5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/145 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che adotta il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1143/2014 dispone che la Commissione adotti il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri per svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, conformemente a quanto disposto all'articolo 8. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico.

(2)

Le autorizzazioni possono altresì essere rilasciate dagli Stati membri, in casi eccezionali e per motivi di interesse generale imperativo, per svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, tali autorizzazioni devono essere rilasciate a norma dell'articolo 8, paragrafi da 4 a 8. Di conseguenza, ai fini di entrambi gli articoli 8 e 9, è obbligatorio usare lo stesso formato per il documento che funge da prova per le autorizzazioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.


ALLEGATO

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Istruzioni per compilare il documento

Il documento deve essere compilato dall'autorità competente per rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Il documento dev'essere firmato, timbrato e datato.

Compilare il documento in stampatello. Per selezionare un'opzione, segnare o contrassegnare la casella ☐. Annullare o sbarrare chiaramente opzioni o interi riquadri numerati non pertinenti.

Riquadro 1.

Indicare nome, recapito, paese, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dell'istituto cui è stata rilasciata l'autorizzazione e/o del referente presso tale istituto.

Riquadro 2.

Indicare il numero di identificazione dell'autorizzazione. Questo numero inizia con il codice ISO (ISO 3166 alpha-2) composto da due caratteri alfabetici per lo Stato che rilascia l'autorizzazione, fatta eccezione per la Grecia e il Regno Unito, per i quali si usano le sigle EL e UK. Il numero di identificazione è unico ai fini del sistema di autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Riquadro 3.

Indicare nome, recapito, paese, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dello speditore o dell'esportatore, se pertinente.

Riquadro 4.

Indicare la data di rilascio dell'autorizzazione.

Riquadro 5.

Indicare il periodo di validità (data d'inizio, data di fine) dell'autorizzazione, se pertinente.

Riquadro 6.

Indicare nome, recapito, paese, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del destinatario o dell'importatore, se pertinente.

Riquadro 7.

Indicare il nome dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione.

Riquadro 8.

Descrivere la partita o lo stock di esemplari inserendo le informazioni richieste nei riquadri da 8a a 8f:

Riquadro 8a.

Si tratta del nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Riquadro 8b.

Si tratta del nome comune della specie esotica invasiva per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Riquadro 8c.

Si tratta dei codici della nomenclatura combinata (NC) quali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

Riquadro 8d.

Descrizione della partita della partita o dello stock nonché degli esemplari contenuti.

Riquadro 8e.

Massa netta totale della partita (o dello stock), in kg. Può essere omessa se le informazioni sono riportate nel riquadro 8f.

Riquadro 8f.

Numero di esemplari nella partita. Può essere usato se il dato è quantificabile in unità distinte. Può essere omesso se le informazioni sono riportate nel riquadro 8e.

Riquadro 9.

Indicare per quale delle restrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1143/2014 è stata concessa l'autorizzazione.

Riquadro 10.

Indicare lo scopo per cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Riquadro 11.

Indicare le sezioni pertinenti dell'autorizzazione che descrivono le condizioni alle quali sono state autorizzate le attività, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Riquadro 12.

Indicare le sezioni pertinenti dell'autorizzazione che descrivono le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione. Da compilare solo se l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un'autorizzazione della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Riquadro 13.

Indicare il nome del responsabile dell'autorizzazione dell'autorità competente che compila il documento.

Riquadro 14.

Firma del responsabile dell'autorizzazione dell'autorità competente che compila il documento.

Riquadro 15.

Timbro ufficiale dell'autorità competente e data alla quale il documento è stato compilato.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).