5.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1770 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2016

relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Polonia e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 e (UE) 2016/1452

[notificata con il numero C(2016) 6102]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si possa diffondere ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)

La Polonia ha comunicato alla Commissione l'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire a livello di Unione, in conformità alla direttiva 2002/60/CE, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza contro la peste suina africana in Polonia in collaborazione con tale Stato membro.

(6)

Nell'agosto 2016 si è verificato un focolaio nei suini domestici nella provincia (powiat) di Mońki, in Polonia. Considerato che la Polonia fornisce prove documentali preliminari del fatto che tale focolaio è connesso ad attività umane e che esistono indicazioni secondo cui la peste suina africana non è diffusa nella popolazione di suini selvatici delle aree interessate, sono necessarie misure specifiche supplementari rispetto a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4), tenuto conto che questo è il quindicesimo focolaio della malattia individuato nei suini quest'anno e che questi focolai si sono verificati in diverse zone della Polonia in cui già vigevano restrizioni.

(7)

Per rispondere adeguatamente a questa situazione in modo preventivo ed efficace è importante stabilire misure specifiche per limitare la circolazione degli animali e dei loro prodotti nelle aree indicate nell'allegato della presente decisione. Tali misure sono giustificate in ragione della tipologia dei focolai segnalati nei suini domestici e delle cause ad essi sottostanti.

(8)

Date le distanze relativamente grandi tra i focolai più recenti, che la Polonia attribuisce in via provvisoria ad attività umane, visti i recenti dati epidemiologici e al fine di impedire ulteriori focolai, è ora necessario e proporzionato definire regioni significativamente più ampie.

(9)

Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero consistere nell'applicazione delle misure previste dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare per quanto riguarda i rigorosi vincoli di circolazione e trasporto di suini di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva nelle zone descritte nell'allegato della presente decisione.

(10)

Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(11)

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 (5) e (UE) 2016/1452 della Commissione (6) stabiliscono alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia. Dalla loro adozione la situazione epidemiologica di tale malattia è cambiata e le misure devono essere adattate. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 e (UE) 2016/1452 e sostituirle con la presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 7 ottobre 2016.

Articolo 3

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 e (UE) 2016/1452 sono abrogate.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1452 della Commissione, del 2 settembre 2016, relativa ad alcune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Polonia (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 12).


ALLEGATO

Polonia

Aree di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Zona di protezione

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal confine settentrionale del villaggio di Sanie-Dąb verso sud lungo la strada che collega il villaggio di Sanie-Dąb al villaggio di Kołaki Kościelne fino all'intersezione con il fiume Dąb, continuando verso sud-est lungo il fiume Dąb, poi lungo il margine del bosco fino al confine occidentale del villaggio di Tybory-Olszewo, quindi lungo la strada che collega il villaggio di Tybory-Olszewo al villaggio di Tybory-Kamianka, poi dal confine occidentale del villaggio di Tybory-Kamianka fino alla strada che collega il villaggio di Tybory-Kamianka al villaggio di Jabłonka Kościelna, poi a sud verso il corso d'acqua dallo stagno di Kamianka al fiume Jabłonka, poi lungo il corso d'acqua fino alla sua foce nel fiume Jabłonka, poi verso sud in linea retta fino all'incrocio tra la strada n. 66 e la strada che va dal villaggio di Jabłonka Kościelna al villaggio di Miodusy-Litwa;

b)

da sud: lungo la strada n. 66 in direzione ovest fino all'intersezione con il fiume Jabłonka, poi lungo il confine meridionale del villaggio di Faszcze fino al fiume Jabłonka, poi in direzione ovest lungo il fiume Jabłonka fino al confine tra il villaggio di Wdziękoń Pierwszy e il villaggio di Wdziękoń Drugi, e poi in linea retta in direzione nord verso la strada n. 66, poi lungo la strada n. 66 a ovest fino all'intersezione del corso d'acqua con la strada n. 66 a livello del villaggio di Wdziękoń Pierwszy;

c)

da ovest: verso nord lungo il corso d'acqua fino al margine del bosco, continuando lungo il confine orientale della riserva «Grabówka» e poi lungo il confine orientale del bosco fino alla strada che va dal villaggio di Grabówka al villaggio di Wróble-Arciszewo;

d)

da nord: in linea retta verso est fino al fiume Dąb a sud del villaggio di Czarnowo Dąb, poi verso est in linea retta lungo il confine settentrionale del villaggio di Sanie-Dąb fino alla strada che va dal villaggio di Sanie-Dąb al villaggio di Kołaki Kościelne.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dal villaggio di Konowały lungo la strada municipale fino all'incrocio con la strada Szosa Kruszewska, poi la strada Szosa Kruszewska lungo il confine meridionale del bosco fino all'uscita per il villaggio di Kruszewo;

b)

da ovest: attraverso il villaggio di Kruszewo lungo il confine orientale della valle del fiume Narew a livello del villaggio di Waniewo fino al confine con la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie;

c)

da sud: dal confine con la provincia di Wysokie Mazowieckie lungo il versante occidentale della valle del fiume Narew;

d)

da est: dal versante occidentale della valle del fiume Narew in linea retta fino a Topilec-Kolonia, poi in linea retta fino al villaggio di Konowały.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dall'incrocio della strada n. 63 con la strada che conduce al carcere di Czerwony Bór, lungo una curva in direzione del villaggio di Polki-Teklin, poi a nord di tale villaggio fino all'intersezione con il fiume Gać al confine orientale degli stagni piscicoli attorno al villaggio di Poryte-Jabłoń;

b)

da est: lungo il confine orientale degli stagni piscicoli attorno al villaggio di Poryte-Jabłoń in direzione della strada che va dal villaggio di Poryte-Jabłoń alla strada n. 66, lungo il confine occidentale di tale villaggio in direzione della strada n. 63;

c)

da sud: dalla strada n. 63 a nord del villaggio di Stare Zakrzewo lungo la strada che collega tale villaggio al villaggio di Tabędz, poi lungo il confine occidentale e settentrionale di tale villaggio;

d)

da ovest: una linea retta in direzione nord verso il confine occidentale del villaggio di Bacze Mokre, poi dal confine occidentale del villaggio di Bacze Mokre in linea retta verso nord-est fino a raggiungere la strada che conduce al carcere di Czerwony Bór, poi lungo tale strada fino alla strada n. 63.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dal confine della provincia di Wysokie Mazowieckie lungo il corso d'acqua Brok Mały fino al villaggio di Miodusy-Litwa lungo il suo confine sud-occidentale; poi dal confine della provincia di Zambrów in direzione del villaggio di Krajewo Białe lungo il confine meridionale di tale villaggio, poi lungo la strada in direzione del villaggio di Stary Skarżyn;

b)

da ovest: lungo il confine occidentale del villaggio di Stary Skarżyn fino all'intersezione con il corso d'acqua Brok Mały, a sud del villaggio di Zaręby-Krztęki in direzione sud-est fino ai confini della provincia di Zambrów;

c)

da sud: dai confini della provincia di Zambrów lungo il corso d'acqua che va verso il villaggio di Kaczyn-Herbasy;

d)

da est: lungo la strada che va dal villaggio di Miodusy-Litwa attraverso il villaggio di Święck-Nowiny.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dal confine meridionale del villaggio di Kierzki in direzione est fino alla strada n. 671 a nord del confine settentrionale del villaggio di Czajki;

b)

da est: dalla strada n. 671 al villaggio di Jabłonowo-Kąty, poi in direzione sud lungo la riva occidentale del fiume Awissa; poi dal confine occidentale del villaggio di Kruszewo-Brodowo fino alla strada Idźki Średnie — Kruszewo-Brodowo;

c)

da sud: dalla strada n. 671 a livello del villaggio di Idźki-Wykno lungo la strada che va dal villaggio di Sokoły al villaggio di Jamiołki-Godzieby;

d)

da ovest: dal villaggio di Jamiołki-Godzieby lungo la riva orientale del fiume Ślina fino al villaggio di Jamiołki-Kowale, poi verso nord attraverso il villaggio di Stypułki-Borki fino alla strada Kierzki — Czajki sul lato orientale del villaggio di Kierzki.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal confine della città di Bielsk Podlaski, via Adam Mickiewicz, lungo la periferia orientale della città di Bielsk Podlaski;

b)

da sud: lungo la periferia meridionale della città di Bielsk Podlaski fino al villaggio di Piliki, incluso il villaggio di Piliki, e poi in linea retta fino alla strada n. 66;

c)

da ovest: dalla strada n. 66 in direzione della periferia occidentale del villaggio di Augustowo, incluso il villaggio di Augustowo, poi dal villaggio di Augustowo in linea retta fino all'intersezione tra la linea ferroviaria e la strada locale n. 1575B;

d)

da nord: dall'intersezione tra la linea ferroviaria e la strada locale n. 1575B lungo la periferia settentrionale della città di Bielsk Podlaski fino al confine della città di Bielsk Podlaski, via Adam Mickiewicz.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal fiume Bug lungo il confine con il voivodato di Lublino fino alla strada distrettuale n. 2007 W;

b)

da sud: lungo la strada distrettuale n. 2007 W inclusi l'intero villaggio di Borsuki e la zona boschiva nell'ansa del fiume Bug;

c)

da nord e ovest: il fiume Bug.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: lungo il confine di Stato con la Bielorussia dal fiume Bug alla linea della zona boschiva;

b)

da nord: lungo la linea della zona boschiva dal confine di Stato alla strada che collega i villaggi di Sutno e Niemirów, poi lungo questa strada fino all'incrocio con la strada locale in direzione sud;

c)

da ovest: lungo la strada locale in direzione sud dall'incrocio con la strada che collega i villaggi di Sutno e Niemirów alla linea del fiume Bug;

d)

da sud: lungo la linea del fiume Bug dalla fine della strada locale che inizia all'incrocio con la strada Sutno — Niemirów fino al confine di Stato.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dalla foce del fiume Czyżówka in linea retta fino al fiume Bug in direzione nord;

b)

da nord: lungo il fiume Bug fino al confine con il voivodato della Masovia;

c)

da ovest: dal fiume Bug in direzione sud lungo la strada sterrata fino all'estremità settentrionale del bosco di Las Konstantynowski, poi verso la strada Gnojno — Konstantynów e lungo questa strada in direzione sud fino all'estremità meridionale del bosco, poi lungo la strada sterrata in direzione est fino al villaggio di Witoldów e poi fino alla strada Konstantynów — Janów Podlaski;

d)

da sud: lungo la strada Konstantynów — Janów Podlaski in direzione est fino al fiume Czyżówka.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal villaggio di Stara Bordziłówka lungo la strada locale in direzione nord, fino all'incrocio delle strade distrettuali n. 1022 e 1025, poi lungo la strada n. 1025 fino al villaggio di Nosów;

b)

da nord: dal villaggio di Nosów lungo la strada distrettuale n. 1024 in direzione ovest fino al confine con il voivodato della Masovia;

c)

da ovest: lungo il confine con il voivodato della Masovia fino alla strada locale a livello del villaggio di Wygnanki;

d)

da sud: dal confine con il voivodato della Masovia, a livello del villaggio di Wygnanki, fino alla strada locale che porta all'estremità occidentale del bosco, poi lungo la strada locale al confine settentrionale del bosco fino alla strada locale in direzione del villaggio di Stara Bordziłówka.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est e da sud: dal confine con il voivodato di Lublino dalla strada locale che collega i villaggi di Makarówka e Cełujki, lungo il confine con il voivodato di Lublino fino alla strada distrettuale n. 2020 W, poi lungo la strada n. 2020 W fino all'incrocio con la strada regionale n. 698 nel villaggio di Wólka Nosowska, incluso l'intero villaggio di Wólka Nosowska;

b)

da ovest: dal confine con il voivodato di Lublino lungo la strada locale che collega i villaggi di Cełujki e Makarówka al villaggio di Makarówka, incluso l'intero villaggio di Makarówka, poi ancora in direzione nord-ovest lungo la strada distrettuale n. 2037 W fino al villaggio di Huszlew, incluso l'intero villaggio di Huszlew, poi dal villaggio di Huszlew lungo la strada distrettuale n. 2034 W fino alla fine del bosco, poi in direzione est lungo il confine settentrionale del bosco, fino al confine orientale del comune di Huszlew, poi in direzione nord lungo il confine occidentale del bosco fino alla strada regionale n. 698;

c)

da nord: lungo la strada regionale n. 698 attraverso il villaggio di Rudka fino al villaggio di Stara Kornica, inclusi i villaggi di Rudka, Stara Kornica e Nowa Kornica, poi lungo la strada regionale n. 698 fino all'incrocio con la strada distrettuale n. 2020 W nel villaggio di Wólka Nosowska.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: lungo il confine di Stato, dalla strada n. 640 fino al livello del villaggio di Kolonia Klukowicze,

b)

da nord: dal confine di Stato lungo la strada Kolonia Klukowicze — Witoszczyzna fino alla strada Wilanowo — Werpol,

c)

da ovest: lungo la strada Werpol — Wilanowo fino alla strada n. 640 al livello dell'incrocio con la strada Koterka — Tokary,

d)

da sud: dal villaggio di Koterka lungo la strada n. 640 fino al confine di Stato.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal villaggio di Wólka Nurzecka in linea retta in direzione del confine della provincia di Siemiatycze, poi lungo il confine della provincia di Siemiatycze fino al fiume Pulwa;

b)

da sud: lungo la sponda nord del fiume Pulwa in direzione del villaggio di Litwinowicze, poi dal villaggio di Litwinowicze lungo la strada che porta al villaggio di Anusin fino alla fonte del fiume Pulwa;

c)

da ovest: dalla strada Litwinowicze — Anusin (al livello della fonte del fiume Pulwa) in linea retta in direzione nord-ovest fino al villaggio di Siemichocze, poi dall'incrocio delle strade Anusin — Siemichocze in direzione nord fino alla strada Tymianka — Nurzec, incrociando la strada a 1 km dal villaggio di Nurzec Kolonia;

d)

da nord: dalla strada Tymianka — Nurzec in linea retta fino al villaggio di Wólka Nurzecka.

I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal villaggio di Kolonia Budy in linea retta fino al villaggio di Sokoli Gród, poi in direzione sud fino alla strada locale che collega i villaggi di Kulesze e Wilamówka;

b)

da sud: lungo la strada locale per il villaggio di Wilamówka, poi in linea retta in direzione ovest fino al villaggio di Olszowa Droga;

c)

da ovest: lungo la sponda orientale del fiume Biebrza in direzione nord fino al confine meridionale del complesso di Osowiec Twierdza;

d)

da nord: dal confine meridionale del complesso di Osowiec Twierdza lungo la strada Carska Droga, poi in direzione sud-est fino al villaggio di Kolonia Budy.

7 ottobre 2016

Zona di sorveglianza

La zona indicata di seguito:

 

nel voivodato della Podlachia:

la provincia (powiat) di Hajnówka,

la provincia (powiat) di Białystok,

la provincia (powiat) di Bielsk,

la provincia (powiat) di Grajewo,

la provincia (powiat) di Łomża,

la provincia (powiat) della città di Białystok,

la provincia (powiat) della città di Łomża,

la provincia (powiat) di Mońki,

la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

la provincia (powiat) di Zambrów,

la provincia (powiat) di Siemiatycze;

 

nel voivodato della Masovia:

i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,

i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce,

la provincia (powiat) della città di Siedlce,

i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,

la provincia di Łosice,

la provincia (powiat) di Ostrów;

 

nel voivodato di Lublino:

la provincia (powiat) di Biała Podlaska.

7 ottobre 2016