO (UE) 2016/2105 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 33,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2) stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità per la notifica degli aiuti di Stato. In base a tale regolamento, le informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle misure di aiuto conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari che figurano nel suo allegato I, parte III.

(2)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede inoltre che, ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notifica e le schede di informazioni corrispondenti.

(3)

In seguito all'adozione, da parte della Commissione, degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (3), le norme applicate dalla Commissione per valutare la compatibilità delle misure di aiuto di Stato con il mercato interno sono cambiate. È quindi necessario sostituire la scheda di informazioni complementari per la notifica degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 794/2004.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, la parte III.14 è sostituita dalla seguente:

«PARTE III.14

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata in caso di notifica di una misura di aiuto contemplata dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura  (1) (gli «orientamenti»).

1.   Principi comuni di valutazione

1.1.   La misura di aiuto soddisfa i seguenti principi comuni di valutazione? In caso affermativo o se la misura di aiuto non deve necessariamente soddisfare il principio dell'effetto di incentivazione di cui alla sezione 3.6 degli orientamenti, contrassegnare l'apposita casella:

la misura di aiuto contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune;

necessità dell'intervento statale: la misura di aiuto di Stato è destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di conseguire, per esempio ponendo rimedio a un fallimento del mercato;

adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;

effetto di incentivazione: l'aiuto modifica il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo o in un luogo limitato o diverso; o l'aiuto non deve necessariamente avere un effetto di incentivazione ai sensi del punto 52 degli orientamenti;

proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto è limitato al minimo indispensabile per stimolare un investimento o un'attività ulteriore nella zona interessata;

prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto sono sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;

trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico hanno facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

1.2.   La misura di aiuto o le condizioni alle quali l'aiuto è subordinato, compreso il relativo metodo di finanziamento qualora questo rappresenti una parte indissociabile della misura, comportano una violazione del diritto dell'Unione?

☐ Sì

☐ No

1.3.   Gli aiuti sono a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti sono direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività di esportazione o sono subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione?

☐ Sì

☐ No

Si osservi che, in caso di risposta affermativa alle domande ai punti 1.2 e 1.3, l'aiuto è incompatibile con il mercato interno, ai sensi dei punti 26 e 27 degli orientamenti.

1.4.   Gli aiuti sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno?

Si osservi che questo non si applica agli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare la pertinente decisione della Commissione:

 

2.   Principi specifici relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura

2.1.   Nel caso di un regime di aiuti, le domande sono inammissibili se presentate da operatori che hanno commesso una o più violazioni o infrazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una frode ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento durante il periodo stabilito negli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento?

Si osservi che questo principio non si applica qualora gli aiuti soddisfino le condizioni specifiche stabilite alle sezioni 4, 5.3 e 5.4 degli orientamenti.

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare le disposizioni specifiche in materia di inammissibilità:

 

 

2.2.   Nel caso di un aiuto individuale, confermare che l'operatore interessato non ha commesso una o più violazioni o infrazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 o una frode ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento durante il periodo stabilito negli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento.

Si osservi che questo principio non si applica qualora gli aiuti soddisfino le condizioni specifiche stabilite alle sezioni 4, 5.3 e 5.4 degli orientamenti.

☐ Sì

☐ No

2.3.   La misura di aiuto dispone esplicitamente che le imprese devono conformarsi alle norme della politica comune della pesca (PCP) per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario?

☐ Sì

☐ No

2.4.   Confermare che un beneficiario che ha commesso una o più violazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario deve rimborsare l'aiuto.

☐ Sì

☐ No

2.5.   Confermare che non è concesso alcun aiuto per le attività corrispondenti agli interventi inammissibili ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014.

☐ Sì

☐ No

2.6.   In caso di risposta affermativa alle domande alle sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 della presente scheda di informazioni supplementari, indicare le disposizioni specifiche del o dei pertinenti atti giuridici nazionali che stabiliscono le condizioni di cui a tali domande:

 

 

 

2.7.   Se la misura di aiuto è dello stesso tipo di un intervento ammissibile al finanziamento nell'ambito del regolamento (UE) n. 508/2014, è conforme a quanto disposto da tale regolamento per questo tipo di interventi, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative all'intensità dell'aiuto pubblico?

☐ Sì

☐ No

In caso negativo, dimostrare la giustificazione e l'indispensabilità dell'aiuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Contributo al conseguimento di un obiettivo comune

3.1.   La misura di aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene che la misura di aiuto contribuisce al conseguimento di un obiettivo di interesse comune e non si tenga conto delle sezioni 3.2 e 3.3.

3.2.   Identificare l'obiettivo o gli obiettivi di interesse comune stabiliti all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato che la misura di aiuto contribuisce a conseguire:

 

 

3.3.   Identificare l'obiettivo o gli obiettivi della PCP che la misura di aiuto contribuisce a raggiungere e dimostrare chiaramente in quale modo la misura di aiuto contribuisce a conseguire tale obiettivo o tali obiettivi senza incidere negativamente su altri obiettivi della PCP (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Necessità dell'intervento statale

4.1.   La misura di aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene necessario l'intervento statale e non si tenga conto delle sezioni 4.2, 4.3 e 4.4.

4.2.   Descrivere il problema da risolvere attraverso la misura di aiuto e spiegare come l'aiuto sia destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di conseguire:

 

 

 

 

 

4.3.   Spiegare se e come la misura di aiuto corregge i fallimenti del mercato e contribuisce così al funzionamento efficiente dei mercati e a rafforzare la competitività o se e come, in caso di risultati del mercato insoddisfacenti dal punto di vista dell'equità o della coesione, l'aiuto è usato per ottenere un risultato di mercato più auspicabile ed equo:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Spiegare se e come l'aiuto promuove la razionalizzazione e l'efficienza del settore della pesca e dell'acquacoltura, mirando a miglioramenti permanenti affinché il settore funzioni sulla base dei fattori di mercato:

 

 

 

 

 

5.   Adeguatezza degli aiuti

5.1.   L'aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene che la misura di aiuto costituisce uno strumento di intervento adeguato e non si tenga conto delle sezioni da 5.2 a 5.5.

5.2.   Dimostrare per quale motivo non esistono altri strumenti di intervento meno distorsivi in grado di contribuire in modo altrettanto positivo al conseguimento degli obiettivi della PCP e per quale motivo sono state respinte altre opzioni:

 

 

 

 

 

5.3.   È stata effettuata una valutazione d'impatto della misura di aiuto notificata?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si prega di sintetizzarne le conclusioni principali:

 

 

 

 

 

5.4.   Indicare la forma dell'aiuto e spiegare per quale motivo tale forma è quella che genera le minori distorsioni della concorrenza e degli scambi.

 

 

 

5.5.   Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori), dimostrare per quale motivo altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), sono meno appropriate:

 

 

 

 

 

 

 

6.   Effetto di incentivazione

6.1.   L'aiuto è di natura compensativa, quali gli aiuti che rientrano nella sezione 4, 5.3 o 5.4, e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione, o rientra nella sezione 5.6 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite in tale sezione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che l'aiuto non deve necessariamente avere un effetto di incentivazione e non si tenga conto delle sezioni da 6.2 a 6.6.

6.2.   Dimostrare in quale modo l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso:

 

 

 

 

 

6.3.   L'aiuto sovvenziona le spese connesse a un'attività che il beneficiario avrebbe comunque sostenuto o compensa il normale rischio d'impresa di un'attività economica?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che non si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione (punto 49 degli orientamenti).

6.4.   L'aiuto è concesso relativamente a un intervento di cui il beneficiario ha già avviato l'attuazione prima di presentare la domanda di aiuto alle autorità nazionali?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo si ricorda che, a norma del punto 51) degli orientamenti, non si può ritenere che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.

6.5.   Si tratta di un aiuto al funzionamento (4) o di un aiuto destinato ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che ai sensi del punto 50 degli orientamenti, tali aiuti sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dagli orientamenti o in altri casi debitamente giustificati.

In caso affermativo, indicare le disposizioni che autorizzano espressamente tale aiuto o fornire la giustificazione dettagliata per tale aiuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, la misura di aiuto introduce un diritto di beneficiare dell'aiuto in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro?

Si osservi che la seconda condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, se la misura era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

☐ Sì

☐ No

7.   Proporzionalità dell'aiuto

7.1.   L'aiuto è di natura compensativa, quali gli aiuti che rientrano nella sezione 4, 5.3 o 5.4, e soddisfa le condizioni specifiche stabilite nella pertinente sezione, o rientra nella sezione 5.6 degli orientamenti e soddisfa le condizioni specifiche stabilite in tale sezione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che si ritiene l'aiuto proporzionato e non si tenga conto delle sezioni da 7.2 a 7.4.

7.2.   Dimostrare se e in quale modo l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza in aiuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Se la misura di aiuto è dello stesso tipo di un intervento ammissibile al finanziamento nell'ambito del regolamento (UE) n. 508/2014, l'importo dell'aiuto supera l'intensità massima applicabile dell'aiuto pubblico di cui all'articolo 95 e all'allegato I di detto regolamento?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, dimostrare la giustificazione e l'indispensabilità dell'aiuto:

 

 

 

 

 

7.4.   L'aiuto sarà concesso nell'ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, l'importo complessivo del finanziamento pubblico per un'attività supera le pertinenti intensità massime di aiuto di cui agli orientamenti?

☐ Sì

☐ No

8.   Effetti sulla concorrenza e sugli scambi

8.1.   L'aiuto rientra nelle sezioni 4, 5.1, 5.3 o 5.4 degli orientamenti e soddisfa le condizioni stabilite alla pertinente sezione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si osservi che la Commissione ritiene che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo e non si tenga conto delle sezioni 8.2 e 8.3.

8.2.   Dimostrare in quale modo gli effetti negativi della misura di aiuto in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra gli Stati membri sono limitati al minimo e controbilanciati dagli effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Nel caso di un regime di aiuti, si tengano in considerazione i livelli delle distorsioni su base cumulativa anziché unicamente su base individuale nonché le dimensioni dei progetti interessati, gli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, i beneficiari previsti nonché le caratteristiche del settore interessato. Nel caso di un aiuto individuale, trattare gli effetti negativi connessi alla prevenzione dell'uscita dal mercato e al sostanziale potere di mercato, comunicando elementi che consentano di identificare il mercato rilevante del prodotto, il mercato geografico, i concorrenti nonché i clienti e i consumatori interessati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.   È stata effettuata una valutazione d'impatto della misura di aiuto notificata?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si prega di sintetizzarne le conclusioni principali:

 

 

 

 

 

9.   Trasparenza

9.1.   Lo Stato membro pubblicherà in un sito Internet esaustivo a livello regionale o nazionale almeno le seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a)

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso;

b)

la o le autorità che concedono l'aiuto;

c)

il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione dell'aiuto, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE)? (Nel caso di aiuti individuali che non superano 30 000 EUR, si può derogare a tale obbligo di pubblicazione. Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,03-0,5; superiore a 0,5-1; superiore a 1-2; superiore a 2).

☐ Sì

☐ No

9.2.   Confermare che tali informazioni saranno:

a)

pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto;

b)

conservate per almeno 10 anni;

c)

accessibili al pubblico senza restrizioni (5).

☐ Sì

☐ No

Si osservi che gli Stati membri non sono tenuti a pubblicare le informazioni prima del 1o luglio 2017  (6).

10.   Categorie di aiuti

10.1.   Selezionare la sezione degli orientamenti pertinente ai fini della valutazione dell'aiuto e fornire informazioni dettagliate relativamente all'opzione scelta nelle sezioni da 11 a 18 della presente scheda di informazioni supplementari:

Sezione 4.1 degli orientamenti: Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da altri eventi eccezionali

Sezione 5.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

Sezione 5.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

Sezione 5.3 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi

Sezione 5.4 degli orientamenti: Aiuti per i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura

Sezione 5.5 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Sezione 5.6 degli orientamenti: Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche

Sezione 5.7 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure

11.   Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da altri eventi eccezionali

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto destinata ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, ai sensi della sezione 4.1 degli orientamenti.

11.1.   La misura di aiuto è un regime quadro ex ante destinato a compensare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale?

☐ Sì

☐ No

(in caso affermativo, non si tenga conto delle sezioni 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 e 11.8.)

11.2.   Quale tipo di calamità naturale o evento eccezionale ha provocato (o potrebbe provocare, nel caso di un regime quadro di aiuti ex ante) il danno per cui è richiesto l'indennizzo?

 

11.3.   Quando si è verificato l'evento di cui alla sezione 11.1?

 

11.4.   Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

 

11.5.   L'autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto che l'evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale?

☐ Sì

☐ No

11.6.   Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa interessata?

☐ Sì

☐ No

11.7.   Dimostrare il nesso causale diretto fra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa:

 

 

 

11.8.   Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dall'impresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.   Precisare quale tipo di danni si compensa (per esempio danni materiali agli attivi, perdite di reddito):

 

 

 

 

 

11.10.   Sono ammissibili agli aiuti solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell'evento eccezionale?

☐ Sì

☐ No

11.11.   I costi dei danni sono valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, specificare quale organismo valuta i costi.

 

11.12.   Descrivere in che modo è calcolato il danno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.   In caso di danni materiali agli attivi, questi sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale?

☐ Sì

☐ No

11.14.   In caso di danni materiali agli attivi, questi superano i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causati dalla calamità naturale o dall'evento eccezionale?

☐ Sì

☐ No

11.15.   Nel caso delle perdite di reddito, queste sono calcolate sottraendo:

a)

il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita dello stesso anno

b)

dal risultato della moltiplicazione dei quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale, o la produzione media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita?

☐ Sì

☐ No

11.16.   Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

☐ Sì

☐ No

11.17.   Gli aiuti, considerati unitamente a tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?

☐ Sì

☐ No

11.18.   Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto 130 degli orientamenti.

☐ Sì

☐ No

11.19.   Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:

 

 

 

 

 

12.   Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano in una categoria di aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno nell'ambito di uno dei regolamenti sulle esenzioni per categoria di cui al punto 19 a) degli orientamenti, come stabilito alla sezione 5.1 degli orientamenti. Nel caso di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano nella categoria degli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione  (7) , compilare la sezione 11.

12.1.   L'aiuto è dello stesso tipo degli aiuti che rientrano in una categoria di aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno nell'ambito di uno dei regolamenti sulle esenzioni per categoria di cui al punto 19 a) degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No

Indicare il regolamento applicabile e gli articoli pertinenti di detto regolamento:

 

 

 

12.2.   L'aiuto soddisfa tutti i criteri stabiliti negli articoli pertinenti del regolamento applicabile?

☐ Sì

☐ No

In caso negativo, dimostrare la giustificazione e l'indispensabilità dell'aiuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:

 

 

 

 

 

13.   Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto che rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione, ai sensi della sezione 5.2 degli orientamenti.

13.1.   L'aiuto rientra nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali o di altri strumenti adottati dalla Commissione (8)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare i pertinenti orientamenti orizzontali o gli strumenti nonché le disposizioni pertinenti di tali atti e dimostrare che l'aiuto soddisfa tutti i criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni di tali atti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.   Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:

 

 

 

 

 

14.   Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto destinata a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, ai sensi della sezione 5.3 degli orientamenti. Nel caso di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano nella categoria degli aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1388/2014, compilare la sezione 12.

14.1.   La misura di aiuto è un regime quadro ex ante destinato a compensare i danni arrecati da eventi climatici avversi?

☐ Sì

☐ No

(in caso affermativo, non si tenga conto delle sezioni da 14.3 a 14.6 e 14.9)

14.2.   Quale tipo di evento climatico avverso ha provocato (o potrebbe provocare, nel caso di un regime quadro di aiuti ex ante) il danno per cui è richiesto l'indennizzo?

 

14.3.   Quando si è verificato l'evento di cui alla sezione 14.1?

 

14.4.   Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

 

14.5.   L'importo del danno arrecato dall'evento climatico avverso supera il 30 % del fatturato medio annuo calcolato in base ai tre anni civili precedenti o alla media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più basso e quello più elevato?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate che dimostrano che è soddisfatta la condizione stabilita alla sezione 14.5:

 

 

 

 

14.6.   Dimostrare il nesso causale diretto fra l'evento climatico avverso e il danno subito dall'impresa:

 

 

 

14.7.   In caso di perdite causate da eventi climatici avversi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, giustificare per quale motivo lo Stato membro intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all'articolo 35 di detto regolamento:

 

 

 

 

 

14.8.   Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa interessata?

☐ Sì

☐ No

14.9.   Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.   Precisare quale tipo di danni si compensa (per esempio danni materiali agli attivi, perdite di reddito):

 

 

 

 

 

14.11.   Sono ammissibili agli aiuti solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza dell'evento climatico avverso?

☐ Sì

☐ No

14.12.   Il danno è valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, specificare quale organismo valuta i costi:

 

14.13.   Descrivere in che modo è calcolato il danno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14.   In caso di danni materiali ad attivi, questi sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso?

☐ Sì

☐ No

14.15.   In caso di danni materiali ad attivi, questi superano i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causati dall'evento climatico avverso?

☐ Sì

☐ No

14.16.   In caso di danni materiali ad attivi, il danno ha dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio, calcolato in base ai tre anni civili precedenti o a una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più basso e quello più elevato?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate che dimostrino che si soddisfa la condizione stabilita alla sezione 14.15:

 

 

 

 

14.17.   Nel caso delle perdite di reddito, queste sono calcolate sottraendo:

a)

il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita dello stesso anno

b)

dal risultato della moltiplicazione dei quantitativi annui medi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso, o la produzione media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita?

☐ Sì

☐ No

14.18.   Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

☐ Sì

☐ No

14.19.   Gli aiuti, considerati unitamente a tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?

☐ Sì

☐ No

14.20.   Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto 130 degli orientamenti.

☐ Sì

☐ No

14.21.   Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:

 

 

 

 

 

15.   Aiuti per i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura, ai sensi della sezione 5.4 degli orientamenti. Nel caso di una misura di aiuto dello stesso tipo degli aiuti che rientrano nella categoria di aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1388/2014, compilare la sezione 12.

15.1.   La misura di aiuto è un regime quadro ex ante destinato a sostenere i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura?

☐ Sì

☐ No

(in caso affermativo, non si tenga conto delle sezioni 15.5, 15.6 e 15.9)

15.2.   Indicare per quale o quali malattie animali figuranti nell'elenco delle malattie animali stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale è concesso l'aiuto [regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), allegato II, oppure direttiva 2006/88/CE del Consiglio (10), allegato IV, parte II]:

Si osservi che in caso di una o più malattie figuranti nell'elenco delle malattie animali stilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale si applica la versione dell'elenco in vigore al momento della notifica della misura di aiuto. Se l'aiuto è già stato concesso o versato, nel caso di un aiuto individuale, si applica la versione dell'elenco pubblicata al momento della concessione o del versamento dell'aiuto e, nel caso di un regime di aiuti, si applica la versione pubblicata al momento dell'avvio del regime.

 

 

 

15.3.   L'aiuto è concesso nell'ambito di un programma a livello unionale, nazionale o regionale di prevenzione, controllo o eradicazione della malattia animale?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare il pertinente programma e le disposizioni specifiche:

 

 

15.4.   L'aiuto è concesso nell'ambito delle misure di emergenza imposte dall'autorità nazionale competente?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare la pertinente misura e le disposizioni specifiche:

 

 

15.5.   Quando sono insorti i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione delle malattie animali nell'acquacoltura?

 

15.6.   Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

 

15.7.   Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa interessata?

☐ Sì

☐ No

15.8.   Confermare che non è concesso alcun aiuto se si accerta che il beneficiario ha deliberatamente causato la malattia o che essa è insorta in seguito a una sua negligenza:

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare le disposizioni che stabiliscono la condizione di cui alla sezione 15.8:

 

15.9.   Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.   Indicare quali dei seguenti costi sono ammissibili all'indennizzo. Costi connessi a:

☐ a)

controlli sanitari, analisi, test e altre indagini;

☐ b)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali;

☐ c)

macellazione, abbattimento e distruzione di animali;

☐ d)

distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati;

☐ e)

pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale;

☐ f)

i danni subiti a causa dell'abbattimento, della macellazione o della distruzione di animali, prodotti animali e prodotti ad essi collegati, limitatamente al valore di mercato di tali animali e prodotti se non erano stati colpiti dalla malattia;

☐ g)

mancato reddito dovuto a difficoltà di ripopolamento;

☐ h)

altri costi sostenuti a causa dell'insorgenza di malattie animali nell'acquacoltura.

Nel caso h), precisare i costi e giustificare per quale motivo dovrebbero essere ammissibili.

Si osservi che ai sensi del punto 110) h) degli orientamenti, i costi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g) sono ammissibili solo in casi eccezionali e debitamente giustificati.

 

 

 

 

 

15.11.   Gli aiuti, considerati unitamente a tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?

☐ Sì

☐ No

15.12.   Nel caso di un regime quadro ex ante, confermare che lo Stato membro rispetterà l'obbligo di informazione di cui al punto 130 degli orientamenti.

☐ Sì

☐ No

15.13.   Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:

 

 

 

 

 

16.   Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto finanziata mediante oneri speciali gravanti su taluni prodotti della pesca o dell'acquacoltura a prescindere dalla loro origine, in particolare mediante oneri parafiscali, ai sensi della sezione 5.5 degli orientamenti.

16.1.   Il regime di aiuto è finanziato mediante oneri speciali gravanti su taluni prodotti della pesca o dell'acquacoltura a prescindere dalla loro origine, in particolare mediante oneri parafiscali?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità di finanziamento del regime di aiuti:

 

 

 

 

 

16.2.   L'aiuto va a vantaggio sia dei prodotti nazionali che importati?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, dimostrare in quale modo il regime va a vantaggio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.

 

 

 

 

16.3.   Indicare in quale modo sono usati i fondi acquisiti mediante oneri parafiscali:

 

 

 

 

 

16.4.   Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:

 

 

 

 

 

17.   Aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto che costituisce un aiuto al funzionamento concesso nelle regioni ultraperiferiche allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche di tali regioni dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità, ai sensi della sezione 5.6 degli orientamenti.

17.1.   L'aiuto costituisce un aiuto al funzionamento concesso nelle regioni ultraperiferiche allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche di tali regioni dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, descrivere il tipo di aiuto al funzionamento concesso e indicare la o le regioni interessate:

 

 

 

17.2.   Indicare le difficoltà specifiche della o delle regioni alle quali l'aiuto intende ovviare e descrivere in quale modo l'aiuto intende conseguire tale obiettivo.

Si osservi che ai sensi del punto 113 degli orientamenti possono essere prese in considerazione solo le difficoltà dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità delle regioni ultraperiferiche.

 

 

 

 

 

 

17.3.   Determinare i costi aggiuntivi derivanti dalle difficoltà specifiche e il relativo metodo di calcolo dimostrando che l'aiuto si limita a quanto necessario per ovviare alle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche.

 

 

 

 

 

 

17.4.   Al fine di evitare una sovracompensazione, lo Stato membro tiene conto di altri tipi di interventi pubblici, compresi se pertinenti la compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 e gli aiuti per l'attuazione dei piani di compensazione a norma dell'articolo 73 dello stesso regolamento?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, specificare in quale modo si evita la sovracompensazione:

 

 

 

 

 

 

17.5.   Riportare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura di aiuto a norma della presente sezione:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Aiuti destinati ad altre misure

Questa sezione va compilata in caso di notifica di una misura di aiuto che non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 o da 5.1 a 5.6 degli orientamenti, ma che lo Stato membro intende tuttavia concedere o concede, ai sensi della sezione 5.7 degli orientamenti.

18.1.   Lo Stato membro intende concedere o concede un aiuto che non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 o da 5.1 a 5.6 degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No

18.2.   Descrivere dettagliatamente la misura di aiuto e i relativi obiettivi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.   Oltre alle informazioni fornite nelle sezioni da 1 a 9, fornire eventuali altre informazioni che dimostrino chiaramente che l'aiuto rispetta i principi di cui alla sezione 3 degli orientamenti: