16.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/80


REGOLAMENTO (UE) 2016/1626 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente.

(2)

L'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (3), comunemente denominata Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sostengono le autorità nazionali nell'esercizio della maggior parte di tali compiti.

(3)

Tali agenzie dovrebbero pertanto rafforzare la cooperazione reciproca e la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, al fine di accrescere la consapevolezza della situazione marittima e sostenere un'azione coerente ed efficiente sotto il profilo dei costi.

(4)

L'Agenzia europea di controllo della pesca dovrebbe essere rinominata Agenzia europea di controllo della pesca.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 768/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è così modificato:

1)

nel titolo e all'articolo 1, i termini «Agenzia europea di controllo della pesca» sono sostituiti dai termini «Agenzia europea di controllo della pesca»;

2)

all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera, come stabilito all'articolo 7 bis del presente regolamento, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando le operazioni multifunzionali.

(*)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1)."

(**)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).»;"

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1.   L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

a)

condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

b)

fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;

c)

potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

d)

migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

e)

condividendo le capacità mediante la pianificazione e realizzando operazioni multifunzionali mediante la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.   Le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Parere del 25 maggio 2016 (GU C 303 del 19.8.2016, pag. 109).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 settembre 2016.

(3)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).