20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/79


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/786 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante

[notificata con il numero C(2016) 2921]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7 della direttiva 2014/40/UE vieta l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. Norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante sono stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/779 (2).

(2)

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati membri e la Commissione, nello stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, possono consultare un gruppo consultivo indipendente («il gruppo»). Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di tale gruppo.

(3)

Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti altamente qualificati, specializzati e indipendenti con competenze pertinenti nei settori dell'analisi sensoriale, statistica e chimica. Tali esperti dovrebbero esercitare le funzioni con imparzialità e nell'interesse pubblico. Essi dovrebbero essere selezionati in base a criteri obiettivi mediante un invito pubblico a presentare candidature ed essere nominati a titolo personale. Essi dovrebbero possedere la gamma di abilità e di competenze necessarie affinché il gruppo possa esercitare le sue funzioni.

(4)

Il gruppo dovrebbe essere assistito da un gruppo tecnico ingaggiato mediante una procedura di appalto pubblico. Il gruppo tecnico dovrebbe effettuare valutazioni chimiche e sensoriali basate su un confronto tra le proprietà olfattive del prodotto oggetto di prove e quelle dei prodotti di riferimento. L'analisi sensoriale, anche olfattiva, è una disciplina scientifica consolidata che applica i principi del disegno sperimentale e dell'analisi statistica per valutare e descrivere le percezioni sensoriali umane, tra cui l'olfatto, ai fini della valutazione dei prodotti di consumo. È stato appurato che si tratta di un metodo adeguato per produrre risultati validi, solidi, affidabili e riproducibili ai fini della valutazione in merito al possesso, da parte di un prodotto del tabacco, di un aroma caratterizzante. Tale analisi dovrebbe essere condotta sulla base di una metodologia consolidata e produrre risultati mediante l'impiego di strumenti statistici. Qualora sia ritenuto opportuno, l'analisi sensoriale dovrebbe essere integrata dall'analisi chimica dei prodotti.

(5)

Nell'esercizio delle sue funzioni consultive il gruppo dovrebbe esaminare, a seconda del caso, i dati forniti dal gruppo tecnico e qualsiasi altra informazione a sua disposizione che possa ritenere pertinente, comprese le informazioni ottenute nel quadro degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE. Il gruppo dovrebbe fornire consulenza agli Stati membri e alla Commissione in modo tempestivo in merito al possesso, da parte dei prodotti oggetto di prove, di un aroma caratterizzante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

(6)

Poiché le tecniche e i metodi scientifici per stabilire l'esistenza di un aroma caratterizzante possono evolversi con il tempo e l'esperienza acquisita, è opportuno che la Commissione segua l'evoluzione del settore in modo da valutare se le metodologie utilizzate per il suddetto scopo debbano essere rivedute.

(7)

Il gruppo e la procedura tramite la quale esso valuta l'esistenza di un aroma caratterizzante dovrebbero essere protetti da qualsiasi interferenza esterna proveniente da organismi o associazioni aventi un interesse nell'esito della valutazione. Le informazioni riservate dovrebbero essere protette contro la divulgazione involontaria e intenzionale. I membri del gruppo e del gruppo tecnico che non possono più esercitare le loro funzioni o che cessano di soddisfare le prescrizioni della presente decisione dovrebbero essere sostituiti.

(8)

I lavori del gruppo dovrebbero basarsi sui principi di un elevato livello di competenze, indipendenza e trasparenza. Essi dovrebbero essere organizzati e condotti in conformità alle migliori pratiche e a elevati standard scientifici.

(9)

Il gruppo dovrebbe contribuire efficacemente a migliorare il funzionamento del mercato interno e al tempo stesso assicurare un livello elevato di salute pubblica, in particolare aiutando gli Stati membri e la Commissione a valutare i prodotti del tabacco che potenzialmente hanno un aroma caratterizzante. Le attività del gruppo sono necessarie per assicurare un'attuazione efficace e uniforme della direttiva 2014/40/UE, e la consulenza fornita dai membri del gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della politica dell'Unione in materia. È pertanto opportuno fornire al gruppo un adeguato sostegno finanziario sotto forma di un'indennità speciale per i membri, oltre al rimborso delle spese.

(10)

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dovrebbero avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente («il gruppo») che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione per «prodotto oggetto di prove» si intende un prodotto segnalato al gruppo da uno Stato membro o dalla Commissione ai fini di un parere in merito al possesso, da parte di tale prodotto, di un aroma caratterizzante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 3

Compiti

Il gruppo fornisce pareri in merito al possesso, da parte dei prodotti oggetto di prove, di un aroma caratterizzante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

CAPO II

ISTITUZIONE DEL GRUPPO CONSULTIVO INDIPENDENTE

Articolo 4

Nomina

1.   Il gruppo è composto da sei membri.

2.   Il direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, che agisce a nome della Commissione («il direttore generale»), nomina i membri del gruppo a partire da un elenco di candidati idonei compilato in seguito alla pubblicazione di un invito a presentare candidature sul sito web della Commissione e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro dei gruppi di esperti»). I membri sono selezionati sulla base delle loro competenze ed esperienza nei settori dell'analisi sensoriale, statistica e chimica e tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti d'interesse.

3.   I nomi delle persone comprese nell'elenco dei candidati idonei che non sono nominate membri del gruppo sono inclusi in un elenco di riserva di candidati idonei ai fini della sostituzione dei membri la cui appartenenza al gruppo sia cessata in conformità all'articolo 5, paragrafo 3. Il direttore generale chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell'elenco di riserva.

4.   L'elenco dei membri del gruppo è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e messo a disposizione sul sito web pertinente della Commissione.

Articolo 5

Mandato

1.   I membri del gruppo sono nominati per un mandato rinnovabile di cinque anni.

2.   Se alla scadenza di un mandato non si è avuta conferma del rinnovo o della sostituzione del gruppo, i membri esistenti restano in carica.

3.   Un individuo cessa di essere membro del gruppo se:

a)

muore o diventa incapace in misura tale da non essere più in grado di esercitare le funzioni stabilite dalla presente decisione;

b)

rassegna le dimissioni;

c)

il direttore generale ne sospende l'appartenenza al gruppo a norma del paragrafo 5, nel qual caso l'individuo cessa di essere membro per la durata della sospensione; o

d)

il direttore generale pone termine alla sua appartenenza al gruppo a norma del paragrafo 5.

4.   Un membro che desideri rassegnare le dimissioni ne dà notifica al direttore generale per posta elettronica o per lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi. Qualora sia in grado di eseguire i suoi compiti e una procedura di sostituzione sia in corso, il membro può, su richiesta del direttore generale, rimanere in carica fino a quando la sostituzione sia confermata.

5.   Il direttore generale può sospendere temporaneamente l'appartenenza al gruppo di un membro o porvi definitivamente termine qualora sia stato constatato, o vi siano fondati motivi per ritenere, che:

a)

il membro non soddisfa più, o ha violato, le condizioni stabilite nella presente decisione o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)

il membro non soddisfa più una o più condizioni fondamentali stabilite nell'invito a presentare candidature o i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza di cui all'articolo 16 o il suo comportamento o la sua posizione sono incompatibili con le dichiarazioni presentate in conformità agli articoli 16, 17 e 18;

c)

il membro non è in condizione di esercitare i compiti stabiliti dalla presente decisione;

d)

altri fattori significativi mettono in dubbio il funzionamento del gruppo.

6.   Qualora l'appartenenza al gruppo di un membro cessi in conformità al paragrafo 3, il direttore generale nomina un sostituto per la durata residua del mandato o per il periodo della sospensione temporanea. La Commissione pubblica un nuovo invito a presentare candidature quando l'elenco di riserva è esaurito.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Articolo 6

Elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo

1.   All'inizio di ogni mandato il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza semplice del totale dei membri. In caso di parità il direttore generale designa il presidente tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in base a una valutazione delle loro qualifiche e della loro esperienza.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente coincide con quello del gruppo ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente avviene per la durata residua del mandato del gruppo.

Articolo 7

Regole di voto

1.   Per le votazioni in casi diversi da quelli di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), il gruppo prende decisioni solo quando partecipano alla votazione almeno quattro membri, di cui uno deve essere il presidente o il vicepresidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

2.   In caso di parità è decisivo il voto della persona che presiede la votazione.

3.   Le persone che hanno cessato di essere membri o la cui appartenenza al gruppo è temporaneamente sospesa a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Regolamento interno

1.   Il gruppo adotta, e se opportuno aggiorna, il suo regolamento interno su proposta del direttore generale e d'intesa con lo stesso.

2.   Il regolamento interno assicura che il gruppo eserciti i suoi compiti nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, indipendenza e trasparenza.

3.   Il regolamento interno prevede in particolare:

a)

la procedura di elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo, in conformità all'articolo 6;

b)

l'applicazione dei principi di cui al capo IV;

c)

le procedure di adozione di un parere;

d)

le relazioni con i terzi, compresi gli organismi scientifici;

e)

altre disposizioni dettagliate sul funzionamento del gruppo.

Articolo 9

Metodologia

1.   Il gruppo specifica, e se opportuno aggiorna, la metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove. La metodologia per l'analisi sensoriale è basata su un confronto tra le proprietà olfattive del prodotto oggetto di prove e quelle dei prodotti di riferimento. Nell'elaborazione della metodologia il gruppo prende in considerazione, a seconda del caso, il contributo del gruppo tecnico di cui all'articolo 12.

2.   Il progetto di metodologia e gli eventuali successivi progetti di aggiornamento sono presentati al direttore generale per approvazione e diventano applicabili solo dopo che tale approvazione è stata concessa.

Articolo 10

Consulenza sui prodotti oggetto di prove

1.   Qualora il gruppo sia invitato a fornire un parere su un prodotto oggetto di prove, il presidente del gruppo ne informa tutti i membri. Il presidente può nominare tra i membri un relatore incaricato di coordinare l'esame di un determinato prodotto. Il presidente presenta una relazione finale alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro richiedente.

2.   Qualora il gruppo lo ritenga necessario ai fini della formulazione di un parere, esso richiede il contributo del gruppo tecnico istituito in conformità all'articolo 12. Nel formulare il proprio parere il gruppo tiene conto delle informazioni e dei dati che ha ottenuto dal gruppo tecnico. Esso può tenere anche conto di qualsiasi altra informazione a sua disposizione che consideri autorevole e pertinente, comprese le informazioni derivanti dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE.

3.   Con riferimento ai dati e alle informazioni fornite dal gruppo tecnico, il gruppo in particolare:

a)

verifica se il gruppo tecnico ha rispettato le regole e le norme scientifiche applicabili;

b)

valuta i dati e le informazioni, in particolare per accertare se siano sufficienti per trarre una conclusione o se servano ulteriori dati e informazioni;

c)

chiede al gruppo tecnico i chiarimenti eventualmente necessari per trarre una conclusione.

4.   Se il gruppo ritiene che i dati o le informazioni siano insufficienti o nutre dubbi sul rispetto delle regole e delle norme applicabili, esso consulta la Commissione e, se del caso, lo Stato membro richiedente. Qualora necessario, il gruppo può chiedere al gruppo tecnico di ripetere alcune prove tenendo conto dei suoi commenti.

5.   Se il gruppo constata che le regole e le norme applicabili sono state rispettate, compreso, se del caso, mediante la procedura stabilita al paragrafo 4, e che i dati e le informazioni sono sufficienti per trarre una conclusione, esso provvede a esprimere un parere in conformità al paragrafo 2.

6.   Il gruppo presenta il suo parere alla Commissione e agli eventuali Stati membri che effettuano la segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta o entro una data concordata con la Commissione o con lo Stato membro richiedente.

Articolo 11

Consultazione su altre questioni

1.   La Commissione può consultare il gruppo su altre questioni inerenti alla deliberazione in merito a un aroma caratterizzante in conformità all'articolo 7 della direttiva 2014/40/UE. In tali casi essa decide, in consultazione con il presidente, se convocare una riunione o ricorrere a una procedura scritta.

2.   Il presidente può nominare tra i membri del gruppo un relatore incaricato di coordinare il compito e presenta una relazione finale alla Commissione.

3.   Nelle sue discussioni interne il gruppo prende in considerazione, a seconda del caso, i dati e le informazioni fornite dal gruppo tecnico e altre informazioni pertinenti a sua disposizione.

Articolo 12

Gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici

1.   È istituito un gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici («il gruppo tecnico») incaricato di fornire al gruppo una valutazione delle proprietà sensoriali e, se opportuno, chimiche del prodotto oggetto di prove nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10. Il gruppo tecnico è composto da:

a)

due persone qualificate selezionate sulla base delle loro conoscenze, abilità ed esperienza nel campo dell'analisi sensoriale, responsabili dell'ingaggio, della formazione e della supervisione dei valutatori sensoriali;

b)

valutatori sensoriali ingaggiati sulla base della loro abilità di discriminazione olfattiva e della loro capacità di percepire, analizzare e interpretare gli odori, e che hanno raggiunto la maggiore età secondo la legislazione nazionale applicabile; e

c)

due persone selezionate sulla base delle loro conoscenze e abilità nei campi della chimica e dell'analisi di laboratorio responsabili dell'analisi chimica dei prodotti oggetto di prove.

2.   È istituita una procedura di appalto pubblico per la selezione di un contraente responsabile della costituzione del gruppo tecnico. Il contraente dispone del livello minimo di competenze tecniche e di attrezzature specificato nel bando di gara e include le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

Il bando di gara e la relativa documentazione contrattuale specificano che il gruppo tecnico ha l'obbligo di agire in piena indipendenza e proteggere le informazioni riservate e i dati personali. Essi prevedono inoltre per ogni membro del gruppo la prescrizione di restituire una dichiarazione di interessi debitamente compilata prima di impegnarsi in qualsiasi attività per il gruppo tecnico. Il bando di gara e la relativa documentazione contrattuale contengono inoltre almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione delle funzioni principali del gruppo tecnico;

b)

le specifiche relative alla costituzione, alla gestione e al funzionamento del gruppo tecnico, comprese le specifiche tecniche applicabili all'esercizio delle funzioni del gruppo;

c)

le specifiche relative alle competenze e alle attrezzature tecniche di cui deve disporre il contraente;

d)

le specifiche relative all'ingaggio dei valutatori sensoriali. Tali specifiche prevedono la condizione che i valutatori sensoriali possano essere ingaggiati solo dopo che la Commissione abbia approvato i candidati proposti.

3.   L'analisi sensoriale del gruppo tecnico è basata sulla metodologia di cui all'articolo 9.

4.   L'analisi sensoriale è integrata, se opportuno, da una valutazione chimica della composizione del prodotto mediante analisi chimiche. Tale valutazione è effettuata in modo tale da fornire risultati precisi, coerenti e riproducibili. La procedura e i risultati della valutazione chimica sono documentati.

5.   Il gruppo tecnico fa pervenire i risultati delle prove del prodotto al gruppo entro una data accettata da quest'ultimo.

6.   I lavori del gruppo tecnico sono subordinati ai limiti della dotazione annuale ad esso assegnata dalla Commissione.

Articolo 13

Segretariato

1.   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per il gruppo e per tutte le altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione.

2.   Il segretariato è incaricato di fornire il supporto amministrativo per agevolare il funzionamento efficiente del gruppo e vigilare sul rispetto del regolamento interno.

Articolo 14

Indennità speciale

1.   I membri del gruppo hanno diritto a un'indennità speciale a compenso del lavoro preparatorio e della partecipazione, di persona o a distanza con l'ausilio di mezzi elettronici, alle riunioni del gruppo e alle altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione e organizzate dalla Commissione, come pure quando prestano servizi in qualità di relatori su una questione specifica.

2.   L'indennità speciale consiste in un importo massimo di 450 EUR sotto forma di indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro. L'indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all'importo corrispondente alla mezza giornata di lavoro più vicina.

3.   Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai membri e dagli esperti esterni nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità alle disposizioni interne di quest'ultima.

4.   Tutte le indennità e i rimborsi sono subordinati alla dotazione annuale assegnata al gruppo della Commissione.

CAPO IV

INDIPENDENZA, RISERVATEZZA E TRASPARENZA

Articolo 15

Comunicazione

1.   Il presidente del gruppo funge da persona di contatto per gli Stati membri e la Commissione.

2.   Il presidente segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi circostanza che potrebbe pregiudicare il funzionamento del gruppo.

Articolo 16

Indipendenza

1.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad alcuna altra persona. Nell'esercizio delle loro funzioni essi rispettano i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza e agiscono nell'interesse pubblico.

2.   Gli esperti che si candidano alla nomina di membri del gruppo sono tenuti a presentare una dichiarazione indicante qualsiasi interesse che possa compromettere, o essere ragionevolmente percepito come tale da compromettere, la loro indipendenza, comprese le eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti o partner. La presentazione di una dichiarazione di interessi debitamente compilata è necessaria affinché un esperto abbia titolo a essere nominato membro del gruppo. Se la Commissione giunge alla conclusione che non esiste alcun conflitto d'interessi, il candidato ha titolo di essere nominato sempre che sia ritenuto in possesso delle competenze necessarie.

3.   I membri del gruppo informano tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella loro dichiarazione; in questo caso essi presentano immediatamente una nuova dichiarazione che riporta le modifiche pertinenti.

4.   A ogni riunione i membri del gruppo dichiarano qualsiasi interesse specifico che potrebbe compromettere, o essere ragionevolmente percepito come tale da compromettere, la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno. In tali casi il presidente può chiedere al membro in questione di lasciare la riunione o parti di essa. Il presidente informa la Commissione di tale dichiarazione e delle azioni intraprese.

5.   I membri del gruppo si astengono da ogni contatto diretto o indiretto con l'industria del tabacco o i suoi rappresentanti.

Articolo 17

Riservatezza e protezione dei dati personali

1.   I membri del gruppo non divulgano le informazioni, compresi i dati commercialmente sensibili o personali, acquisite nel quadro dei lavori del gruppo o di altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione, neanche dopo la cessazione della loro qualità di membri. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.

2.   I membri del gruppo si conformano alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e 2015/444 (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

Articolo 18

Impegno

I membri del gruppo si impegnano a contribuire attivamente ai lavori del gruppo. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno.

Articolo 19

Trasparenza

1.   Le attività del gruppo sono condotte con un elevato livello di trasparenza. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti in un sito web dedicato e inserisce un collegamento a tale sito nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, essa rende disponibile al pubblico, senza indebito indugio:

a)

i nomi dei membri;

b)

le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei membri;

c)

il regolamento interno del gruppo;

d)

i pareri adottati dal gruppo a norma dell'articolo 10;

e)

gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del gruppo;

f)

la metodologia stabilita in conformità all'articolo 9.

2.   In deroga al paragrafo 1 la pubblicazione non è richiesta qualora la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale)

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).