5.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/697 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia

[notificata con il numero C(2016) 2875]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

L'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in un'azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Italia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia vengano rapidamente definite a livello di Unione in collaborazione con tale Stato membro.

(8)

Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza in Italia nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2016.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Denominazione

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

IT

Italia

Codice postale/ADNS

Area comprendente:

 

 

 

 

L'intero territorio dei comuni di:

26.5.2016

44015

Portomaggiore;

44020

Ostellato.

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Denominazione

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

IT

Italia

Codice postale/ADNS

Area comprendente:

 

 

 

 

L'intero territorio dei comuni di:

4.6.2016

44020

Masi Torello;

44039

Tresigallo;

44019

Voghiera.

 

Le seguenti parti dei comuni di:

44027

Fiscaglia, a sud della strada provinciale n. 15;

44035

Formignana, a ovest della strada provinciale n. 4;

44121

Ferrara, a est di Via Ponte Assa;

44011

Argenta, a ovest della strada provinciale n. 48.

 

 

44015

Portomaggiore;

27.5. – 4.6.2016

44020

Ostellato.