1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


DECISIONE (UE) 2016/1062 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2016

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione e la Repubblica di Liberia hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia in materia di pesca.

(2)

L'accordo e il protocollo sono stati firmati in conformità alla decisione (UE) 2015/2312 (2) e si applicano in via provvisoria a decorrere dal 9 dicembre 2015.

(3)

L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(4)

È opportuno approvare l'accordo e il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste dall'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del protocollo. (3)

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Approvazione del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nel Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/2132 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo e del protocollo, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Liberia e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:

a)

revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del contributo finanziario pertinente, e della decisione sulla pesca sperimentale conformemente agli articoli 6 e 7 del protocollo;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 4 del protocollo;

c)

decisione sulle misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo;

d)

decsisione sulle disposizioni tecniche del protocollo e del relativo allegato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

3)

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.