14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/764 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2016

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2016) 2731]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2), e fino al febbraio 2016, l'Italia ha notificato alla Commissione diversi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in varie parti della zona circostante il territorio della provincia di Lecce. Questi focolai sono insorti in diversi comuni situati nelle province di Taranto e Brindisi. L'ultima verifica effettuata dalla Commissione nel novembre 2015 ha inoltre confermato che le attività d'ispezione richieste dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono state svolte solo in misura molto limitata nella zona circostante la provincia di Lecce. Essa ha altresì confermato che l'attuale programma di ispezioni continua a non garantire la tempestiva individuazione di nuovi focolai né l'accurata determinazione dell'effettiva misura della diffusione dell'organismo specificato nella zona presa in considerazione.

(2)

La stessa verifica ha inoltre confermato il rischio di una rapida diffusione dell'organismo specificato nel resto della suddetta zona. Per questo motivo, e data l'estensione di tale area, è opportuno ampliare la zona infetta in cui applicare misure di contenimento oltre la provincia di Lecce e consentire lo spostamento di piante specificate al di fuori di tale zona solo a condizioni estremamente rigorose. Tale estensione deve avvenire senza indugio, considerando che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione aumenta durante il periodo di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto necessario estendere la zona infetta a quei comuni, o a quelle parti di alcuni comuni, delle province di Brindisi e Taranto in cui si sono verificati focolai dell'organismo specificato o in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e radicato. La zona infetta non deve tuttavia includere quell'area che l'Italia ha dichiarato indenne dall'organismo specificato prima dell'adozione della presente decisione.

(3)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), in modo da rendere esplicito che le misure da adottare conformemente all'articolo in questione sono da applicarsi nella zona infetta e non al di fuori di essa.

(4)

Al fine di garantire un'efficace protezione (dall'organismo specificato) nel resto del territorio dell'Unione e in vista dell'espansione della zona di contenimento, è opportuno che la zona di sorveglianza venga sostituita da nuove prescrizioni relative alle ispezioni nella zona di contenimento. Detti requisiti dovrebbero essere applicati ad una zona che si estende per 20 km a partire dai confini con la zona cuscinetto fino alla zona di contenimento e all'interno della zona cuscinetto circostante di 10 km.

(5)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha dimostrato che è sproporzionato applicare le stesse prescrizioni allo spostamento delle piante specificate all'interno delle zone infette e al loro spostamento dalle zone infette verso le zone cuscinetto, in quanto l'organismo specificato è già radicato in tali zone infette.

(6)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha confermato che le piante specificate coltivate per tutto il loro ciclo vitale in vitro, in un mezzo sterile, non rappresentano un rischio di diffusione dell'organismo specificato, in quanto tale modalità di coltivazione preclude la possibilità di contatto con i vettori del suddetto organismo, eliminando così il rischio di contagio. È pertanto opportuno autorizzare la circolazione interna e l'introduzione nell'Unione delle piante specificate in questione a determinate condizioni.

(7)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza con i controlli ufficiali ha dimostrato che, per quanto riguarda i controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione, le piante specificate originarie di zone indenni dall'organismo specificato dovrebbero rispettare gli stessi requisiti delle piante specificate originarie di paesi terzi in cui l'organismo specificato non è presente.

(8)

È opportuno modificare l'allegato I al fine di includere tutte le specie vegetali che sono state identificate dalla Commissione come piante specificate in seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione (3).

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

1.

all'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali (“Fogli”) di tali comuni»;

2.

l'articolo 7 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7, (di seguito: “zona di contenimento”).»

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

all'interno della zona infetta di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con il resto del territorio dell'Unione.»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7.»;

3.

l'articolo 8 è soppresso;

4.

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.

È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.»;

5.

è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro

1.   Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b)

essere autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d)

essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

e)

per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono state ottenute da semi;

b)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;

c)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

4.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.

5.   Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.»;

6.

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:»

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:

a)

le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 bis;

b)

l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;

c)

le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;

d)

le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:

i)

sono state ottenute da semi;

ii)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo;

iii)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella “Luogo di origine” il sito di cui alla lettera a) del presente paragrafo.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Il sito di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c)

essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

d)

durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.»;

7.

all'articolo 18, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)

esame visivo; nonché

b)

in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

3.   Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)

esame visivo; nonché

b)

campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

4.   I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»;

8.

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

9.

l'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 143).


ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:

1)

Le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2)

Sono soppresse le seguenti voci:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3)

La voce «Cytisus racemosus Broom» è sostituita dalla seguente:

«Genista X spachiana (sin. Cytisus racemosus Broom)».


ALLEGATO II

Alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è aggiunto il seguente allegato II:

«ALLEGATO II

ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1)

Comuni situati nella provincia di Brindisi:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Solo particelle catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Solo particelle catastali (Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154, da 175 a 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2)

Comuni situati nella provincia di Taranto:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Solo particelle catastali (Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89

Leporano

Solo particelle catastali (Fogli) da 2 a 6, da 9 a 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Solo particelle catastali (Fogli) da 246 a 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Unicamente: [Sezione A, particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293, da 312 a 318]

[Sezione B, particelle catastali (Fogli) da 1 a 27]

[Sezione C, particelle catastali (Fogli) da 1 a 11]

Torricella».