5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1936 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di calcio (calce viva).

(2)

L'ossido di calcio (calce viva) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti ossido di calcio (calce viva) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'ossido di calcio (calce viva) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ossido di calcio (calce viva) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Ossido di calcio (calce viva)

Denominazione IUPAC:

ossido di calcio

N. CE: 215-138-9

N. CAS: 1305-78-8

800 g/kg

(Il valore del contenuto di Ca, espresso come CaO)

1o maggio 2018

30 aprile 2028

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.