25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


DECISIONE (UE) 2016/817 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 (2), relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («accordo di partenariato»). L'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato giunge a scadenza il 31 dicembre 2015.

(2)

Il Consiglio ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato («protocollo»), che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria.

(3)

Il protocollo è stato firmato in conformità della decisione (UE) 2015/2013 (3) ed è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016.

(4)

L'accordo di partenariato istituisce, all'articolo 10, una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo di partenariato e di assicurarne l'esecuzione. Inoltre, in conformità del protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, subordinatamente a specifiche condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(5)

È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo») (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata, in sede di commissione mista, ad approvare le modifiche del protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Approvazione del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2015/2013 del Consiglio, del 16 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 1).

(4)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 305 del 21.11.2015, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Groenlandia e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:

a)

fissazione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8 del protocollo, compresa la fissazione del prezzo di riferimento e dei canoni per l'autorizzazione di cui all'articolo 8;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 5 del protocollo;

c)

adozione di misure volte a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche conformemente a all'articolo 6 del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione mista l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel contesto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

3)

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1), si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.