26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/796 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo unico necessita di un'azione dell'Unione in materia di regolamentazione applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti legati alla sicurezza, sia per gli aspetti tecnici di interoperabilità, in quanto si tratta di aspetti indissociabili che richiedono un livello più elevato di armonizzazione a livello di Unione. A questo riguardo, negli ultimi due decenni è stata adottata una legislazione ferroviaria specifica, in particolare tre pacchetti ferroviari, di cui la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno particolare rilevanza.

(2)

Il perseguimento parallelo degli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria richiede un notevole lavoro tecnico posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo, nel secondo pacchetto ferroviario del 2004 si è reso necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri all'interno dell'Unione, un'Agenzia ferroviaria europea che si occupi della sicurezza e dell'interoperabilità delle ferrovie.

(3)

Il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (l'«Agenzia») per promuovere la creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e contribuire al rilancio del settore ferroviario rafforzandone i vantaggi essenziali in materia di sicurezza. Il quarto pacchetto ferroviario contiene cambiamenti importanti volti a migliorare il funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico attraverso una modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE e della direttiva 2008/57/CE, entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia. Tali direttive prevedono in particolare l'esecuzione di compiti legati al rilascio di autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza a livello unionale, il che implica un ruolo più ampio dell'Agenzia. A causa dei notevoli cambiamenti introdotti riguardanti i compiti e l'organizzazione interna dell'Agenzia, è opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004 con un nuovo atto.

(4)

L'Agenzia dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'autentica cultura ferroviaria europea e fornire uno strumento essenziale di dialogo, consultazione e scambio di opinioni tra tutti gli attori del settore ferroviario, tenendo in debito conto le rispettive funzioni, nonché le caratteristiche tecniche del settore ferroviario. Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni e pareri, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario, in particolare dei professionisti del settore ferroviario e dalle autorità nazionali operanti nel settore. L'Agenzia dovrebbe pertanto costituire gruppi di lavoro e gruppi competenti e rappresentativi composti in prevalenza da tali professionisti.

(5)

Per individuare gli effetti economici sul settore ferroviario il suo impatto sulla società, per permettere ad altri soggetti, in particolare alla Commissione, al consiglio direttivo dell'Agenzia (il «consiglio direttivo») e al direttore esecutivo dell'Agenzia (il «direttore esecutivo»), di prendere decisioni informate e gestire in modo più efficace le priorità di lavoro e l'assegnazione delle risorse all'interno dell'Agenzia, è opportuno che l'Agenzia si impegni maggiormente nell'attività di valutazione dell'impatto.

(6)

L'Agenzia dovrebbe fornire un supporto tecnico indipendente e obiettivo, in particolare alla Commissione. La direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) fornisce i presupposti per l'elaborazione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), mentre la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) fornisce i presupposti per l'elaborazione e la revisione dei metodi comuni di sicurezza (CSM), degli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e degli indicatori comuni di sicurezza (CSI). La continuità delle attività e l'evoluzione delle STI, dei CSM, dei CSI e dei CST richiedono un quadro tecnico permanente e personale dedicato con competenze di alto livello all'interno di un organismo specializzato. A tal fine l'Agenzia dovrebbe avere la responsabilità di formulare all'indirizzo della Commissione raccomandazioni e pareri relativi all'elaborazione e alla revisione di STI, CSM, CST e CSI. L'Agenzia dovrebbe inoltre fornire un parere tecnico indipendente su richiesta delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi di regolamentazione.

(7)

Per rendere più efficiente e imparziale il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie, è essenziale attribuire all'Agenzia un ruolo centrale. Se la zona di attività è limitata a un unico Stato membro, l'impresa ferroviaria dovrebbe avere la possibilità di scegliere se presentare la propria domanda di certificato di sicurezza unico all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza. La direttiva (UE) 2016/798 provvede a tal fine.

(8)

Attualmente la direttiva 2008/57/CE prevede che per i veicoli ferroviari sia rilasciata un'autorizzazione alla messa in servizio in ciascuno Stato membro, tranne in alcuni casi specifici. La task force sull'autorizzazione dei veicoli istituita dalla Commissione nel 2011 ha discusso vari casi in cui fabbricanti e imprese ferroviarie hanno subito conseguenze negative a causa della durata e dei costi eccessivi del processo di autorizzazione e ha proposto una serie di miglioramenti. Poiché alcuni problemi sono dovuti alla complessità dell'attuale processo di autorizzazione dei veicoli, è opportuno semplificare tale processo e, se possibile, riunirlo in un'unica procedura. Ciascun veicolo ferroviario dovrebbe ricevere una sola autorizzazione. Se il settore d'impiego si limita a una o più reti all'interno di un solo Stato membro, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di scegliere se presentare la propria domanda di autorizzazione di veicolo, attraverso lo sportello unico di cui al presente regolamento, all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Ciò assicurerebbe benefici tangibili per il settore riducendo i costi e la durata della procedura, e diminuirebbe il rischio di potenziali discriminazioni, in particolare nei confronti di nuove società che intendano inserirsi nel mercato ferroviario. La direttiva (UE) 2016/797 provvede a tal fine.

(9)

È essenziale che la direttiva (UE) 2016/797 e la direttiva (UE) 2016/798 non determinino un livello ridotto di sicurezza nel sistema ferroviario dell'Unione. A tal riguardo è opportuno che l'Agenzia assuma la piena responsabilità delle autorizzazioni dei veicoli e dei certificati di sicurezza unici che rilascia, incluse, tra l'altro, le relative responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

(10)

Per quanto riguarda la responsabilità del personale dell'Agenzia nello svolgimento dei compiti conferiti all'Agenzia, si dovrebbe applicare il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. L'applicazione di tale protocollo non dovrebbe comportare ritardi indebiti o restrizioni ingiustificate allo svolgimento dei procedimenti giudiziari nazionali. Nel caso di procedimenti giudiziari che interessano il personale dell'Agenzia, nei quali un membro del personale è invitato a comparire dinanzi a un tribunale nazionale, il consiglio direttivo dovrebbe decidere senza indebiti ritardi di revocare le immunità del personale, purché tale revoca non comprometta gli interessi dell'Unione. Tale decisione dovrebbe essere debitamente motivata e poter essere sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(11)

L'Agenzia dovrebbe cooperare lealmente con le autorità giudiziarie nazionali, in particolare nei casi in cui la sua partecipazione è necessaria in quanto l'Agenzia ha esercitato i suoi poteri relativi all'autorizzazione di veicoli, ai certificati di sicurezza unici da essa rilasciati e alle decisioni di approvazione di progetti di apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). Nel caso in cui all'Agenzia o a un membro del suo personale sia chiesto di fornire informazioni nel contesto di procedimenti nazionali pertinenti, l'Agenzia dovrebbe assicurare che tale richiesta di informazioni o, se necessario, tale partecipazione al procedimento sia trattata con la dovuta diligenza ed entro un periodo ragionevole. A tal fine, il consiglio direttivo dovrebbe adottare opportune procedure da utilizzare in tali casi.

(12)

Per favorire l'ulteriore sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico, in particolare fornendo le opportune informazioni ai clienti del trasporto merci e ai passeggeri e per evitare uno sviluppo frammentario di applicazioni telematiche, è necessario rafforzare il ruolo dell'Agenzia nell'ambito delle suddette applicazioni. Essendo l'Agenzia un organismo competente a livello di Unione, ad essa dovrebbe essere attribuito un ruolo preminente per assicurare uno sviluppo e un'implementazione coerenti di tutte le applicazioni telematiche. A tal fine, all'Agenzia dovrebbe essere affidata la funzione di autorità di sistema per le applicazioni telematiche e, in tale veste, essa dovrebbe mantenere, monitorare e gestire tutti i corrispondenti requisiti dei sottosistemi a livello di Unione.

(13)

Vista l'importanza dell'ERTMS ai fini di uno sviluppo organico dello spazio ferroviario europeo unico e della sua sicurezza, e al fine di evitare la frammentarietà del suo sviluppo, è necessario rafforzare il coordinamento generale a livello di Unione. Pertanto, all'Agenzia, in quanto organismo con maggiore competenza in questo ambito a livello di Unione, dovrebbe essere attribuito un ruolo più rilevante in questo ambito per assicurare uno sviluppo coerente dell'ERTMS, contribuire a garantire la conformità delle attrezzature ERTMS alle specifiche in vigore e garantire il coordinamento tra i programmi di ricerca europei legati all'ERTMS e l'elaborazione delle specifiche tecniche sull'ERTMS. In particolare l'Agenzia dovrebbe impedire che i requisiti nazionali aggiuntivi in materia di ERTMS compromettano la sua interoperabilità. Tuttavia i requisiti nazionali incompatibili dovrebbero essere applicati soltanto su base volontaria o abrogati.

(14)

Per rendere più efficienti le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra e per armonizzare tali procedure a livello dell'Unione, è essenziale che, prima di ogni gara d'appalto relativa a attrezzature ERTMS a terra, l'Agenzia controlli che le soluzioni tecniche previste siano pienamente conformi alle STI pertinenti e siano pertanto pienamente interoperabili. La direttiva (UE) 2016/797 provvede a tal fine. L'Agenzia dovrebbe istituire un gruppo composto da organismi di valutazione della conformità notificati operanti nel settore del sistema ERTMS. La partecipazione di tali organismi al gruppo dovrebbe essere incoraggiata il più possibile.

(15)

Al fine di agevolare la cooperazione e garantire una chiara distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbe essere sviluppato un protocollo di comunicazione tra le stesse per la sicurezza. In aggiunta, dovrebbe essere sviluppata una piattaforma comune di comunicazione e informazione con la funzionalità di uno sportello unico virtuale, se opportuno sulla base delle applicazioni e dei registri esistenti, ampliando la loro funzionalità allo scopo di tenere informate l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza su tutte le domande di autorizzazione e di certificati di sicurezza, le fasi di queste procedure e il loro esito. Un obiettivo importante di detta piattaforma è identificare in una fase precoce le esigenze di coordinamento delle decisioni che le autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'Agenzia devono assumere nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni e certificati di sicurezza analoghi. Tali casi dovrebbero essere individuati sinteticamente tramite notifiche automatiche.

(16)

Le autorità nazionali competenti hanno sino ad ora imposto corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza unici. Con i trasferimenti di competenze a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a imporre ai richiedenti il versamento di un corrispettivo per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di cui ai considerando precedenti. È importante stabilire taluni principi applicabili ai diritti e corrispettivi pagabili all'Agenzia. Il livello di tali diritti e corrispettivi dovrebbe essere stimato in modo da coprire l'intero costo dei servizi forniti, compresi, se del caso, i pertinenti costi derivanti dai compiti assegnati alle autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tali diritti e corrispettivi dovrebbero essere pari o inferiori alla media attuale per i servizi pertinenti. Tali diritti e corrispettivi dovrebbero essere fissati in una maniera trasparente, giusta e uniforme in cooperazione con gli Stati membri e non dovrebbero compromettere la competitività del settore ferroviario europeo. Tali diritti dovrebbero essere istituiti su una base che tenga in debita considerazione la capacità delle imprese di pagare e non dovrebbero comportare un onere economico superfluo sulle compagnie. Essi dovrebbero tenere conto, se del caso, delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese.

(17)

Un obiettivo generale è effettuare in modo efficiente la nuova ripartizione delle funzioni e dei compiti tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'Agenzia senza ridurre i livelli di sicurezza, attualmente elevati. A tal fine dovrebbero essere conclusi accordi di cooperazione fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, comprendenti gli elementi di costo. L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti per esercitare le sue nuove funzioni e il calendario relativo all'assegnazione di queste risorse dovrebbe basarsi su esigenze chiaramente definite.

(18)

Nell'elaborazione delle raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere conto dei casi di reti isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione che richiedono una competenza specifica per motivi geografici o storici. Inoltre, quando l'attività è limitata a tali reti, dovrebbe essere possibile per i richiedenti di certificati di sicurezza unici e autorizzazioni di veicoli effettuare le formalità necessarie a livello locale attraverso le competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza. A tal fine, e per ridurre gli oneri e i costi amministrativi, gli accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero poter disporre l'opportuna assegnazione dei compiti, fatta salva l'assunzione, da parte dell'Agenzia, della responsabilità ultima per il rilascio dell'autorizzazione o del certificato di sicurezza unico.

(19)

Visto il patrimonio di conoscenze in possesso delle autorità nazionali, in particolare delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di avvalersi in modo appropriato di tali conoscenze nel rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sicurezza unici di sua competenza. A tal fine è opportuno incoraggiare il distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

(20)

La direttiva (UE) 2016/798 e la direttiva (UE) 2016/797 devono prevedere l'esame delle misure nazionali per gli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, nonché alla compatibilità con le norme sulla concorrenza. Tali direttive devono anche limitare la possibilità, per gli Stati membri, di adottare nuove norme nazionali. L'attuale sistema, in cui ancora sussiste un gran numero di norme nazionali, può essere all'origine di conflitti con le norme dell'Unione e determinare una insufficiente trasparenza e una possibile discriminazione degli operatori, inclusi quelli costituiti da piccole e nuove imprese. Per assicurare la migrazione verso una normativa ferroviaria realmente trasparente e imparziale a livello di Unione, è necessario rafforzare la graduale riduzione delle norme nazionali, incluse le norme operative. A livello di Unione è essenziale un'opinione basata su competenze indipendenti e neutrali. A tal fine, occorre rafforzare il ruolo dell'Agenzia.

(21)

Il funzionamento, l'organizzazione e le procedure decisionali nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie variano notevolmente tra le diverse autorità nazionali preposte alla sicurezza e i diversi organismi di valutazione della conformità notificati, con conseguenze negative per il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tali conseguenze negative possono riguardare, in particolare, le piccole e medie imprese che desiderino inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi di valutazione della conformità notificati per mezzo di audit e ispezioni, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento.

(22)

In materia di sicurezza è importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Un'analisi dei risultati, elaborata sulla base di CSI e in grado di mettere in relazione tutti i soggetti del settore, è uno strumento importante e dovrebbe essere effettuata. Per gli aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione con Eurostat.

(23)

L'Agenzia dovrebbe essere incaricata della pubblicazione, ogni due anni, di una relazione pertinente al fine di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie. Viste le competenze tecniche e l'imparzialità dell'Agenzia, questa dovrebbe anche coadiuvare la Commissione nello svolgimento delle sue funzioni di controllo dell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie.

(24)

L'interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti dovrebbe essere potenziata e l'adozione dei nuovi progetti di investimento sostenuti dall'Unione dovrebbe rispettare l'obiettivo di interoperabilità stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L'Agenzia è un organismo adeguato per contribuire al conseguimento di tali obiettivi e dovrebbe cooperare strettamente con i competenti organismi dell'Unione in caso di progetti concernenti la rete transeuropea di trasporto. Per quanto riguarda l'implementazione dell'ERTMS e i progetti ERTMS, il ruolo dell'Agenzia dovrebbe includere l'assistenza al richiedente per l'attuazione di progetti che siano conformi alle STI relative al sottosistema controllo-comando e segnalamento.

(25)

La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Ad oggi non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Tale situazione ha aumentato i costi per il settore e impone viaggi a vuoto. È quindi opportuno sviluppare e aggiornare gradualmente condizioni comuni per la certificazione delle officine di manutenzione e dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci, e l'Agenzia è l'organismo più adatto per proporre soluzioni adeguate alla Commissione.

(26)

Le qualifiche professionali richieste per la conduzione dei treni rappresentano un elemento importante sia per la sicurezza che per l'interoperabilità ferroviarie nell'Unione. Le qualifiche professionali costituiscono inoltre un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione dovrebbe essere affrontata nell'ambito del quadro esistente per il dialogo sociale. L'Agenzia dovrebbe fornire il supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto in considerazione a livello di Unione europea.

(27)

L'Agenzia dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e gli organismi rappresentativi del settore ferroviario operanti a livello di Unione, al fine di promuovere la diffusione di buone prassi, lo scambio di informazioni utili e la raccolta di dati relativi alle ferrovie, nonché il monitoraggio dei risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione.

(28)

Per garantire i massimi livelli di trasparenza possibile e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, è opportuno che i registri, se del caso, e i documenti previsti per le procedure relative all'interoperabilità e alla sicurezza ferroviarie siano accessibili al pubblico. Lo stesso vale per le licenze, i certificati di sicurezza unici e gli altri documenti ferroviari pertinenti. L'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un sistema di scambio e pubblicazione di tali informazioni efficiente, di semplice utilizzo e facilmente accessibile, in particolare tramite opportune soluzioni informatiche, al fine di migliorare l'efficacia in termini di costi del sistema ferroviario e sostenere le esigenze operative del settore.

(29)

La promozione dell'innovazione e della ricerca in materia di sicurezza ferroviaria è importante e l'Agenzia dovrebbe incoraggiarla. A questo riguardo, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito delle attività dell'Agenzia non dovrebbe comportare distorsioni nel relativo mercato.

(30)

Per migliorare l'efficienza del sostegno finanziario dell'Unione, la sua qualità e la sua compatibilità con le normative tecniche in materia, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei progetti ferroviari.

(31)

Un'interpretazione corretta e uniforme della legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie, delle guide all'attuazione e delle raccomandazioni dell'Agenzia è un presupposto per un'applicazione efficace dell'acquis in ambito ferroviario e per il funzionamento del mercato ferroviario. L'Agenzia dovrebbe quindi impegnarsi attivamente nella formazione e nelle attività di chiarimento e orientamento a questo riguardo.

(32)

Tenendo conto delle nuove funzioni dell'Agenzia in relazione al rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza unici, emergerà un notevole bisogno di attività di formazione e pubblicazione in tali settori. È opportuno invitare le autorità nazionali preposte alla sicurezza a partecipare gratuitamente alle attività di formazione, ove possibile, in particolare nei casi in cui siano state coinvolte nella loro preparazione.

(33)

Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati dai richiedenti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore ferroviario, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio e, tra gli altri, l'importo versato alle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il loro lavoro nel processo di autorizzazione dei veicoli e di certificazione di sicurezza unica, in linea con i pertinenti accordi di cooperazione e con le disposizioni dell'atto di esecuzione riguardante la determinazione dei diritti e dei corrispettivi.

(34)

Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard di elevata professionalità. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni del personale dell'Agenzia, di eventuali esperti nazionali distaccati, o di qualsiasi membro del consiglio direttivo o delle commissioni di ricorso, che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio direttivo dovrebbe pertanto adottare norme generali sui conflitti di interessi applicabili all'intera Agenzia. Tali norme dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 15 del 2012.

35)

Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio direttivo dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di predisporre il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione. Il consiglio direttivo dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio direttivo e supportandone il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio direttivo e, se del caso, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio direttivo.

(36)

Al fine di garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio direttivo, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto. I rappresentanti delle varie parti interessate dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello di Unione, riferita alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura, all'industria ferroviaria, alle organizzazioni sindacali, ai passeggeri e ai clienti del trasporto merci.

(37)

È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza abbiano il diritto di usufruire dei mezzi di tutela necessari, che dovrebbero essere concessi in modo indipendente e imparziale. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso al fine di consentire di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso.

(38)

In caso di disaccordo tra l'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza riguardanti il rilascio di certificati di sicurezza unici o autorizzazioni di veicoli, dovrebbe essere istituita una procedura di arbitrato in modo tale che le decisioni vengano prese in modo concertato e cooperativo.

(39)

Una prospettiva strategica più ampia in relazione alle attività dell'Agenzia faciliterebbe la pianificazione e la gestione delle sue risorse in una maniera più efficace e contribuirebbe a migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Ciò è confermato e rafforzato dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (10). Pertanto, il consiglio direttivo dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna consultazione delle parti interessate, un unico documento di programmazione contenente i programmi di lavoro annuale e pluriennale.

(40)

Nel caso in cui venga assegnato all'Agenzia un nuovo compito in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione in seguito all'adozione del documento di programmazione, il consiglio direttivo dovrebbe, se necessario, modificare il documento di programmazione per includere anche questo nuovo compito, previa analisi dell'impatto in termini di risorse umane e di bilancio.

(41)

Le attività dell'Agenzia dovrebbero essere condotte in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbe essere consultato sul progetto della parte pluriennale del documento di programmazione dell'Agenzia e dovrebbe poter richiedere un'audizione del direttore esecutivo dell'Agenzia e ricevere la relazione annuale di attività dell'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe inoltre applicare la pertinente legislazione dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti.

(42)

Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, sono migliorati la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi dell'Unione ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta anche all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (12).

(43)

L'Agenzia dovrebbe promuovere attivamente l'approccio alla sicurezza e alla interoperabilità ferroviarie dell'Unione nelle sue relazioni con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Ciò dovrebbe altresì includere, nei limiti delle competenze dell'Agenzia, l'agevolazione dell'accesso delle imprese ferroviarie unionali ai mercati ferroviari dei paesi terzi e dell'accesso del materiale rotabile unionale alle reti dei paesi terzi, su base di reciprocità.

(44)

Alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento riguardo all'esame dei progetti di norme nazionali e delle norme nazionali esistenti, al controllo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi di valutazione della conformità notificati, alla fissazione del regolamento interno delle commissioni di ricorso e alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi che l'Agenzia ha facoltà di prelevare. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(45)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere collettivo delle attività da svolgere, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

Per rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea approvati nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di razionalizzare le attività delle agenzie e renderne più efficaci le attività, è necessario per il corretto funzionamento dell'Agenzia dare applicazione a taluni principi stabiliti relativamente alla governance della stessa.

(47)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

PRINCIPI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («Agenzia»).

2.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

l'istituzione e i compiti dell'Agenzia;

b)

i compiti degli Stati membri nel contesto del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento sostiene l'istituzione dello spazio ferroviario europeo unico e, in particolare, gli obiettivi connessi:

a)

all'interoperabilità nel sistema ferroviario dell'Unione, oggetto della direttiva (UE) 2016/797;

b)

alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione, oggetto della direttiva (UE) 2016/798;

c)

alla certificazione dei macchinisti dei treni, oggetto della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

Articolo 2

Obiettivi dell'Agenzia

L'obiettivo dell'Agenzia è contribuire allo sviluppo ulteriore e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, garantendo un livello elevato di sicurezza e interoperabilità ferroviarie e migliorando al contempo la concorrenzialità del settore ferroviario. In particolare, l'Agenzia contribuisce, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione attraverso l'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e attraverso il miglioramento dell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione.

L'Agenzia si prefigge inoltre gli obiettivi di seguire lo sviluppo delle norme ferroviarie nazionali per sostenere il funzionamento delle autorità nazionali che operano nei settori della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, nonché di promuovere l'ottimizzazione delle procedure.

Ove previsto dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla direttiva (UE) 2016/798, l'Agenzia svolge il ruolo di autorità dell'Unione responsabile del rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e tipi di veicoli e del rilascio di certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie.

Nel perseguire tali obiettivi, l'Agenzia tiene pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi.

Articolo 3

Status giuridico

1.   L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi diritti nazionali. In particolare può acquisire o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

4.   La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia ricade esclusivamente sull'Agenzia.

Articolo 4

Tipi di atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

a)

formulare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 13, 15, 17, 19, 35, 36 e 37;

b)

formulare raccomandazioni all'attenzione degli Stati membri in merito all'applicazione dell'articolo 34;

c)

emettere pareri all'attenzione della Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 42, e delle autorità competenti degli Stati membri a norma degli articoli 10, 25 e 26;

d)

formulare raccomandazioni all'attenzione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza a norma dell'articolo 33, paragrafo 4;

e)

emettere decisioni a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22;

f)

emettere pareri sui metodi accettabili di rispondenza a norma dell'articolo 19;

g)

emettere documenti tecnici a norma dell'articolo 19;

h)

emettere relazioni di audit a norma degli articoli 33 e 34;

i)

emettere linee guida e altri documenti non vincolanti che facilitino l'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sull'interoperabilità ferroviarie a norma degli articoli 13, 19, 28, 32, 33 e 37.

CAPO 2

METODI DI LAVORO

Articolo 5

Creazione e composizione dei gruppi di lavoro e dei gruppi

1.   L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro allo scopo di elaborare raccomandazioni e, se del caso, linee guida, riguardanti in modo particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di sicurezza comuni (CST), metodi di sicurezza comuni (CSM) e per l'utilizzo degli indicatori di sicurezza comuni (CSI).

L'Agenzia può istituire gruppi di lavoro in altri casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato di cui all'articolo 81 (il «comitato») o su propria iniziativa, previa consultazione della Commissione.

I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia.

2.   I gruppi di lavoro sono composti da:

rappresentanti designati dalle autorità nazionali competenti a partecipare ai gruppi di lavoro;

professionisti del settore ferroviario selezionati dall'Agenzia sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 3. L'Agenzia garantisce un'adeguata rappresentanza dei settori dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia al suo indirizzo. L'Agenzia persegue, ove possibile, una rappresentanza geografica equilibrata.

L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. I membri del personale dell'Agenzia non possono essere nominati nei gruppi di lavoro, fatta eccezione per i presidenti dei gruppi di lavoro, che sono rappresentanti dell'Agenzia.

3.   Ogni organismo rappresentante di cui all'articolo 38, paragrafo 4, comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro e lo aggiorna nell'eventualità di cambiamenti.

4.   Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali operanti a livello europeo partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli effetti.

5.   Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dei gruppi di lavoro, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio direttivo, sono a carico dell'Agenzia.

6.   L'Agenzia tiene debitamente conto dei risultati del lavoro svolto dai gruppi di lavoro al momento di elaborare le raccomandazioni e gli orientamenti di cui al paragrafo 1.

7.   L'Agenzia istituisce gruppi ai fini degli articoli 24 e 29 e dell'articolo 38, paragrafo 1.

8.   L'Agenzia può istituire gruppi conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, e in casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato o su propria iniziativa.

9.   I lavori dei gruppi di lavoro e degli altri gruppi sono trasparenti. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno dei gruppi di lavoro e dei gruppi, ivi comprese le norme in materia di trasparenza.

Articolo 6

Consultazione delle parti sociali

Quando i compiti di cui agli articoli 13, 15, 19 e 36 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione (15). In tal caso, le parti sociali possono fornire una risposta a tali consultazioni, a condizione che ciò avvenga entro tre mesi.

Tali consultazioni avvengono prima che l'Agenzia invii le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali consultazioni ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato di dialogo settoriale sono trasmessi dall'Agenzia, insieme alla raccomandazione dell'Agenzia stessa, alla Commissione e dalla Commissione al comitato.

Articolo 7

Consultazione dei clienti del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri

Quando i compiti di cui agli articoli 13 e 19 hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi, ivi compresi i rappresentanti dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a mobilità ridotta. In tal caso, detti organismi possono fornire una risposta a tali consultazioni, a condizione che ciò avvenga entro tre mesi.

L'elenco degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del comitato.

Tali consultazioni avvengono prima che l'Agenzia invii le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali consultazioni ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dagli organismi interessati sono trasmessi dall'Agenzia, insieme alla raccomandazione dell'Agenzia stessa, alla Commissione e dalla Commissione al comitato.

Articolo 8

Valutazione d'impatto

1.   L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta una metodologia della valutazione d'impatto basata sulla metodologia della Commissione. L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione per garantire che il lavoro svolto al riguardo in seno alla Commissione sia tenuto in debita considerazione. L'Agenzia identifica chiaramente le ipotesi su cui si basa la valutazione d'impatto e le fonti dei dati utilizzati nella relazione che accompagna ciascuna raccomandazione.

2.   Prima di includere un'attività nel documento di programmazione adottato dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, l'Agenzia effettua una valutazione d'impatto preliminare indicando:

a)

le questioni da affrontare e le possibili soluzioni;

b)

il grado di necessità di un'azione specifica, compresa la formulazione di una raccomandazione o l'adozione di un parere dell'Agenzia;

c)

il contributo previsto dell'Agenzia alla soluzione del problema.

Prima che ogni attività o progetto siano inclusi nel documento di programmazione, essi sono sottoposti a un'analisi dell'efficienza, singolarmente e insieme ad ogni altra attività e progetto, al fine di assicurare il migliore utilizzo del bilancio e delle risorse dell'Agenzia.

3.   L'Agenzia può effettuare una valutazione ex post della legislazione basata sulle sue raccomandazioni.

4.   Gli Stati membri forniscono all'Agenzia i dati necessari per una valutazione d'impatto, ove disponibili.

Su richiesta dell'Agenzia, gli organismi rappresentativi forniscono all'Agenzia dati non riservati necessari per la valutazione d'impatto.

Articolo 9

Studi

Se necessario ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia fa svolgere studi, coinvolgendo se del caso i gruppi di lavoro e gli altri gruppi di cui all'articolo 5, e finanzia tali studi mediante il proprio bilancio.

Articolo 10

Pareri

1.   Su richiesta uno o più organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), l'Agenzia emette pareri, in particolare relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi.

2.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emette pareri relativamente alle modifiche di qualsiasi atto adottato sulla base della direttiva (UE) 2016/797 o della direttiva (UE) 2016/798, segnatamente nei casi in cui sia segnalata una presunta carenza.

3.   Tutti i pareri dell'agenzia, e in particolare quelli di cui al paragrafo 2, sono formulati dall'Agenzia il prima possibile, e al più tardi entro il termine di due mesi dalla ricezione della relativa richiesta, se non diversamente concordato con il richiedente. Tali pareri sono resi pubblici dall'Agenzia entro il termine di un mese dopo la loro formulazione in una versione privata di tutto il materiale commerciale riservato.

Articolo 11

Visite presso gli Stati membri

1.   Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 e 42, e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare nella valutazione dell'effettiva attuazione della pertinente legislazione dell'Unione, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti, ai metodi di lavoro e alle procedure adottati dal consiglio direttivo.

2.   Previa consultazione dello Stato membro interessato, l'Agenzia informa quest'ultimo per tempo della visita prevista, comunicando l'identità dei funzionari dell'Agenzia incaricati di effettuare la visita e la data di inizio e la durata prevista della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo, dalla quale risultino l'oggetto e lo scopo della visita.

3.   Le autorità nazionali degli Stati membri interessati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.

4.   L'Agenzia redige una relazione su ciascuna visita di cui al paragrafo 1 e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le ispezioni di cui all'articolo 33, paragrafo 7, e all'articolo 34, paragrafo 6.

6.   Le spese di viaggio e di soggiorno e altre spese sostenute dal personale dell'Agenzia sono coperte dall'Agenzia.

Articolo 12

Sportello unico

1.   L'Agenzia istituisce e gestisce un sistema di informazione e comunicazione con almeno le seguenti funzioni di «sportello unico»:

a)

funzione di punto di ingresso unico, a cui il richiedente presenta i fascicoli di domanda relativi alle autorizzazioni per tipo, alle autorizzazioni di immissione del veicolo sul mercato e ai certificati di sicurezza unici. Se il settore d'impiego o la zona di attività è limitato a una rete o a reti all'interno di un solo Stato membro, il punto di ingresso unico deve essere elaborato in modo da garantire che il richiedente possa indicare l'autorità prescelta per il trattamento della domanda di rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sicurezza unici per l'intera procedura;

b)

funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni su tutte le domande di autorizzazione e di certificati di sicurezza unici, sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e decisioni della commissione di ricorso;

c)

funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni sulle richieste di approvazione da parte dell'Agenzia, a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797, e sulle domande di autorizzazione dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che comportano attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e/o del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R), sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e le decisioni della commissione di ricorso;

d)

funzione di «sistema di allarme rapido» in grado di individuare precocemente le esigenze di coordinamento tra le decisioni che devono essere adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'Agenzia nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici.

2.   Le specifiche tecniche e funzionali dello sportello unico di cui al paragrafo 1 sono elaborate in cooperazione con la rete delle autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui all'articolo 38 sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia, tenuto conto dei risultati di un'analisi costi-benefici. Su tale base, il consiglio direttivo adotta le specifiche tecniche e funzionali e un piano volto a istituire lo sportello unico. Lo sportello unico è sviluppato fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e il necessario livello di riservatezza, nonché tenendo conto, se del caso, delle applicazioni informatiche e dei registri già istituiti dall'Agenzia, come quelli di cui all'articolo 37.

3.   Lo sportello unico è operativo entro il 16 giugno 2019.

4.   L'Agenzia controlla le domande presentate tramite lo sportello unico, in particolare utilizzando il «sistema di allarme rapido» di cui al paragrafo 1, lettera d). Nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici, l'Agenzia assicura il necessario seguito, ossia:

a)

informa il richiedente/i che esiste un'altra richiesta o una richiesta simile di autorizzazione o di certificazione;

b)

si coordina con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza pertinenti al fine di assicurare la coerenza delle decisioni adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'agenzia. Se non è possibile trovare una soluzione accettabile da tutte le parti entro un mese dall'inizio del processo di coordinamento, la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso di cui agli articoli 55, 61 e 62.

CAPO 3

COMPITI DELL'AGENZIA LEGATI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA

Articolo 13

Supporto tecnico - raccomandazioni sulla sicurezza ferroviaria

1.   L'Agenzia invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente agli indicatori comuni di sicurezza (CSI), ai metodi comuni di sicurezza (CSM) e agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva (UE) 2016/798. L'Agenzia invia anche raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente alla revisione periodica dei CSI, CSM e CST.

2.   L'Agenzia invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, relativamente ad altre misure in materia di sicurezza, tenendo conto dell'esperienza acquisita.

3.   L'Agenzia emana linee guida per assistere le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito al controllo delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e di altri soggetti, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

4.   L'Agenzia può inviare alla Commissione raccomandazioni sui CSM riguardanti ogni elemento del sistema di gestione della sicurezza che deve essere armonizzato a livello di Unione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.

5.   L'Agenzia può emanare linee guida e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza ferroviaria, compresa la prestazione di assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle norme nazionali che possono essere abrogate a seguito dell'adozione e/o revisione dei CSM e orientamenti per l'adozione di nuove norme nazionali, o per la modifica di norme nazionali esistenti. L'Agenzia può altresì emanare linee guida sulla sicurezza ferroviaria e sulla certificazione di sicurezza, ivi compresi elenchi di esempi di buone prassi, in particolare per i trasporti transfrontalieri e le infrastrutture.

Articolo 14

Certificati di sicurezza unici

L'Agenzia rilascia, rinnova, sospende e modifica certificati di sicurezza unici e coopera a tale riguardo con le autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi degli articoli 10, 11 e 18 della direttiva (UE) 2016/798.

L'Agenzia limita o revoca certificati di sicurezza unici e coopera a tale riguardo con le autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 15

Manutenzione dei veicoli

1.   L'Agenzia assiste la Commissione in relazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.

2.   L'Agenzia trasmette raccomandazioni all'attenzione della Commissione ai fini dell'articolo 14, paragrafo 8, della direttiva 2016/798.

3.   L'Agenzia analizza ogni eventuale misura alternativa decisa ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/798 e include i risultati della sua analisi nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento.

4.   L'Agenzia sostiene e, su richiesta, coordina le autorità nazionali preposte alla sicurezza nella vigilanza dei soggetti responsabili della manutenzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 16

Cooperazione con gli organismi investigativi nazionali

L'Agenzia coopera con gli organismi investigativi nazionali conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 5 e 7, e all'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 17

Trasporto di merci pericolose per ferrovia

L'Agenzia segue gli sviluppi della legislazione riguardante il trasporto di merci pericolose per ferrovia ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e assicura, insieme alla Commissione, che tali sviluppi siano coerenti con la legislazione riguardante la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie, in particolare per quanto riguarda i requisiti essenziali. A tal fine, l'Agenzia assiste la Commissione e può formulare raccomandazioni, su richiesta della Commissione o su sua propria iniziativa.

Articolo 18

Scambio di informazioni su incidenti legati alla sicurezza

L'Agenzia incoraggia lo scambio di informazioni su incidenti, inconvenienti e «quasi incidenti» legati alla sicurezza, tenendo conto dell'esperienza degli attori ferroviari di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/798. Tale scambio di informazioni deve condurre allo sviluppo di buone prassi a livello di Stato membro.

CAPO 4

COMPITI DELL'AGENZIA LEGATI ALL'INTEROPERABILITÀ FERROVIARIA

Articolo 19

Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria

1.   L'Agenzia:

a)

invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle STI e alla loro revisione, in conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797;

b)

invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito ai modelli da utilizzare per la dichiarazione «CE» di verifica e ai documenti del fascicolo tecnico di accompagnamento, ai fini dell'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;

c)

invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche relative ai registri e alla loro revisione, ai fini degli articoli 47, 48 e 49 della direttiva (UE) 2016/797;

d)

formula pareri che costituiscono metodi accettabili di rispondenza in merito alle carenze delle STI, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, e presenta tali pareri alla Commissione;

e)

su richiesta della Commissione, formula pareri all'attenzione della stessa in merito alle richieste da parte degli Stati membri di non applicazione delle STI, in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797;

f)

emana documenti tecnici in conformità dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797;

g)

emette una decisione di approvazione prima di qualsiasi gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS a terra al fine di garantire un'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione conformemente all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797;

h)

formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alla formazione e alla certificazione del personale di bordo addetto a compiti di sicurezza essenziali;

i)

emana linee guida dettagliate relative alle norme per gli enti europei di normazione competenti al fine di integrare il mandato conferito loro dalla Commissione;

j)

invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle condizioni di lavoro di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali;

k)

formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in relazione alle norme armonizzate che devono essere elaborate dagli organismi di normalizzazione europei e alle norme relative ai pezzi di ricambio intercambiabili in grado di migliorare il livello di sicurezza e di interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione;

l)

formula, se del caso, raccomandazioni all'attenzione della Commissione in relazione a componenti critici per la sicurezza.

2.   Nell'elaborazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), k) e l), l'Agenzia:

a)

provvede all'adeguamento delle STI e delle specifiche dei registri al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale;

b)

provvede al coordinamento fra l'elaborazione e l'aggiornamento delle STI e l'elaborazione di eventuali norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione.

c)

partecipa, ove opportuno, in qualità di osservatore, ai gruppi di lavoro pertinenti istituiti da organismi di normalizzazione riconosciuti.

3.   L'Agenzia può emanare linee guida e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di interoperabilità ferroviaria, compresa l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle norme nazionali che possono essere abrogate a seguito dell'adozione o revisione delle STI.

4.   In caso di inadempimento di requisiti essenziali da parte dei componenti di interoperabilità, l'Agenzia assiste la Commissione conformemente all'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 20

Autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli

L'Agenzia rilascia le autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e ha il potere di rinnovare, modificare, sospendere e revocare le autorizzazioni da essa rilasciate. A tal fine l'Agenzia coopera con le autorità nazionali preposte alla sicurezza in conformità dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 21

Autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli

L'Agenzia rilascia le autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli e ha il potere di rinnovare, modificare, sospendere e revocare le autorizzazioni da essa rilasciate in conformità dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 22

Messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra

Prima di qualsiasi gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS a terra, l'Agenzia verifica la piena conformità alle pertinenti STI delle soluzioni tecniche, e quindi la loro piena interoperabilità, e adotta una decisione di approvazione, conformemente all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 23

Applicazioni telematiche

1.   L'Agenzia agisce da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato delle applicazioni telematiche nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi.

2.   L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche per le applicazioni telematiche. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna un registro delle richieste di modifica delle suddette specifiche e del relativo status, corredate delle pertinenti giustificazioni.

3.   L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni delle specifiche per le applicazioni telematiche e si adopera per garantire la compatibilità alle versioni precedenti.

4.   L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione delle specifiche per le applicazioni telematiche in conformità delle STI pertinenti.

Articolo 24

Sostegno agli organismi di valutazione della conformità notificati

1.   L'Agenzia sostiene le attività degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/797. Tale sostegno comprende, in particolare, l'elaborazione di orientamenti per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/797 e l'elaborazione di linee guida per la procedura di verifica CE di cui agli articoli 10 e 15 della direttiva (UE) 2016/797.

2.   L'Agenzia può agevolare la cooperazione tra gli organismi di valutazione della conformità notificati, conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797 e, in particolare, può svolgere la funzione di segretariato tecnico del loro gruppo di coordinamento.

CAPO 5

COMPITI DELL'AGENZIA LEGATI ALLE NORME NAZIONALI

Articolo 25

Esame dei progetti di norme nazionali

1.   L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui li ha ricevuti, i progetti di norme nazionali sottoposti alla sua attenzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798 e dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. Qualora sia necessaria una traduzione, o il progetto di norma nazionale sia lungo o complesso, l'Agenzia può estendere tale periodo fino a tre ulteriori mesi, previo consenso dello Stato membro. Tuttavia, solo in circostanze eccezionali, l'Agenzia e lo Stato membro interessato possono estendere ulteriormente tale periodo di comune accordo.

In tale periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato, consulta, se del caso, i pertinenti soggetti interessati, e successivamente informa lo Stato membro in merito ai risultati dell'esame.

2.   Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che i progetti di norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità ferroviaria, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. In tal caso, la Commissione può convalidare le norme nel sistema informatico di cui all'articolo 27. Se l'Agenzia, entro due mesi dalla ricezione del progetto di norma nazionale o entro l'estensione del periodo convenuta ai sensi del paragrafo 1, non informa la Commissione e lo Stato membro interessato in merito alla sua valutazione, lo Stato membro può procedere all'introduzione della norma fatto salvo l'articolo 26.

3.   Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito a tale valutazione. Se, dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato, mantenga la sua valutazione negativa, l'Agenzia, entro il periodo massimo di un mese:

a)

emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione non entrino in vigore e/o non siano applicate; e

b)

informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione non entrino in vigore e/o non siano applicate.

Ciò lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di adottare una nuova norma nazionale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798 o dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797.

4.   In caso di disaccordo, lo Stato membro interessato informa entro due mesi la Commissione della sua posizione sul parere di cui al paragrafo 3, indicando le sue motivazioni.

Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non viene fornita alcuna motivazione, e qualora lo Stato membro adotti la norma nazionale in questione senza tenere in sufficiente considerazione il parere di cui al paragrafo 3, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione di tale norma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

Articolo 26

Esame delle norme nazionali esistenti

1.   L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui le ha ricevute, le norme nazionali notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798. Qualora sia necessaria una traduzione, o se la norma nazionale è lunga o complessa, l'Agenzia può estendere tale periodo fino a tre ulteriori mesi, previo consenso dello Stato membro. Tuttavia, in circostanze eccezionali, l'Agenzia e lo Stato membro interessato possono estendere ulteriormente tale periodo di comune accordo.

In questo periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato e successivamente informa il suddetto Stato membro in merito ai risultati dell'esame.

2.   Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità ferroviaria, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. In tal caso, la Commissione può convalidare le norme nel sistema informatico di cui all'articolo 27. Se l'Agenzia non informa la Commissione e lo Stato membro interessato entro due mesi dalla ricezione delle norme nazionali o entro l'estensione del periodo convenuta ai sensi del paragrafo 1, la norma rimane valida.

3.   Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito a tale valutazione. Ove, dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato, mantenga la sua valutazione negativa, l'Agenzia, entro il periodo massimo di un mese:

a)

emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa che la norma o le norme nazionali in questione sono o sono state oggetto di valutazione negativa e indica i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme in questione siano modificate o abrogate; e

b)

informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione siano modificate o abrogate.

4.   In caso di disaccordo, lo Stato membro interessato informa entro due mesi la Commissione della sua posizione sul parere di cui al paragrafo 3, indicando le sue motivazioni. Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non è fornita alcuna motivazione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione della norma nazionale in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, in caso di misure preventive d'urgenza, se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa e lo Stato membro interessato non ha modificato o abrogato la norma nazionale in questione entro due mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione può adottare una decisione, mediante atti di esecuzione in cui chiede allo Stato membro di modificare o abrogare tale norma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

In caso di valutazione positiva da parte dell'Agenzia e se la norma nazionale in questione ha un impatto su più di uno Stato membro, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia e con gli Stati membri, adotta le misure appropriate, compresa, se necessario, la revisione dei CSM e delle STI.

6.   La procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma nazionale, notificata o meno, è superflua, in conflitto con i CSM, i CST, le STI o qualsiasi altra legislazione dell'Unione in ambito ferroviario oppure crea un ostacolo ingiustificato nel mercato ferroviario unico.

Articolo 27

Sistema informatico da utilizzare per la notifica e la classificazione delle norme nazionali

1.   L'Agenzia gestisce un sistema informatico specifico contenente le norme nazionali di cui agli articoli 25 e 26, nonché gli strumenti di conformità nazionali accettabili di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva (UE) 2016/797. Se del caso, l'Agenzia li rende accessibili alle parti interessate a fini di consultazione.

2.   Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla Commissione le norme nazionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1 del presente articolo, servendosi del sistema informatico di cui al paragrafo 1. L'Agenzia pubblica dette norme in tale sistema informatico, compreso lo stato del loro esame e, una volta completata la valutazione, i risultati positivi o negativi della stessa, e utilizza il suddetto sistema informatico per informare la Commissione in conformità degli articoli 25 e 26.

3.   L'Agenzia effettua l'esame tecnico delle norme nazionali esistenti menzionate nei quadri legislativi nazionali disponibili, i quali a decorrere dal 15 giugno 2016 sono elencati nella banca dati dei documenti di riferimento pubblicata dall'Agenzia. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797. A tal fine, essa utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità dell'articolo 8 e all'allegato I della direttiva (UE) 2016/798, tenendo conto degli sviluppi della legislazione dell'Unione. A tal fine, l'Agenzia elabora uno strumento di gestione delle norme destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri per semplificare le rispettive normative nazionali. L'Agenzia utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo per pubblicare lo strumento di gestione delle norme.

CAPO 6

COMPITI DELL'AGENZIA RIGUARDANTI IL SISTEMA EUROPEO DI GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO (ERTMS)

Articolo 28

Autorità di sistema per l'ERTMS

1.   L'Agenzia agisce da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato dell'ERTMS nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi, comprese le specifiche tecniche per l'ETCS e il GSM-R.

2.   L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche dell'ERTMS. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna un registro delle richieste di modifica delle specifiche relative all'ERTMS e del relativo status, corredate delle pertinenti giustificazioni.

3.   L'elaborazione di nuove versioni delle specifiche tecniche dell'ERTMS non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS, della stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e le amministrazioni proprietarie dei veicoli, e della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS.

4.   L'Agenzia realizza e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni dell'ERTMS con l'obiettivo di assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli attrezzati con versioni diverse e di creare incentivi per un'implementazione rapida e coordinata delle versioni in vigore.

5.   In conformità dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia provvede affinché le versioni successive delle attrezzature ERTMS siano tecnicamente compatibili con le versioni precedenti.

6.   L'Agenzia elabora e distribuisce le linee guida pertinenti sull'applicazione per le parti interessate e la documentazione esplicativa riguardante le specifiche tecniche dell'ERTMS.

Articolo 29

Gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati

1.   L'Agenzia crea e presiede un gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 30, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797.

Il gruppo verifica l'applicazione uniforme della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/797 e delle procedure di verifica «CE» di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797 ed eseguite dagli organismi di valutazione della conformità notificati.

2.   Ogni anno, l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sulle attività del gruppo di cui al paragrafo 1; in tale relazione sono incluse le statistiche sulla partecipazione alle attività del gruppo di lavoro da parte dei rappresentanti degli organismi di valutazione della conformità notificati.

3.   L'Agenzia valuta l'applicazione della procedura di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e della procedura di verifica «CE» per le attrezzature ERTMS e ogni due anni presenta alla Commissione una relazione, comprensiva, se del caso, di raccomandazioni per eventuali miglioramenti.

Articolo 30

Compatibilità tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra

1.   L'Agenzia decide di:

a)

fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, e prima di rilasciare un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, fornire consulenza ai richiedenti su loro richiesta, in merito alla compatibilità tecnica tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra;

b)

fatto salvo l'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798 e dopo aver rilasciato un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, fornire consulenza alle imprese ferroviarie su loro richiesta, prima che esse utilizzino un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, in merito alla compatibilità operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra.

Ai fini del presente paragrafo, l'Agenzia coopera con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.

2.   Qualora, prima del rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rilevi o sia informata dal richiedente attraverso lo sportello unico, conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, che un progetto ha subito modifiche nella sua concezione o in una sua specifica dopo che l'Agenzia stessa aveva rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797 e che sussiste il rischio di una mancata compatibilità tecnica e operativa tra un sottosistema ERTMS a terra e veicoli dotati di ERTMS, essa collabora con le parti coinvolte, tra cui il richiedente e la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se non è possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'inizio del processo di coordinamento, la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso.

3.   Se, dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rileva il rischio di mancata compatibilità tecnica o operativa tra le pertinenti reti e i pertinenti veicoli dotati di attrezzature ERTMS, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e l'Agenzia collaborano con tutte le parti coinvolte al fine di trovare, senza indugio, una soluzione reciprocamente accettabile. L'Agenzia informa la Commissione di tali casi.

Articolo 31

Sostegno all'implementazione dell'ERTMS e a progetti ERTMS

1.   L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione dell'ERTMS conformemente al piano europeo di implementazione in vigore. Su richiesta della Commissione, facilita il coordinamento dell'implementazione dell'ERTMS lungo i corridoi di trasporto transeuropei e i corridoi ferroviari merci previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

2.   L'Agenzia assicura il monitoraggio tecnico dei progetti finanziati dall'Unione per l'implementazione dell'ERTMS; tale monitoraggio comprende, se del caso e senza causare indebiti ritardi nel processo, l'analisi dei documenti di gara al momento delle gare d'appalto. L'Agenzia inoltre assiste, se necessario, i beneficiari di tali fondi dell'Unione onde garantire la piena conformità delle soluzioni tecniche realizzate nei progetti alle STI relative al controllo-comando e segnalamento, e quindi la piena interoperabilità di tali soluzioni.

Articolo 32

Accreditamento dei laboratori

1.   L'Agenzia agevola, in particolare attraverso l'elaborazione di linee guida appropriate che mette a disposizione degli organismi di accreditamento, l'accreditamento armonizzato dei laboratori ERTMS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

2.   L'Agenzia informa gli Stati membri e la Commissione in caso di non conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 765/2008 in relazione all'accreditamento dei laboratori ERTMS.

3.   L'Agenzia può partecipare in qualità di osservatore alle valutazioni inter pares prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008.

CAPO 7

COMPITI DELL'AGENZIA RIGUARDANTI IL MONITORAGGIO DELLO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO

Articolo 33

Monitoraggio del funzionamento e dei processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

1.   Per svolgere i compiti ad essa affidati e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del TFUE, l'Agenzia tiene sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza effettuando audit e ispezioni a nome della Commissione.

2.   L'Agenzia ha il diritto di sottoporre ad audit:

a)

la capacità delle autorità nazionali preposte alla sicurezza di assolvere compiti legati alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie; e

b)

l'efficacia del monitoraggio, da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, dei sistemi di gestione della sicurezza dei soggetti di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

Il consiglio direttivo adotta la politica, i metodi di lavoro, le procedure e le modalità pratiche per l'applicazione del presente paragrafo, ivi comprese, se del caso, le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri prima della pubblicazione delle informazioni.

L'Agenzia promuove l'inclusione nelle squadre di audit di revisori qualificati provenienti da autorità nazionali preposte alla sicurezza non soggette all'effettivo audit. A tal fine l'Agenzia predispone un elenco di revisori qualificati e, quando ciò sia necessario, fornisce loro una formazione.

3.   L'Agenzia elabora relazioni di audit e le invia all'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata, allo Stato membro interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti.

4.   Se l'Agenzia reputa che le carenze di cui al paragrafo 3 impediscano all'autorità nazionale preposta alla sicurezza in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, essa raccomanda all'autorità nazionale preposta alla sicurezza di attuare gli opportuni provvedimenti entro un termine concordato, tenendo conto della rilevanza della carenza. Lo Stato membro interessato è tenuto informato dall'Agenzia in merito a tale raccomandazione.

5.   Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza è in disaccordo con le raccomandazioni dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 o non adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un'autorità nazionale preposta alla sicurezza non fornisce alcuna risposta entro il termine di tre mesi dalla ricezione della raccomandazione stessa, l'Agenzia informa la Commissione.

6.   La Commissione informa della questione lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito alla raccomandazione di cui al paragrafo 4. Se le risposte fornite non sono giudicate sufficienti o se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta entro tre mesi dalla richiesta della Commissione, la Commissione può, entro il termine di sei mesi, intraprendere azioni appropriate relative ai provvedimenti da attuare a seguito dell'audit, se del caso.

7.   L'Agenzia è autorizzata ad effettuare ispezioni preannunciate presso le autorità nazionali preposte alla sicurezza allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento delle stesse e in particolare allo scopo di esaminare documenti, processi e dati in relazione con i compiti di cui alla direttiva (UE) 2016/798. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a un piano elaborato dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione, allo Stato membro interessato e all'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata una relazione su ciascuna ispezione.

La politica, i metodi di lavoro e la procedura di effettuazione delle ispezioni sono adottati dal consiglio direttivo.

Articolo 34

Monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità notificati

1.   Ai fini dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia sostiene la Commissione nel controllo degli organismi di valutazione della conformità notificati fornendo assistenza agli organismi di accreditamento e alle autorità nazionali pertinenti e attraverso audit e ispezioni, come previsto nei paragrafi da 2 a 6.

2.   L'Agenzia sostiene l'accreditamento armonizzato degli organismi di valutazione della conformità notificati, in particolare fornendo agli organismi di accreditamento opportuni orientamenti relativi ai criteri e alle procedure di valutazione volti a stabilire se gli organismi notificati soddisfino i requisiti di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/797, attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Nel caso di organismi di valutazione della conformità notificati che non sono accreditati ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia può effettuare un audit al fine di accertarne la capacità di soddisfare le prescrizioni stabilite all'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/797. La procedura di effettuazione degli audit è adottata dal consiglio direttivo.

4.   L'Agenzia elabora relazioni di audit riguardanti le attività di cui al paragrafo 3 e le trasmette all'organismo di valutazione della conformità notificato interessato, allo Stato membro interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. Se l'Agenzia reputa che tali carenze impediscano all'organismo di valutazione della conformità notificato in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione all'interoperabilità ferroviaria, essa adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro in cui è stabilito tale organismo notificato di prendere gli opportuni provvedimenti entro un termine concordato, tenendo conto della gravità della carenza.

5.   Se uno Stato membro è in disaccordo con la raccomandazione di cui al paragrafo 4 o non adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4, o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un organismo notificato non fornisce alcuna risposta entro il termine di tre mesi dalla ricezione della raccomandazione stessa, l'Agenzia informa la Commissione. La Commissione informa della questione lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito alla suddetta raccomandazione. Se le risposte fornite non sono giudicate sufficienti o se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, la Commissione può, entro un termine di sei mesi, adottare una decisione.

6.   L'Agenzia è autorizzata a effettuare ispezioni preannunciate o non annunciate presso gli organismi di valutazione della conformità notificati, allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento degli stessi e in particolare per esaminare documenti, certificati e dati relativi ai compiti di cui all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/797. Nel caso di organismi accreditati, l'Agenzia coopera con gli organismi nazionali di accreditamento pertinenti. Nel caso di organismi di valutazione della conformità che non sono accreditati, l'Agenzia coopera con le autorità nazionali pertinenti che hanno riconosciuto gli organismi notificati interessati. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a una politica, metodi di lavoro e procedure elaborati dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Gli organismi di valutazione della conformità notificati agevolano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato una relazione su ciascuna ispezione.

Articolo 35

Monitoraggio dei progressi nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie

1.   L'Agenzia, insieme agli organismi investigativi nazionali, raccoglie dati utili sugli incidenti e inconvenienti tenendo conto del contributo degli organismi nazionali incaricati delle indagini alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione.

2.   L'Agenzia tiene sotto osservazione i risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione. L'Agenzia può in particolare chiedere l'assistenza degli organismi di cui all'articolo 38, anche sotto forma di raccolta di dati e di accesso ai risultati delle valutazioni inter pares ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798. L'Agenzia si basa anche sui dati raccolti da Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra i CSI e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto.

3.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emana raccomandazioni su come migliorare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione, in particolare agevolando il coordinamento tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura o tra i gestori dell'infrastruttura.

4.   L'Agenzia tiene sotto osservazione i progressi nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione. Ogni due anni, presenta alla Commissione e pubblica una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza e di interoperabilità nello spazio ferroviario europeo unico.

5.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia presenta una relazione sullo stato di attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie in uno specifico Stato membro.

6.   L'Agenzia fornisce, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un quadro generale del livello di sicurezza e interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione e crea a tal fine uno strumento dedicato, conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

CAPO 8

ALTRI COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 36

Personale ferroviario

1.   L'Agenzia svolge i compiti appropriati relativi al personale ferroviario definiti negli articoli 4, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 e 37 della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

2.   La Commissione può chiedere all'Agenzia di svolgere altri compiti legati al personale ferroviario in conformità della direttiva 2007/59/CE e di formulare raccomandazioni in materia di personale ferroviario addetto a compiti di sicurezza non contemplati dalla direttiva 2007/59/CE.

3.   L'Agenzia consulta le autorità nazionali competenti in materia di personale ferroviario sui compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e può promuovere la cooperazione tra tali autorità, anche attraverso l'organizzazione di incontri con i loro rappresentanti.

Articolo 37

Registri e loro accessibilità

1.   L'Agenzia istituisce e mantiene, se del caso in collaborazione con i soggetti nazionali competenti:

a)

il registro europeo dei veicoli, conformemente all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;

b)

il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, conformemente all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797.

2.   L'Agenzia svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alla direttiva (UE) 2016/797, alla direttiva (UE) 2016/798 e alla direttiva 2007/59/CE. In tale veste, le sue attività comprendono:

a)

l'elaborazione e la gestione delle specifiche sui registri;

b)

il coordinamento degli sviluppi relativi ai registri negli Stati membri;

c)

la fornitura di indicazioni sui registri alle parti interessate;

d)

l'invio, all'attenzione della Commissione, di raccomandazioni sui miglioramenti delle specifiche dei registri esistenti, comprese se necessario la semplificazione e la cancellazione di informazioni ridondanti, e sull'eventuale necessità di istituire altri registri, previa analisi costi-benefici.

3.   L'Agenzia rende pubblici i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla direttiva (UE) 2016/798:

a)

le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;

b)

le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di interoperabilità e le dichiarazioni CE di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità;

c)

le licenze rilasciate a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

d)

i certificati di sicurezza unici rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798;

e)

le relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia a norma dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/798;

f)

le norme nazionali notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798 e dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797;

g)

registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti;

h)

i registri dell'infrastruttura, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti;

i)

i registri relativi ai soggetti responsabili della manutenzione e organismi di certificazione di detti soggetti;

j)

il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, conformemente all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797;

k)

il registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle specifiche ERTMS, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento;

l)

il registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle STI sulle applicazioni telematiche per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento;

m)

il registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli tenuto dall'Agenzia a norma della STI per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»;

n)

le relazioni sulla qualità elaborate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

4.   Le modalità pratiche per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 3 sono discusse e stabilite di comune accordo tra la Commissione e gli Stati membri sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia.

5.   Allorché i documenti di cui al paragrafo 3 sono trasmessi, gli organismi interessati possono indicare quali documenti non devono essere resi pubblici per motivi di sicurezza.

6.   Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo notificano all'Agenzia ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica o revoca di tali licenze a norma della direttiva 2012/34/UE.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza preposte al rilascio dei certificati di sicurezza unici di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo, notificano all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 16, della direttiva (UE) 2016/798, ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione o revoca di tali certificati.

7.   L'Agenzia può inserire nella banca dati pubblica ogni documento pubblico o collegamento utile in relazione agli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto della legislazione dell'Unione vigente in materia di protezione dei dati.

Articolo 38

Cooperazione di autorità nazionali preposte alla sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi

1.   L'Agenzia costituisce una rete di autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/798. L'Agenzia mette a disposizione della rete un segretariato.

2.   L'Agenzia sostiene gli organismi investigativi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798. Per facilitare la cooperazione tra gli organismi investigativi l'Agenzia mette a disposizione un segretariato, organizzato separatamente rispetto alle funzioni interne all'Agenzia relative alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e alle autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli.

3.   La cooperazione degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 ha in particolare i seguenti obiettivi:

a)

scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie;

b)

promozione delle buone prassi e diffusione di conoscenze pertinenti;

c)

trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza delle ferrovie e in particolare i CSI.

L'Agenzia agevola la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e gli organismi investigativi nazionali, in particolare organizzando riunioni congiunte.

4.   L'Agenzia può costituire una rete di organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello di Unione. L'elenco di tali organismi è stabilito dalla Commissione. L'Agenzia può mettere a disposizione di tale rete un segretariato. La rete ha in particolare i seguenti compiti:

a)

scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie;

b)

promozione delle buone prassi e diffusione di conoscenze pertinenti;

c)

trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie.

5.   Le reti e gli organismi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo possono presentare osservazioni sui progetti di parere di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

6.   L'Agenzia può costituire altre reti con organismi o autorità cui sono attribuite responsabilità per una parte del sistema ferroviario dell'Unione.

7.   La Commissione può partecipare alle riunioni delle reti di cui al presente articolo.

Articolo 39

Comunicazione e diffusione

L'Agenzia comunica e diffonde alle parti interessate informazioni riguardanti il quadro dell'Unione relativo alla legislazione sulle ferrovie e allo sviluppo di norme e orientamenti, conformemente ai piani di comunicazione e diffusione adottati dal consiglio direttivo sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia. Tali piani, basati su un'analisi delle esigenze, sono aggiornati regolarmente dal consiglio direttivo.

Articolo 40

Ricerca e promozione dell'innovazione

1.   Su richiesta della Commissione o su propria iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 4, l'Agenzia contribuisce alle attività di ricerca in ambito ferroviario a livello di Unione, anche fornendo sostegno ai servizi della Commissione e agli organismi rappresentativi competenti. Tale contributo lascia impregiudicate le altre attività di ricerca a livello di Unione.

2.   La Commissione può affidare all'Agenzia il compito di promuovere l'innovazione finalizzata al miglioramento della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, in particolare per quanto concerne l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione, delle informazioni sugli orari e dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio (tracking and tracing).

Articolo 41

Assistenza alla Commissione

L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta di quest'ultima, nell'attuazione della legislazione dell'Unione volta al miglioramento del livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione.

Possono rientrare in tale assistenza la fornitura di consulenza tecnica su aspetti che richiedono conoscenze specifiche e la raccolta di informazioni attraverso le reti di cui all'articolo 38.

Articolo 42

Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari

Fatte salve le deroghe previste all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797, su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell'Unione.

Entro un termine non superiore a due mesi, da stabilirsi di comune accordo con la Commissione tenuto conto dell'importanza del progetto e alle risorse disponibili, l'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto alla normativa vigente in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie.

Articolo 43

Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate

1.   Su richiesta della Commissione, degli Stati membri, dei paesi candidati o delle reti di cui all'articolo 38, l'Agenzia svolge attività di formazione e altre attività appropriate di delucidazione e riguardanti l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie, nonché prodotti collegati dell'Agenzia quali registri, guide all'attuazione e raccomandazioni.

2.   La natura e la portata delle attività di cui al paragrafo 1, compreso l'eventuale impatto sulle risorse, sono decise dal consiglio direttivo e incluse nel documento di programmazione dell'Agenzia. I costi di tale assistenza sono sostenuti dalle parti richiedenti, salvo diversi accordi.

Articolo 44

Relazioni internazionali

1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, compreso il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può rafforzare il coordinamento con le organizzazioni internazionali in base agli accordi conclusi e intrattenere rapporti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi aventi competenze in aree che sono oggetto di attività dell'Agenzia, al fine di assicurare l'aggiornamento sugli sviluppi scientifici e tecnici e promuovere la legislazione e le norme ferroviarie dell'Unione.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 non creano obblighi giuridici per l'Unione e per i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni dei paesi terzi di cui al paragrafo 1. Tali accordi e forme di cooperazione sono soggetti a discussione preventiva con la Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche alla Commissione. Il consiglio direttivo è debitamente informato di tali accordi.

3.   Il consiglio direttivo adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia. Tale strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Articolo 45

Coordinamento per i pezzi di ricambio

L'Agenzia contribuisce all'identificazione di potenziali pezzi di ricambio intercambiabili da standardizzare, comprese le interfacce principali di tali pezzi di ricambio. A tal fine, l'Agenzia può costituire un gruppo di lavoro per coordinare le attività delle parti interessate e può intrattenere rapporti con gli enti europei di normazione. L'Agenzia presenta alla Commissione opportune raccomandazioni.

CAPO 9

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Articolo 46

Struttura amministrativa e direttiva

La struttura amministrativa e direttiva dell'Agenzia è costituita da:

a)

un consiglio direttivo, che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 51;

b)

un comitato esecutivo, che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 53;

c)

un direttore esecutivo, che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 54;

d)

una o più commissioni di ricorso, che esercitano le funzioni stabilite negli articoli da 58 a 62.

Articolo 47

Composizione del consiglio direttivo

1.   Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Nel consiglio direttivo siedono anche, senza diritto di voto, sei rappresentanti a livello europeo dei seguenti soggetti interessati:

a)

le imprese ferroviarie;

b)

i gestori dell'infrastruttura;

c)

l'industria ferroviaria;

d)

le organizzazioni sindacali;

e)

i passeggeri;

f)

i clienti del trasporto merci.

Per ognuno di tali soggetti interessati la Commissione nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee.

2.   I membri del consiglio direttivo e i loro supplenti sono nominati in base alla loro conoscenza delle attività principali dell'Agenzia, tenendo conto delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio pertinenti. Tutte le parti si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio direttivo, per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

3.   Gli Stati membri e la Commissione nominano i membri del consiglio direttivo nonché i loro rispettivi supplenti per sostituirli in caso di assenza.

4.   Il mandato dei membri ha durata di quattro anni e può essere rinnovato.

5.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 75.

Articolo 48

Presidente del consiglio direttivo

1.   Il consiglio direttivo elegge, a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, un presidente scelto tra i rappresentanti degli Stati membri e un vicepresidente scelto tra i suoi membri.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, anche quest'ultimo mandato termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 49

Riunioni

1.   Le riunioni del consiglio direttivo si svolgono conformemente al suo regolamento interno e sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle riunioni, tranne quando la sua partecipazione può determinare un conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal presidente, o quando il consiglio direttivo deve prendere una decisione relativa all'articolo 70 e in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera i).

Il consiglio direttivo può invitare ad assistere a punti specifici dell'ordine del giorno delle proprie riunioni, come osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

2.   Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione, della maggioranza dei suoi membri o di un terzo dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio.

3.   Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio direttivo può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno del consiglio direttivo.

Articolo 50

Votazioni

Se non stabilito diversamente nel presente regolamento, il consiglio direttivo prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Articolo 51

Funzioni del consiglio direttivo

1.   Affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio direttivo:

a)

adotta la relazione annuale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente ed entro il 1o luglio la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;

b)

sentito il parere della Commissione e a norma dell'articolo 52, adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il documento di programmazione dell'Agenzia;

c)

adotta, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia, conformemente al capo 10;

d)

fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;

e)

adotta una politica, metodi di lavoro e procedure in merito alle visite, agli audit e alle ispezioni a norma degli articoli 11, 33 e 34;

f)

adotta il proprio regolamento interno;

g)

adotta e aggiorna i piani di comunicazione e distribuzione di cui all'articolo 39;

h)

fermo restando il paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione («statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti») come definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (23) all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione;

i)

adotta decisioni debitamente motivate in relazione alla revoca dell'immunità ai sensi dell'articolo 17 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

j)

sottopone all'accordo della Commissione modalità per l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, se sono diverse da quelle adottate dalla Commissione, a norma della procedura prevista dall'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

k)

nomina il direttore esecutivo e, se del caso, può prolungarne il mandato o rimuoverlo dall'incarico, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 68;

l)

nomina i membri del comitato esecutivo, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 53;

m)

adotta un mandato per i compiti del comitato esecutivo di cui all'articolo 53;

n)

adotta le decisioni connesse agli accordi di cui all'articolo 75, paragrafo 2;

o)

nomina e revoca i membri delle commissioni di ricorso, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 55 e dell'articolo 56, paragrafo 4;

p)

adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 69;

q)

adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dell'analisi rapporto costi-benefici delle misure da attuare;

r)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, verificando l'adozione delle azioni appropriate da parte del direttore esecutivo;

s)

adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi in relazione ai membri del consiglio direttivo e delle commissioni di ricorso e ai partecipanti ai gruppi di lavoro e ad altri gruppi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e ad altro personale non contemplato dallo statuto. Tali norme comprendono disposizioni in materia di dichiarazioni d'interesse e, se del caso, di aspetti successivi alla cessazione dell'incarico;

t)

adotta orientamenti e l'elenco dei principali elementi da includere negli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 76;

u)

adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili dai richiedenti di cui all'articolo 76, paragrafo 2, ai fini degli articoli 14, 20 e 21;

v)

stabilisce procedure per la cooperazione dell'Agenzia e del suo personale nei procedimenti giudiziari nazionali;

w)

adotta il regolamento interno dei gruppi di lavoro e degli altri gruppi e i parametri relativi alle spese di viaggio e di soggiorno dei loro membri di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 9;

x)

designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione seguita dalla Commissione per la nomina del direttore esecutivo;

y)

adotta adeguate modalità per l'attuazione del regolamento n. 1 (24), in conformità delle norme sulle votazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1.

2.   Il consiglio direttivo adotta, in conformità della procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e dell'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e stabilisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze. Il direttore esecutivo informa il consiglio direttivo circa tali subdeleghe.

Nell'applicare il primo comma, se circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. Il delegato rende conto di tale delega al consiglio direttivo.

Articolo 52

Documento di programmazione

1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio direttivo adotta, tenendo conto del parere della Commissione, il documento di programmazione contenente i programmi annuale e pluriennale e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e alle reti di cui all'articolo 38. Il programma di lavoro annuale stabilisce le azioni che l'Agenzia deve svolgere nell'anno successivo.

Il consiglio direttivo stabilisce le procedure appropriate da applicare per l'adozione del documento di programmazione, compresa la consultazione delle parti interessate.

2.   Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio direttivo lo riesamina e lo adotta entro il termine di due mesi, se necessario in versione modificata, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

3.   Il programma di lavoro annuale dell'Agenzia individua, per ogni attività, gli obiettivi perseguiti. In linea di massima ogni attività è associata in modo chiaro alle risorse umane e di bilancio necessarie per il suo svolgimento, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività e alla procedura di valutazione d'impatto preliminare prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio direttivo modifica, se necessario, il documento di programmazione adottato. L'inserimento di tale nuovo compito è subordinato all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e può essere subordinato a una decisione di rinvio di altri compiti.

5.   Il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Il Parlamento europeo è consultato sul progetto del programma di lavoro pluriennale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione e del riesame di cui all'articolo 82.

Articolo 53

Comitato esecutivo

1.   Il consiglio direttivo è assistito da un comitato esecutivo.

2.   Il comitato esecutivo prepara decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo prende talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni amministrative e di bilancio, previo mandato ricevuto dal consiglio direttivo.

Insieme al consiglio direttivo, il comitato esecutivo assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'OLAF e dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, anche attraverso azioni appropriate del direttore esecutivo.

Fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 54, il comitato esecutivo assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

3.   Il comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

a)

il presidente del consiglio direttivo;

b)

quattro degli altri rappresentanti degli Stati membri del consiglio direttivo; e

c)

uno dei rappresentanti della Commissione del consiglio direttivo.

Il presidente del consiglio direttivo funge da presidente del comitato esecutivo.

I quattro rappresentanti degli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dal consiglio direttivo, sulla base delle pertinenti competenze ed esperienze. All'atto della loro nomina, il consiglio direttivo mira a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne all'interno del comitato esecutivo.

4.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del mandato dei membri del consiglio direttivo salvo che quest'ultimo decida una durata più breve.

5.   Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, ove possibile, non meno di due settimane prima della riunione del consiglio direttivo. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri o del consiglio direttivo.

6.   Il consiglio direttivo stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo, è periodicamente informato in merito ai lavori del comitato esecutivo e ha accesso ai suoi documenti.

Articolo 54

Funzioni del direttore esecutivo

1.   L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio direttivo.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore esecutivo riferisce in merito all'espletamento delle sue funzioni all'istituzione interessata.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia e adotta le decisioni, le raccomandazioni, i pareri e gli altri atti formali dell'Agenzia.

5.   Il direttore esecutivo è responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia e dell'espletamento delle funzioni affidatele dal presente regolamento. In particolare al direttore esecutivo sono affidate le seguenti responsabilità:

a)

la gestione corrente dell'Agenzia;

b)

l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio direttivo;

c)

l'elaborazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio direttivo previa consultazione della Commissione;

d)

l'attuazione del documento di programmazione e, per quanto possibile, la risposta alle richieste di assistenza della Commissione relativamente ai compiti dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento;

e)

l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'Agenzia, compresa la dichiarazione dell'ordinatore che indica se esiste una garanzia ragionevole in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e la sua presentazione al consiglio direttivo per valutazione e adozione;

f)

l'adozione dei provvedimenti necessari, in particolare la formulazione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare che l'Agenzia operi a norma del presente regolamento;

g)

la predisposizione di un efficace sistema di monitoraggio che consenta di valutare i risultati dell'Agenzia e di compararli agli obiettivi operativi e la predisposizione di un sistema di valutazione regolare, conforme a criteri professionali riconosciuti;

h)

la predisposizione, su base annuale, di un progetto di relazione generale sulla base del monitoraggio e dei sistemi di valutazione di cui alla lettera g), e la sua presentazione al consiglio direttivo;

i)

la preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 64 e l'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 65;

j)

l'adozione dei provvedimenti necessari per seguire i lavori delle reti di autorità nazionali preposte alla sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi di cui all'articolo 38;

k)

l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, nonché delle indagini dell'OLAF, e la presentazione di una relazione sui progressi compiuti, due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio direttivo;

l)

la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'irrogazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

m)

l'elaborazione di una strategia antifrode dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per approvazione;

n)

la predisposizione del progetto di regolamento finanziario dell'Agenzia, al fine della sua adozione da parte del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 66, e delle sue misure di esecuzione;

o)

la conclusione a nome dell'Agenzia di accordi di cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza conformemente all'articolo 76.

Articolo 55

Istituzione e composizione delle commissioni di ricorso

1.   Su decisione del consiglio direttivo, l'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso, responsabili dei ricorsi e delle procedure di arbitrato di cui agli articoli 58 e 61.

2.   Ogni commissione di ricorso è composta da un presidente e da altri due membri. In loro assenza o in caso di conflitto di interessi, essi sono rappresentati da supplenti.

3.   L'istituzione e la composizione delle commissioni di ricorso sono decise caso per caso; in alternativa, può essere istituita una commissione di ricorso quale organismo permanente, per un periodo massimo di quattro anni. In entrambi i casi, si applica la procedura seguente:

a)

la Commissione stila un elenco di esperti qualificati sulla base delle pertinenti competenze ed esperienze e a seguito di una procedura di selezione aperta;

b)

il consiglio direttivo nomina il presidente, gli altri membri e i supplenti scegliendoli tra quelli figuranti nell'elenco di cui alla lettera a). Qualora la commissione di ricorso non sia istituita quale organismo permanente, il consiglio direttivo tiene conto della natura e del contenuto del ricorso o dell'arbitrato ed evita conflitti di interessi conformemente all'articolo 57.

4.   Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può chiedere al consiglio direttivo di nominare altri due membri e i loro supplenti scegliendoli nell'elenco di cui al paragrafo 3, lettera a).

5.   Su proposta dell'Agenzia e previa consultazione del consiglio direttivo, la Commissione stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso, comprese le regole di voto, le procedure per presentare ricorso e le condizioni per il rimborso delle spese dei loro membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

6.   Le commissioni di ricorso possono chiedere il parere di esperti degli Stati membri interessati, in particolare al fine di chiarire la normativa nazionale in questione, nella fase iniziale di esame della procedura.

Articolo 56

Membri delle commissioni di ricorso

1.   Nel caso di una commissione di ricorso permanente, il mandato dei relativi membri e supplenti è limitato a quattro anni e può essere rinnovato una volta. Negli altri casi, il mandato è limitato alla durata del ricorso o dell'arbitrato.

2.   I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti rispetto a tutte le parti coinvolte nel ricorso o arbitrato e non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Nelle loro deliberazioni e decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione e devono essere privi di conflitti di interessi.

3.   I membri delle commissioni di ricorso non fanno parte del personale dell'Agenzia e sono retribuiti per la loro effettiva partecipazione a un determinato ricorso o arbitrato.

4.   Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere rimossi dal loro incarico solo per motivi gravi e se il consiglio direttivo decide in tal senso.

5.   Durante il loro mandato i membri delle commissioni di ricorso possono essere rimossi dall'elenco degli esperti qualificati solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso.

Articolo 57

Esclusione e ricusazione

1.   I membri delle commissioni di ricorso non possono partecipare a un procedimento di ricorso o di arbitrato se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.

2.   Qualsiasi membro della commissione di ricorso che, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritenga non opportuno partecipare a un procedimento di ricorso o di arbitrato, o che sia inopportuno per un altro membro, ne informa la commissione di ricorso, che decide sull'esclusione del soggetto interessato sulla base delle norme adottate dal consiglio direttivo a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera s).

3.   Qualsiasi parte del procedimento di ricorso o di arbitrato può ricusare, conformemente al regolamento interno stabilito ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, qualsiasi membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o qualora tale membro sia sospettato di parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità del membro interessato.

4.   La ricusazione di cui al paragrafo 3 è ricevibile solo se è stata presentata prima dell'inizio del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso o, qualora si abbia conoscenza dell'informazione che motiva la domanda di ricusazione successivamente all'avvio del procedimento, entro i termini stabiliti dal regolamento interno della commissione di ricorso. Il membro interessato della commissione di ricorso è informato della ricusazione e comunica se acconsente alla stessa. Nel caso in cui il membro interessato non acconsenta alla ricusazione, la commissione di ricorso prende una decisione al riguardo entro i termini stabiliti dal regolamento interno o, qualora questi non abbia risposto, dopo la scadenza del termine previsto per la sua risposta.

5.   Le commissioni di ricorso decidono quali provvedimenti adottare nei casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Il consiglio direttivo è informato delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.

Articolo 58

Ricorsi contro le decisioni e ricorsi in carenza

1.   Si può presentare ricorso presso la commissione di ricorso avverso una decisione presa dall'Agenzia ai sensi degli articoli 14, 20, 21 e 22 ovvero se l'Agenzia omette di agire entro i termini applicabili e dopo il completamento della revisione precontenziosa di cui all'articolo 60.

2.   Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. Tuttavia, su richiesta delle parti coinvolte, la commissione di ricorso può decidere che il ricorso in questione abbia effetto sospensivo, se ritiene che le circostanze, quali l'impatto sulla sicurezza, lo consentano. In tal caso, la commissione di ricorso motiva la sua decisione.

Articolo 59

Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa dall'Agenzia nei suoi confronti, o che la interessa direttamente e singolarmente, ai sensi degli articoli 14, 20 e 21, ovvero se l'Agenzia omette di agire entro i termini applicabili.

2.   Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 55, paragrafo 5, all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

I ricorsi proposti in caso di inadempimento sono presentati per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto all'articolo pertinente.

Articolo 60

Revisione precontenziosa

1.   Se l'Agenzia ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, rettifica la propria decisione o la propria inadempienza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1. Tale procedura non si applica se la decisione impugnata ha incidenza su un'altra parte coinvolta nel procedimento di ricorso.

2.   Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento del ricorso, l'Agenzia decide senza indugio se sospendere l'applicazione della sua decisione e deferisce il ricorso in oggetto a una delle commissioni di ricorso.

Articolo 61

Procedura di arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Agenzia e una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 7, e dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2016/798, la commissione di ricorso competente a giudicare la controversia funge da arbitro su richiesta dell'autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare la posizione dell'Agenzia.

Articolo 62

Esame e decisioni sui ricorsi e sugli arbitrati

1.   La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere il ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione. Nell'esame di un ricorso o nell'esercizio della funzione di arbitro, la commissione di ricorso agisce entro i termini stabiliti nel proprio regolamento interno. Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

2.   Per quanto riguarda l'arbitrato, l'Agenzia adotta la decisione definitiva conformemente alle procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.

3.   Se constata la fondatezza dei motivi del ricorso, la commissione di ricorso deferisce la causa all'Agenzia. Quest'ultima adotta la decisione definitiva conformemente alle conclusioni della commissione di ricorso e fornisce una motivazione. L'Agenzia informa di conseguenza le parti del procedimento di ricorso.

Articolo 63

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1.   I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia adottate ai sensi degli articoli 14, 20 e 21 o per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano state esperite le procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia di cui all'articolo 58.

2.   L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 64

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.

2.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:

a)

un contributo dell'Unione e sovvenzioni degli organismi dell'Unione;

b)

un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 75;

c)

i diritti corrisposti dai richiedenti e detentori di certificati e autorizzazioni rilasciati dall'Agenzia a norma degli articoli 14, 20 e 21;

d)

i corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia;

e)

eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri enti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia.

3.   Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

4.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5.   Ogni anno il consiglio direttivo, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo conformemente al principio della formazione del bilancio per attività, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Tale stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio direttivo alla Commissione entro il 31 gennaio.

6.   Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio congiuntamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 314 TFUE, unitamente a una descrizione e motivazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale.

8.   Il parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9.   Il bilancio è approvato dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto. Il bilancio dell'Agenzia diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

10.   Per qualsiasi progetto relativo alla proprietà che può comportare conseguenze significative per il bilancio dell'Agenzia, si applica l'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Articolo 65

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Detta relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 287 TFUE e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.

4.   Una volta ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio direttivo per un parere.

5.   Il consiglio direttivo formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi dell'Agenzia sono pubblicati.

8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo e alla Commissione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, come previsto all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio relativo all'anno N.

Articolo 66

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione. Esso non può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, a meno che le esigenze specifiche del funzionamento dell'Agenzia non lo rendano necessario e con l'accordo preliminare della Commissione.

CAPO 11

PERSONALE

Articolo 67

Disposizioni generali

1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto.

2.   Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, lettera j), le modalità di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, comprese le disposizioni generali di esecuzione, adottate dalla Commissione, si applicano per analogia all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'Agenzia adotta opportune misure amministrative, anche attraverso strategie di formazione e prevenzione, per organizzare i suoi servizi in modo da evitare ogni eventuale conflitto di interessi.

Articolo 68

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alle pertinenti conoscenze ed esperienze nel settore dei trasporti, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, in altre pubblicazioni di un avviso di vacanza. Anteriormente all'adozione della decisione del consiglio direttivo, l'osservatore di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera x), riferisce in merito alla procedura.

Per la conclusione del contratto di impiego del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio direttivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

3.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

4.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

5.   Il consiglio direttivo informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

6.   Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto a seguito di tale proroga del mandato.

7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio direttivo presa su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri.

Articolo 69

Esperti nazionali distaccati e altro personale

L'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Agenzia a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Fatte salve le norme previste stabilite nella pertinente decisione della Commissione relativa al distacco di esperti nazionali, che si applicano all'Agenzia, il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia, ivi comprese norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e le relative restrizioni per i casi in cui l'indipendenza e imparzialità degli esperti nazionali potrebbe essere compromessa.

CAPO 12

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 70

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 71

Accordo di sede e condizioni operative

1.   Qualora non siano ancora state adottate o non siano ancora state stabilite in un accordo scritto le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio direttivo, al personale dell'Agenzia e ai familiari, è concluso un accordo tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante su tutti i suddetti elementi, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro ospitante e previa approvazione del consiglio direttivo, entro il 16 giugno 2017. Tale accordo può avere la forma di un accordo sulla sede.

2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Articolo 72

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in questione.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti loro applicabili.

Articolo 73

Cooperazione con le autorità giudiziarie nazionali

Nel caso di procedimenti giudiziari nazionali che coinvolgono l'Agenzia in quanto quest'ultima ha esercitato i suoi compiti ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 21, paragrafo 6, della (UE) 2016/797 e all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798, l'Agenzia e il suo personale cooperano senza indebiti ritardi con le autorità giudiziarie nazionali competenti. Il consiglio direttivo stabilisce le opportune procedure da applicare in tali situazioni ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera v).

Articolo 74

Regime linguistico

1.   All'Agenzia si applica il regolamento n. 1. Se necessario, il consiglio direttivo adotta appropriate norme per attuare tale regolamento.

Su richiesta di un membro del consiglio direttivo, la relativa decisione è adottata all'unanimità.

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 75

Partecipazione di paesi terzi ai lavori dell'Agenzia

1.   Fatto salvo l'articolo 44, l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi, in particolare di paesi rientranti nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato e della politica di allargamento, nonché di paesi EFTA che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione o misure nazionali equivalenti nella materia disciplinata dal presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

2.   In conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, tra l'Agenzia e i paesi terzi interessati sono elaborati accordi che stabiliscono le modalità dettagliate della partecipazione di tali paesi terzi ai lavori dell'Agenzia, in particolare la natura e l'entità di tale partecipazione, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale. Tali accordi possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio direttivo.

L'Agenzia sottoscrive gli accordi previo assenso della Commissione e del consiglio direttivo.

Articolo 76

Cooperazione con le autorità e gli organismi nazionali

1.   L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza concludono accordi di cooperazione in relazione all'attuazione degli articoli 14, 20 e 21 tenendo conto dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera t).

2.   Tali accordi di cooperazione possono essere accordi specifici o accordi quadro e coinvolgere una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tali accordi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da produrre, i limiti di tempo per la loro realizzazione e stabiliscono la maniera in cui deve essere effettuata la ripartizione dei diritti pagabili dai richiedenti tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tale ripartizione tiene conto del modello quadro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera u).

3.   Gli accordi di cooperazione possono inoltre includere specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. Nel caso tali reti siano isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione, dette disposizioni specifiche sulla cooperazione possono includere la possibilità di appaltare compiti alle pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza laddove necessario per assicurare una ripartizione efficace e proporzionata delle risorse.

4.   Per quanto riguarda gli Stati membri in cui le reti ferroviarie hanno uno scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione e condividono gli stessi requisiti tecnici e operativi con paesi terzi limitrofi, un accordo di cooperazione multilaterale coinvolge tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate in tali Stati membri, come previsto all'articolo 21, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

5.   Gli accordi di cooperazione sono conclusi prima che l'Agenzia svolga le sue funzioni conformemente all'articolo 83, paragrafo 4.

6.   L'Agenzia può concludere accordi di cooperazione con altre autorità nazionali competenti e altri organismi competenti in relazione all'attuazione degli articoli 14, 20 e 21.

7.   Gli accordi di cooperazione lasciano impregiudicata la responsabilità generale dell'Agenzia per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati ai sensi degli articoli 14, 20 e 21.

8.   L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono collaborare e condividere le migliori prassi in relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2016/797 e della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 77

Trasparenza

1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

Il consiglio direttivo adotta le misure concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 16 giugno 2017.

Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore o essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.

2.   L'Agenzia pubblica sul proprio sito raccomandazioni, pareri, studi, relazioni e risultati delle valutazioni d'impatto, fatto salvo il paragrafo 1 e previa rimozione di tutti gli elementi riservati.

3.   L'Agenzia rende pubbliche le dichiarazioni di interesse rilasciate da membri della sua struttura direttiva e amministrativa di cui all'articolo 46.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

4.   Il consiglio direttivo adotta misure per assicurare che l'Agenzia fornisca tramite il suo sito web informazioni efficaci, di semplice utilizzo e facilmente accessibili sull'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie e su altri documenti ferroviari pertinenti.

Articolo 78

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate o sensibili

L'Agenzia applica i principi contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, stabilite dalla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (28). Tali principi si applicano, tra l'altro, allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

Articolo 79

Lotta antifrode

1.   Per favorire la lotta alla frode, alla corruzione e ad altre attività illegali a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999, entro il 16 dicembre 2016 l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando il modello contenuto nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dall'Agenzia.

3.   L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (29) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organismi internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali controlli e verifiche secondo le rispettive competenze.

CAPO 13

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80

Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi

1.   La Commissione adotta, sulla base dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3, atti di esecuzione che precisano:

a)

i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia, particolarmente in applicazione degli articoli 14, 20, 21 e 22; e

b)

le condizioni di pagamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

2.   Sono riscossi diritti e corrispettivi per:

a)

il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli;

b)

il rilascio e il rinnovo di certificati di sicurezza unici;

c)

la fornitura di servizi; i diritti e i corrispettivi dovuti a tale titolo rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione;

d)

le decisioni di approvazione conformemente all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797.

Possono essere riscossi diritti e oneri per il trattamento dei ricorsi.

I diritti e i corrispettivi sono espressi e riscossi in euro.

I diritti e i corrispettivi sono fissati in modo trasparente, equo ed uniforme, tenendo conto della competitività del settore ferroviario europeo. Essi non comportano l'imposizione di oneri finanziari inutili per i richiedenti. Se del caso, si tiene conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, fra cui la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi.

Il diritto dovuto a fronte della decisione di approvazione è fissato in modo proporzionato tenendo conto delle varie fasi del processo di autorizzazione per i progetti ERTMS a terra e del carico di lavoro necessario per ciascuna di esse. La ripartizione dei diritti è chiaramente riportata nella contabilità.

I termini per il pagamento di diritti e corrispettivi sono fissati in modo congruo, tenendo debitamente conto dei termini previsti per le procedure di cui agli articoli 19 e 21 della direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 10 della direttiva(UE) 2016/798.

3.   L'importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti, compresi i pertinenti costi derivanti dai compiti assegnati alle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell'articolo 76, paragrafi 2 e 3. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato in attività di cui al paragrafo 2, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi, il livello di tali diritti e corrispettivi sarà riesaminato. Tali diritti e corrispettivi sono entrate attribuite all'Agenzia.

Nella fissazione dei livelli di diritti e corrispettivi, la Commissione tiene conto:

a)

dell'area di attività dei certificati

b)

dell'area di utilizzo delle autorizzazioni; e

c)

del tipo e della portata dell'attività ferroviaria.

Articolo 81

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 82

Valutazione e riesame

1.   Entro il 16 giugno 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro, tenendo conto di tutto il relativo lavoro della Corte dei conti, nonché delle opinioni e raccomandazioni delle parti interessate, tra cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza, i rappresentanti del settore ferroviario, delle parti sociali e delle associazioni di consumatori. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

2.   Entro il 16 giugno 2023 la Commissione, allo scopo di stabilire se siano necessari miglioramenti, valuta il funzionamento del duplice sistema di autorizzazione dei veicoli e di certificazione di sicurezza, il relativo sportello unico e l'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione.

3.   La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni riguardo a tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

4.   Ogni due valutazioni, viene stilato anche un bilancio dei risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

Articolo 83

Disposizioni transitorie

1.   L'Agenzia sostituisce l'Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 e le succede per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività.

2.   In deroga all'articolo 47 i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 prima del 15 giugno 2016 rimangono in carica in qualità di membri del consiglio direttivo fino alla data di scadenza del rispettivo mandato, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di nominare un nuovo rappresentante.

In deroga all'articolo 54, il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato.

3.   In deroga all'articolo 67, tutti i contratti di lavoro in vigore alla data del 15 giugno 2016 sono onorati fino alla rispettiva data di scadenza.

4.   L'Agenzia svolge i compiti di certificazione e autorizzazione a norma degli articoli 14, 20 e 21, nonché i compiti di cui all'articolo 22, al più tardi a partire dal 16 giugno 2019, fatti salvi l'articolo 54, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 84

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 881/2004 è abrogato.

Articolo 85

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULTZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

(2)  GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2015GU C 56 del 12.2.2016, pag. 1. Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(5)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (cfr. pag. 102 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(15)  Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).

(16)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(17)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(18)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

(19)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(20)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(21)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(22)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(23)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(24)  Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(25)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(27)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(28)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(29)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).