2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/42


DECISIONE (UE) 2016/1316 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2016

che modifica la decisione 2009/908/UE che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo, del 1o dicembre 2009, sull'esercizio della presidenza del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2009/908/UE (2) il Consiglio ha fissato l'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio per gli Stati membri dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2020 e ha ivi stabilito la suddivisione di tale ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri.

(2)

Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(3)

Uno Stato membro, sebbene non sia ancora pervenuta la notifica del governo a norma dell'articolo 50 TUE, ha reso pubblica l'intenzione di recedere dall'Unione. L'ordine delle presidenze del Consiglio dovrebbe essere modificato per tener conto di questa situazione, fatti salvi i diritti e gli obblighi di detto Stato membro.

(4)

Il Consiglio dovrebbe stabilire l'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio per il prossimo futuro. Tale ordine dovrebbe essere fissato secondo i criteri stabiliti dai trattati e dalla decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo. La decisione 2009/908/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'ordine in cui gli Stati membri sono chiamati a esercitare la presidenza del Consiglio nel periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 31 dicembre 2030 nonché la suddivisione di tale ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri figurano nell'allegato I della presente decisione.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2029, decide l'ordine in cui gli Stati membri saranno chiamati a esercitare la presidenza del Consiglio a partire dal 1o gennaio 2031.»;

3)

il testo dell'allegato I della decisione 2009/908/UE del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.

(2)  Decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Progetto di tabella delle presidenze del Consiglio  (*)

Paesi Bassi (**)

gennaio-giugno

2016

Slovacchia (**)

luglio-dicembre

2016

Malta (**)

gennaio-giugno

2017

Estonia

luglio-dicembre

2017

Bulgaria

gennaio-giugno

2018

Austria

luglio-dicembre

2018

Romania

gennaio-giugno

2019

Finlandia

luglio-dicembre

2019

Croazia

gennaio-giugno

2020

Germania

luglio-dicembre

2020

Portogallo

gennaio-giugno

2021

Slovenia

luglio-dicembre

2021

Francia

gennaio-giugno

2022

Repubblica ceca

luglio-dicembre

2022

Svezia

gennaio-giugno

2023

Spagna

luglio-dicembre

2023

Belgio

gennaio-giugno

2024

Ungheria

luglio-dicembre

2024

Polonia

gennaio-giugno

2025

Danimarca

luglio-dicembre

2025

Cipro

gennaio-giugno

2026

Irlanda

luglio-dicembre

2026

Lituania

gennaio-giugno

2027

Grecia

luglio-dicembre

2027

Italia

gennaio-giugno

2028

Lettonia

luglio-dicembre

2028

Lussemburgo

gennaio-giugno

2029

Paesi Bassi

luglio-dicembre

2029

Slovacchia

gennaio-giugno

2030

Malta

luglio-dicembre

2030


(*)  Fatti salvi i diritti e gli obblighi del Regno Unito in quanto Stato membro.

(**)  L'attuale trio è incluso nel presente allegato a titolo informativo.».