28.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/67 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/103 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS). |
(2) |
Il comitato COSS è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. |
(3) |
È opportuno che tutti i nuovi atti legislativi dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, prevedano il ricorso al comitato COSS. |
(4) |
Dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 2099/2002 molteplici nuovi atti dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, dispongono che la Commissione sia assistita dal comitato COSS, in particolare l'articolo 28 della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'articolo 6 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'articolo 31 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'articolo 19 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l'articolo 10 della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l'articolo 11 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e l'articolo 38 della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(5) |
Inoltre l'articolo 4 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio (11), l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e l'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione (13) prevedono il ricorso al comitato COSS. |
(6) |
A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati abrogati i seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento: regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (14), direttiva 93/75/CEE del Consiglio (15), regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (16), direttiva 98/18/CE del Consiglio (17), direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). |
(7) |
I seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati oggetto di rifusione: direttiva 94/57/CE del Consiglio (21), che è stata rifusa nella direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e nel regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), mentre la direttiva 95/21/CE del Consiglio (24) è stata rifusa nella direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25). |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 è sostituito dal seguente:
«2. |
Per “legislazione marittima comunitaria” si intendono i seguenti atti:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).
(3) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).
(4) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
(5) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).
(6) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
(7) Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).
(8) Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).
(9) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
(10) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
(11) Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).
(12) Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
(13) Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12).
(14) Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1).
(15) Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19).
(16) Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14).
(17) Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1).
(18) Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17).
(19) Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31).
(20) Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1).
(21) Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).
(22) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).
(23) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
(24) Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1).
(25) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).