20.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/239 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in determinati alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo Contam) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti e nei mangimi (3).

(3)

Gli alcaloidi tropanici sono metaboliti secondari naturalmente presenti nelle piante di varie famiglie comprese le brassicacee, le solanacee e le eritroxilacee. Finora sono stati individuati più di 200 AT. Gli alcaloidi tropanici più studiati sono la (-)-iosciamina e la (-)-scopolamina. L'atropina è la miscela racemica di (-)-iosciamina e (+)-iosciamina di cui solo l'enantiomero della (-)-iosciamina presenta attività anticolinergica.

(4)

La presenza di alcaloidi tropanici nel genere Datura è ben nota. La Datura stramonium è ampiamente diffusa nelle regioni temperate e tropicali e per questo motivo nei semi di lino, di soia, di girasole, nel sorgo, nel miglio, nel grano saraceno e relativi prodotti si sono trovati semi di Datura stramonium come impurità. I semi di Datura stramonium non possono essere facilmente rimossi dal sorgo, dal miglio e dal grano saraceno durante la cernita e la pulizia, pertanto il sorgo, il miglio e il grano saraceno nonché i loro prodotti derivati e i prodotti alimentari a base di cereali che contengono tali semi risultano contaminati con alcaloidi tropanici.

(5)

Il gruppo Contam ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo («DAdR») di 0,016 μg/kg di peso corporeo («p.c.») espressa come la somma di (-)-iosciamina e (-)-scopolamina, considerando che abbiano potenza equivalente. Sulla base delle limitate informazioni disponibili, il gruppo Contam ha concluso che l'esposizione alimentare dei bambini potrebbe superare in modo significativo la dose acuta di riferimento di gruppo.

(6)

È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di (-)-iosciamina e (-)-scopolamina negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e contenenti miglio, sorgo e grano saraceno o loro prodotti derivati. Per ragioni analitiche tuttavia non è sempre possibile distinguere tra gli enantiomeri di iosciamina: è pertanto opportuno stabilire il tenore massimo dell'atropina e della scopolamina. Poiché la sintesi di alcaloidi tropanici nelle piante comporta la produzione di (-)-iosciamina e di (-)-scopolamina e non di (+)-iosciamina, i risultati analitici relativi all'atropina negli alimenti di origine vegetale riflettono l'occorrenza di (-)-iosciamina.

(7)

È opportuno definire le norme di campionamento da applicare per il controllo di conformità con i tenori massimi.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il campionamento per il controllo di conformità con i tenori massimi deve essere effettuato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, allegato I, parte J (4).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo Contam dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2013. Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed (Parere scientifico sugli alcaloidi tropanici negli alimenti e nei mangimi). EFSA Journal 2013;11(10):3386, 113 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.

(4)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).


ALLEGATO

Nella sezione 8 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il seguente punto:

Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo (μg/kg)

«8.2

Alcaloidi tropanici  (1)

 

 

Atropina

Scopolamina

8.2.1

Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati (29)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg


(1)  Gli alcaloidi tropanici di cui sopra sono l'atropina e la scopolamina. L'atropina è la miscela racemica di (-)-iosciamina e (+)-iosciamina, in cui solo l'enantiomero della (-)-iosciamina presenta attività anticolinergica. Per ragioni analitiche non è sempre possibile distinguere tra gli enantiomeri di iosciamina: i tenori massimi sono pertanto stabiliti per l'atropina e la scopolamina.»