8.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/10 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1785 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2016
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze cimoxanil, fosfine e fosfuri i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il fosfuro di idrogeno gli LMR sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Per il cimoxanil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, aglio, cipolle, cetrioli, cetriolini, zucchine, broccoli, cavolfiori, piselli (freschi, con baccello), carciofi e porri. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L'autorità ha concluso che riguardo agli LMR per uve da tavola, uve da vino, lattuga, spinaci, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), infusioni di erbe (essiccate, fiori) e luppolo, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di girasole e semi di soia e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(3) |
Per i sali di fosfano e di fosfuro l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per erbe fresche, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), tè, infusioni di erbe, cacao e spezie. Per i chicchi di caffè ha raccomandato di aumentare l'LMR vigente. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa, semi di ricino, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segala in chicchi, sorgo in chicchi, frumento in chicchi e prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto una definizione dei residui e ha raccomandato di fissare gli LMR per pomodori, melanzane, meloni e cocomeri. Per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola, uve da vino, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais in chicchi, riso in chicchi, frumento in chicchi e luppolo l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per olive da tavola e olive da olio e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(7) |
Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame. |
(8) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(11) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 28 aprile 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cymoxanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(12):4355.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phosphane and phosphide salts according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(12):4325.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(12):4356.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
L'allegato II è così modificato:
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2) |
L'allegato III è così modificato:
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(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Cimoxanil
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Sali di fosfano e di fosfuro [somma di generatori di fosfano e di fosfuro (sali di fosfuro pertinenti), determinata ed espressa come fosfano]
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e di chiarimenti relativi alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulla presenza di fosfano e di suoi prodotti di ossidazione in prodotti di origine animale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Cimoxanil
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Sali di fosfano e di fosfuro [somma di generatori di fosfano e di fosfuro (sali di fosfuro pertinenti), determinata ed espressa come fosfano]
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e di chiarimenti relativi alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulla presenza di fosfano e di suoi prodotti di ossidazione in prodotti di origine animale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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