20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/39


REGOLAMENTO (UE) 2016/777 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2016

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2015 l'Unione e il governo delle Isole Cook hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.

(2)

Il 29 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/776 (1) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo.

(3)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

(4)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.

(5)

L'articolo 12 del protocollo dispone in merito all'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dalla data della sua firma. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data della firma del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

 

tonniere con reti a circuizione

Spagna

3 unità

Francia

1 unità

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2016/776 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativa alla firma per conto dell'Unione europea e all'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).