4.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2245 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2015
recante duecentotrentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 14 ottobre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 26 ottobre, il 12 novembre e il 25 novembre 2015 il CSNU ha deciso di cancellare un totale di quattro voci dall'elenco. Il 30 novembre 2015 il CSNU ha inoltre approvato l'aggiunta di una voce al suddetto elenco. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»: «Emrah Erdogan (alias (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy). Data di nascita: 2.2.1988. Luogo di nascita: Karliova, Turchia. Indirizzo: carcere di Werl, Germania (da maggio 2015). Cittadinanza: tedesca. Passaporto n.: BPA C700RKL8R4 (numero di identificazione nazionale tedesco rilasciato il 18 febbraio 2010, scade il 17 febbraio 2016). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: castani, corporatura: robusta, peso: 92 kg, statura: 176 cm, voglia sulla parte destra della schiena; (b) nome della madre: Emine Erdogan; (c) nome del padre: Sait Erdogan.» |
2) |
la voce «Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Abu Bakar Baasyir, (b) Abu Bakar Bashir, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Indirizzo: Indonesia (in carcere) Nazionalità: indonesiana»; |
3) |
le voci seguenti sono cancellate dall'elenco «Persone fisiche»:
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