23.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/73 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2016
che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi. |
(3) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca. |
(4) |
I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere pertanto stabiliti, in linea con il regolamento (UE) 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate. |
(5) |
L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento. |
(6) |
A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. |
(7) |
Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel 2016 per le seguenti specie nel Mar Nero:
a) |
rombo chiodato (Psetta maxima); |
b) |
spratto (Sprattus sprattus). |
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) |
«Mar Nero», la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
b) |
«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine; |
c) |
«peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; |
d) |
«totale ammissibile di catture» (TAC):
|
e) |
«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo. |
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC per i pescherecci dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco
Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
ALLEGATO
TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.
Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
||||
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
||||
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
||||
Specie: |
Rombo chiodato Psetta maxima |
Zona: |
Acque dell'Unione del Mar Nero TUR/F37.4.2.C. |
|||
Bulgaria |
43,2 (1) |
|
|
|||
Romania |
43,2 (1) |
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|||
Unione |
86,4 (1) |
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TAC |
Non pertinente |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
||||
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
||||
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
||||
Specie: |
Spratto Sprattus sprattus |
Zona: |
Acque dell'Unione del Mar Nero SPR/F37.4.2.C |
|||
Bulgaria |
8 032,5 |
|
|
|||
Romania |
3 442,5 |
|
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|||
Unione |
11 475 |
|
|
|||
TAC |
Non pertinente |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) Dal 1o aprile al 30 giugno 2016 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.