2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


DECISIONE (UE) 2016/870 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2) («accordo di partenariato»).

(2)

L'ultimo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 16 dicembre 2014.

(3)

L'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato un nuovo protocollo (3) dell'accordo di partenariato («protocollo»).

(4)

Tale protocollo è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2015/2191 (4) e si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2015.

(5)

L'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha istituito una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo di partenariato e di garantirne l'esecuzione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare dette modifiche seguendo una procedura semplificata.

(6)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni è approvato a nome dell'Unione (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 17 del protocollo.

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata, a nome dell'Unione, ad approvare, in sede di commissione mista, modifiche del protocollo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Approvazione del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

(3)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo de quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

(4)  Decisione (UE) 2015/2191 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 1).

(5)  Il protocollo è stato pubblicato sulla GU L 315 dell'1.12.2015 unitamente alla decisione relativa alla firma.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1.

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica islamica di Mauritania e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:

a)

revisione delle possibilità di pesca conformemente agli articoli 5 e 6 del protocollo;

b)

decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 e all'allegato 2 del protocollo;

c)

condizioni di esercizio della pesca conformemente agli articoli 5 e 6 del protocollo.

2.

Nell'ambito della commissione mista, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3.

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si adottano le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali dati, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta dall'Unione, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che consenta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire il follow-up della decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.