14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/761 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2016

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.

(2)

Date le difficoltà amministrative incontrate nel primo anno di attuazione del nuovo quadro giuridico per i regimi di pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale, che continuano ad esistere in alcuni Stati membri, e dati i nuovi elementi connessi alla preparazione della procedura di domanda per l'anno di domanda 2016, la gestione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, nonché delle domande assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base è ritardata in alcuni Stati membri. Tali difficoltà si manifestano nel contesto generale della grave situazione economica in alcuni settori agricoli.

(3)

Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(4)

In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2016 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e dei controlli preliminari.

(5)

Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica, o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2016, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2016.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2016 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.

Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, per l'anno 2016 le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.

La deroga di cui all'articolo 1 del presente regolamento e al primo comma del presente articolo si applica anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la notifica delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 3

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2016 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande relative all'anno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).