1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/38


DECISIONE (PESC) 2016/476 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).

(2)

Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato l'UNSCR 2270 (2016), in cui esprime la sua più grave preoccupazione per il test nucleare condotto dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 6 gennaio 2016, in violazione delle pertinenti risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza, condanna ulteriormente il lancio effettuato dalla RPDC il 7 febbraio 2016 — che si è avvalso della tecnologia dei missili balistici violando gravemente le pertinenti risoluzioni dell'UNSC e accerta il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.

(3)

L'UNSCR 2270 (2016), esprimendo grave preoccupazione per il fatto che le vendite di armi della RPDC abbiano generato entrate che sono sottratte per perseguire programmi legati alle armi nucleari e ai missili balistici, stabilisce che le restrizioni sulle armi debbano riguardare tutte le armi e il materiale correlato, incluse le armi leggere e di piccolo calibro e il relativo materiale correlato. L'UNSCR 2270 (2016) proroga ulteriormente i divieti di trasferimento e di approvvigionamento di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative della RPDC per quanto riguarda le sue forze armate, o di esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato membro al di fuori della RPDC.

(4)

L'UNSCR 2270 (2016) precisa che il divieto di approvvigionamento in materia di assistenza tecnica in relazione alle armi vieta agli Stati membri di impegnarsi a ospitare formatori, consulenti o altri funzionari a fini di formazione militare, paramilitare o collegata alle forze di polizia.

(5)

L'UNSCR 2270 (2016) afferma che i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura della relativa assistenza tecnica connessa a taluni beni si applicano anche alla spedizione di prodotti destinati alla RPDC o da essa provenienti, per riparazione, servizi di assistenza, rimessa a nuovo, collaudo, reverse-engineering e commercializzazione, a prescindere dal trasferimento o meno della proprietà o del controllo, e sottolinea che le misure concernenti il divieto di visto si applicano anche a qualsiasi persona che viaggi per le suddette finalità.

(6)

L'UNSCR 2270 (2016) amplia l'elenco di persone ed entità oggetto delle misure di congelamento dei beni e di divieto di visto e decide che il congelamento dei beni si applichi in relazione a entità del governo della RPDC o del partito dei lavoratori della Corea, qualora lo Stato membro stabilisca che le stesse siano associate ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle pertinenti risoluzioni dell'UNSC.

(7)

L'UNSCR 2270 (2016) esprime preoccupazione per il fatto che la RPDC stia abusando dei privilegi e delle immunità concessi ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, decide inoltre in merito a misure aggiuntive volte a impedire che diplomatici o rappresentanti governativi della RPDC o cittadini di paesi terzi agiscano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o svolgano attività vietate.

(8)

L'UNSCR 2270 (2016) precisa ulteriormente la portata dell'obbligo degli Stati membri di impedire formazioni specializzate a cittadini della RPDC su talune discipline sensibili.

(9)

L'UNSCR 2270 (2016) estende inoltre la portata delle misure applicabili al settore dei trasporti e al settore finanziario.

(10)

L'UNSCR 2270 (2016) vieta l'approvvigionamento di determinati minerali e l'esportazione di carburante per l'aviazione.

(11)

L'UNSCR 2270 (2016) estende ulteriormente i divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per gli scambi con la RPDC.

(12)

L'UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.

(13)

L'UNSCR 2270 (2016) sottolinea inoltre che le misure ivi imposte non sono destinate ad avere conseguenze umanitarie avverse per la popolazione civile della RPDC o a influire negativamente su attività che non sono vietate dalle pertinenti risoluzioni dell'UNSC, e sui lavori delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della stessa RPDC.

(14)

L'UNSCR 2270 (2016) esprime il suo impegno per una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione e ribadisce il suo sostegno ai colloqui a sei, chiedendone la ripresa.

(15)

L'UNSCR 2270 (2016) afferma che le azioni della RPDC sono oggetto di costante riesame e che l'UNSC è disposto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure in funzione della situazione, alla luce della conformità della RPDC, ed è determinato ad adottare altre misure significative nel caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.

(16)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/183/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altri programmi relativi alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'elusione delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.»;

2)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative della RPDC per quanto riguarda le sue forze armate, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:

a)

lo Stato membro stabilisca che tale attività sia esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e, inoltre, non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e informi inoltre il comitato delle sanzioni delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; oppure

b)

il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio e altri minerali di terre rare, siano o meno essi originari del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC di carbone, ferro e minerali di ferro, siano o meno essi originari del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione al carbone che lo Stato membro approvvigionante confermi, sulla base di informazioni credibili, essere originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione a operazioni che si ritiene siano esclusivamente per scopi di sussistenza e non collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione.

Articolo 4 ter

1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di vendere o fornire alla RPDC carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene, siano o meno essi originari del territorio degli Stati membri.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un monitoraggio efficace in materia di consegna e utilizzo.

3.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aerei civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.»;

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire a programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'elusione delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.»;

7)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale, sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione con:

a)

banche domiciliate nella RPDC;

b)

succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato IV;

c)

succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V; e

d)

entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V,

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»;

8)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel territorio degli Stati membri.

2.   Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza esistenti sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016).

3.   È vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1:

a)

creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

b)

acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

c)

aprire o mantenere relazioni bancarie corrispondenti con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

a meno che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni.

4.   Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie corrispondenti ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016).

5.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

6.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016), se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

7.   Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

9)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure carichi trasportati su aeromobili o navi marittime battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).»;

10)

all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini o persone o entità che agiscano per loro conto abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.»;

11)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Gli Stati membri rifiutano l'autorizzazione di atterraggio, decollo o sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.»;

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata nell'allegato I, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza o a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

1.   È vietato prendere in affitto o noleggiare navi o aeromobili battenti bandiera o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata nell'allegato I, a qualsiasi altra entità della RPDC o a qualsiasi altra persona o entità che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato a eludere le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, e a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.

2.   Il paragrafo 1 non applica all'affitto, al noleggio o a servizi di equipaggio forniti per i quali lo Stato membro interessato abbia inviato notifica in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso e abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

Articolo 12 ter

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave posseduta, operata o equipaggiata dalla RPDC e non registrano alcuna delle navi che sono state cancellate dal registro da un altro Stato a norma del punto 19 dell'UNSCR 2270 (2016).

Articolo 12 quater

1.   È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere un'autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della RPDC, o possedere, affittare, operare o fornire al riguardo qualsiasi classificazione, certificazione o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle attività notificate in anticipo dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso, a condizione che lo Stato membro interessato abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, inclusi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

14)

all'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

b)

alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II:

i)

che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

ii)

che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

iii)

che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa,

c)

alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006) UNSCR 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

15)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC diplomatici, rappresentanti di governo o altri cittadini della RPDC che agiscono in veste ufficiale i quali, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I, o di una persona o di entità che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

Articolo 14 ter

1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I, o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

3.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.»;

16)

all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dalle persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.»;

17)

all'articolo 15, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«d)

dalle entità del governo della RPDC o del partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che lo Stato membro stabilisce che sono associate a programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), sono congelati.»;

18)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 bis

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, e a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie e risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessarie per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclerarizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).

Articolo 15 ter

1.   Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.

2.   È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro o per loro conto.»;

19)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari, tra cui istruzione o formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relativa informatica, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline.»;

20)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che contribuiscano ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.»;

21)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate elencate negli allegati I, II o III, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti per tramite o a favore di tali persone o entità.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).