23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2016/C 144/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

(3)

In conformità dell’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta ad adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l’identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

(4)

A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

(5)

L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve basarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(6)

A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo ed osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati.

(8)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

(9)

La Repubblica di Trinidad e Tobago (in seguito denominata «Trinidad e Tobago») non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell’articolo 20 del regolamento INN.

(10)

Tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha cooperato sul piano amministrativo con le autorità di Trinidad e Tobago su questioni concernenti l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione e di conservazione da parte di tale paese. Nell’ambito di tale cooperazione sono state scambiate osservazioni scritte e orali e sono state effettuate visite in loco. La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per quanto riguarda le disposizioni di Trinidad e Tobago in materia di attuazione, controllo e osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai suoi pescherecci nonché le misure adottate da tale paese per adempiere ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN.

(11)

Trinidad e Tobago è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, dell’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995 e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).

(12)

Per valutare l’osservanza, da parte di Trinidad e Tobago, dei suoi obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, quali sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando 11 e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la Commissione ha cercato, raccolto e analizzato tutte le informazioni necessarie.

3.   POSSIBILITÀ, PER LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(13)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Trinidad e Tobago come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN e la legislazione internazionale applicabile.

3.1.   Ricorrenza di attività di pesca INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(14)

Per le ragioni descritte nel prosieguo e nella sezione 3.2, il quadro giuridico di Trinidad e Tobago in materia di gestione della pesca, essenzialmente basato sulla legge sulla pesca del 1916 (2) e sulla legge relativa alle acque arcipelagiche e alla zona economica esclusiva del 1986 (3), non sembra istituire misure atte a controllare in modo efficace i pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago e i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque e nei porti di Trinidad e Tobago.

(15)

Dalle informazioni acquisite dalla Commissione nel corso della visita in loco e da informazioni pubblicamente disponibili emerge con chiarezza che Trinidad e Tobago non è in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche delle specie altamente migratorie catturate dalla propria flotta d’altura o sui prodotti della pesca sbarcati o trasbordati nei propri porti e sui flussi commerciali di tali prodotti.

(16)

Tenuto conto dell’apparente mancanza di un sistema di tracciabilità e del fatto che le autorità di Trinidad e Tobago non dispongono di informazioni sul pesce sbarcato o trasbordato dai propri pescherecci o da pescherecci di paesi terzi nei propri porti, è poco probabile che tale paese sia in grado di garantire che i prodotti della pesca commercializzati sul suo territorio non provengano dalla pesca INN.

(17)

A tale riguardo, sembra che Trinidad e Tobago non si conformi all’obbligo imposto allo Stato di approdo di adottare i necessari provvedimenti per promuovere l’efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione, in particolare effettuando ispezioni in porto di documenti, attrezzi o catture e vietando gli sbarchi e i trasbordi qualora venga accertato che le catture sono state prelevate in modo da pregiudicare l’efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione definite all’articolo 23 dell’UNFSA. Sembra inoltre che Trinidad e Tobago non tenga conto delle raccomandazioni di cui al punto 24 del piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (piano d’azione internazionale contro la pesca INN), che raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, ivi compreso nel luogo di sbarco e di destinazione finale, e di cui al punto 71 del medesimo piano, che invita gli Stati ad adottare opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati al fine di assicurare la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca. Analogamente, sembra essere stato disatteso l’articolo 11 del codice di condotta per una pesca responsabile della FAO (codice di condotta della FAO), che definisce buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile.

(18)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e dell'articolo 31, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, che vi sono chiare indicazioni del fatto che Trinidad e Tobago non ha osservato l’obbligo, ad essa imposto dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera e di Stato commercializzazione, di impedire l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

3.2.   Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(19)

Le autorità di Trinidad e Tobago si sono dimostrate generalmente disposte a cooperare e a rispondere alle richieste di informazioni; tuttavia l’affidabilità e la correttezza delle loro risposte sono inficiate dal quadro giuridico obsoleto, che non sembra conforme agli obblighi spettanti a tale paese nell’ambito del diritto internazionale, e dalla scarsa trasparenza del sistema di gestione della pesca [come indicato nella sezione 3(1) e descritto nei considerando da 20 a 23]. Le autorità di Trinidad e Tobago hanno presentato un nuovo progetto di legge sulla gestione della pesca, che però non è risultato ancora conforme agli obblighi internazionali di tale paese.

(20)

Trinidad e Tobago è un importante Stato di approdo della regione caraibica orientale. Nei suoi porti i pescherecci battenti bandiera di paesi terzi effettuano sbarchi e trasbordi di specie transzonali e altamente migratorie. Tuttavia non sembra esistere alcuna forma di cooperazione, formale o informale, con tali paesi terzi. Inoltre le autorità di Trinidad e Tobago non sono state in grado di precisare quali sono i paesi terzi che partecipano a tali attività nei loro porti.

(21)

Il quadro giuridico sulla pesca, ormai obsoleto, non include principi generali e misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, come richiesto dal diritto internazionale applicabile, né disposizioni volte a disciplinare la pesca INN. A tale riguardo, il quadro giuridico vigente non definisce la nozione di infrazioni gravi e non stabilisce un elenco esaustivo di reati gravi accompagnato da sanzioni severe e proporzionate. L’entità delle ammende non è collegata al valore del pesce catturato illegalmente e non consente quindi di privare sistematicamente i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. Pertanto, nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente severo ed esaustivo da poter esercitare una funzione dissuasiva.

(22)

Il dipartimento per la pesca presso il ministero dell’agricoltura, del territorio e della pesca non comprende un’unità incaricata del controllo, della sorveglianza e dell’applicazione delle norme nel settore della pesca. Non risulta che vengano svolti controlli sulle attività di pesca dei pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago, ovunque esse si svolgano, e sulle attività svolte da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi nelle acque e nei porti di Trinidad e Tobago. Non tutti i pescherecci industriali e semi-industriali (di lunghezza superiore a 24 m) battenti bandiera di Trinidad e Tobago sono dotati di un sistema di controllo VMS e non sussiste l’obbligo di tenere un giornale di bordo. Non esiste un programma di osservazione. Non esiste neppure un centro operativo di controllo della pesca.

(23)

L’apparente mancanza di un quadro giuridico e di mezzi di controllo adeguati rende altamente improbabile l’effettiva applicazione delle norme. Sembra che le uniche informazioni ricevute dalle autorità di Trinidad e Tobago siano i rapporti sulle bordate di pesca compilati e presentati dagli operatori. Nella situazione attuale è risultato impossibile analizzare in modo adeguato la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità delle attività di pesca INN.

(24)

A causa delle carenze descritte nel considerando (20), Trinidad e Tobago non è in grado di conformarsi agli articoli 63, 64 e da 117 a 119 dell’UNCLOS, che impongono a tutti gli Stati l’obbligo di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine, compresi gli stock transzonali e le specie altamente migratorie. Tale obbligo di cooperazione è ulteriormente approfondito dagli articoli 7, 8 e 20 dell’UNFSA, che impongono agli Stati, rispettivamente, di definire misure di conservazione e di gestione compatibili e di garantirne il rispetto e l’attuazione. Tale aspetto è ulteriormente sviluppato nei punti 28 e 51 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che definiscono le modalità pratiche di cooperazione diretta fra gli Stati, con particolare riguardo allo scambio dei dati o delle informazioni di cui dispongono gli Stati costieri.

(25)

Il quadro giuridico e le misure di contrasto di Trinidad e Tobago non sembrano soddisfare i requisiti essenziali stabiliti agli articoli 61, 62 e da 117 a 119 dell’UNCLOS e agli articoli da 5 a 23 dell’UNFSA. I fatti descritti nei considerando da 21 a 23 indicano che Trinidad e Tobago non rispetta le condizioni stabilite all’articolo 94 dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. La condotta di Trinidad e Tobago nei confronti delle proprie navi sembra inoltre in contrasto con l’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA, che definisce le misure che gli Stati devono adottare nei confronti dei pescherecci battenti la loro bandiera. Inoltre Trinidad e Tobago non sembra rispettare i propri obblighi in materia di osservanza e esecuzione stabiliti all’articolo 19 dell’UNFSA, poiché non sembra in grado di dimostrare di aver agito e operato in conformità alle norme dettagliate ivi stabilite. In particolare, il sistema sanzionatorio non sembra conforme all’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, il quale stabilisce che le sanzioni applicabili alle violazioni devono essere sufficientemente severe per assicurare il rispetto delle norme e per scoraggiare le violazioni, ovunque esse si verifichino, e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. Trinidad e Tobago sembra inoltre avere ignorato le raccomandazioni formulate al punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, ivi compreso nel luogo di sbarco e di destinazione finale, anche attuando il sistema VMS in conformità alle pertinenti norme regionali, nazionali e internazionali.

(26)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate da Trinidad e Tobago, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che vi sono chiare indicazioni del fatto che Trinidad e Tobago non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(27)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status di Trinidad e Tobago come parte contraente dell’UNCLOS, dell’UNFSA e dell’ICCAT.

(28)

Dal 2011 l’ICCAT ha ufficialmente notificato alle autorità di Trinidad e Tobago (4) l’assenza di una piena ed efficace conformità agli obblighi previsti da alcune raccomandazioni dell’ICCAT (in particolare la raccomandazione 05-09 sul rispetto degli obblighi di segnalazione statistica, le raccomandazioni 06-09 e 12-04 volte a rafforzare ulteriormente il piano di ricostituzione degli stock di marlin azzurro e marlin bianco e la raccomandazione 13-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale). L’ICCAT ha inoltre segnalato, in relazione a Trinidad e Tobago, le carenze di seguito indicate: 1) mancata presentazione dei dati relativi al compito I (caratteristiche della flotta); 2) mancata presentazione dei dati relativi al compito II (taglia delle catture); 3) mancata presentazione delle tabelle di conformità; 4) mancata presentazione di un piano di sviluppo o di gestione della pesca del pesce spada; 5) mancata risposta alla lettera di richiamo dell’ICCAT del 2014; 6) elenco delle tonniere adibite alla pesca del tonno obeso/tonno albacora pervenuto dopo la scadenza del termine; 7) trasmissione tardiva della relazione annuale destinata al comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS); 8) prelievo eccessivo, continuativo e crescente, di istioforidi. Un significativo e costante sovrasfruttamento degli stock di marlin bianco e marlin azzurro, l’assenza di misure nazionali di gestione per tali attività di pesca, l’inosservanza degli obblighi concernenti la tenuta di giornali di bordo e il monitoraggio degli scambi hanno indotto l’ICCAT a inviare una lettera di identificazione nel 2015 (5).

(29)

Come è stato sottolineato dal comitato di conformità dell’ICCAT, le suddette carenze (notifiche non effettuate, o effettuate in ritardo o in modo parziale, e la scarsa qualità dei dati trasmessi) continuano a ostacolare l’operato del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS), cui spetta il compito di svolgere valutazioni degli stock e di formulare pareri in materia di gestione. Il fatto che le notifiche siano trasmesse in ritardo o in modo parziale fa sì che il segretariato abbia difficoltà a preparare i documenti per la Commissione e i suoi gruppi di esperti e comitati, e riduce l’efficienza del comitato di conformità.

(30)

Trinidad e Tobago non è parte contraente né parte non contraente cooperante della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR). Tuttavia la CCAMLR ha identificato tale paese, per il periodo 2012-2013, in quanto parte non contraente potenzialmente coinvolta in attività di cattura, sbarco e/o commercializzazione di Dissostichus spp., ma che non partecipa al sistema di documentazione delle catture (6) predisposto nel 2000 per seguire questa specie dal punto di sbarco per tutto il ciclo economico. Tale identificazione è stata mantenuta nel 2014 e nel 2015 (7).

(31)

A motivo dei fatti descritti nei considerando da 28 a 30, Trinidad e Tobago non è in grado di conformarsi ai propri obblighi in materia di cooperazione e conservazione in quanto Stato di bandiera conformemente agli articoli da 117 a 119 dell’UNCLOS. Trinidad e Tobago sembra inoltre non rispettare l’articolo 18 dell’UNFSA, che impone agli Stati i cui pescherecci svolgono attività di pesca in alto mare di adottare misure di controllo intese a garantire il rispetto delle norme delle ORGP da parte dei medesimi.

(32)

Infine, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, Trinidad e Tobago non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(33)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che vi sono chiare indicazioni del fatto che Trinidad e Tobago non si è conformata agli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(34)

Secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (8), nel 2015 Trinidad e Tobago è stata considerata un paese ad alto sviluppo umano (64o su 188 paesi).

(35)

Tenuto conto della classifica stilata sulla base dell’indice di sviluppo umano e delle osservazioni formulate nel corso della visita del 2015, nulla lascia supporre che il mancato rispetto, da parte di Trinidad e Tobago, degli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a bassi livelli di sviluppo. Nessun elemento di prova concreto consente di mettere in correlazione le carenze in termini di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca e le scarse capacità e infrastrutture. Trinidad e Tobago non ha mai sostenuto che la sua capacità di garantire un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza rigorosi risenta di ostacoli allo sviluppo.

(36)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e la condotta generale di Trinidad e Tobago per quanto riguarda la gestione della pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

(37)

Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte di Trinidad e Tobago, dell’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

(38)

Conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi a Trinidad e Tobago la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti di Trinidad e Tobago. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

(39)

Inoltre, la notifica a Trinidad e Tobago della possibilità di essere identificata come un paese che la Commissione considera non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

DECIDE:

Articolo unico

Si notifica alla Repubblica di Trinidad e Tobago la possibilità di essere identificata dalla Commissione come un paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/67.51.pdf

(3)  http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/51.06.pdf

(4)  Lettera ICCAT del 18 gennaio 2011, circolare ICCAT n. 151; lettera ICCAT del 21 febbraio 2012, circolare ICCAT n. 641; lettera ICCAT dell’11 febbraio 2013, circolare ICCAT n. 613; lettera ICCAT del 13 febbraio 2014, circolare ICCAT n. 723.

(5)  Doc. n. COC-308_Appendice 2, 2015.

(6)  CCAMLR-XXXII/BG/08, 24 settembre 2013.

(7)  CCAMLR-XXXIV/BG/41, 23 settembre 2015.

(8)  Fonte http://hdr.undp.org/en/statistics